Incarto n. 12.2018.6
Lugano 3 aprile 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2014.66 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 10 novembre 2014 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 28'058.25 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ (recte: __________) dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 23 novembre 2017 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 13'166.13 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014 e rigettando in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE;
appellante il convenuto con appello 12 gennaio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 1° marzo 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 31 dicembre 2013 (doc. N) AO 1 ha trasmesso a AP 1 la sua fattura finale, di fr. 39'868.75 + IVA, con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 15'000.- già incassati (doc. E e F), di fr. 28'058.25 (IVA inclusa).
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 23 novembre 2017, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 13'166.13 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2014 (dispositivo n. 1.1) e ha rigettato in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2), ponendo le spese processuali di fr. 10'000.- per 2/5 a carico del convenuto e per 3/5 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che l’attrice, per le sue prestazioni, potesse pretendere una mercede complessiva di fr. 28'166.13 (IVA inclusa), somma da cui andavano dedotti gli acconti di fr. 15'000.-, e che il convenuto non potesse prevalersi della garanzia dei difetti dell’opera.
Con l’appello 12 gennaio 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 1° marzo 2018, il convenuto, ritenendo errato l’assunto pretorile sul tema della garanzia dei difetti, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Il Pretore, sull’unico tema qui ancora litigioso, ha rilevato che in sede di osservazioni e di replica (recte: duplica) il convenuto non aveva invero indicato di quali difetti dell’opera si sarebbe prevalso, riferendosi genericamente a lavori non effettuati secondo le regole dell’arte. Ha osservato che, sia quel che sia, ciò che appariva qui determinante era il fatto che il convenuto nemmeno aveva mai indicato - ciò che incombeva a lui di fare, ancora prima di apportare la relativa prova - quando i pretesi difetti gli sarebbero venuti a conoscenza, rispettivamente quando li avrebbe notificati alla controparte, ritenuto che ad ogni buon conto dal carteggio processuale nulla traspariva sul tema. Ha poi aggiunto che i lavori, per stessa ammissione del convenuto (osservazioni p. 4), si erano conclusi un anno e mezzo prima della fattura del 31 dicembre 2013 (doc. N), per cui la sua peraltro generica contestazione del 4 febbraio 2014 (doc. R) era dunque ampiamente tardiva per quei difetti che già potevano essere ravvisati alla consegna dell’opera, ritenuto che alla medesima conclusione si sarebbe giunti peraltro anche laddove si volesse ritenere l’opera non consegnata sino al 31 dicembre 2013, data d’invio della fattura finale (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 95 seg.), lo scritto di cui al doc. R, intervenuto oltre un mese più tardi, essendo in ogni caso intempestivo; mentre che, per quanto riguardava gli eventuali difetti occulti, l’attore (recte: il convenuto) nemmeno aveva indicato quando questi gli sarebbero venuti a conoscenza, né quando li avrebbe notificati all’attrice. In simili circostanze, difettando qualsivoglia prova di una regolare e tempestiva notifica di eventuali difetti, ogni diritto del convenuto al riguardo era perento ai sensi dell’art. 367 e 370 CO.
In questa sede il convenuto ha ribadito che l’opera fornita dall’attrice era gravemente difettosa e poteva essere riparata con una spesa quantificata dal perito giudiziario in fr. 70'000.-, di gran lunga superiore al saldo attribuito alla controparte dal giudice di prime cure nella sua decisione, di modo che la petizione doveva senz’altro essere respinta.
Sul tema della “regolare e tempestiva notifica di eventuali difetti”, trattato dal primo giudice, egli ha innanzitutto indicato che “i difetti constatati dal perito sono i seguenti: l’esecuzione degli impianti elettrici che ha denotato una scarsa professionalità di esecuzione; l’apparecchiatura assiemata in cantina che è da rifare; la mancanza delle indicazioni sulle morsetterie; i collegamenti equipotenziali in cantina che non risultano collegati (foto 10 della perizia), rispettivamente sono mancanti (foto 12 della perizia); l’installazione eseguita in modo erroneo e non conforme alle norme svizzere; l’allestimento di un rapporto RASI dal contenuto non veritiero”, precisando poi che “l’esistenza dei difetti è stata provata grazie agli atti di cui ai doc. 2, 3, 4, 5 e 6, e ai testimoni __________ (verbale 21.9.2015, p. 5), __________ (verbale 23.11.2015, p. 1), __________ (verbale 23.11.2015, p. 3), __________ (verbale 23.11.2015, p. 4) e __________ (verbale 18.2.2016, p. 1)”; ha rammentato che “per la notifica dei difetti all’appaltatore non si può omettere di considerare che le opere da elettricista da un lato non sono tutte visibili e dall’altro presentano caratteristiche tecniche tali da non poter essere immediatamente verificate e valutate da parte del committente”; ed ha aggiunto che “le prove documentali e testimoniali acquisite” già indicate in sede di conclusioni, ed in particolare il teste __________ (verbale 21.9.2015, p. 2 seg.), il proprio interrogatorio (verbale 18.2.2016, p. 3) e il suo scritto del 4 febbraio 2014 (doc. R), di cui meglio si dirà più avanti, “hanno dimostrato la tempestività della notifica dei difetti confermati dal perito” (appello p. 4 seg.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di una decisione pretorile fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto (Reetz, in: Sutter-Somm Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3, secondo cui in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore).
Sennonché, nel caso di specie il convenuto ha ampiamente disatteso questo suo obbligo. Come si è visto (cfr. supra consid. 6), nel gravame invano si cercherebbe, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, una qualsiasi censura riferita alle prime tre motivazioni indipendenti (ossia sull’assenza di sue allegazioni nelle osservazioni e nella duplica in merito ai difetti di cui si sarebbe prevalso, a quando li avrebbe conosciuti e a quando li avrebbe poi notificati alla controparte). Tanto basta per concludere per l’irricevibilità dell’appello. Le censure in merito alla quarta e alla quinta motivazione indipendente (ossia sulla mancanza di prove in merito a quando avrebbe conosciuto i pretesi difetti e a quando li avrebbe notificati alla controparte) avrebbero in ogni caso dovuto pure essere respinte, in quanto, a parte le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto in occasione del suo interrogatorio (laddove aveva affermato “di aver fatto presente all’operaio dell’attrice, durante i lavori, “diverse manchevolezze per interventi fatti male o all’apparenza durati un tempo esageratamente lungo”” aggiungendo poi di aver notificato quali difetti “l’impianto a fili esterni che doveva essere rifatto come nella vecchia casa, con i cavi che arrivano dall’alto; il tracciato dei cavi esterni in tutti i locali non centrato rispetto alle pareti; la posa dei termostati nei bagni; le luci che illuminano il sottotetto collocate a un’altezza che rende difficile la sostituzione delle lampadine; l’impianto delle luci esterne che doveva accendersi all’apertura del cancello ma che invece necessita dell’utilizzo di un pulsante; il tracciato di un cavo che passa inutilmente da un locale all’altro; il mancato ossequio delle istruzioni per il montaggio dei cavi che penzolano”, cfr. appello p. 5), che devono però essere apprezzate con un certo riserbo trattandosi pur sempre di dichiarazioni di parte (TF 6 marzo 2018 5A_56/2018 consid. 4.2.2), le altre prove da lui menzionate in questa sede nulla chiarivano al proposito (si pensi al teste __________, laddove aveva dichiarato che il convenuto “ha contestato l’esecuzione di determinati impianti e la posa di punti luce” e al doc. R, laddove quest’ultimo aveva sostenuto di aver “più volte detto che tutto l’impianto da voi eseguito nella mia abitazione è stato montato in modo non corretto”, cfr. appello p. 5). Ed anche la censura riferita alla sesta motivazione indipendente (ossia la tardività della peraltro generica contestazione del 4 febbraio 2014 a fronte di un’opera consegnata al più tardi il 31 dicembre 2013) avrebbe dovuto a sua volta essere disattesa ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC, il convenuto non essendosi in alcun modo confrontato criticamente con la stessa, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 13'166.13, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 gennaio 2018 di AP 1 è irricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).