Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2019 12.2018.4

Incarto n. 12.2018.4

Lugano 2 luglio 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.138 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 luglio 2014 da

AO 1 patrocinato dall' PA 2

contro

AP 1 patrocinata dall' PA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 154'418.89

oltre interessi del 5% dal 19 novembre 2013 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;

petizione contestata dalla convenuta, che ne ha postulato la reiezione sollevando

pure l’eccezione di compensazione della pretesa avversa con due somme da lei

rivendicate, e che il Pretore con decisione 17 novembre 2017 ha accolto, negando la

fondatezza della prima pretesa compensatoria e rinviando la seconda alla Terza

Camera civile del Tribunale d’appello;

appellante la convenuta con appello 3 gennaio 2018, con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e subordinatamente la

modifica del punto n. 1 del dispositivo, nel senso di togliere la menzione di irricevibilità

della seconda obiezione di compensazione e di riportarvi la sospensione

dell’esecutività della pronuncia, così come menzionato nelle relative motivazioni,

protestando spese e ripetibili;

mentre l’attore con risposta 20 marzo 2018 postula la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nell'ambito di rapporti societari e di collaborazione professionale, AO 1 si è fatto garante di una linea di credito in conto corrente per fr. 480'000.- presso la banca __________ SA di __________ (ora __________ AG) a favore della societàAP 1, costituendo in pegno una polizza assicurativa intestata (fiduciariamente) alla società italiana __________ SpA (doc. C), alla quale aveva conferito un mandato fiduciario. In seguito, AO 1 ha deciso di revocare il proprio impegno di garante per AP 1 (doc. H). Conseguentemente, il 12 settembre 2013 __________ SA ha chiesto a AP 1 il rientro del debito scoperto. In assenza del rimborso, il 5 novembre 2013 __________ SpA ha versato alla banca fr. 154'418.89 a estinzione del debito di AP 1 (doc. G), cedendo poi la derivante pretesa creditoria ad AO 1 (doc. H).

  2. Con PE __________ dell'__________ di __________, notificato il 20 novembre 2013, AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 154'418.89 e accessori, a titolo di rimborso della citata garanzia. L’escussa ha sollevato opposizione (doc. L).

  3. Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 luglio 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 154'418.89 oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2013 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE.

  4. Con risposta 21 ottobre 2014, la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo la nullità ex art. 19 e 20 CO (per violazione delle norme fiscali italiane) della costituzione in pegno della polizza assicurativa, della cessione di credito dalla banca __________ SA alla società __________ SpA e di quella tra quest'ultima e l'attore. Inoltre, essa ha pure opposto in compensazione, limitatamente all'importo di cui alla petizione, una sua pretesa creditoria verso l'attore di complessivi fr. 970'080.-, corrispondente a un asserito credito cedutole dalla società __________ (doc. 11). Esso corrisponderebbe all’ammontare dei danni causati a quest’ultima società dall’attore quanto ne era il vicepresidente, e comprenderebbe fr. 212'644.- per costi e spese personali abusivamente addebitati dall'attore alla società e mai restituiti, nonché fr. 750'000.- quale perdita di guadagno per asserita sottrazione indebita di clienti e concorrenza sleale.

  5. Con replica 24 novembre 2014 e duplica 28 maggio 2015, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni. Inoltre, l'attore ha integralmente contestato le eccezioni di compensazione della convenuta.

Con decisione 21 luglio 2015 il Pretore ha in particolare disposto la disgiunzione (art. 125 CPC) della pretesa principale dell’attore, ritenuta matura per il giudizio, dalle pretese poste in compensazione dalla convenuta, limitando la relativa istruttoria alla pretesa di fr. 212'644.-, che se fondata sarebbe bastata per la reiezione della petizione. Con reclamo 20 agosto 2015, la convenuta ha impugnato tale giudizio. Con decisione 18 novembre 2015 (inc. 13.2015.64), la IIICCA ha parzialmente accolto il reclamo, annullando la disgiunzione della pretesa attorea dalle contropretese compensatorie della convenuta e osservando che, in effetti, una disgiunzione dell’eccezione relativa alla pretesa apparentemente fondata sulla LCSl (fr. 750'000.-) rimaneva comunque una possibilità da vagliare nel proseguo della causa in prima sede.

  1. Esperita l’istruttoria, come detto limitata alla pretesa di fr. 212'644.-, le parti hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, ove la convenuta ha sollevato l'eccezione di legittimazione attiva dell'attore, invocando per la prima volta, con riferimento alla cessione di credito fra __________ SpA e l’attore, l’assenza negli atti di sufficienti prove a tal riguardo, come pure il mancato rispetto delle forme legali del diritto italiano (art. 1264 CC-it) e del diritto svizzero, che pretende per la cessione la forma scritta ex art. 165 CO (conclusioni del 10 marzo 2017, p. 2-3). La convenuta ha altresì chiesto di scorporare l'eccezione di compensazione di fr. 750'000.- e di sospendere la causa principale fino alla decisione finale del giudice competente a statuire sull'eccezione.

  2. Con decisione 17 novembre 2017, il primo giudice ha respinto l’eccezione di carente legittimazione attiva, poiché irricevibile in quanto tardiva e comunque infondata nel merito, e ha accertato il buon fondamento della pretesa attorea, respingendo per contro l’eccezione di compensazione relativamente a fr. 212'644.- e rinviando invece la seconda eccezione alla IIICCA. Nelle motivazioni, il Pretore ha pure stabilito che l’esecutività della sua decisione sarebbe stata sospesa sino al giudizio della IIICCA relativo alla suddetta seconda pretesa compensatoria.

  3. Con appello 3 gennaio 2018, avversato dall’attore con risposta 20 marzo 2018, la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, sottolineando la ricevibilità e la pertinenza dell’eccezione da lei sollevata in merito alla legittimazione attiva dell’attore e il buon fondamento della sua pretesa compensatoria di fr. 212'644.-, chiedendo inoltre subordinatamente di togliere dal punto n. 1 del dispositivo la menzione di irricevibilità della seconda obiezione di compensazione e riportarvi invece esplicitamente la sospensione dell’esecutività della pronuncia. Delle argomentazioni delle parti di dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  4. Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 17 novembre 2017 è stata notificata all’appellante il 28 novembre 2017, per cui l’appello 3 gennaio 2018 è senz’altro tempestivo, tenuto conto delle ferie giudiziarie. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

  5. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (DTF 4A_252/2012 del 27 settembre 2012, consid. 9.2.1).

  6. Innanzitutto, siccome la fattispecie presenta alcuni risvolti internazionali e l’appellante, sia in prima che in seconda istanza, pretende la considerazione e applicazione di norme italiane, è opportuno fare alcune considerazioni preliminari di diritto internazionale privato.

11.1 È innanzitutto pacifico che il contratto di mandato fiduciario fra l’attore e __________ SpA è retto dal diritto italiano, così come accertato dal primo giudice (impugnata decisione, p. 3) e non più contestato in questa sede. Altrettanto evidente è l’applicabilità del diritto svizzero al contratto di garanzia e messa in pegno di cui al doc. C e dunque anche ai derivanti diritti, stante l’espressa scelta delle parti (art. 116 LDip e doc. C, p. 4, punto 8). La sua validità va pertanto esaminata nell’ottica del diritto svizzero, in particolare in considerazione degli art. 19 e 20 CO, che prevedono fra l’altro la nullità del contratto per contrarietà alle leggi, laddove si intende l’intero ordinamento giuridico svizzero, ad esclusione delle norme straniere (cfr. DTF 4A_173/2010, consid. 2.2; DTF 134 III 438, consid. 2.2; Huguenin/Meise in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6 ed. 2015, n. 15 seg. ad art. 19/20 CO), che possono entrare in considerazione solo nell’ottica di una violazione dei buoni costumi o in virtù dell’art. 19 LDip (considerazione di norme straniere d'applicazione necessaria), ambiti sui quali l’appellante tuttavia non argomenta.

11.2 Le pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale è avvenuto l'arricchimento (art. 128 cpv. 1 LDip), ovvero nella fattispecie al diritto applicabile al contratto di garanzia e pegno. La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore (art. 146 cpv. 1 LDip). Quanto alla cessione contrattuale di un credito, essa è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito (art. 145 cpv. 1 LDip).

  1. La prima censura dell’appellante è volta a contestare l’accertamento pretorile di irricevibilità dell’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore. A tal proposito, il primo giudice l’aveva giudicata tardiva, in quanto avanzata solo in sede di conclusioni. L’appellante, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017), sostiene invece che egli poteva invocare l’assenza di legittimazione attiva fino alle arringhe finali, trattandosi di una questione di diritto.

12.1 La legittimazione attiva è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio, dovendo tuttavia basare il suo esame, nell’ambito della massima dispositiva, sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che la controparte ha omesso di allegare. In particolare, se non è contestata, l’attore non è tenuto ad allegare e dimostrare la sua legittimazione attiva (DTF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 7.3.1, 7.3.2 e 7.4). Ne consegue che la parte convenuta, qualora desideri apportare dei fatti che contestino la legittimazione attorea, lo deve fare già negli allegati introduttivi (art. 229 CPC e contrario), e ciò anche per garantire all’attore il diritto di essere sentito ed esprimersi a tal proposito, eventualmente adducendo nuovi mezzi di prova.

12.2 A tal riguardo, negli allegati introduttivi di prima sede, la convenuta si è limitata a eccepire la nullità del contratto di garanzia e messa in pegno e delle derivanti cessioni per violazione di norme italiane (risposta, p. 2-5 e 8-9, duplica, p. 3-4), riferendosi peraltro al doc. H quale “cessione di credito del 12.02.2014 da __________ SpA all’attore (doc. H)” (cfr. ad esempio la risposta, p. 5). Non ha dunque eccepito carenze formali relativamente a quest’ultima, quali la documentazione trasmessa in relazione alla cessione, rispettivamente l’assenza di relative prove o l’esistenza di tale atto. Dette contestazioni, e meglio il mancato rispetto del Codice civile italiano e del Codice delle obbligazioni svizzero, come pure l’assenza di prove riguardanti la cessione sono state sollevate soltanto con le conclusioni scritte 10 marzo 2017 (p. 2-3). Esse sono pertanto tardive e inammissibili. Per contro, il primo giudice era tenuto a verificare la legittimazione attiva dell’attore alla luce delle contestazioni tempestive della convenuta, ovvero quelle relative alla nullità delle varie operazioni per violazione del diritto italiano, verifica che in effetti è avvenuta (cfr. impugnato giudizio, p. 4) e sulla quale ci si chinerà nel proseguo della presente decisione.

  1. Il Pretore ha altresì ritenuto l’eccezione di legittimazione attiva infondata nel merito. Ha innanzitutto sottolineato che fra l’attore e __________ SpA, in relazione alla fattispecie in esame, sussisteva un mandato fiduciario di diritto italiano prodotto agli atti quale doc. O e che in virtù di questo mandato l’attore rimaneva il proprietario dei relativi beni (cfr. doc. O e impugnato giudizio, p. 4). Ha in seguito accertato che i diritti della banca verso la convenuta, con il pagamento del debito da parte del garante, sono surrogati ex lege in favore di questo ai sensi dell’art. 110 cifra 1 CO (cfr. anche sopra, consid. 11.2), e che fra __________ SpA e l’attore non era necessario un atto di cessione, siccome tali diritti erano già trasferiti a quest’ultimo in virtù del citato mandato fiduciario, per cui egli era legittimato ad agire in causa contro la convenuta.

13.1 Con l’appello, la convenuta non contesta le suesposte particolarità del mandato fiduciario, né che fra l’attore e la fiduciaria sia stato stipulato il contratto in questione. Egli sostiene piuttosto che il contratto (come pure quello successivo di messa in pegno) sia nullo alla luce della legge italiana, che il credito in questione fosse di pertinenza di __________ SpA e che il relativo trasferimento in capo all’attore necessitasse dunque di un atto di cessione, in casu non presente.

13.2 La censura di nullità è stata sollevata dalla convenuta negli allegati introduttivi (invero non particolarmente limpidi), non tanto in riferimento al mandato fiduciario, quanto piuttosto al contratto di garanzia e alle successive “cessioni” (cfr. risposta, p. 2-5, duplica, p. 3-4). Per quanto riguarda il mandato, essa aveva invece sostenuto che il rapporto fiduciario non era stato dimostrato, rispettivamente che il contratto di cui al doc. O non comprendeva la polizza assicurativa (risposta, p. 9, duplica, p. 2, 5 e 12). Conseguentemente, anche il primo giudice ha analizzato la tesi della nullità unicamente in riferimento alle prime operazioni menzionate (impugnata decisione, p. 4). Ci si potrebbe dunque avantutto chiedere se la censura appellatoria relativa alla nullità del mandato fiduciario non sia tardiva ai sensi dell’art. 317 CPC, che prevede l’inammissibilità non solo di fatti nuovi, ma anche di argomentazioni giuridiche che non trovano riscontro in fatti debitamente allegati già in prima sede (DTF 4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3; Verda Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 36 seg. ad art. 317 CPC). Il quesito può rimanere indeciso in considerazione dell’evidente carenza di motivazione dell’appello.

13.3 A proposito della nullità, il primo giudice ha difatti accertato che la convenuta non ha dimostrato la violazione della normativa sullo scudo fiscale italiano (impugnato giudizio, p. 4). Ora, la procedura d’appello è un procedimento indipendente (DTF 142 III 413, consid. 2.2.1) e non la semplice prosecuzione di quello innanzi al Pretore, per cui le allegazioni delle parti e le risultanze istruttorie che non risultano già dalla decisione impugnata, per poter essere se del caso considerate in seconda sede, devono esservi riproposte dalle parti. In assenza di tali elementi, un giudizio da parte di questa Camera non è possibile (IICCA del 10 ottobre 2018, inc. 12.2017.86, consid. 6; DTF 142 III 413, consid. 2.2.4). Trascurando tale principio, l’appellante ha soltanto sostenuto di avere invocato e chiarito sin dall’inizio i motivi della nullità e che il contenuto del diritto straniero dev’essere accertato e applicato d’ufficio (art. 16 LDip). Osservato come l’accertamento d’ufficio del diritto non esime una parte dall’onere di sostanziare sufficientemente le proprie affermazioni, la censura dell’appellante è del tutto generica e per nulla puntuale, in quanto si limita a contrapporre una tesi a quella pretorile, senza le debite spiegazioni o perlomeno pertinenti e precisi rinvii agli allegati di prima sede, ed è dunque irricevibile (art. 310 e 311 CPC), per cui la decisione pretorile di ammettere la legittimazione attiva dell’attore merita conferma.

  1. Il Pretore ha pure osservato che, anche volendo accogliere la tesi della nullità del contratto di messa in pegno della polizza (al quale, lo si ricorda, è applicabile il diritto svizzero, cfr. sopra consid. 11.1), l’attore sarebbe stato comunque legittimato a pretendere l’importo secondo le norme sull’arricchimento indebito (impugnata decisione, p. 4). L’appellante non contesta puntualmente questo accertamento, osservando soltanto che a fronte della nullità del mandato fiduciario, la relazione giuridica fra l’attore e __________ SpA era di altra natura e che conseguentemente, il credito in esame rimaneva di pertinenza della società fiduciaria in assenza di un atto di cessione, non dimostrato mediante la necessaria documentazione né secondo il diritto svizzero né secondo il diritto italiano, il cui l’art. 1264 CC richiede l’accettazione del debitore. Trattasi di motivazioni e spiegazioni palesemente insufficienti. L’appellante difatti non contesta l’accertamento pretorile secondo cui la polizza assicurativa era rimasta di proprietà dell’attore, né che il debito sia stato estinto mediante beni dello stesso, né si confronta in alcun modo con i presupposti per ottenere la restituzione dell’arricchimento (art. 62 seg. CO). Pertanto, anche volendo ammettere che la tesi della nullità del mandato fiduciario o del contratto di garanzia sia non solo ricevibile, ma pure fondata, la decisione del Pretore di ammettere la legittimazione attiva dell’attore anche secondo le norme dell’arricchimento indebito dev’essere confermata.

  2. Quale considerazione abbondanziale si ricorda peraltro che la convenuta, negli allegati introduttivi, non aveva mai sostenuto che il trasferimento dei diritti da __________ SpA all’attore non fosse sufficientemente formalizzato o documentato (cfr. consid. 12.2), per cui relative argomentazioni in questa sede sono tardive e inammissibili. Inoltre, l’art. 1264 CC-it prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. A tal riguardo, il doc. H attesta chiaramente in forma scritta la volontà dell’attore di vedersi trasferire i diritti relativi all’estinzione del debito della convenuta, e la conferma di tale trasferimento da parte della società fiduciaria, con comunicazione trasmessa sia all’attore, sia alla convenuta. Anche da questo punto di vista, dunque, le contestazioni dell’appello non possono rimettere in discussione il giudizio di prima sede.

  3. Il Pretore ha altresì respinto la pretesa posta in compensazione dalla convenuta relativa all’importo di fr. 212'644.- (pretese di __________ AG in liq. nei confronti dell’attore e cedute alla convenuta), ritenendola non dimostrata. L’appellante sostiene innanzitutto di aver fatto fronte al proprio onere probatorio in relazione all’illegittimità dei costi addebitati, rispettivamente degli importi sottratti dall’attore a __________ AG in liq., anche in considerazione delle difficoltà insite nell’onere di prova negativo.

16.1 Orbene, nell’ambito della prova di un fatto negativo, come la mancata giustificazione di un prelievo o di un addebito, in effetti l’onere della prova è mitigato dalle regole della buona fede e dal conseguente obbligo di collaborazione della controparte. Tuttavia, come rettamente osservato dall’appellata nella sua risposta, detta regola non comporta alcun capovolgimento dell’onere probatorio. È piuttosto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove che il giudice deve valutare l’insieme delle prove e delle controprove offerte (Trezzini, Commentario pratico al CPC, op. cit., n. 63 seg. ad art. 152 CPC).

16.2 Dei vari importi che compongono l’asserita posta di danno, e che il primo giudice ha analizzato singolarmente ritenendoli tutti inconsistenti, l’appellante si confronta solo con quattro di questi, per cui per gli ulteriori importi la decisione pretorile dev’essere confermata. Inoltre, anche in relazione ai quattro importi menzionati nell’appello, le critiche ivi mosse sono del tutto generiche e non si confrontano puntualmente con gli accertamenti pretorili (art. 310 e 311 CPC).

16.3 Nello specifico, per quanto riguarda l’importo di fr. 84'968.73 di cui alle due fatture della società __________ Ldt, a mente della convenuta indebitamente addebitate a __________ in liq. per prestazioni mai eseguite, il primo giudice ha accertato che la fornitura di queste prestazioni è confermata dagli atti istruttori (documentazione contabile e deposizione di __________) e che in effetti solo una delle due fatture è stata pagata. Limitandosi genericamente a sostenere che tali prestazioni non sono state dimostrate, l’appellante muove dunque una censura irricevibile. Con riferimento all’importo di fr. 45'282.35 per spese personali dell’attore addebitate su una carta di credito societaria, il Pretore ha osservato che tutti i soci avevano tale carta di credito e un budget per le spese personali, che tali spese venivano registrate su presentazione di giustificativi senza che ne derivassero crediti societari nei confronti dei soci, rispettivamente venivano mostrate mensilmente ai soci, circostanze confermate sia dalla teste __________, impiegata contabile della società, sia dalla documentazione contabile e dal doc. S (patto parasociale). Anche in questo caso l’appellante, osservando unicamente che le spese non erano connesse con l’attività economica societaria, non oppone critiche circostanziate al giudizio pretorile. Parimenti irricevibile la censura secondo la quale i prelievi in contanti per fr. 10'866.85 non sono stati spiegati, considerato che il primo giudice ha accertato che l’importo non costituisce un credito della società verso l’attore, bensì era servito per pagare spese correnti societarie e avere liquidità in cassa, in virtù di quanto emerso dalla deposizione di __________ e dalla documentazione contabile. Lo stesso dicasi per i fr. 4'400.- di cui al deposito di garanzia versato dalla società per la locazione di un appartamento, laddove giusta l’accertamento pretorile, la questione è già stata regolata fra i soci conformemente a quanto dichiarato dalla teste __________, mentre l’appellante si è limitato a contestarne genericamente l’attendibilità senza fornire spiegazioni concrete, non essendo la rivendicazione di tali importi da parte di __________ in liq. sufficiente per dimostrare il contrario.

16.4 Ne consegue che la censura relativa al buon fondamento della pretesa compensatoria di fr. 212'644.- è integralmente irricevibile per difetto di motivazione e inadatta a rimettere in discussione l’accertamento pretorile, che va dunque confermato.

  1. Il punto n. 1 del dispositivo pretorile recita: “L'obiezione di compensazione relativa alla pretesa di CHF 750'000.- è dichiarata irricevibile per incompetenza ed è disposto il suo rinvio ai sensi dei considerandi”. L’appellante chiede di togliervi la menzione di irricevibilità. In effetti, come già osservato dalla IIICCA (sentenza del 18 novembre 2015, inc. 13.2015.64, consid. 6.2 e 6.3), vige il principio secondo cui il giudice dell'azione è quello dell'eccezione. Il giudice ha tuttavia la facoltà di scorporare l’eccezione dall'azione principale e rinviarla a un’altra autorità entro i confini cantonali laddove egli non sarebbe stato competente a decidere sulla pretesa compensante qualora fosse stata oggetto di una causa indipendente. In concreto, indipendentemente dalla formulazione utilizzata, il giudice ha fatto uso di tale facoltà, ordinando il rinvio dell’obiezione di compensazione alla IIICCA. Pertanto, il punto n. 1 del dispositivo non è suscettibile di comportare delle ripercussioni nella situazione di fatto o giuridica dell’appellante. Difetta, quindi, il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione a impugnare la decisione pretorile (art. 59 cpv. 1 lit. a CPC), sicché la censura è irricevibile.

  2. Per quanto concerne infine la richiesta subordinata dell’appellante di inserire nel dispositivo la sospensione dell’esecutività della pronuncia (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), così come già sancito dal Pretore nelle motivazioni dell’impugnato giudizio contestualmente al rinvio dell’obiezione di compensazione alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (p. 9), si osserva che di principio, solo il dispositivo passa in giudicato ed è dunque vincolante, a meno che faccia esplicito riferimento alle motivazioni. In tal caso anch’esse assumono carattere vincolante. Ciò è avvenuto nella fattispecie, laddove il Pretore ha ordinato il rinvio dell’obiezione di compensazione “ai sensi dei considerandi”, ivi compresa dunque la sospensione dell’esecutività della decisione fino al relativo giudizio della IIICCA. Non vi è dunque necessità di modificare il dispositivo della decisione pretorile. Anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

  3. Ne discende che l’appello dev’essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 154'418.89, seguono la soccombenza dell’appellante.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

  1. L’appello 3 gennaio 2018 di AP 1, __________, è respinto, nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 17 novembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è confermata.

  2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 8’000.- per ripetibili di appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2018.4
Entscheidungsdatum
02.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026