Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.03.2018 12.2018.19

Incarto n. 12.2018.19

Lugano 12 marzo 2018/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa - inc. OR.2017.177 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 settembre 2017 da

CO 1 rappr. dall’ PA 2

contro

RE 1, rappr. dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30 gennaio 2018 con richiesta di concessione dell’effetto sospensivo e di adozione di provvedimenti conservativi interposto dalla convenuta contro la disposizione ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 con la quale il Pretore ha respinto la sua domanda di proroga del termine per presentare la risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che, nell’ambito della causa promossa con petizione 14 settembre 2017 da CO 1 contro RE 1, quest’ultima ha chiesto di condannare l’attore al versamento di fr. 13'500.- a titolo di cauzione processuale, riservato un adeguamento di tale importo in corso di procedura, nonché di sospendere la stessa fino al versamento della cifra testé menzionata, in particolare di annullare il termine fissato dal Pretore per la proposizione della risposta;

che con scritto 13 ottobre 2017 la convenuta ha sollecitato l’evasione della domanda sulla cauzione, postulando al contempo una proroga di trenta giorni del termine di risposta;

che con disposizione ordinatoria processuale 16 ottobre 2017 il primo giudice ha accolto la richiesta di proroga succitata;

che il 17 ottobre 2017 l’attore ha affermato di non aver nulla in contrario a che la procedura fosse sospesa fino a definizione della questione sulla cauzione processuale;

che il 13 novembre 2017 la convenuta ha nuovamente domandato una proroga di trenta giorni del termine per inoltrare la risposta, sottolineando, in sintesi, che altrimenti sarebbe stata costretta a proporre tale memoriale senza che vi fosse un importo a garanzia delle spese ripetibili;

che il 15 novembre 2017 il Pretore ha concesso tale proroga del termine;

che il 18 dicembre successivo la convenuta ha, una volta di nuovo, chiesto che il termine di risposta fosse prorogato di trenta giorni;

che il 19 dicembre 2017 il primo giudice ha accolto la domanda testé indicata;

che il 18 gennaio 2018 la convenuta ha ancora una volta postulato una proroga di trenta giorni del termine per rispondere;

che con disposizione ordinatoria processuale 22 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la domanda di proroga in questione;

che con reclamo 30 gennaio 2018 la convenuta è insorta contro la disposizione testé menzionata, chiedendo: I) in via supercautelare e cautelare di concedere al reclamo l’effetto sospensivo e di sospendere la procedura di prima istanza fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale o, in subordine, di ordinare al Pretore di sospendere immediatamente la procedura di prima sede fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale o, in via ancor più subordinata, di concedere una proroga di ulteriori trenta giorni per presentare la risposta; II) in via principale, di riformare la disposizione impugnata nel senso che l’istanza di proroga è accolta e il termine per presentare la risposta è prorogato di altri trenta giorni e accertare una ritardata/denegata giustizia per l’omessa decisione sull’istanza di cauzione e contemporanea istanza di sospensione della procedura, con invito al primo giudice a decidere l’istanza di cauzione e a sospendere la procedura, in particolare il termine per rispondere, fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza di cauzione processuale entro un termine fissato da questa Camera; il tutto con protesta di spese e ripetibili;

che il 2 febbraio 2018 il Presidente di questa Camera ha respinto le domande formulate in via supercautelare e cautelare dalla reclamante;

che con risposta 7 febbraio 2018 l’attore ha affermato di non avere particolari osservazioni al reclamo, fatta eccezione per la contestazione sul diritto della controparte all’attribuzione di ripetibili a questo stadio di procedura;

che con replica spontanea 16 febbraio 2018 la reclamante ha ribadito le sue domande;

che se impugnata è una disposizione ordinatoria processuale - così come lo è la decisione sulla proroga di un termine (TF 5D_160/2014 del 26.1.2015 consid. 2.3; 5A_783/2014 del 4.11.2014 consid. 1) - il termine di reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che se il diniego di giustizia dovesse risultare dall’emissione di disposizioni ordinatorie processuali o altre decisioni, allora il reclamo dev’essere interposto nel termine di dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 (se impugnata è una disposizione ordinatoria processuale) oppure di trenta giorni ex art. 321 cpv. 1 (se si tratta di un’altra decisione) (Verda Chiocchetti, in Trezzini e al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ͣ ediz. 2017, N 95 ad Art. 319);

che, per il resto, il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC);

che il gravame è quindi senz’altro tempestivo (art. 321 cpv. 1 e 4 CPC), così come la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC) e la replica spontanea, pervenuta a questa Camera prima dell’emanazione del presente giudizio;

che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda formulata dalla reclamante e volta al rinvio dell’esecuzione della decisione impugnata giusta l’art. 325 cpv. 2 CPC;

che, per i motivi che seguono, la stessa sarebbe stata in ogni caso disattesa;

che quanto previsto all’art. 325 cpv. 2 CPC è una facoltà del tribunale, da esercitare in funzione della ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, ossia, da un lato, gli svantaggi di un’esecuzione immediata in capo al reclamante e, dall’altro, quelli che un rinvio dell’esecuzione comporterebbero per la controparte (Verda Chiocchetti, op. cit., N 13 segg. ad Art. 325);

che non si intravvede dove risiedano gli svantaggi per la reclamante, dato che, come d’altronde da essa medesima sottolineato (gravame, pag. 8), il primo giudice deve ancora spiccare il termine suppletorio previsto all’art. 223 cpv. 1 CPC;

che per quanto concerne il rifiuto di accordare un’ulteriore proroga al termine di risposta di prima sede, non vi è alcun interesse degno di protezione del reclamante ad aggravarsi (art. 59 cpv. 2 lit. a) CPC);

che, in effetti, nelle undici pagine di gravame essa sostiene, in sintesi, che qualora non le fosse concessa un’ulteriore proroga si troverebbe costretta a dover inoltrare la risposta senza la garanzia che le sue spese ripetibili siano coperte;

che, come preannunciato sopra, essa dimentica il meccanismo del termine suppletorio di risposta previsto all’art. 223 CPC e, quindi, che in questo stadio della lite non è obbligata a inoltrare l’allegato in questione;

che lo stesso vale laddove afferma, con la replica spontanea, che nella sue osservazioni il primo giudice non avrebbe specificato che, in ogni caso, non avrebbe staccato di propria iniziativa o su istanza di parte un termine suppletorio, sicché essa sarebbe costretta a inoltrare la risposta prima della decisione sulla cauzione;

che a nulla muta l’argomentazione secondo cui si troverebbe, in tal caso, costretta a imbastire una risposta in un breve lasso di tempo, verosimilmente di dieci giorni (replica spontanea, pag. 2);

che tale motivazione è stata formulata per la prima volta con la replica spontanea, sicché tardivamente;

che, infatti, la replica o la duplica, sia che avvengano spontaneamente sia su ordine del tribunale (Art. 316 cpv. 2 CPC), non possono servire a colmare lacune del gravame o della risposta (Verda Chiocchetti, op. cit., N 1 ad art. 322; N 48 ad Art. 312);

che, sebbene il presupposto dell’interesse degno di protezione debba essere vagliato d’ufficio dal giudice (art. 60 CPC), compete alla parte che si aggrava dimostrare la sua esistenza (cfr. TF 5A_607/2016 del 25.8.2016 consid. 3, in relazione all'art. 76 cpv. 1 lit. b LTF) e quindi sostanziare il medesimo in maniera esauriente di principio già con il gravame;

che, in ogni caso, l’argomentazione in questione sarebbe inconferente ai fini del giudizio;

che, invero, non sussiste alcun interesse concreto e attuale ad aggravarsi ora sulla base di un ipotetico termine suppletorio di dieci giorni;

che, infatti, la parte potrà, se del caso, querelare la disposizione ordinatoria processuale che fissa tale termine suppletorio, posto che, tra le altre cose, essa renda almeno verosimile l’esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lit. b n. 2 CPC);

che la reclamante afferma esservi un caso di ritardata/denegata giustizia, criticando il comportamento del Pretore che “di fronte a un’istanza di cauzione processuale con contestuale richiesta di sospensione della procedura e annullamento del termine per rispondere, proroga il termine per rispondere per tre volte e poi respinge una quarta istanza, senza nel contempo sospendere la procedura o annullare il termine per la risposta e senza decidere l’istanza di cauzione processuale” (gravame, pag. 7 in alto);

che, per i motivi suesposti, nel non concedere la proroga del termine di risposta il primo giudice non ha commesso un diniego di giustizia, così come nel non sospendere il procedimento;

che nemmeno si intravvede dove risieda un ritardo di giustizia nel statuire sulla cauzione processuale, cosa che a ben vedere nemmeno è sostenuto dalla reclamante;

che, di conseguenza, non si giustifica in alcun modo di assegnare un termine ai sensi dell’art. 327 cpv. 4 CPC affinché il primo giudice si pronunci sull’istanza di cauzione;

che alla luce di quanto suesposto nemmeno si può dar seguito alla richiesta di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC alla questione della cauzione processuale, domanda peraltro tardivamente formulata unicamente con la replica spontanea (e che non può essere confusa con la domanda di sospensione indicata nel reclamo) e, quindi, tardiva;

che, infatti, come detto sopra la replica o la duplica non possono servire a colmare lacune del gravame o della risposta;

che, in definitiva, il reclamo va integralmente respinto;

che le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 250.- per ripetibili di questa sede;

che il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 13'500.-.

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 106 cpv. 1 CPC, della LTG e del RTar,

decide: 1. Il reclamo 30 gennaio 2018 è integralmente respinto.

  1. Le spese processuali, di fr. 500.-, sono poste a carico di RE 1, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 250.- per ripetibili di reclamo.

  2. Notificazione:

;

  • ;
  • .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici: pagina seguente

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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