Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.03.2019 12.2018.152

Incarto n. 12.2018.152

Lugano 4 marzo 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2017.39 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 16 ottobre 2017 da

AO 1 rappr. dall’avv. PA 2 e dall’avv.

contro

AP 2 rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’istante ha chiesto al Pretore in via supercautelare e cautelare di nominare un commissario esterno per la gerenza di __________ Sagl e di fare ordine ad A__________ __________ di astenersi immediatamente da ogni disposizione suscettibile di pregiudicare i suoi interessi o quelli della società;

e ora sull’eccezione di carente capacità di postulazione dell’avv. AP 1 sollevata dall’istante e che il Pretore ha accolto con decisione 12 novembre 2018, vietando al legale di proseguire nel mandato affidatogli dalla convenuta e assegnando a quest’ultima un termine di 20 giorni per nominare un nuovo patrocinatore;

appellante l’avv. AP 1 con appello 23 novembre 2018, che per conto proprio e della __________ Sagl ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e l’assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, e in via principale la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’eccezione di carente capacità di postulazione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

ritenuto che con istanza 6 dicembre 2018 l’avv. AP 1 ha pure chiesto l’assunzione di ulteriori nuovi fatti e nuovi mezzi di prova;

mentre l’istante con risposta all’appello 19 dicembre 2018 e osservazioni di pari data si è opposta alla domanda di effetto sospensivo e alle richieste di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

vista la replica spontanea 31 dicembre 2018 dell’avv. AP 1

richiamata la decisione 29 novembre 2018 con cui il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

A. __________ Sagl è una società a garanzia limitata della quale AO 1 è socia al 50% e gerente, mentre il marito A__________ __________ è presidente della gerenza. __________ SA, l’altra socia al 50% di __________ Sagl, è detenuta e gestita da A__________ in qualità di azionista e amministratore unico, ruolo che egli ricopre altresì nell’ulteriore società anonima __________ SA.

B. Con istanza di provvedimenti in via supercautelare e cautelare 16 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto in giudizio __________ Sagl, chiedendo al Pretore di Locarno-Città la nomina di un commissario esterno per la sua gerenza come pure di fare ordine ad A__________ __________ di astenersi immediatamente da ogni disposizione suscettibile di pregiudicare i suoi interessi o quelli della società (CA.2017.39). L’istante ha fondato la propria richiesta su presunti atti di A__________ __________ a detrimento suo personale e di __________, in particolare la sua progressiva esclusione dalla società, rispettivamente sottrazione di dati, documenti, beni patrimoniali e dipendenti della società e danneggiamento della sua operatività.

C. In data 7 marzo 2018 l’istante ha formulato nuove domande, postulando la nomina di G__________ __________ quale commissario esterno per la gerenza della convenuta (curatore) e la modifica del potere di firma individuale dei coniugi in un diritto di firma congiunta con il commissario, come pure di fornire al curatore rispettivamente a lei stessa documentazione e informazioni.

D. In occasione dell’udienza di notifica delle prove del 1. ottobre 2018 l’istante ha sollevato l’eccezione di carente capacità processuale dell’avv. AP 1, a suo dire operante in una situazione di conflitto d’interessi. Con scritto 5 ottobre 2018, la medesima ha chiesto l’emanazione di una decisione formale a tal proposito.

E. Successivamente, l’istante ha introdotto una nuova richiesta cautelare volta a far revocare immediatamente la carica di presidente della gerenza di A__________ , subordinatamente i suoi poteri di rappresentanza e ancora più subordinatamente di ordinare ad A __________ di richiedere ogni volta il suo consenso o quello del giudice per qualsiasi atto di amministrazione ordinaria o straordinaria della società (CA.2018.17).

F. Con decisione supercautelare 2 novembre 2018 il Pretore ha parzialmente accolto quest’ultima richiesta, ordinando la cancellazione dal Registro di Commercio del diritto di firma individuale detenuto dai due gerenti, con contestuale iscrizione di un diritto di firma collettiva fra le medesime parti e parallela esclusione di una vincolatività tramite firma collettiva a due di una delle due persone citate con il procuratore F__________ __________.

G. Con la decisione 12 novembre 2018 qui impugnata il Pretore ha accolto l’eccezione di carente capacità di postulazione dell’avv. AP 1 a fronte del suo patrocinio, oltre che della convenuta, di A__________ __________, __________ SA e __________ SA in ulteriori procedure vertenti sulla medesima fattispecie malgrado il concreto rischio di un conflitto di interessi, vietando al legale di proseguire nel mandato e assegnando alla convenuta un termine di 20 giorni per nominare un nuovo patrocinatore.

H. Con l’appello 23 novembre 2018 che qui ci occupa, l’avv. AP 1, agendo personalmente e pure in rappresentanza della convenuta, è insorto contro tale decisione, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e l’assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (doc. 53-57), e in via principale l’annullamento e la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l’eccezione di carente capacità di postulazione, siccome fra i suoi assistiti non vi è mai stata una divergenza di interessi. Degli argomenti dell’appellante si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguiranno.

I. Con decisione 29 novembre 2018 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo, confermando il divieto di rappresentanza.

J. Con istanza 6 dicembre 2018 l’appellante ha dapprima sottolineato che, a fronte del mancato conferimento dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, egli non rappresentava più la __________ Sagl nella procedura di appello, bensì agiva unicamente in proprio nome, e ha chiesto l’assunzione di ulteriori nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (doc. 1-5).

K. Con risposta all’appello 19 dicembre 2018, AO 1 si è opposta all’impugnativa, laddove ammissibile, e alle richieste ivi contenute, contestando peraltro la continua presentazione di scritti, da parte dell’avv. AP 1, anche per conto della __________ Sagl in violazione della decisione pretorile. Con osservazioni di pari data, l’appellata si è pure opposta all’istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova del 6 dicembre 2018.

L. Con replica spontanea 31 dicembre 2018, l’avv. AP 1 ha sottolineato la sua buona fede nel presentare scritti per conto della __________ Sagl anche successivamente all’impugnata decisione pretorile, osservando pure che __________ ha sempre agito nell’interesse della convenuta.

E considerato

In diritto:

  1. Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili con appello sia le decisioni incidentali di prima istanza, sia le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione incidentale di prima istanza in ambito cautelare, in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.- e retta dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 10 giorni (art. 314 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 novembre 2018 è stata notificata all’avv. AP 1 il 14 novembre 2018, per cui l’appello 23 novembre 2018 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

  2. Preliminarmente, essendo l’appello 23 novembre 2018 stato presentato dall’avv. AP 1 sia per proprio conto, sia per conto della __________ Sagl, occorre precisare che, seppure il giudizio pretorile (divieto di rappresentanza), potesse essere impugnato sia dal suddetto legale, sia dalla società, esso era immediatamente esecutivo, esecutività che non poteva essere sospesa dall’appello, ma solo dall’eventuale conferimento dell’effetto sospensivo (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 2, n. 99 ad art. 315 CPC), che il Presidente di questa Camera ha già negato. L’appello presentato dall’avv. AP 1 in rappresentanza di __________ Sagl è dunque irricevibile. Nel prosieguo verrà pertanto esaminato solo il gravame presentato dall’avv. AP 1 in proprio nome e per proprio conto.

  3. A livello procedurale, l’appellante sostiene che AO 1 abbia sollevato tardivamente, solo il 1. ottobre 2018, l’eccezione della sua incapacità di postulazione, dunque in maniera strumentale e in contrasto con la buona fede. La censura non merita accoglimento. Infatti, i presupposti processuali, fra i quali rientra la capacità di postulazione quale aspetto della capacità processuale, vanno verificati d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC), laddove essi sono la premessa essenziale per poter emettere un giudizio di merito. Ora, posto che il relativo esame dovrebbe avvenire prima dell’esame materiale delle pretese azionate, rispettivamente non appena sorga un fondato sospetto sull’assenza di un presupposto processuale, non vi è di principio alcuna norma di legge che prescriva un particolare momento in cui questa analisi debba avvenire oppure imponga la sospensione della procedura finché non sia stata definitivamente chiarita l’ammissibilità dell’azione (DTF 140 III 159, consid. 4.2.4). Nessun biasimo può dunque essere mosso al primo giudice, che comunque si è chinato sulla questione non appena l’istante cautelare ha sollevato l’eccezione.

  4. L’appellante lamenta pure un’insufficiente istruttoria e un’errata conduzione della procedura di primo grado, che non gli avrebbe permesso di prendere compiutamente posizione sull’eccezione processuale e offrire le sue prove, per cui vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito.

4.1 ln primo luogo, l’appellante ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto assumere ulteriori prove prima di pronunciarsi sull’eccezione processuale. A tal proposito si osserva che il diritto alla prova, espressione del diritto di essere sentito, non è assoluto. Esso è, infatti, controbilanciato dallo strumento dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice al servizio dell’economicità e celerità del processo, che permette al giudice, senza cadere nell’arbitrio, di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (IICCA dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2; DTF 138 III 374, consid. 4.3.2). La procedura sommaria prevede peraltro una limitazione dei mezzi di prova ammissibili, nell’ottica dell’esigenza di celerità del procedimento (art. 254 CPC).

Nella fattispecie, l’appellante non precisa quali ulteriori mezzi di prova il primo giudice avrebbe dovuto assumere e perché gli stessi sarebbero stati rilevanti, se non riferendosi all’audizione dei due dipendenti che a suo dire avrebbero potuto confermare le asserite pressioni dell’istante cautelare e il loro assenso o addirittura volontà di trasferire i contratti di lavoro (p. 15, punto 5.3 appello) senza tuttavia esprimersi sulla loro ammissibilità alla luce dell’art. 254 CPC né chiederne l’audizione in questa sede. In ogni caso, l’audizione di testi mal si concilia con la natura celere della procedura in esame, né si vede come gli interessi dei dipendenti o la loro opinione sugli atteggiamenti di AO 1 possano dimostrare che fra __________ Sagl, A__________ __________ e le società da lui controllate vi siano interessi convergenti. La censura, non sufficientemente motivata né ossequiosa dell’art. 254 CPC, è quindi irricevibile (art. 310 e 311 cpv.1 CPC), né sarebbe comunque atta a rimettere in discussione l’apprezzamento anticipato delle prove operato del Pretore, che ha ritenuto di avere sufficienti mezzi di prova a disposizione per emanare la sua decisione.

4.2 Secondo l’appellante, il suo diritto di essere sentito sarebbe pure stato violato dalla mancata limitazione della procedura all’eccezione processuale ai sensi dell’art. 125 CPC e dalla mancata possibilità di esprimersi compiutamente a tal riguardo, offrendo gli opportuni mezzi di prova. A torto. Innanzitutto, egli non ha mai chiesto una simile limitazione. Oltretutto, la limitazione della procedura ex art. 125 CPC è una facoltà, non un obbligo del giudice, per cui egli non è tenuto a effettuarla nemmeno se le parti lo richiedono (DTF 5A_745/2014 del 16 marzo 2015, consid. 3.3; DTF 140 III 159, consid. 4.2.4). Essa stride peraltro con il principio della celerità che regola la procedura sommaria, che deve indurre a evitare tutto quanto non sia indispensabile e possa rallentare il corso del processo (cfr. ICCA del 3 aprile 2015, inc. 11.2015.13, consid. 5). Oltretutto l’appellante ha avuto ampie occasioni per esprimersi: dapprima nell’ambito dell’udienza 1. ottobre 2018 e in seguito con due diversi scritti 2 ottobre 2018, e con successivi scritti 24 ottobre 2018 e 25 ottobre 2018, con i quali aveva la possibilità di presentare ulteriori mezzi di prova, ciò che peraltro ha fatto (cfr. doc. 51).

4.3 Inoltre, l’appellante non può essere seguito laddove critica il Pretore per avere fondato il suo giudizio su circostanze nemmeno evocate dall’istante all’udienza del 1. ottobre 2018, ovvero a suo dire, “i rimproveri mossi all’ing. ” (p. 13, punto 5.1 appello). Innanzitutto ella, nel sollevare la sua eccezione, si è riferita a una causa innanzi alla III CCA ove __________ SA e A , entrambi patrocinati dall’appellante, sono stati convenuti per asseriti comportamenti scorretti ai danni di __________ Sagl. L’istante ha poi sostanziato la sua eccezione con ulteriori scritti, in particolare quello del 5 ottobre 2018, evidenziando i molteplici mandati di patrocinio dell’appellante malgrado una divergenza di interessi, in particolare in considerazione dei comportamenti contestati ad A __________ per cui l’appellante è stato posto a conoscenza dei rimproveri mossigli.

Oltre a ciò quest’ultimo, pur osservando che il giudice non deve indagare d’ufficio alla ricerca dei fatti che toccano l’ammissibilità dell’azione (p. 9, punto 4.1 appello), non contesta al Pretore un tale comportamento, per cui su questo punto non vi è una valida censura. Comunque sia, nonostante l’esame d’ufficio dei presupposti processuali non esenti le parti dall’onere di allegazione e dimostrazione, se dagli atti processuali, dalle dichiarazioni delle parti oppure da fatti notori o noti al giudice emergono elementi che fanno ipotizzare la possibile inammissibilità di una causa, il giudice può e deve disporre dei chiarimenti d’ufficio, rispettivamente considerare tutte le informazioni a sua disposizione (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC; DTF 139 III 278, consid. 4.3). Nella fattispecie, detti dubbi erano evidenti anche solo alla luce dei molteplici mandati di rappresentanza dell’avv. AP 1.

  1. L’appellante critica pure il Pretore per non avere esaminato i presupposti dell’art. 261 CPC (p. 19 seg. appello) e per avere accolto l’eccezione malgrado non disponesse di sufficienti elementi di valutazione, tantomeno in una procedura sommaria relativa a un provvedimento cautelare, dove il conflitto di interessi è stato valutato sommariamente su fatti non ancora accertati e sulla base di rischi teorici.

5.1 La prima censura è palesemente infondata: basti qui ricordare che, nel procedimento cautelare, il primo giudice deve esaminare sia l’ammissibilità dell’istanza alla luce dei necessari presupposti processuali, sia la sua fondatezza sulla base dell’art. 261 CPC e che quindi, laddove venga esaminato l’adempimento di un presupposto processuale, le questioni della parvenza di buon fondamento della causa di merito, del pregiudizio difficilmente riparabile, dell’urgenza e della proporzionalità ancora non si pongono.

5.2 Per quanto concerne l’esame del presupposto processuale, l’analisi giuridica, nell’ambito di un procedimento cautelare, è funzionale alle relative esigenze procedurali, caratterizzate da una certa urgenza, approssimazione, provvisorietà e sommarietà, per cui non vi è ambizione di rendere definitivamente giustizia: al giudice del processo cautelare dev’essere dunque concesso di limitarsi a un esame giuridico provvisorio e sommario, senza pregiudizio per la sentenza di merito (DTF 138 III 728, consid. 2.1 seg.; Trezzini, op. cit., n. 43 seg. ad art. 261 CPC; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed, n. 34 ad art. 308 CPC).

5.3 La capacità processuale, quale presupposto processuale, dev’essere data in ogni procedimento. Un’incapacità di postulazione può e deve dunque essere accertata anche in una procedura cautelare, se vi sono sufficienti elementi per ammetterla, e comporta l’emanazione di un divieto di rappresentanza. L’attribuzione di un mandato a un avvocato gravato da un conflitto di interessi non è una semplice svista e non può essere oggetto di sanatoria, contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante. Peraltro, il divieto di operare in conflitto di interessi è un principio cardine della professione di avvocato (DTF 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.1). Esso è previsto dalla legge (art. 12 lett. c LLCA), è motivato dall’interesse della parte patrocinata e dall’interesse pubblico a un esercizio della professione diligente e indipendente (cfr. DTF 138 II 440), è proporzionale a tale scopo e non intacca nella sua essenza il diritto dell’avvocato all’esercizio della sua attività economica (art. 27 Cost.).

  1. L’art. 12 lett. b e c LLCA dispone che l’avvocato esercita la sua attività professionale in piena indipendenza ed evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Tale norma mira alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e a evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid. 1.3; DTF 138 II 162, consid. 2.4 seg.).

6.1 Da tale norma deriva in particolare il divieto di doppio patrocinio: un avvocato non può rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie litigiosa, delle parti con interessi divergenti, in quanto in tal caso egli non può rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse. Una doppia rappresentanza, per essere inammissibile, non deve forzatamente avvenire all’interno della medesima procedura, o di procedure parallelamente pendenti. Basta che l’avvocato, in procedure differenti che riguardano lo stesso complesso di fatti, rappresenti o abbia rappresentato dei clienti con interessi divergenti (DTF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.1.2; DTF 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3). Nel caso in cui subentri un conflitto di interessi, l’avvocato deve rinunciare a tutti i mandati oggetto di tale vizio (DTF 134 II 108, consid. 4.2.1; cfr. anche impugnata decisione, p. 17 e art. 12 cpv. 2 delle Norme deontologiche CSD).

6.2 Come già sottolineato dal primo giudice (p. 13-14), il mero rischio teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire un divieto di rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità teorica e astratta che le parti patrocinate possano avere interessi contrastanti non è sufficiente (DTF 134 II 108, consid. 4.2.2). D’altra parte, non è nemmeno necessario che questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato abbia esercitato il proprio mandato in maniera inadeguata o a discapito degli interessi del suo cliente (DTF 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015, consid. 4.1.1).

  1. Nel caso concreto, il primo giudice ha in sintesi ammesso il rischio concreto di conflitto di interessi dell’avv. AP 1 a fronte del suo multiplo patrocinio di A__________ , __________ SA, __________ SA e __________ Sagl (peraltro avuta sia come cliente, sia come controparte) in diverse procedure aventi connessione materiale (p. 15-16 dell’impugnata decisione), osservando pure che A __________ ha effettuato svariate operazioni unilaterali riguardanti il patrimonio e l’organizzazione della convenuta che risultano perlomeno ambigue.

  2. L’appellante non contesta la connessione materiale fra le diverse cause nelle quali egli è stato coinvolto quale patrocinatore. Egli critica il Pretore per avere ammesso il conflitto di interessi sulla base di un rischio puramente astratto, senza considerare sufficientemente le circostanze del caso specifico. Sostiene di avere sempre svolto diligentemente il proprio mandato e che i suoi patrocinati hanno sempre avuto interessi convergenti. In particolare, A__________ __________ ha sempre agito per tutelare la società dai comportamenti lesivi di AO 1.

  3. Per maggiore chiarezza, è opportuno riassumere i vari mandati assunti dall’appellante in connessione con la presente fattispecie di cui questa Camera è a conoscenza. Egli ha rappresentato la convenuta nella procedura qui in oggetto. Ha tuttavia pure rappresentato la __________ e A__________ __________ contro la medesima __________ Sagl, in una causa innanzi alla III CCA (inc. 10.2018.12) in cui quest’ultima lamentava una concorrenza sleale ai suoi danni (sottrazione di beni, dipendenti, eccetera). Egli ha rinunciato a tale mandato, ma ciò non può sanare un eventuale conflitto di interessi. L’appellante ha pure rappresentato A__________ __________ e __________ SA in ambito penale in relazione alle denunce sporte da AO 1 che riguardavano anche tali sottrazioni. Ha patrocinato __________ Sagl nei confronti di AO 1 e M__________ __________ per impedire loro l’iscrizione, in proprio nome, del marchio “” rispettivamente del logo “” (inc. 12.2018.141). Contestualmente, egli risulta pure il rappresentante della __________ SA nella richiesta di iscrizione del logo “__________” in nome di tale società.

  4. A__________ __________ e AO 1 sono in aperto contrasto fra loro e hanno avviato reciprocamente, agendo personalmente o per il tramite della __________ Sagl, numerosi contenziosi legali. Fra di essi è peraltro pendente una procedura di divorzio. Essi sono i due gerenti della società. AO 1 ne è socia al 50%, mentre A__________ __________ controlla la restante quota per il tramite di __________ SA. Ora, già solo per questi fatti, sorge il dubbio su quali siano gli effettivi interessi della convenuta. È parimenti dubbioso che gli interessi di A__________ __________ e di __________ Sagl possano coincidere, ritenuto che AO 1, socia paritaria, è in aperto contrasto con il primo proprio in merito alla conduzione e gestione della società.

  5. Tali perplessità sono rafforzate dalle presunte operazioni che vengono contestate ad A__________ __________ nella presente procedura e in quella avviata innanzi alla III CCA (sottrazione di documenti, beni, dipendenti, clientela, eccetera). In particolare, l’appellante ha ammesso il trasferimento di contratti di lavoro da __________ Sagl a __________ SA (osservato come ciò sia avvenuto senza l’accordo dell’altra gerente e socia paritaria), trasferimenti unilaterali di beni patrimoniali sul conto di ________ SA e il trasferimento di un’automobile da __________ Sagl a __________ SA (fine agosto 2017, cfr. doc. U e doc. U1) il cui corrispettivo è stato versato alla convenuta cautelare solamente dopo l’avvio dei procedimenti civili e penali da parte di AO 1 (doc. 30 e 50), per cui il suddetto pagamento del prezzo, contrariamente a quanto suggerisce l’appellante, non apporta la necessaria trasparenza. Malgrado A__________ __________ contesti a sua volta alla moglie determinate operazioni unilaterali, ciò non toglie che non è un suo eventuale conflitto di interessi con la società ad essere qui in discussione. Comunque sia, l’operatività della società e più generalmente i suoi interessi appaiano in pericolo e necessitano una tutela neutrale, indipendentemente dai torti e dalle ragioni dei gerenti, dagli interessi dei dipendenti, di terze persone o società. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, poco importa se dette circostanze non sono ancora state definitivamente accertate: esse non possono nemmeno essere escluse, tantomeno dalle allegazioni contenute nell’appello (cfr. p. 14-17), e bastano concretamente, d’accordo con il primo giudice, per ammettere un rischio concreto di interessi contrastanti fra la convenuta cautelare da un lato e A__________ __________, __________ SA e __________ SA dall’altro, ricordato altresì che l’appellante, proprio nella causa innanzi alla III CCA, ha accettato un mandato che vedeva la __________ Sagl quale parte avversa.

  6. L’appellante produce nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC di cui chiede l’assunzione in questa sede, e meglio gli scritti 15 novembre 2018 e 22 novembre 2018 con i relativi documenti annessi (doc. 53-57), rispettivamente i doc. 1-5, per dimostrare che le operazioni effettuate da A__________ __________ sono sempre avvenute a tutela degli interessi di __________ Sagl e che quindi la rappresentanza di entrambi è ammissibile.

12.1 Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuovi mezzi di prova se essi sono venuti in essere dopo la decisione oppure, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non potevano essere prodotti già in primo grado (Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC).

12.2 Nella fattispecie, occorre premettere che i suddetti scritti 15 novembre 2018 e 22 novembre 2018 sono stati prodotti in prima sede dall'AP1 per conto della __________ Sagl dopo l’emanazione dell’impugnata decisione e dunque in violazione del relativo divieto di rappresentanza, per cui essi non sono ammissibili. In ogni caso, ribadito come nella presente fattispecie si debba unicamente statuire in merito al conflitto di interessi, nessuno dei documenti prodotti in questa sede, indipendentemente dall’adempimento delle condizioni poste dall’art. 317 CPC, è atto a dimostrare una convergenza di interessi fra A__________ __________ e __________ Sagl.

12.3 Innanzitutto, i doc. 53 rispettivamente 1-3 nemmeno riguardano tale questione, bensì il patrocinio di __________ Sagl in una parallela procedura da parte dell’avv. __________ , rispettivamente l’adeguamento del diritto di firma dei gerenti, da individuale a collettiva, consecutivo alla decisione supercautelare 2 novembre 2018. Parimenti irrilevante è il doc. 57, ovvero la comunicazione 14 novembre 2018 con la quale il procuratore pubblico prospetta un decreto di abbandono nei confronti di __________ B nell’ambito delle denunce sporte da AO 1, in quanto ciò sancisce solo che egli non è perseguibile penalmente, non che i suoi interessi siano convergenti con quelli della convenuta. Non apportano elementi utili per il giudizio nemmeno i doc. 54-56 e i doc. 4-5, i quali attestano unicamente la presenza di beni patrimoniali di __________ Sagl all’interno di una cassetta di sicurezza rispettivamente il ritrasferimento di varie somme sul conto della convenuta da parte di A__________ . Detti documenti non possono difatti dimostrare né le intenzioni di A __________ né una convergenza di interessi né sanare un eventuale conflitto di interessi, che attiene a un ambito ben più ampio dei semplici trasferimenti di denaro. Peraltro, l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova del 6 dicembre 2018 è concentrata nella difesa dell’agire di A__________ __________ piuttosto che degli interessi della __________ Sagl, circostanza che fa sorgere ulteriori dubbi sugli interessi che l’avv. AP 1 sta tutelando.

  1. Vi è pure da effettuare una considerazione sulla procura prodotta in prima sede quale doc. 1A. Secondo il tenore della medesima, l’appellante è stato incaricato non di rappresentare __________ Sagl, bensì lo stesso A__________ , che figura dunque quale mandante e patrocinato, ciò che evidentemente non è ammissibile in una procedura che non vede lui, bensì unicamente __________ Sagl quale parte convenuta. Sin dall’inizio il patrocinio è stato dunque viziato da una visione errata degli interessi da tutelare, che sarebbero dovuti essere esclusivamente quelli della società. Giova pure aggiungere che, anche qualora A __________ avesse conferito all’appellante il mandato di patrocinare la convenuta, il dovere del legale sarebbe stato primariamente nei confronti di quest’ultima, per cui lo stesso non può basarsi unicamente sulle informazioni fornite da uno dei due gerenti in una nota situazione di totale blocco societario.

  2. Vi è pure da aggiungere che fra __________ Sagl e __________ SA rispettivamente __________ SA vi è una sostanziale differenza, ovvero il coinvolgimento di AO 1 esclusivamente nella prima società, e che le varie operazioni che hanno comportato un trasferimento di beni e persone da questa all’orbita delle ulteriori due società possono concretamente danneggiare la prima rispettivamente beneficiare le seconde, per cui nemmeno si può ammettere che le tre società costituiscano un gruppo con interessi convergenti.

  3. Il primo giudice ha pure osservato che l’avv. AP 1, dopo aver rappresentato __________ Sagl in una procedura volta a impedire l’iscrizione del marchio rispettivamente del logo “” da parte di AO 1 e , ha utilizzato dette conoscenze in un’ulteriore procedura e meglio rappresentando __________ SA nella richiesta di iscrizione dello stesso logo. L’appellante contesta questo accertamento, sottolineando che __________ SA ha inoltrato richiesta di iscrizione del logo che la contraddistingue, diverso da quello oggetto di controversia (p. 26 appello). La censura tuttavia non convince se solo si osserva che i due loghi, pur non essendo uguali, sono estremamente simili fra loro, entrambi composti dalle identiche due forme rettangolari intersecate con al fianco l’identica scritta “”, avente pure la medesima grafica. L’unica differenza sta nella scritta “”, apposta in caratteri più piccoli al di sotto del logo. Inoltre l’avv. AP 1, nel patrocinio di __________ Sagl, aveva evidenziato che il marchio “” e il logo “” le appartenevano e la identificavano, rispettivamente che questa aveva appositamente fatto realizzare e pagato il logo in questione. Nella misura in cui entrambe le società rivendicano il diritto di utilizzare un logo quasi identico, la divergenza di interessi sul tema è lampante.

  4. Nulla giova peraltro all’appellante menzionare l’ammissibilità del doppio patrocinio di una società anonima e del suo azionista maggioritario (p. 24 appello). Osservato come anche in simili casi possa esservi, a dipendenza delle circostanze, un conflitto di interessi (cfr. impugnata decisione, p. 15), nel presente caso non vi è alcun socio maggioritario, bensì due soci paritari, per cui il rischio di un conflitto di interessi è ben più accentuato.

  5. Tutti questi elementi dimostrano una divergenza di interessi fra A__________ __________, __________ SA e __________ SA da una parte, e __________ Sagl dall’altra. Ciò premesso l’appellante, affermando che il primo giudice non avrebbe accertato una lesione degli interessi societari rispettivamente un uso indebito di informazioni condivise, non formula una censura atta a rimettere in discussione la decisione pretorile (v. sopra consid. 6.2).

  6. Per tutti questi motivi, l’appello dell’avv. AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 10 LTG e 11, 13 e 14 RTar.

  7. La decisione che sancisce un divieto di rappresentanza è una decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 4A_349/2015 del 5 gennaio 2016, consid. 1.1).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

  1. L’appello 23 novembre 2018 di __________ Sagl è irricevibile.

§ Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

  1. L’appello 23 novembre 2018 dell’avv. AP 1 è respinto.

§ Le spese processuali di fr. 1’000.- rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3’000.- per ripetibili.

  1. Notificazione:
  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di disciplina degli avvocati, CP 13, 6602 Muralto.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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