Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.2019 12.2018.142

Incarto n. 12.2018.142

Lugano 11 aprile 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2018.173 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 4 maggio 2018 da

AO 1 rappr. dallo PA 2

contro

AP 1 e AP 2 tutti rappr. dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto in via supercautelare e cautelare di fare divieto a AP 1

di cedere le azioni della società __________ AG, /

, di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della stessa società e di iscrivere nuovi

azionisti nel libro soci della societàAP 2, __________ e di fare ordine all’Ufficiale

dei registri di __________ di annotare a carico delle part. __________ e __________ RFD di __________, di

proprietà di quest’ultima società, una restrizione della facoltà di disporre;

richieste accolte dal Pretore in via supercautelare lo stesso giorno;

istanza avversata dalle convenute, che hanno postulato in via principale la sua

reiezione e in via subordinata di imporre all’istante la prestazione di una garanzia di fr.

450'000.- (poi aumentata a fr. 600'000.-), e che il Pretore ha accolto integralmente con

decisione 18 ottobre 2018, confermando i provvedimenti supercautelari ordinati;

appellanti le convenute, che con appello 2 novembre 2018 chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di revocare i provvedimenti ordinati, subordinatamente di

imporre all’istante il versamento di fr. 600'000.- a titolo di garanzia, e ancora più

subordinatamente di annullare la decisione e rinviare l’incarto al primo giudice,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 20 dicembre 2018 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A. I fondi part. __________ e __________ RFD di __________ sono di proprietà di AP 2, detenuta da __________ AG quale azionista unica. Quest’ultima società era a suo tempo detenuta da __________, che tuttavia il 12 gennaio 2011 ha donato tutto il pacchetto azionario di __________ AG alla moglie AP 1 (doc. V).

B. Il 27 dicembre 2011 __________ ha pure donato a AP 1 diversi fondi siti a __________ e __________

C. Il 10 e 11 giugno 2015 AO 1 ha escusso __________ con i PE n. __________ e n. __________ dell’UE di __________, per l’importo di fr. 588'144.- rispettivamente di fr. 70'200.- oltre accessori, indicando quali titoli di credito le convenzioni 29 dicembre 2014 e 15 luglio 2011 (doc. R; doc. 6/20).

D. Con rispettive decisioni 3 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte ai due PE dall’escusso (doc. B), alle quali non è seguito alcun disconoscimento del debito. Il 14 giugno 2016 l’UE di __________ ha emesso i rispettivi verbali di pignoramento a valere quali attestati provvisori di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 2 LEF (doc. C), siccome il valore di stima dei beni pignorati (fr. 655'835.44 complessivi, in larga parte crediti verso terzi) non era sufficiente per coprire i due crediti posti in esecuzione (complessivi fr. 658'344.- oltre accessori). A seguito di un ricorso della creditrice, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) con decisione 7 luglio 2017 (inc. 15.2016.53) ha ordinato la riduzione del valore di stima dei crediti verso terzi rubricati nei citati verbali di pignoramento a fr. 1.- per ciascun credito (cfr. doc. M, consid. B e C).

E. Il 19 settembre 2016 AO 1 ha presentato all’UE di __________ un’istanza di pignoramento di beni nuovamente scoperti, e meglio dei fondi e delle azioni donati da __________ a AP 1 (consid. A e B), beni rivendicati da quest’ultima. L’istanza è stata respinta. Statuendo sul relativo ricorso 24 novembre 2016 la CEF, con decisione 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7, cfr. doc. M) ha ordinato all’UE di __________ di pignorare i fondi di __________ e __________ ai sensi dell’art. 106 seg. LEF, per i quali il buon esito di un’azione revocatoria appariva verosimile, rispettivamente di assegnare alla creditrice un termine di 20 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da AP 1, ciò che la creditrice ha fatto con petizione 26 settembre 2017 (doc. 5). Per contro, la CEF ha respinto la richiesta di pignorare pure le azioni di __________ AG e di AP 2 e le part. __________ e __________ RFD di __________, negando il verosimile adempimento dei requisiti di una revocazione ex art. 288 LEF, segnatamente l’intenzione di ledere la creditrice.

F. Con istanza di conciliazione 4 maggio 2018, AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, la revocazione della donazione 12 gennaio 2011 ai sensi dell’art. 288 LEF, in modo da riassoggettare all’esecuzione le azioni della società __________ AG e il sottostante patrimonio.

G. Con istanza di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari di pari data, AO 1 ha chiesto al medesimo giudice di fare divieto a AP 1 di cedere le azioni della società __________ AG, di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della stessa società e di iscrivere nuovi azionisti nel libro soci della società AP 2 e di fare ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di annotare a carico delle part. __________ e __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre, e ciò a tutela della sua pretesa revocatoria.

H. Con decisione supercautelare 4 maggio 2018, il Pretore ha accolto l’istanza. Con osservazioni 22 maggio 2018 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza, chiedendo in via subordinata di condannare la parte istante alla prestazione di una garanzia di fr. 450'000.- ex art. 264 CPC. Con replica e duplica spontanee del 15 giugno 2018 e del 6 luglio 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni. All’udienza di dibattimento del 26 luglio 2018, le convenute hanno chiesto che l’importo della garanzia richiesta fosse aumentato a fr. 600'000.-. Nel frattempo, previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 17 ottobre 2018 l’istante ha promosso nei confronti delle convenute la prospettata azione revocatoria ex art. 285 seg. LEF.

I. Con decisione 18 ottobre 2018, il Pretore ha accolto l’istanza cautelare e respinto la richiesta di garanzia delle convenute, ponendo a carico di queste ultime le spese processuali, comprese quelle della decisione supercautelare, e condannandole in solido a versare alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Il Pretore ha in particolare sottolineato che i provvedimenti richiesti erano giustificati dalla necessità di tutela della pretesa della creditrice, in quanto vi era un rischio per nulla remoto che la liberazione dei beni in favore delle convenute potesse vanificare l’eventuale giudizio favorevole dell’azione revocatoria. Ha pure osservato che le parti, per valutare l’intenzione di __________ di recare un pregiudizio ai creditori e la riconoscibilità di tale intenzione per AP 1, avevano proposto copiosa documentazione, da esaminare nella causa di merito, e che la riconoscibilità del dolo era presunta ai sensi dell’art. 288 cpv. 2 LEF.

L. Con l’appello 2 novembre 2018 qui in esame, avversato da AO 1 con osservazioni 20 dicembre 2018, AP 1 e AP 2 si aggravano contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di revocare i provvedimenti ordinati, subordinatamente di imporre all’istante il versamento di fr. 600'000.- a titolo di garanzia, e ancora più subordinatamente di annullare la decisione e rinviare l’incarto al primo giudice. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

  1. L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte: risposta) dell’appellata sono tempestivi.

  2. Con l’impugnativa in esame, le appellanti in sintesi criticano il Pretore per avere erroneamente accertato i fatti e per avere erroneamente applicato l’art. 261 CPC, l’art. 288 LEF e l’art. 8 CC, non avendo l’istante dimostrato, con la richiesta verosimiglianza, la parvenza di buon fondamento della causa di merito, ovvero dell’azione revocatoria da lei promossa, in particolare con riferimento all’intenzionalità dell’agire di __________ e alla riconoscibilità del dolo da parte della beneficiata AP 1, considerato pure il grande impatto delle misure richieste.

  3. Giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 1 seg. ad art. 261 CPC).

  4. La gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della verosimiglianza. Un fatto è reso verosimile laddove il giudice, basandosi su elementi oggettivi, ha l’impressione che esso si sia prodotto, senza escludere la possibilità che quel fatto si sia svolto altrimenti, ricordato che per rendere un fatto verosimile non basta allegarlo, bensì occorre pure provarlo. Conseguentemente, poco importa che le affermazioni dell’istante sembrino credibili, se poi non sono corroborate da risultanze concrete. In particolare, il fatto che la causa non sia manifestamente inammissibile o infondata non basta per ammettere il fumus boni iuris (Trezzini, op. cit., n. 20 seg. e n. 71 ad art. 261 CPC). Il grado d’incidenza del provvedimento richiesto sulla parte convenuta può avere un’influenza nella valutazione dei presupposti dell’art. 261 CPC: quanto più è elevato, tanto più il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare una comparazione globale degli interessi in gioco (Trezzini, op. cit., n. 32 seg ad art. 261 CPC). Allo stesso tempo, pure il potenziale rischio che minaccia l’istante può influenzare il rigore dell’esame, ma non basta da solo per ammettere il provvedimento: devono esservi elementi sufficientemente concreti per accertare, sulla base di un esame sommario, la parvenza di buon fondamento della causa di merito (DTF 5A_1016/2015 del 15 settembre 2016, consid. 5.3).

  5. Innanzitutto, le appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe dovuto applicare un rigore accresciuto nella valutazione dei presupposti cautelari, a fronte dell’incisività delle misure richieste e del grave danno loro cagionato. Difatti, per i fondi di __________ vi sarebbe un progetto immobiliare che verrebbe pregiudicato dalla restrizione della facoltà di disporre, poiché la banca finanziatrice ritirerebbe la linea di credito promessa ed esse subirebbero ingenti perdite. A tal proposito il primo giudice ha tuttavia già osservato, nel respingere la richiesta di garanzia da loro avanzata, che la sola dichiarazione testimoniale prodotta quale doc. 25 ancora non dimostrava che la banca avrebbe effettivamente negato in modo definitivo il finanziamento, rispettivamente ha sottolineato che l’asserita perdita finanziaria non era stata dimostrata. Il Pretore ha peraltro accertato che la richiesta di finanziamento nemmeno era stata inoltrata alla banca e che le convenute non avevano in ogni caso reso verosimile un eventuale rischio d’insolvenza dell’istante. Nel loro gravame, le appellanti si limitano a osservare genericamente, senza alcun riferimento concreto, che il loro pregiudizio sarebbe stato cifrato dalle testimonianze e dalle perizie agli atti, come pure dalle allegazioni e dai documenti di cui al verbale di udienza del 26 luglio 2018, e che esse avrebbero dimostrato “la realtà, l’imminenza e la concretezza del progetto immobiliare” (appello, p. 14), ritenuto che una restrizione come quella ordinata è suscettibile di bloccare la concessione di un credito di costruzione. Le appellanti non si confrontano dunque puntualmente con la decisione pretorile, limitandosi a opporvi una propria versione dei fatti, ciò che costituisce carente motivazione e rende la censura irricevibile (art. 310 e 311 CPC). Non si può dunque ammettere che le misure in questione causino loro un grave pregiudizio, o che si debba effettuare un’analisi particolarmente restrittiva dei presupposti cautelari su questo aspetto, tanto più che i provvedimenti richiesti sono di tipo conservativo.

  6. Le appellanti con il loro gravame non contestano l’adempimento dei requisiti dell’urgenza, della proporzionalità o del pregiudizio difficilmente riparabile, concentrandosi piuttosto sull’assenza del fumus boni iuris, ovvero sulla mancata dimostrazione della fondatezza dell’azione revocatoria di merito.

  7. La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 288 LEF). Il creditore deve dunque dimostrare la realizzazione di tre condizioni: l’atto avversato deve avere non soltanto causato pregiudizio ai creditori (danno), ma deve anche essere stato deliberatamente compiuto a tal fine (intenzionalità), ciò che deve essere riconoscibile per il terzo beneficiario (riconoscibilità).

7.1 L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002 del 19 maggio 2004, consid. 4.1; IICCA del 28 gennaio 2008, inc. 12.2007.14, consid. 6). Il danno è presunto per la massa fallimentare e per il creditore in possesso di un attestato di carenza beni. Al convenuto dell’azione revocatoria è data la facoltà di provare il contrario (DTF 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013, consid. 2.2).

7.2 Quanto alla riconoscibilità, è necessario che il terzo beneficiato, applicando l’attenzione e la diligenza imposte dalle circostanze, potesse riconoscere l’intenzione dolosa del debitore, potendo dunque bastare la sua negligenza (DTF 134 III 452, consid. 4.2). Ove sia chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, è pure presunto che quest’ultima potesse rendersi conto dell’intenzione del debitore di recare pregiudizio, la prova del contrario incombendo a essa (art. 288 cpv. 2 LEF).

7.3 In relazione all’intenzione dolosa, non è necessario che il debitore abbia agito con lo scopo di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (dolo diretto). È sufficiente che egli abbia ammesso il pregiudizio come conseguenza possibile del suo atto (dolo eventuale, cfr. DTF 134 III 615, consid. 5.1; DTF 4C.262/2002 del 19 maggio 2004, consid. 5.1). È irrilevante se tale pregiudizio sia riferito ai creditori in generale oppure a un creditore in particolare. Trattandosi di un fattore interno, detto elemento soggettivo non può di solito essere dimostrato (o reso verosimile) con una prova diretta, ma può solo essere dedotto dalle circostanze esterne, accertate tramite indizi oggettivi e concreti (CEF del 7 luglio 2017, inc. 15.2017.7, consid. 4.2; Staehelin in: Staehlin/Bauer/Staehlin [ed.], Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 16 ad art. 288 LEF; Peter in: Dallèves/Foëx/Jeandin [ed.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 288 LEF). A tale scopo si potrà far riferimento in particolare alla situazione finanziaria del debitore al momento dell’atto. Se è precaria, segnatamente se il debitore è insolvente o sovraindebitato, si è in presenza di un rilevante indizio d’intenzione dolosa. Ad ogni modo, non è necessario che la situazione finanziaria del debitore sia difficile già al momento dell’atto. L’evoluzione negativa, o prevedibilmente negativa, di tale situazione costituisce invero anche un serio indizio di dolo. In altre parole, se in un momento in cui gli attivi del debitore ancora superavano i passivi era già prevedibile il suo tracollo finanziario, la revocazione può trovare applicazione. Determinanti in ogni caso sono le circostanze del caso concreto (Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288 LEF; Staehelin, op. cit., n. 15 e 22 ad art. 288 LEF).

  1. In questa sede, le appellanti non contestano la legittimazione attiva dell’istante per proporre un’azione revocatoria, né i crediti da lei vantati o che essa possa aver subito un pregiudizio, né il rispetto del termine di 5 anni. Criticano invece il Pretore per non aver accertato la mancata dimostrazione dei requisiti dell’intenzionalità e della riconoscibilità, peraltro già riscontrata dalla CEF nella sua decisione 24 novembre 2016 (cfr. consid. E e doc. M, consid. 6.3). Ribadiscono che, con la donazione 12 gennaio 2011 in favore della moglie, effettuata per scopi ereditari, __________ non aveva alcuna intenzione di ledere gli interessi di creditori in quel momento nemmeno esistenti. Il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare che al momento della donazione, i debiti in questione neppure erano sorti, essendo stati fondati con le convenzioni 15 luglio 2011 (fr. 70'200.-) e 29 dicembre 2014 (fr. 588'144.-) di cui ai doc. 6/20. Inoltre, al momento della donazione la situazione finanziaria dei coniugi era florida, disponendo di una sostanza imponibile complessiva di circa 20 milioni di franchi rispettivamente di un reddito imponibile complessivo di circa 1 milione di franchi, di cui fr. 534'200 del solo __________ (doc. I, doc. 28), per cui un debito di fr. 70'200.- non era comunque tale da impensierirli. In sintesi, il 12 gennaio 2011 __________ non poteva immaginare di diventare debitore di tale somma, né che essa fosse rilevante rispetto al suo ingente patrimonio. A fronte di tali circostanze, l’istante cautelare non avrebbe dimostrato la parvenza di buon fondamento della sua azione di merito.

  2. Da parte sua l’istante, sia in prima sede sia con la risposta all’appello, sostiene innanzitutto che un indizio dell’intenzionalità dell’agire di __________ sia già riscontrabile nel suo approccio agli affari: i due coniugi, fra i quali dal 2001 vige la separazione dei beni (doc. T), avrebbero infatti costruito un impianto economico complesso, caratterizzato da un elevato numero di beni e entità giuridiche connesse alla famiglia, rispettivamente avrebbero seguito uno schema abituale per il quale __________ intraprendeva iniziative imprenditoriali, assumendosi i relativi rischi, mentre i beni di famiglia venivano intestati in nome di AP 1, al fine di tutelarli da eventuali pretese dei creditori del marito. La stessa AP 1 ha peraltro ammesso che negli anni in questione i coniugi avevano deciso di sistemare il loro patrimonio in modo protettivo (doc. E). L’istante ha pure sottolineato che la situazione finanziaria dei coniugi dal 2011 ha subito un’evoluzione negativa, rilevando in particolare che al momento della sua escussione, __________ è risultato nullatenente. Inoltre, tale tracollo finanziario sarebbe stato prevedibile, non solo considerando precedenti iniziative imprenditoriali fallite (doc. H), ma pure la situazione economica di “__________”, società creata dai coniugi nel 2001 e attiva in ambito farmaceutico, che già prima del 2011 subiva annualmente perdite importanti e la cui sorte era ormai segnata (doc. G, Y e Z). __________ avrebbe a tal scopo attuato uno spossessamento sistematico dei beni, in particolare con la donazione alla moglie di fondi e azioni (cfr. consid. A e B). Tutti questi elementi dimostrerebbero come al momento della donazione del 12 gennaio 2011, i coniugi potessero e dovessero prevedere il danno a creditori presenti e futuri, e dunque la verosimiglianza di uno spossessamento doloso, già accertato dalla CEF perlomeno con riferimento ai fondi di __________ e __________ (cfr. consid. E).

  3. Nella fattispecie, la notifica di tassazione 2010 di cui al doc. I ha confermato la solida situazione economica dei coniugi __________ così come esposta dalle appellanti (cfr. sopra consid. 8), che non era di certo mutata il 12 gennaio 2011, ovvero a ridosso di tale anno. E contrario, non si può dire che in quel momento la situazione finanziaria fosse già peggiorata rispettivamente che il peggioramento fosse consolidato ed evidente. Detta evoluzione negativa è iniziata soltanto nel corso del 2011, laddove in ogni caso è ancora stato generato un reddito imponibile complessivo di quasi mezzo milione di franchi, di cui fr. 269'136.- quale reddito di __________, rispettivamente è stata accertata una sostanza imponibile netta complessiva di circa 17 milioni di franchi (doc. 9). Come osservato dalle appellanti, al momento della donazione i due debiti in questione ancora non esistevano, bensì sono sorti solo 6 mesi rispettivamente ben 4 anni più tardi, con le convenzioni del 15 luglio 2011 e del 29 dicembre 2014, aventi quale oggetto delle prestazioni di garanzia da parte di __________ in relazione alla sponsorizzazione di eventi sportivi (doc. 6/20). In base a tali elementi, nella donazione 12 gennaio 2011 non si intravede né un’intenzione dolosa, né una conseguente riconoscibilità per la beneficiaria AP 1, per cui incombeva all’istante di fornire migliori indicazioni a sostegno del contrario, e meglio della verosimiglianza del dolo e conseguentemente del fumus boni iuris. Il primo giudice non può dunque essere seguito laddove si è limitato a osservare che la causa non appariva priva di possibilità di successo, rinviando l’esame delle argomentazioni dell’istante al merito: d’accordo con le appellanti, avrebbe piuttosto dovuto esaminare se, sulla base delle risultanze già ora disponibili, il buon esito di un’azione revocatoria era stato reso verosimile.

  4. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’impostazione protettiva del proprio patrimonio non è, in assenza di ulteriori elementi, sufficiente per ammettere la verosimiglianza di un’intenzione dolosa ai sensi dell’art. 288 LEF. Nulla impedisce di adottare la separazione dei beni quale regime matrimoniale fra i coniugi (in concreto risalente al 2001), o di intraprendere attività imprenditoriali tramite la costituzione di società, o di traferire i propri beni a terzi, entro i limiti dell’abuso. Simili trasferimenti diventano abusivi, e la legge li rende dunque revocabili, quando essi sono effettuati in un momento in cui un conseguente pregiudizio dei creditori è evidente e riconoscibile. Il dolo va in particolare ammesso quando un debitore si spossessa consapevolmente di beni per sottrarli a una prevedibile esecuzione, pur sapendo che uno o più creditori, a causa di tale operazione, rimarranno insoddisfatti.

  5. Per rendere verosimile che al momento della donazione __________ fosse già consapevole del suo incombente tracollo finanziario, l’istante si è riferita in particolare ai doc. G, H, Y e Z, a suo dire attestanti attività imprenditoriali fallite o sulla via del fallimento (cfr. consid. 9). Ora, il plico doc. H contiene estratti RC di società radiate in cui vi era un coinvolgimento di __________, AP 1 o di entrambi i coniugi. Ritenuto che essi riguardano in gran parte periodi antecedenti a quello qui in esame e che le suddette società non risultano fallite, quanto più liquidate per scioglimento, fusione o soppressione di succursale, non si vede la loro rilevanza per il presente giudizio, osservato pure come l’istante nemmeno ha spiegato perché la sorte di tali società avrebbe dovuto influire in maniera prevedibile e riconoscibile sulle finanze di __________ a partire dal 2011. Lo stesso dicasi per l’ulteriore documento contenuto nel plico doc. H, ovvero un articolo di giornale relativo alle difficoltà finanziarie di una società che gestiva un albergo di __________, e che ipotizzava generiche colpe della società locatrice dello stabile, in qualche modo possibilmente connessa con __________, società della quale però tutto si ignora. Quanto ai doc. G, Y e Z, essi effettivamente attestano che la società startup __________ AG, che __________ aveva contribuito a fondare, nel periodo in esame risultava costantemente nelle cifre rosse nella misura di decine di milioni di franchi. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, essa non risulta fallita. Osservato pure che, secondo i documenti agli atti, __________ era un azionista minoritario della medesima (doc.Y, p. 11 e 19, doc. G), l’istante non ha spiegato in che modo, in che misura e in che periodo detti risultati societari negativi avrebbero dovuto influire sul patrimonio o la solvibilità di __________ e quindi indurlo nel gennaio 2011 a effettuare la contestata donazione.

  6. In sintesi, agli atti non vi sono indizi concreti che __________, a inizio 2011, potesse prevedere una propria futura insolvenza, ad esempio poiché aveva ingenti debiti o rischiava di essere convenuto in procedimenti giudiziari per il risarcimento dei danni derivanti da una cattiva gestione societaria. Non vi sono nemmeno elementi concreti che indichino che egli, a inizio 2011, potesse già prevedere che 6 mesi più tardi si sarebbe costituito quale garante di pretese derivanti dalla sponsorizzazione di eventi sportivi e che non sarebbe stato in grado di soddisfarle, considerando pure che una somma di 70'200.- non era particolarmente ingente se confrontata alle sue disponibilità economiche di quel periodo, e che a quel tempo, come già osservato dalla CEF (doc. M, consid. 6.3), egli disponeva ancora dei fondi di __________ e __________, che verosimilmente potevano coprire tale credito. Ciò vale a maggior ragione per il credito insorto nel 2014, ovvero quasi quattro anni più tardi. Le appellanti hanno dunque ragione quando affermano che l’istante, nell’ambito della procedura cautelare limitata a un esame sommario, non ha reso verosimile il buon fondamento della propria causa di merito.

  7. Ne consegue che l’appello dev’essere accolto, con conseguente annullamento della decisione pretorile 18 ottobre 2018 e revoca dei provvedimenti cautelari ordinati. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo grado seguono la soccombenza dell’istante qui appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Alle parti convenute qui appellanti, che sono state rappresentate dal medesimo patrocinatore e che hanno sempre presentato scritti comuni, viene riconosciuto un importo unico a titolo di ripetibili. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

  8. Vertendo su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 2 novembre 2018 di AP 1 e AP 2 è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 18 ottobre 2018 di cui all’inc. n. CA.2018.173 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

  1. L’istanza di provvedimenti cautelari 4 maggio 2018 di AO 1 è respinta. Di conseguenza, le misure ordinate mediante decisione supercautelare 4 maggio 2018 sono revocate.

1.1 Annullato

1.2 È fatto ordine all’Ufficiale dei registri di __________ di cancellare la restrizione della facoltà di disporre annotata a carico delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________, di proprietà di AP 2.

  1. Annullato

  2. Annullato

  3. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 100.-, nonché la tassa e le spese della decisione supercautelare, da anticipare come di rito, sono a carico dell’istante, che rifonderà alle parti convenute, rappresentate dal medesimo patrocinatore, un unico importo complessivo di fr. 4'000.- per ripetibili.

  4. Invariato

II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’500.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alle appellanti, rappresentate dal medesimo patrocinatore, un unico importo complessivo di fr. 3’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e all’Ufficio del registro fondiario di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2018.142
Entscheidungsdatum
11.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026