DTF 139 II 7, DTF 126 III 388, 4A_593/2015, 4A_83/2009, 4P.134/2003
Incarto n. 12.2018.113
Lugano 6 febbraio 2020/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.176 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 marzo 2010 da
AO 1 rappr. dall’avv. PA 2
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 244'483.80 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2007, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 241'108.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009, e delle spese esecutive di fr. 100.- nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 64'685.90 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2007 su fr. 46'940.50 e dal 22 giugno 2010 su fr. 17'745.40, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 63'371.05 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr. 16'246.40 e dal 22 giugno 2010 su fr. 43’745.40, domanda a sua volta avversata dalla controparte;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 9 luglio 2018, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 17'878.50 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.-, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti entrambe le parti: la convenuta, che con appello 6 settembre 2018 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attore, che con appello incidentale 31 ottobre 2018 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di fr. 100.-, somma per la quale andava pure rigettata in via definitiva l’opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l'attore con risposta 31 ottobre 2018 e la convenuta con risposta 22 gennaio 2019 hanno postulato la reiezione del gravame della parte avversa, pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea all’appello principale 22 gennaio 2019 della convenuta, della duplica spontanea all’appello principale con replica spontanea all’appello incidentale 4 marzo 2019 dell’attore e della duplica spontanea all’appello incidentale 13 marzo 2019 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con lettera 31 gennaio 2007 (doc. H), in un momento in cui non tutti i lavori di costruzione erano ancora giunti a termine, lo studio d’architettura ha notificato la rinuncia al mandato.
La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta la condanna dell’attore al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr. 64'685.90 a fr. 63'371.05 (recte: fr. 63'371.50) oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2007 su fr. 16'246.40 e dal 22 giugno 2010 su fr. 43’745.40, somma corrispondente al saldo degli onorari a suo favore (fr. 45'626.10) e alle spese legali preprocessuali (fr. 17'745.40).
Con sentenza 9 luglio 2018 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 17'878.50 (recte: fr. 17'878.30) oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.- (dispositivo n. 1), somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- per il 7% a carico della convenuta e per il 93% a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 22’000.- per ripetibili (dispositivo n. 1.2), e ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 9’200.- per ripetibili (dispositivo n. 2.1). Il giudice di prime cure, nell’ambito dell’azione principale, ha riconosciuto all’attore unicamente il risarcimento dei costi per l’eliminazione di quattro difetti dell’opera (fr. 5'470.- per terrazza lato est, fr. 4'742.50 per accesso entrata principale, fr. 6'509.80 per davanzali e soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in stucco veneziano); nell’ambito dell’azione riconvenzionale, ha invece ritenuto che la convenuta non potesse più vantare alcuna pretesa nei confronti della controparte.
La sentenza pretorile è stata impugnata da entrambe le parti. Con appello 6 settembre 2018, avversato dall’attore con risposta 31 ottobre 2018 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 22 gennaio 2019 e la duplica spontanea 4 marzo 2019), la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 45'626.10 oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2007 su fr. 17'546.10 e dal 22 giugno 2010 su fr. 28'080.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, nell’ambito dell’azione principale, ha contestato di essere tenuta a risarcire i costi messi a suo carico dal giudice per l’eliminazione dei quattro difetti e, nell’ambito dell’azione riconvenzionale, ha ribadito il buon fondamento della pretesa relativa al saldo dei suoi onorari.
Con appello incidentale 31 ottobre 2018, avversato dalla convenuta con risposta 22 gennaio 2019 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 4 marzo 2019 e la duplica spontanea 13 marzo 2019), l’attore ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per
fr. 43'396.30 oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e spese esecutive di fr. 100.-, somma per la quale doveva pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha rilevato che oltre ai quattro risarcimenti già attribuitigli dal giudice di prime cure, in due casi comunque da aumentare (fr. 12'528.60 per terrazza lato est, fr. 17’116.50 per accesso entrata principale, fr. 6'509.80 per davanzali e soglie e fr. 1'156.- per intonaco esterno in stucco veneziano), dovevano pure essergli riconosciuti il risarcimento per i costi di eliminazione del difetto ai lucernari (fr. 1'671.-) e, proporzionalmente al grado di soccombenza della controparte nella lite, ora pari al 16%, il risarcimento delle spese per l’allestimento della prova a futura memoria e delle spese legali preprocessuali (fr. 4'414.40).
considerazione preliminare
sull’azione principale
6.1. Il giudizio del Pretore è stato censurato da entrambe le parti.
La convenuta ha escluso di poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando che il problema riscontrato poteva essere risolto con la posa di un semplice troppopieno del costo di fr. 1'500.- (perizia p. 15 e 53), per altro da porre a carico del committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori aveva modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 14 seg. e complemento peritale p. 8) e neppure era atto ad eliminare il presunto difetto.
L’attore ha invece chiesto di aumentare a fr. 12'528.60 la somma da risarcirgli a questo titolo, evidenziando che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri fr. 7'058.60 IVA inclusa ammessi nella perizia (p. 16).
6.2. Il perito giudiziario ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che costituiva un vero e proprio difetto (complemento peritale p. 32) e che avrebbe richiesto e portato ad interventi di sistemazione (perizia p. 54), vi erano effettivamente un errore di concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani intervenuti (perizia p. 14). Ciò premesso, ha fatto notare che la presenza di acqua stagnante e la relativa evacuazione insufficiente, a cui a ben vedere, se l’attore avesse voluto - com’era stato il caso - un pavimento raso serramenti in corrispondenza del balcone, si sarebbe potuto rimediare, in deroga a quanto previsto dalla norma SIA 271 (complemento peritale p. 11 seg.), con la sola esecuzione di un troppopieno sulla facciata (perizia p. 15 e 53) del costo di fr. 1'500.- IVA esclusa (perizia p. 53), non erano di per sé tali da portare alla completa demolizione di quanto realizzato (perizia p. 54). Con riferimento a quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le sole superfici difettose a valle - pari a circa il 55% del totale - aveva comportato un costo di fr. 5'470.- IVA inclusa (perizia p. 16 e complemento peritale p. 13; l’importo di fr. 7'058.60 IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p. 16 della perizia e di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore riconoscimento, è invece relativo “ai costi di ripristino … per” tutte “le superfici direttamente legate all’esterno del soggiorno”), ha evidenziato che questo radicale cambio di progetto, che costituiva sì un migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle acque meteoriche in corrispondenza dei serramenti (perizia p. 14 e 54) ma non aveva permesso di eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia p. 14), sarebbe stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la norma SIA 271 nella sua interezza (perizia p. 15).
Alla luce di quanto precede, il giudizio reso dal Pretore può essere confermato solo in ragione di fr. 1’614.- (fr. 1'500.- IVA esclusa). Il perito ha in effetti spiegato che il progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato per una tale spesa, beninteso a carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in presenza di un difetto), facendo capo a un intervento in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva solo una raccomandazione [cfr. complemento peritale p. 14], ma la cui applicazione non risultava essere stata concordata tra le parti, tanto meno al punto 1 del doc. B, che faceva riferimento solo alla norma SIA 102). Per l’esperto, inoltre, la demolizione del betoncino con la successiva realizzazione da parte della nuova direzione dei lavori, con un costo di fr. 5'470.-, sia pure rispettosa della norma SIA 271, era un intervento sproporzionato; oltretutto la soluzione poi messa in atto, che costituiva un vero e proprio cambio di paradigma (comunque imposto dalla volontà di ovviare alla difettosità dell’opera e dunque non tale da far venir meno la responsabilità della convenuta) e non una riparazione, era idonea a migliorare la problematica esistente solo in una misura non meglio precisata, ciò che avrebbe in ogni caso giustificato una sensibile riduzione dell’eventuale importo da risarcire.
7.1. Il giudizio del Pretore è stato censurato da entrambe le parti.
La convenuta ha escluso di poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, rilevando che il problema riscontrato, che per altro nemmeno era costitutivo di un difetto, poteva essere risolto con la posa di un semplice troppopieno del costo di fr. 1'500.- (perizia p. 17 e 53), per altro da porre a carico del committente, e che quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori aveva modificato radicalmente l’opera da realizzare (perizia p. 18 e 53 e complemento peritale p. 17).
L’attore ha invece chiesto di aumentare a fr. 17'116.50 o almeno a fr. 7'742.50 la somma da risarcirgli, evidenziando che il giudice di prime cure non aveva erroneamente riconosciuto altri fr. 12’374.- o almeno altri fr. 3'000.- ammessi nella perizia (p. 20).
7.2. Il perito giudiziario ha dato atto che all’origine del problema riscontrato, che analogamente a quello evidenziato nella terrazza lato est costituiva un vero e proprio difetto (complemento peritale p. 32), vi erano effettivamente un errore di concezione e una carente esecuzione che coinvolgeva la direzione dei lavori e gli artigiani intervenuti (perizia p. 18). Ciò premesso, ha fatto notare che al problema dell’insufficiente evacuazione dell’acqua piovana, se l’attore avesse voluto - com’era stato il caso - un pavimento raso serramenti in corrispondenza del balcone, si sarebbe potuto rimediare, in deroga a quanto previsto dalle norme SIA 271 (complemento peritale p. 15), con la sola esecuzione di un troppopieno sulla facciata (perizia p. 18), che per la stessa convenuta sarebbe costato fr. 1'500.- IVA esclusa (conclusioni p. 21, appello p. 10; è invece per la prima volta solo con la risposta all’appello incidentale e con ciò in modo irrito [art. 317 cpv. 1 CPC] che essa ha preteso che la somma di fr. 1'500.- IVA esclusa non si sommava a quella per la terrazza lato est). Con riferimento a quanto eseguito dalla nuova direzione dei lavori, che per le superfici difettose aveva comportato un costo per l’eliminazione del difetto di fr. 4'742.50 IVA inclusa (perizia p. 20; l’importo di fr. 12’374.- IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p. 20 della perizia e di cui l’attore ha qui postulato l’ulteriore riconoscimento, è per contro “da ritenersi un costo risparmiato in origine”, mentre l’importo di fr. 3'000.- IVA inclusa, che pure era stato menzionato a p. 20 della perizia e di cui egli ha qui postulato, per altro per la prima volta e con ciò in modo irrito [art. 317 cpv. 1 CPC], l’ulteriore attribuzione in via subordinata, è relativo “alla sistemazione di un’infiltrazione d’acqua (comunque non indicata con chiarezza nei documenti prodotti)”), ha evidenziato che questo radicale cambio di progetto, che costituiva sì un migliorativo nell’ambito dell’evacuazione delle acque meteoriche in corrispondenza dei serramenti (perizia p. 18) ma non aveva permesso di eliminare il problema della pendenza insufficiente (perizia p. 18), sarebbe stato giustificato nella misura in cui si volesse applicare la norma SIA 271 nella sua interezza (perizia p. 18 seg.).
Visto quanto precede, il giudizio pretorile può essere confermato limitatamente ai fr. 1’614.- (fr. 1'500.- IVA esclusa) ammessi dalla convenuta. Il perito ha in effetti spiegato che il progetto iniziale avrebbe potuto essere risanato facendo capo a un intervento, beninteso a carico della convenuta (siccome si era sin d’ora in presenza di un difetto), in deroga alla norma SIA 271 (che in sé costituiva solo una raccomandazione, ma la cui applicazione non risultava essere stata concordata tra le parti, tanto meno al punto 1 del doc. B, che faceva riferimento solo alla norma SIA 102). Per l’esperto, oltretutto, quanto messo in atto, previa demolizione del betoncino, dalla nuova direzione dei lavori, con un costo di fr. 4'742.50, sia pure rispettoso della norma SIA 271, costituiva un vero e proprio cambio di paradigma (comunque imposto dalla volontà di ovviare alla difettosità dell’opera e dunque non tale da far venir meno la responsabilità della convenuta) e non una riparazione, ed era idoneo a migliorare la problematica esistente solo in una misura non meglio precisata, ciò che avrebbe in ogni caso giustificato una sensibile riduzione dell’eventuale importo da risarcire.
8.1. In questa sede la convenuta ha contestato di poter essere obbligata a risarcire un tale importo, evidenziando di non essere responsabile di questo inesistente difetto e rilevando che in ogni caso i lavori di completamento eseguiti, oltre a non aver risolto il problema, avrebbero dovuto rimanere a carico della controparte.
8.2. Il perito giudiziario ha accertato che il sistema di posa previsto dalla convenuta, seppur non paragonabile a sistemi più tradizionali, non poteva essere ritenuto un difetto né di progetto né di direzione lavori (perizia p. 21 e 63). E ha aggiunto che il nuovo sistema di posa poi messo in atto dalla nuova direzione dei lavori con materiale diverso, costato fr. 3'335.60, non era necessario (perizia p. 21 e 63) e che le prestazioni di sigillatura e di impermeabilizzazione, di fr. 3'174.20, avrebbero in ogni caso dovuto essere eseguite, a carico dell’attore, a prescindere dal genere di davanzale posato (perizia p. 21 seg. e 63). In tali circostanze, è incontestabile che la convenuta non possa essere obbligata a risarcire la somma di fr. 6’509.80.
Contrariamente a quanto preteso dall’attore, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI e contrario; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25, 28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 4P.134/2003 del 16 febbraio 2004 consid. 3.2; II CCA 16 novembre 2014 inc. n. 12.2014.40 e 43, 5 marzo 2018 inc. n. 12.2016.141), non si vede invece come il fatto che i davanzali in cemento inizialmente previsti fossero stati forniti e da lui pagati salvo poi non essere più stati ritrovati in cantiere (perizia p. 22), possa essere eventualmente tale da innescare una responsabilità della convenuta.
9.1. In questa sede la convenuta ha contestato di poter essere tenuta a risarcire un qualsiasi importo a questo titolo, evidenziando di non essere responsabile per questo difetto, che era invece imputabile a un artigiano specialista, la ditta __________, oltretutto scelta e proposta dall’attore.
9.2. Nel caso di specie è incontestato che l’intonacatura della facciata in stucco veneziano, che in concreto costituisce un materiale fragile al contatto con l’acqua (complemento peritale p. 40), non era originariamente prevista (perizia p. 27), per cui la responsabilità della convenuta quale progettista non può entrare in linea di conto. Quanto a una sua eventuale responsabilità quale direttrice dei lavori, pur essendo vero che l’architetto non è un “superspecialista” in tutti gli ambiti della costruzione e dunque non è di principio tenuto a verificare ogni singola prestazione di un artigiano specializzato (TF C 398/83 del 3 febbraio 1984 consid. 3a pubbl. in: Rep. 1985 p. 26; RtiD I-2006 n. 62c; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2010.119, 29 settembre 2017 inc. n. 12.2016.56), è però altrettanto vero che la formazione o meno di una canaletta aco drain sulla facciata intonacata ai piedi della facciata non rientra nei dettagli riconoscibili esclusivamente dall’artigiano specialista, ma, come rilevato dal perito giudiziario (perizia p. 27), costituiva un aspetto la cui mancanza avrebbe senz’altro dovuto essere rilevata e contestata dalla convenuta nella sua qualità di direttrice dei lavori (TF C 398/83 del 3 febbraio 1984 consid. 3a pubbl. in: Rep. 1985 p. 26; BR 1986 p. 13; Borghi, Il diritto per gli architetti, n. 505; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 507; Fellmann, Die Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmängel, in: Koller, Haftung für Werkmängel, p. 93 seg., secondo cui quel principio trova il suo limite laddove nelle particolari circostanze l’architetto abbia a rendersi conto di possibili carenze o insufficienze nell’operato dell’artigiano specialista).
Non vi è così motivo di non porre a suo carico questa pretesa.
10.1. In questa sede l’attore ha evidenziato che l’entità della spesa per la fornitura e la posa della scossalina mancante, di fr. 1'671.-, era in realtà evincibile dalla fattura 5 marzo 2008 della ditta __________ (doc. II punto 2) e ha riproposto la pretesa.
10.2. Il perito giudiziario, riferendosi alla fornitura e posa della scossalina mancante (quella a Z in acciaio inox con saldature agli angoli, labbro discendente con copertura finale del Sarnafil e labbro ascendente) di cui l’attore ha qui preteso il risarcimento, ha evidenziato che in realtà la situazione esistente non era difettosa e che l’intervento poi eseguito non era legato all’eliminazione di un difetto, ma era volto alla completazione dell’opera (perizia p. 70). Il giudizio pretorile che negava il risarcimento di questa pretesa può pertanto essere confermato già solo per questo motivo.
11.1. In questa sede l’attore ha ribadito il buon fondamento di queste due pretese, sia pure da ridurre, in base al rispettivo grado di soccombenza, a fr. 4'414.40. In merito alla prima ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non si sia assolutamente pronunciato sul tema. Con riferimento invece alla seconda ha evidenziato che la documentazione prodotta in replica, costituita dal dettaglio cronologico delle prestazioni svolte dal suo legale, era sufficiente ad adempiere ai presupposti indicati nella decisione di primo grado, tanto più che la convenuta non aveva mai contestato nel dettaglio le prestazioni risultanti dal descrittivo; a suo dire, la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile il supporto di un legale era pure stata regolarmente esposta e documentata.
11.2. L’attore ha ragione, almeno parzialmente, sul tema del risarcimento delle spese per l’allestimento della perizia a futura memoria, su cui il primo giudice ha effettivamente omesso di pronunciarsi. Ritenuto che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, le spese per la prova a futura memoria possono essere risarcite al committente proporzionalmente al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1523; DTF 126 III 388 consid. 10b; TF 4A_83/2009 del 6 maggio 2009 consid. 4.2; II CCA 1 aprile 2019 inc. n. 12.2017.182), che in concreto, alla luce di quanto si è detto nei considerandi precedenti, è ora del 2% (fr. 4'384.- : fr. 218'433.80 x 100), la sua pretesa può essere riconosciuta in ragione di fr. 121.- (fr. 6'050.- x 2%).
11.3. L’attore non può per contro essere seguito laddove ha censurato il mancato risarcimento delle spese legali preprocessuali, che in ogni caso nella migliore - per lui - delle ipotesi avrebbero potuto essergli riconosciute, analogamente a quanto appena deciso con riferimento alle spese relative alla prova a futura memoria, proporzionalmente al grado di soccombenza della controparte nella procedura giudiziaria, ossia in ragione del 2%.
Confrontato con un giudizio pretorile che gli aveva rimproverato di aver disatteso il relativo onere di allegazione e della prova, egli si è in effetti limitato a sostenere di aver regolarmente “esposto … la circostanza per cui si era reso necessario ed indispensabile il supporto di un legale” (appello incidentale p. 22), senza però aver indicato con precisione in quale punto dei suoi allegati scritti preliminari ciò sarebbe avvenuto, rispettivamente a indicare di aver versato agli atti le necessarie prove con l’allegato di replica (appello incidentale p. 22), senza però aver indicato con precisione, ma solo genericamente, quali fossero queste prove documentali: in tali circostanze la censura dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. pure DTF 139 II 7 consid. 7.1; TF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016 consid. 2.3).
L’azione principale deve pertanto essere accolta limitatamente alla somma di fr. 4'505.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009 e delle spese esecutive di fr. 100.-, somma per la quale deve pure essere rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.
In un ultimo considerando l’attore ha pure contestato il pronunciato pretorile in materia di spese e ripetibili.
13.1. Con riferimento alle spese, di fr. 23'600.-, ha rilevato che le stesse, a suo dire rappresentate dai costi per l’allestimento della perizia giudiziaria, non avrebbero dovuto essergli caricate in base al suo grado di soccombenza nella sola azione principale, ma avrebbero dovuto essere ripartite tra le parti tenendo pure conto della soccombenza della convenuta nell’azione riconvenzionale (e meglio sulla base di un calcolo, riportato a p. 24 dell’appello incidentale, in realtà del tutto incomprensibile).
La censura è infondata. A parte il fatto che non è vero che le spese esposte per l’azione principale corrispondevano al costo per l’allestimento della perizia giudiziaria e del suo complemento (che erano invece ben superiori e ammontavano complessivamente a fr. 31'157.-), si osserva in effetti che l’art. 148 CPC/TI, pacificamente posto alla base del giudizio pretorile sulle spese, non prevede una tale modalità di calcolo, ma impone di principio di fondarsi, fatta salva l’esistenza di circostanze particolari che qui non ricorrono, sull’esito della rispettiva azione (sia essa principale oppure riconvenzionale), come giustamente fatto dal giudice di prime cure.
13.2. L’attore, con riferimento alle ripetibili, che il Pretore aveva posto a suo carico in ragione di fr. 22'000.- dopo aver rilevato che “la complicazione di questo procedimento è stata elevata e così pure il dispendio del tempo in patrocinio” ciò che imponeva “l’adozione dell’importo, a titolo di indennità ripetibili, figurante nel livello superiore della forchetta prescritta dal regolamento”, ha chiesto che le stesse fossero ridotte a fr. 11'000.-, dovendosi da una parte far capo alla percentuale media del 7.5% anziché a quella massima del 9% applicata nel giudizio, e dovendosi dall’altra tener conto del fatto che egli non era risultato soccombente in ragione del 100%.
La richiesta è parzialmente fondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il primo giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 244'483.80 l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 6% al 9% del valore litigioso, il giudice di prime cure, ponendo a carico dell’attore un’indennità per ripetibili parziale di fr. 22'000.-, che corrispondeva a un’indennità per ripetibili piena di fr. 25'581.40 (fr. 22'000.- : 86% x 100), ha in realtà oltrepassato, anche tenendo conto del fatto che quell’importo era comprensivo dell’IVA al 7.6% (art. 14 cpv. 1 RTar), la percentuale massima del 9%, in sé giustificata dalle circostanze evidenziate nella sentenza, prevista dalla norma tariffaria. Le ripetibili piene, comprensive dell’IVA al 7.6%, devono pertanto essere ridotte a una somma di fr. 23'600.- (fr. 244'483.80 x 9% x 107.6%).
13.3. Tenuto conto del rispettivo grado di soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- devono pertanto essere poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a carico dell’attore, che deve essere pure obbligato a rifondere alla controparte fr. 22’600.- per ripetibili.
sull’azione riconvenzionale
14.1. In questa sede la convenuta ha innanzitutto evidenziato che le opere contrattuali non ancora eseguite corrispondevano in via principale a circa il 7.2% (complemento peritale p. 38), rispettivamente in via subordinata a circa il 20% del totale (perizia p. 12 e complemento peritale p. 38), ciò che faceva sì che l’onorario dovutole per le prestazioni contrattuali dovesse essere di fr. 78'880.- IVA all’8% esclusa, rispettivamente in via subordinata di fr. 68'000.- IVA all’8% esclusa.
L’assunto esposto in via subordinata (quello in via principale, formulato oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale [art. 78 CPC/TI e contrario], risulta fondato su una forzata ed erronea interpretazione del calcolo ipotetico presentato nel complemento peritale) ha effettivamente trovato conferma nelle prove indicate dalla convenuta (che, derogando alla percentuale del 22-25% menzionata a p. 5 e 35 del complemento peritale in forza di una mera ponderazione statistica delle parti d’opera mancanti, ritenevano corretta la percentuale del 20%, con una deduzione pari a circa fr. 17'000.-; cfr. pure perizia p. 51; in tal senso anche l’attore a p. 39 seg. delle conclusioni), salvo per quanto riguarda l’IVA, che dev’essere riconosciuta in ragione del 7.6%, tasso pacificamente dovuto al momento dei fatti. Le spettanze della convenuta devono pertanto essere aumentate a fr. 73'168.- IVA inclusa.
14.2. Nel suo gravame la convenuta ha pure fatto notare che il contratto tra le parti, oltre a prevedere un onorario forfetario di fr. 85'000.- IVA esclusa, le riconosceva il diritto al 3% di spese IVA all’8% esclusa e ha di conseguenza chiesto che alle sue spettanze fosse così aggiunta la somma di fr. 2'754.-.
Ritenuto che il suo diritto al 3% di spese IVA esclusa, accertato nella sentenza pretorile (p. 2), non è stato censurato in questa sede dall’attore, che l’IVA dovuta è in realtà quella del 7.6% e che la percentuale del 3% va calcolata sulle sole opere contrattuali effettivamente eseguite, come detto pari a fr. 73'168.- IVA inclusa, la somma ulteriormente da attribuire alla convenuta a questo titolo va quantificata in fr. 2'195.- IVA inclusa.
14.3. Il saldo a favore della convenuta per le prestazioni contrattuali può così essere quantificato in fr. 10'363.- IVA inclusa
(fr. 73'168.- onorario + fr. 2'195.- spese ./. acconti fr. 65'000.-).
15.1. La convenuta ha censurato la conclusione pretorile, rilevando come il mancato allestimento di un preventivo e l’assenza di un accordo tra le parti sul costo fossero in realtà aspetti irrilevanti, essendo incontestabile il carattere oneroso delle prestazioni fornite, il cui costo risultava per altro congruo ai prezzi di mercato (perizia p. 74 seg.); ed era pure chiaro che l’attività in questione era per l’appunto funzionale a un cambiamento del progetto nei termini del punto 3.2.1. del contratto.
15.2. La censura dev’essere disattesa. Nonostante l’attore abbia a più riprese contestato in causa di aver commissionato queste prestazioni alla convenuta (risposta riconvenzionale p. 44, duplica riconvenzionale p. 3 seg., conclusioni p. 38, risposta all’appello p. 3 e 17 e duplica spontanea all’appello p. 2 e 12 seg.), quest’ultima non ha in effetti addotto alcuna prova, nemmeno nel suo appello, che confermerebbe il conferimento di un mandato in tal senso da parte dell’attore (la tesi secondo cui tali prestazioni sarebbero state utilizzate dall’attore e con ciò da lui accettate per atti concludenti è stata formulata dalla convenuta, per la prima volta e con ciò irritualmente [art. 317 cpv. 1 CPC], solo nella sua replica spontanea all’appello, nella quale oltretutto essa, a comprova della circostanza, si è limitata a riferirsi genericamente, e con ciò in modo irrito, alle risultanze della perizia giudiziaria, rispettivamente, per quanto riguardava la sola prestazione relativa a un lavandino in pietra, ha fatto riferimento alla testimonianza di __________ G__________, che neppure risultava concludente sul tema).
conclusione
Le spese giudiziarie dei procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate per la procedura di appello sulla base del valore ancora litigioso di fr. 63'504.40 (fr. 17'878.30 nell’ambito dell’azione principale e fr. 45'626.10 nell’ambito dell’azione riconvenzionale) e per la procedura di appello incidentale sulla base del valore ancora litigioso di fr. 25'518.- (riferito alla sola azione principale).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 6 settembre 2018 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 luglio 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1.1 Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 4'505.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2009.
1.2 La tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 23'600.- sono poste per il 2% a carico della convenuta e per il 98% a carico dell’attore, che rifonderà alla controparte fr. 22’600.- per ripetibili.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 3’000.- e le spese di fr. 7'900.- sono poste per il 16% a carico del convenuto riconvenzionale e per l’84% a carico dell’attrice riconvenzionale, che rifonderà alla controparte fr. 6’200.- per ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 31 ottobre 2018 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).