Incarto n. 12.2018.1
Lugano 17 luglio 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.23 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 30 ottobre 2012 da
AO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 412’913.55
oltre interessi del 7% dal 12 settembre 2007 quale risarcimento dei danni a fronte di una
sua responsabilità quale organo societario;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore ha parzialmente accolto con decisione 16 novembre 2017 limitatamente a fr.
410’866.55 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2007;
appellante il convenuto, che con appello 29 dicembre 2017 ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e l’ammissione al gratuito
patrocinio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 20 settembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 20 aprile 2018 (inc. 12.2018.2) con la quale questa Camera ha
respinto la richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di lavoro 16 marzo 2000, AP 1 è stato assunto da AO 1, società attiva nell’ambito dei trasporti e delle spedizioni nazionali e internazionali e dell’importazione ed esportazione di merci, in qualità di direttore della società (doc. B). In tale qualità è stato iscritto nel Registro di commercio, con diritto di firma individuale. Dal 9 dicembre 2004 egli è pure divenuto membro del consiglio d’amministrazione, con potere di firma immutato (doc. A).
B. Il 31 marzo 2006, in nome e per conto diAO 1, AP 1 ha firmato un contratto di costituzione di pegno in favore di __________ SA, avente quale oggetto in particolare tutte le cartevalori, i crediti, denaro e beni patrimoniali societari esistenti presso la banca, per garantire ogni pretesa creditoria di questa verso __________, __________ doc. C), persona terza senza alcun legame con la società. Con contratto di medesima data, __________ SA ha concesso a __________ un credito di fr. 400’000.-, allo scopo di acquisire la partecipazione azionaria di maggioranza della __________ SA, __________” (Doc. D). Tale contratto è stato pure sottoscritto da AP 1 sempre in nome e per conto della AO 1 quale garante. Successivamente, tale credito è stato rinnovato il 31 ottobre 2006, il 6 novembre 2006, il 6 marzo 2007, il 14 maggio 2007 e il 12 giugno 2007. I relativi contratti sono stati pure sempre sottoscritti da AP 1 per conto di AO 1 quale garante tramite il contratto di pegno già menzionato (doc. D e edizione documenti da __________ SA).
C. Il 27 luglio 2007 AP 1 è stato cancellato dal Registro di commercio sia quale direttore, sia quale membro del CdA della società (doc. A).
D. Con comunicazione 24 agosto 2007 indirizzata a AO 1 all’attenzione di AP 1 __________ SA ha chiesto alla garante il rimborso del credito concesso a __________, nel frattempo salito a 410’040.05, entro il 31 agosto 2007, “come da accordi intrapresi con il vostro __________, Direttore con diritto di firma individuale della vostra spettabile società” (doc. E). Con successivo scritto 31 agosto 2007 la banca ha comunicato a AO 1, sempre all’attenzione di AP 1, il suo accordo al posticipo del rimborso della somma, ascesa a fr. 410’866.55, come da accordi con quest’ultimo (doc. F). Con le stesse modalità, in data 12 settembre 2007 __________ SA, riferendosi all’intesa raggiunta con AP 1 di procedere al rimborso mediante addebito dell’importo sulla relazione bancaria della società, ha confermato l’addebito, con valuta 12 settembre 2017 (doc. G). Tale identico importo (fr. 410’866.55) risulta pure da un contratto di mutuo, invero recante una data anteriore (20 aprile 2007), sottoscritto da AP 1 in nome e per conto di AO 1 con __________, ove la società concedeva a quest’ultimo un mutuo oneroso (interessi al 7%) per sostenerlo nello sviluppo di __________ SA Group. Quale garanzia, la controparte offriva in pegno svariati macchinari (doc. H). Giusta quanto si evince dal relativo estratto del Registro di commercio, la __________ SA Group è fallita il __________. __________ ha successivamente offerto, a garanzia del suo debito, pure un’abitazione.
E. Il 4 marzo 2011 AO 1 ha avviato un’esecuzione in via di pignoramento per l’importo di fr. 410’866.55 nei confronti di __________, che si è tuttavia conclusa con l’ottenimento, in data 18 ottobre 2011, di un attestato di carenza beni (cfr. edizione documenti dalla parte attrice e doc. L).
F. Con petizione 30 ottobre 2012, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 412’913.55 oltre interessi del 7% dal 12 settembre 2007 quale risarcimento del danno patito dalla società. Essa ha affermato di non essere stata al corrente né di avere tantomeno approvato il contratto di costituzione di pegno con __________ SA né il successivo contratto di mutuo con , entrambi sottoscritti dal convenuto abusando del suo potere di firma, in quanto l’operazione nulla aveva a che vedere con lo scopo societario e le sue attività. Ha pure rimarcato di avere rinvenuto il contratto di mutuo (doc. H) negli archivi societari solo dopo la partenza del convenuto, che il documento è stato redatto a posteriori per giustificare l’operazione e che tale posizione di credito è stata da lui celata nel bilancio, inserendola nella voce contabile che raggruppava i prestiti infragruppo, dunque pure denominati “”.
G. Con risposta 6 febbraio 2013 AP 1 si è opposto alla petizione, sostenendo in sintesi che la società, e in particolare l’allora presidente del CdA __________ e il suo contabile __________, erano al corrente dell’operazione e che essa poteva essere considerata come rientrante nello scopo sociale, nell’interesse della società e conforme alla sua prassi di effettuare degli investimenti diversificati. Pertanto, egli sarebbe stato legittimato a concludere tali contratti e non avrebbe violato alcun suo dovere. A suo dire, la società avrebbe da parte sua avuto una grave colpa nell’insorgere del danno, non avendo agito tempestivamente per recuperare il credito da __________, in particolare realizzando le garanzie da lui ricevute (cfr. doc. H) prima che la società __________ fallisse.
H. Con replica 6 marzo 2013 e duplica 19 aprile 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria e raccolte le conclusioni scritte, il Pretore con sentenza 16 novembre 2017 ha parzialmente accolto la petizione dell’attrice, condannando AP 1 a versarle fr. 410’866.55 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2007 a titolo di risarcimento del danno provocato (responsabilità dell’organo societario ai sensi dell’art. 754 CO).
I. Con appello 29 dicembre 2017, avversato dalla controparte con risposta 20 settembre 2018, il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, l’ammissione al gratuito patrocinio e protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione 20 aprile 2018 (inc. 12.2018.2), questa Camera ha respinto la richiesta dell’appellante di ammissione all’assistenza giudiziaria.
E considerato
in diritto:
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10’000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10’000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 16 novembre 2017 è stata notificata all’appellante il 17 novembre 2017, per cui l’appello 29 dicembre 2017, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
Con l’appello, AP 1 censura due accertamenti pretorili relativi ai presupposti di cui all’art. 754 CO: la violazione di un dovere e il nesso causale adeguato.
Il primo giudice ha accertato una violazione dell’art. 718a CO da parte del convenuto, e meglio un’abuso delle facoltà di rappresentanza a lui conferite (“Vertretungsbefugnis”). Nello specifico, egli non poteva in buona fede ritenere il negozio giuridico concretamente stipulato conforme allo scopo sociale, rispettivamente in grado di promuoverlo, poiché l’operazione era volta a permettere alla __________ di sviluppare la produzione di puntine per le penne a sfera, ambito che nulla aveva a che vedere con l’attività societaria (trasporti e spedizioni), così come confermato dal teste __________. Inoltre, essa non poteva essere considerata parte di una politica societaria di differenziazione degli investimenti, non essendo una tale prassi stata dimostrata.
3.1 L’appellante con la sua censura sostiene dapprima che solo in casi eccezionali un atto giuridico può essere considerato contrario allo scopo sociale e dunque non compreso nel potere di rappresentanza di un organo: vietate sarebbero solo quelle operazioni escluse dallo scopo della società. Egli tuttavia si limita a ripetere una tesi già esposta in prima sede (cfr. risposta 6 febbraio 2013, p. 11-12) senza confrontarsi con quanto osservato dal primo giudice, non distinguendo opportunamente le facoltà di rappresentanza di un organo a livello interno (“Vertretungsbefugnis”, “rechtliches Dürfen”) e il potere di rappresentanza esterna, ovvero il potere di vincolare la società verso terzi tramite la conclusione di negozi giuridici.
3.2 Come già esposto nell’impugnata decisione (consid. 2.4.2, p. 12-13), alla quale si rinvia, nei confronti di un terzo in buona fede, l’art. 718a CO viene interpretato in modo esteso, sia per sua tutela, sia a protezione del commercio giuridico, nel senso che la società, tramite l’agire dell’organo, viene vincolata non solo per quanto riguarda negozi giuridici utili, rispettivamente che rientrano nell’attività abituale della società, bensì pure per quelli inconsueti che coinvolgono anche solo indirettamente lo scopo sociale e che potrebbero obiettivamente promuoverlo, ovvero che non sono da questi espressamente esclusi (DTF 4A_617/2013, consid. 5.1; DTF 111 II 284, consid. 3b; Watter, in: Honsell/Vogt/Watter [ed.], Basler Kommentar OR II, 2016, n. 2 seg. ad art. 718a CO). Simili negozi sono dunque vincolanti per la società indipendentemente da sue concrete direttive o prassi che il terzo non poteva conoscere (DTF 4A_147/2014 del 19 novembre 2014, consid. 3.2.5; DTF 4A_617/2013, consid. 5.1). Ciò vale a livello esterno (“Vertretungsmacht”, “rechtliches Können”), ma non a livello interno, siccome un organo che ha il potere di vincolare la società tramite determinati atti non è necessariamente autorizzato a farlo. In altre parole, il potere di rappresentanza è spesso più esteso delle facoltà e delle autorizzazioni interne. Tali limitazioni possono derivare dal contratto di lavoro, da regolamenti, direttive, istruzioni o anche implicitamente dall’organizzazione e dal campo di attività della società. Determinati atti giuridici possono pertanto costituire un abuso del potere di rappresentanza anche se non espressamente vietati, poiché contravvengono alla volontà presunta della società e ai suoi scopi. Ciò presuppone un esame delle circostanze del caso concreto, per accertare se l’organo potesse in buona fede ritenere il negozio giuridico stipulato conforme allo scopo sociale oppure in grado di promuoverlo. Ove ciò sia negato, ne consegue una violazione dei doveri dell’organo e può far sorgere una sua responsabilità per i danni causati alla società, soprattutto laddove l’atto concluso in suo nome è per essa vincolante (Watter, op. cit., n. 7 ad art. 718a CO).
3.3 Nella fattispecie, l’appellante non contesta che l’ambito di attività della __________ SA Group fosse del tutto estraneo a quello dell’attrice, né torna a sostenere, come aveva fatto in prima sede, che altri membri del CdA, in particolare __________, fossero al corrente o avessero approvato la contestata operazione. Sostiene invece che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, l’operazione conclusa era compresa nei suoi poteri di rappresentanza poiché era atta a promuovere lo scopo societario e rientrava in un’usuale prassi dell’attrice di diversificazione degli investimenti, dimostrata in particolare dall’investimento in una società assicurativa e dalla gestione di uno yacht, come confermato in sede istruttoria e in particolare dal teste __________, mentre il teste __________ non sarebbe attendibile in quanto personalmente interessato alla controversia. Trattavasi peraltro non tanto di un investimento nello sviluppo della __________ SA Group, quanto piuttosto di un mutuo con interesse favorevole da rimborsare in tempi brevi, assicurato tramite garanzie a tutela dell’incasso, considerato pure che la debitrice avrebbe avuto a breve sufficienti beni a disposizione per far fronte al rimborso e che essa sarebbe potenzialmente potuta diventare una cliente della società. L’operazione avrebbe dunque avuto per scopo la generazione di utili per la società, rispettivamente una massimizzazione dei profitti.
3.4 Ora, con riferimento all’asserita diversificazione degli investimenti da parte dell’attrice e alla sua dimostrazione, la questione relativa allo yacht, appena accennata dall’appellante senza alcun concreto riferimento, nemmeno trova riscontro negli atti introduttivi (art. 317 CPC) o negli atti istruttori. Quanto al progetto dell’attrice volto a costituire una propria società assicurativa, confermato dal teste __________, il primo giudice ha già accertato che il progetto non poteva supportare l’esistenza di una tale asserita politica d’investimento, avendo l’attrice semplicemente deciso di adempiere una sua necessità (ovvero di essere assicurata) tramite una propria società, mentre i suoi investimenti in società terze riguardavano ditte attive nel campo dei trasporti oppure prestiti infragruppo (circostanza in effetti confermata non solo da __________, ma pure da __________, pure membro del CdA, e da __________). Non confrontandosi la censura appellatoria sufficientemente con tali accertamenti e limitandosi invece a riproporre una propria tesi, essa è dunque irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC), oltre a essere infondata nel merito.
3.5 Pertanto, d’accordo con il primo giudice, se ne deve concludere non solo che l’operazione realizzata dal convenuto (concessione di garanzia, rispettivamente di un mutuo) riguardasse un’attività estranea allo scopo societario, ma pure che l’attrice investiva e concedeva prestiti limitatamente a società facenti parte del gruppo __________ oppure attive nell’ambito dei trasporti. Alla luce degli scopi e delle attività societarie, il convenuto non poteva dunque in buona fede ritenersi autorizzato a concludere i negozi giuridici in questione. Che essi, a dire dell’appellante, mirassero al conseguimento di un reddito mediante pattuizione di interessi del 7% e di un rimborso a breve termine nulla muta a tal riguardo. Evidentemente, a fronte di un campo di attività societario ben limitato, non si può ammettere che un organo, pure con diritto di firma individuale, possa effettuare a sua discrezione qualsiasi tipo di operazione che presenti un’opportunità di profitto. Nemmeno può bastare in tal senso l’argomentazione dell’appellante, in ogni caso mai avanzata negli allegati introduttivi e dunque inammissibile (art. 317 CPC), che la __________ SA Group sarebbe in futuro potuta diventare una cliente dell’attrice, avvalendosi ai suoi servizi per il trasporto di merci: trattasi di una mera ipotesi di parte del tutto generica e priva di riscontri oggettivi.
3.6 Non essendo il convenuto autorizzato, a livello interno, a concedere la garanzia e il mutuo in questione in nome e per conto dell’attrice, è dunque solo a livello abbondanziale che si sottolineano i dubbi in merito all’asserita sicurezza e redditività dell’operazione. Ciò non solo alla luce del suo concreto esito e dei rischi in essa insiti, ma pure della sua evoluzione. Difatti, inizialmente (31 marzo 2006), il convenuto ha impegnato la società in un contratto di pegno rinnovato più volte (cfr. consid. B) che non stabiliva in alcun modo controprestazioni quali il versamento di interessi. Un tale contratto è stato stipulato più di un anno dopo. Esso riporta la data del 20 aprile 2007, ma potrebbe in effetti risalire a un periodo successivo in considerazione dello specifico importo ivi riportato (cfr. consid. D), come già osservato dal primo giudice (impugnata decisione, consid. 2.4.2, p. 10) e non debitamente contestato nell’appello. Più specificamente, esso potrebbe risalire ad agosto 2007 o a un periodo successivo, ovvero a un momento in cui, per stessa ammissione di __________, la __________ SA Group versava già in difficoltà finanziarie (cfr. deposizione del 23 giugno 2014, p. 5).
3.7 Per tutti questi motivi, la decisione pretorile di ammettere una violazione dei doveri dell’organo da parte del convenuto resiste alla critica e dev’essere confermata.
4.1 Nello specifico, il primo giudice ha osservato che il danno (fr. 410’866.55) si è verificato nel momento in cui la banca ha operato l’addebito sul conto dell’attrice (12 settembre 2007). Era inoltre oggettivamente prevedibile che la sottoscrizione di una garanzia per un prestito concesso da una banca a una terza società potesse provocare un danno nel momento in cui la banca si fosse avvalsa della garanzia. Siccome l’attrice non era a conoscenza del contratto di mutuo (doc. H), non le poteva peraltro essere rimproverato di non aver realizzato le garanzie ivi offerte per recuperare l’importo in questione, considerato pure che la redazione di tale contratto poteva in effetti essere successiva alla richiesta di pagamento della banca (cfr. sopra, consid. B e 3.6) e che l’abitazione offerta in garanzia dal debitore nemmeno gli apparteneva.
Il Pretore ha poi ritenuto che la ricezione, da parte dell’attrice, degli scritti raccomandati della banca (doc. E, F e G) poteva essere presunta, siccome inviati alla sede sociale in un momento in cui il convenuto aveva già terminato la sua attività. Essa poteva pertanto essere a conoscenza del pegno (averi bancari) e della sua imminente realizzazione, ma non avrebbe verosimilmente potuto impedirla, siccome vincolata nei confronti della banca, quale terzo in buona fede, dal contratto di garanzia. Il primo giudice ha pure osservato che la posizione creditoria nei confronti di __________ era visibile nei bilanci societari dal 2007 e poteva essere individuata al momento della relativa verifica, ovvero nel 2008. Tuttavia, in tale momento il danno si era già verificato.
Nessuno dei citati motivi poteva dunque interrompere il nesso causale adeguato fra la violazione e il danno.
4.2 Con l’appello, il convenuto non contesta il vincolo dell’attrice al contratto di pegno stipulato con la banca (doc. C), né sostiene che l’attrice poteva impedire la realizzazione del pegno (e meglio l’addebito sul suo conto). Egli invece sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, il danno non si è realizzato al momento dell’addebito, ma è insorto solamente quando l’attrice non ha potuto incassare il suo credito nei confronti di __________. Essa avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’operazione e del credito con la ricezione delle comunicazioni bancarie del mese di agosto 2007 (doc. E, F e G), rispettivamente nel 2008, al momento della verifica dei bilanci. Peraltro, la società doveva pure essere a conoscenza del contratto di mutuo e delle relative garanzie, poiché il suo dipendente __________ ne era al corrente. Conseguentemente, avrebbe dovuto avviare tempestivamente opportuni accertamenti e attivarsi per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Avendo atteso ben quattro anni prima di agire, è stata dunque la negligenza attorea a determinare il mancato incasso dell’importo, con conseguente interruzione del nesso di causalità adeguata. Subordinatamente, l’appellante sostiene che tale negligenza dovrebbe essere comunque tenuta in considerazione.
4.3 Con riferimento all’insorgenza del danno si può in effetti ritenere che, secondo la vigente dottrina e giurisprudenza, fondata sull’esame dello stato del patrimonio prima e dopo l’evento in questione (“Differenztheorie”), non si può di principio ammettere la presenza di un danno qualora alla diminuzione di una posizione attiva corrisponda il contemporaneo aumento di una diversa posizione attiva oppure la diminuzione di una posizione passiva. Ciò si verifica ad esempio quando una società paga un proprio debito o concede un prestito: nel primo caso, attivi e passivi diminuiscono specularmente. Nel secondo caso, la liquidità della società diminuisce, ma nel contempo si registra negli attivi una posizione creditoria verso terzi. In quest’ultimo caso, sono le prospettive negative di recuperare l’importo rispettivamente la certezza di non poterlo più incassare a determinare l’insorgere di un danno. Nella presente fattispecie, laddove si possa ammettere che, in seguito all’addebito effettuato dalla banca in data 12 settembre 2017, sia sorta una corrispondente pretesa creditoria verso __________, e meglio tramite surrogazione (art. 110 cifra 1 CO) oppure tramite il contratto di mutuo, valgono le stesse riflessioni. La problematica in casu ha rilevanza solo qualora si ammetta l’interruzione del nesso causale adeguato, questione che verrà affrontata qui di seguito.
4.4 A questo stadio della procedura è pacifico che l’attrice non è stata informata della stipulazione del contratto di pegno e del successivo contratto di mutuo né dal convenuto, né dal suo dipendente __________ (responsabile finanziario e amministrativo), che ne era al corrente. Giusta quanto riferito da quest’ultimo, è stato il convenuto, suo diretto superiore, ad avviare l’operazione e a gestirla, in particolare trattando con la banca e con __________, rassicurandolo pure che __________ era già informato. Il contabile ha conseguentemente confermato di non essersi mai riferito a quest’ultimo, e di non averlo coinvolto nemmeno nei successivi infruttuosi tentativi di recupero del credito nei confronti del debitore, da lui effettuati unitamente al convenuto dopo l’addebito dell’importo sul conto societario (teste __________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 4-6).
A tal riguardo il Pretore ha osservato che, siccome solo __________, e non i vertici della società, era al corrente del contratto di mutuo di cui al doc. H e delle relative garanzie, la società non ne era a conoscenza. In altre parole, la conoscenza del solo dipendente non poteva bastare, rispettivamente non poteva essere imputata alla società. A tal riguardo l’appellante, limitandosi ad affermare che siccome __________ ne era al corrente, anche la società ne era al corrente, senza alcuna ulteriore spiegazione, non oppone al giudizio pretorile una critica circostanziata, bensì si limita a contrapporvi una propria tesi, ciò che costituisce carente motivazione e rende la censura irricevibile.
A titolo abbondanziale, di regola si possono imputare alla società le conoscenze dei propri organi (cfr. art. 55 CC) e non di semplici dipendenti. La questione è controversa in dottrina e giurisprudenza, che a dipendenza del caso concreto propone un’imputazione della conoscenza (“Wissenszurechnung”) di dipendenti con posizione qualificata o funzioni particolari, oppure di quelle conoscenze che l’organo, in presenza di un corretto flusso di informazioni e una corretta organizzazione, avrebbe avuto a disposizione (DTF 4C.335/1999 del 25 agosto 2000, consid. 5; DTF 4C.26/2000 del 6 settembre 2000, consid. 2 c) aa); DTF 109 II 338, consid. 2b; Von der Crone/Reichmuth, Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht, SZW/RSDA 4/2018, p. 410 seg.; Abegglen, Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Konzern, bei Banken und Versicherungen, Stämpfli 2004, p. 11 seg., 28 seg. e 46 seg.; Kiss-Peter, Glaube und Verschulden bei mehrgliedrigen Organen, BJM 1990, p. 281 seg.). Ciò non sembra essere il caso nella fattispecie, non solo a fronte del ruolo di __________,ma anche di quanto da lui dichiarato, ovvero che il convenuto l’aveva rassicurato sul coinvolgimento di __________, ostacolando così il flusso di informazioni. La questione in casu non deve essere approfondita, in mancanza di pertinenti argomentazioni dell’appellante.
4.5 Per contro, come già accertato dal primo giudice, non vi sono agli atti elementi per ritenere che le comunicazioni della banca relative al contratto di pegno (doc. E-G) non siano state recapitate o siano state trafugate, seppure sia __________, sia __________ abbiano dichiarato di non averle mai visionate. Inoltre, il credito verso __________ era inserito in contabilità ed era dunque individuabile perlomeno nel 2008, in occasione della verifica dei bilanci, seppure inserito senza alcuna specificazione in un sottoconto relativo ai prestiti infragruppo e ai prestiti a ditte terze attive nel mondo dei trasporti (doc. I; teste __________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 5 e teste __________, deposizione del 23 giugno 2014, p. 2).
4.6 In sostanza, l’accertamento pretorile secondo cui la società non sapeva dell’esistenza del contratto di mutuo e delle relative garanzie resiste alla critica e dev’essere confermato. Si può d’altra parte ammettere una sua lieve negligenza nella misura in cui era in grado di conoscere l’esecuzione dell’addebito, scoprire l’esistenza del credito nei confronti di __________ e compiere con agio i necessari accertamenti, conoscendo il suo contabile i dettagli dell’operazione. Che tuttavia l’appellante si avvalga di ciò per negare la propria responsabilità, laddove egli è stato la causa primaria delle lacune informative societarie, è contrario alla buona fede. La questione non è tuttavia rilevante per il presente giudizio, per i motivi che seguiranno.
4.7 Con l’appello, il convenuto sostiene che l’attrice, rivolgendosi per tempo a __________ e realizzando le garanzie (macchinari) da questi offerte, avrebbe potuto impedire l’insorgere del danno. Peraltro, già in prima sede egli rimproverava all’attrice che essa avrebbe dovuto agire prima che la __________ SA Group fallisse.
Ora, è innanzitutto opportuno ribadire che, nella fattispecie, l’attrice ha maturato un credito, rispettivamente stipulato un contratto con il solo __________ a titolo personale. Egli era dunque il suo debitore, non la __________ SA Group. Come detto, vigono poi parecchi dubbi sul reale momento di stipulazione del doc. H, siccome la data ivi indicata appare sospetta. È poi accertato che l’attrice non fosse al corrente dell’esistenza del contratto e delle garanzie. Inoltre, nulla si sa a proposito dei citati macchinari, se non quanto dichiarato da __________ in merito al loro valore (svariati milioni di franchi, cfr. deposizione del 23 giugno 2014, p. 4) e quanto indicato al punto IV del contratto stesso, ovvero che si trattava di una serie di macchinari di cui a un allegato A neppure agli atti e nemmeno prodotto da __________ nell’ambito dell’edizione documenti a lui rivolta. Per il resto, il doc. H menziona solamente che due di essi erano già stati venduti a una terza società. Ma vi è di più: nemmeno risulta che __________ fosse il reale proprietario degli stessi. Dall’istruttoria è difatti emerso come essi fossero di proprietà di __________ SA Group (teste __________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 4; teste __________, deposizione del 23 giugno 2014, p. 4). Risulta dunque che il debitore ha offerto come pegno a garanzia di un suo debito personale dei beni che nemmeno gli appartenevano, come del resto è già stato accertato dal primo giudice con riferimento alla citata abitazione (cfr. consid. D e 4.1). È pure bene sottolineare non solo che la __________ SA Group è fallita nella prima metà del 2008 (cfr. consid. D), ma anche che, secondo quanto dichiarato dallo stesso __________, le sue difficoltà finanziarie si sono manifestate già verso il mese di agosto 2007, ovvero prima ancora che la banca effettuasse l’addebito (12 settembre 2007). Infine, l’appellante nemmeno sostiene che l’attrice doveva essere a conoscenza di tale precaria situazione finanziaria e dunque agire immediatamente.
Per tutti questi motivi, non solo non si poteva pretendere dall’attrice che procedesse alla realizzazione delle garanzie in questione alla fine del 2007/inizio del 2008, ma non è anche dimostrato che, se l’avesse fatto, avrebbe impedito l’insorgere del suo danno.
4.8 Quanto all’asserito dovere, da parte dell’attrice, di escutere più tempestivamente __________, si osserva preliminarmente che, di principio, è nel diritto di un creditore scegliere il momento in cui procedere al recupero del suo credito entro i termini di prescrizione, rispettivamente scegliere in che modo procedere, ad esempio tramite trattative private oppure con un’immediata esecuzione. In effetti, si potrebbe ammettere un’obbligo di azione immediata laddove ciò fosse necessario per impedire il danno, oppure nell’ottica di una sua limitazione. L’appellante tuttavia non sostanzia in alcun modo l’eventuale solvibilità di __________ negli anni precedenti all’effettiva escussione, se non riferendosi alle garanzie di cui si è già detto, né sostiene che si potesse prevedere un peggioramento della sua situazione finanziaria. Al contrario, vi sono numerosi elementi agli atti che fanno dubitare di una sua effettiva solvibilità sin dall’inizio dei fatti di cui trattasi. Innanzitutto, la __________ SA, prima di concedergli il credito, ha preteso una garanzia, che non ha fornito lui, né tantomeno __________ SA Group, bensì l’attrice tramite lo stesso convenuto. Il teste __________, impiegato della banca, ha inoltre confermato che il credito e la relativa garanzia sono stati più volte rinnovati, siccome __________ non era in grado di restituire l’importo ottenuto (deposizione del 12 maggio 2014, p. 1-2). Oltretutto risulta dagli atti che, dopo l’addebito bancario, il convenuto e __________ si sono concretamente attivati per ottenere il rimborso del mutuo, senza successo (teste __________, deposizione del 12 maggio 2014, p. 5-6, cfr. anche risposta di causa del 6 febbraio 2013, p. 5 e 7).
4.9 Da tutto ciò ne consegue che l’appellante non ha dimostrato che l’attrice avesse l’obbligo di agire anticipatamente nei confronti di __________ (precedentemente al 2011), né che facendolo essa avrebbe recuperato il debito o parte di esso, evitando o riducendo dunque il suo danno. La decisione del primo giudice di negare l’interruzione del nesso di causalità adeguata per grave concolpa della società danneggiata dev’essere dunque confermata.
A fronte di quanto sopra esposto, nemmeno si può ammettere, da parte dell’attrice, una negligenza tale da imporre una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 44 CO, ritenuto pure che l’appellante si limita soltanto a un vago accenno alla questione.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 410’866.55, seguono la soccombenza dell’appellante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 29 dicembre 2017 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 8’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 8’000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30’000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).