Incarto n. 12.2017.96
Lugano 17 novembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2017.213 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione __________ - promossa con istanza 16 gennaio 2017 da
RE 1 RE 2
contro
CO 1
con cui gli istanti hanno postulato la ricusazione di predetto Pretore nella procedura di conciliazione da loro inoltrata con istanza 21 dicembre 2016 contro L__________ (inc. CM.2016.902), nell’ambito della quale hanno pure presentato una richiesta di astensione nei confronti del Segretario assessore e del Pretore aggiunto della Sezione __________ (inc. SO.2017.127),
azione che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione __________, ha respinto con decisione del 22 maggio 2017 in quanto giudicata inammissibile a seguito del mancato versamento dell’anticipo nel termine suppletorio assegnato,
reclamanti gli istanti con appello (corretto: reclamo) del 22 giugno 2017 con cui chiedono “l’annullamento di tutte le procedure civili (…) che coinvolgono il Pretore P__________, il segretario assessore G__________, il Pretore viciniore G__________ secondo l’art. 51 cpv. 1 CPP”, oltre al versamento di “Frs 10.000 come indennità straordinarie e ripetibili secondo l’art 262 lett a-e CPC”, di “Frs 20.000 a titolo di torto morale e lesione personalità” nonché “ Frs 22'000 come indennità di inconvenienza e ripetibili (…) come rifusione delle spese di risarcimento all’ Avv. O__________ (…)” e formulando altre richieste di cui, in quanto necessario, si dirà di seguito;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, con istanza di conciliazione 21 dicembre 2016 RE 1 e RE 2 hanno convenuto in causa __________, postulando la condanna dello stesso al pagamento di un importo di fr. 99'999.- a titolo di risarcimento danni;
che, con scritto di data 9 gennaio 2017 RE 1 e RE 2 hanno ricusato il Segretario Assessore __________ G__________ che si occupava dell’istanza di conciliazione;
che, ricevuta l’ordinanza del 12 gennaio 2017 con la quale il Pretore CO 1 ha ordinato la notifica dell’istanza di ricusazione alla controparte e al Segretario Assessore con l’assegnazione di un termine per formulare osservazioni, RE 1 e RE 2 hanno ricusato anche il Pretore medesimo;
che, trasmesso l’incarto al Pretore viciniore, F__________, per la definizione della ricusazione del Pretore CO 1, con ordinanza 20 gennaio 2017 questi ha assegnato a RE 1 e RE 2 un termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali;
che, decorso infruttuoso tale termine, con ordinanza 27 febbraio 2017 il Pretore viciniore ha assegnato loro un ultimo termine di 5 giorni per provvedere al versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento non sarebbe entrato nel merito della questione;
che, con reclamo del 6 marzo 2017 RE 1 e RE 2 sono insorti contro la precitata decisione dinanzi alla Terza Camera civile del Tribunale d’appello, chiedendo tra le altre cose “una valutazione congiunta e cumulativa di tutte le ricusazioni SO.2016.5509 e SO.2016.5297 e un opportuno accertamento concertato con la Divisione giustizia e il Dipartimento delle finanze, per l’entrata in merito alle personali contestazioni delle spese giudiziarie tramite le fatturazione UIPA n 2017d1691, 2017d3242 di Frs 350 e n 2017d3433 di Frs 500, nonché la richiesta di versamento di fr. 500 sul conto della Pretura n 0__________ per inc. SO.2017.213 e di FRS 300 sul conto della Pretura n 6__________ per inc. SO.2017.217”;
che, con decisione del 16 marzo 2017 detto reclamo è stato dichiarato inammissibile dalla Terza Camera Civile di questo Tribunale (inc. 13.2017.20);
che, contemporaneamente, RE 1 e RE 2 hanno inoltrato in data 6 marzo 2017 un atto denominato “revisione della decisione inc. SO.2017.53 del Pretore Viciniore Avv. G__________ del 27 febbraio 2017” al Tribunale cantonale ammnistrativo;
che, per quanto qui interessa, basti ricordare che detto scritto è stato giudicato irricevibile con sentenza del 7 marzo 2017 (inc. 52.2017.137);
che, con sentenza del 27 aprile 2017 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale Federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli istanti contro la decisione del 7 marzo 2017 (inc. 1C_228/2017);
che, con sentenza del 10 maggio 2017 la I Corte di diritto civile del Tribunale Federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli istanti contro la decisione del 16 marzo 2017 (inc. 4A_205/2017);
che, essendo il termine assegnato con decisione 27 febbraio 2017 decorso infruttuosamente, il Pretore viciniore F__________ ha respinto con sentenza del 22 maggio 2017 l’azione di ricusa introdotta in data 16 gennaio 2017 da RE 1 e RE 2 in quanto inammissibile, ed ha indicato nella stessa “Rimedi giuridici: Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso, presentando appello scritto e motivato al Tribunale di appello, Lugano, entro 30 giorni dalla sua notificazione. La decisione deve essere allegata all'appello (art. 308 e 311 CPC-CH)”;
che, con ricorso di data 22 giugno 2017 RE 1 e RE 2 insorgono contro la predetta decisione chiedendo “l’annullamento di tutte le procedure civili (…) che coinvolgono il Pretore P__________, il segretario assessore G__________, il Pretore Viciniore G__________ secondo l’art. 51 cpv. 1 CPP”, oltre al versamento di “Frs 10.000 come indennità straordinarie e ripetibili secondo l’art 262 lett a-e CPC”, di “Frs 20.000 a titolo di torto morale e lesione personalità” nonché “ Frs 22'000 come indennità di inconvenienza e ripetibili (…) come rifusione delle spese di risarcimento all’ Avv. O__________ (…)” e formulando ulteriori richieste di cui, in quanto necessario, si dirà di seguito;
che le decisioni in materia di ricusazione sono impugnabili mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC). Di regola, il reclamo va introdotto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 1 CPC), ma se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale il termine è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 321 cpv. 2 CPC);
che svariati autori ritengono che la procedura di ricusazione abbia natura sommaria e che pertanto il termine di reclamo sia di 10 giorni (Wullschleger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 50; Diggelmann in: Brunner/ Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 3 ad art. 50; Kiener in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 50),
che, altri autori sostengono che, a prescindere dalla natura sommaria della procedura, una decisione in materia di ricusa va considerata in ogni caso alla stregua di una “disposizione ordinaria processuale” nel senso dell’art. 319 lett b CPC, ed è pertanto impugnabile entro il termine di 10 giorni (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 21 e 32 ad art. 50; Kiener, op. cit., n. 4 ad art. 50 CPC; Livschitz in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 2 ad art. 50; Rüetschi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 e 5 ad art. 50; Blickenstorfer in: Brunner/Gasser/ Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, op. cit., n. 23 ad art. 319; A. Staehlin/D. Staehlin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 6 n. 28; A. Staehlin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 4 ad art. 124; cfr. Gasser/Rickli in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, Zurigo/S. Gallo 2010, n. 2 ad art. 50 e Weber in: Basler Kommentar, ZPO, edizione 2010, n. 4 ad art. 50, i quali rinviano all'art. 319 lett. b n. 1 CPC ).
che, di contro, alcuni autori reputano che una decisione riguardante una ricusa costituisca un’“altra decisione” a norma dell'art. 319 lett. b CPC (Jeandin in: CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 e nota 10 ad art. 321 CPC; Verda Chiocchetti in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, nota 32 ad art. 319 CPC), il cui termine di reclamo è quello applicabile alla procedura di merito;
che, per sua parte, il Tribunale federale non si è ancora chiaramente espresso al riguardo (cfr. sentenza 5D_160/2014 del 26 gennaio 2015 consid. 2.3 dove il Tribunale federale lascia aperta la questione limitandosi ad asserire che secondo la dottrina tali decisioni sono da attribuire alla categoria delle disposizioni ordinarie processuali; ed anche sentenza 5A_448/2012 del 17 gennaio 2013, consid. 2.2, dove l’Alta Corte si limita a riferire la tesi della “Rekurskommission” secondo cui la decisione di ricusa sottostarebbe alla procedura sommaria e dovrebbe pertanto rispettare il termine di 10 giorni);
che, in concreto, la questione sulla natura della procedura di ricusazione e sul relativo termine di ricorso può, per i motivi di cui si dirà di seguito, essere lasciata aperta, ritenuto che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato;
che, nel caso specifico, infatti, nell’indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore ha indicato il rimedio dell’appello da presentare entro 30 giorni dalla notifica della sentenza rinviando, nel contempo, agli art. 308 e 311 CPC;
che, alla luce di quanto esposto in precedenza, detta indicazione si rivela - quantomeno parzialmente - errata;
che, in virtù del principio di buona fede, l’indicazione errata delle vie e del termine di ricorso non deve essere di pregiudizio alle parti. Nel caso specifico, non vi è motivo per non accordare questa protezione alle parti ricorrenti. Infatti, in concreto, non si poteva certo pretendere che le stesse, non patrocinate e prive di particolari conoscenze giuridiche, si avvedessero dell’errata indicazione del Pretore e approfondissero ulteriormente la problematica, come visto, controversa in dottrina (cfr. Verda Chiocchetti, op. cit. nota 80 ad art. 312 CPC);
che, alla luce di quanto precede, il ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata in conformità con quanto indicato dal Pretore, deve essere ritenuto, da questo punto di vista, ammissibile;
che, giusta l’art. 48 lett. b cifra 2 LOG, l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello;
che, con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il reclamo dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare almeno in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato. Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice; egli deve invece dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità; non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (II CCA 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.104, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71, 10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191). Nella procedura di reclamo, eccezion fatta per casi particolari qui non dati (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
che, in relazione alla decisione impugnata non è possibile individuare, nel coacervo di argomenti e lagnanze esposti da RE 1 e RE 2, censure atte a provare un manifestamente errato accertamento dei fatti o un’errata applicazione del diritto da parte del Pretore nel respingere la loro azione in quanto inammissibile per mancato versamento dell’anticipo;
che, con ogni evidenza le confuse, e inutilmente prolisse, contestazioni sollevate dagli istanti non adempiono i presupposti di motivazione di cui agli art. 320 e 321 CPC, ma neppure quelli degli art. 308 e segg. CPC;
che, contrariamente a quanto paiono credere i ricorrenti, la richiesta del giudice di prestare un anticipo non costituisce “una violazione dei diritti fondamentali”, ma anzi è perfettamente legittima (art 98 CPC) e la sua mancata osservanza determina il respingimento dell’azione in quanto inammissibile (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC);
che contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti, la terminologia utilizzata dal Pretore nel querelato giudizio è corretta e comprensibile e non si presta a critiche;
che la richiesta di “annullamento di tutte le procedure civile” in relazione agli incarti “SO 2016.5297, SO 2016.5509, CM 2015.695, SE 2016.74” esula dalla presente procedura e andava semmai avanzata impugnando le relative decisioni pretorili;
che, allo stesso modo, non può essere accolta la richiesta di “contribuzioni di Frs. 10.000 come indennità straordinarie e ripetibili secondo l’art 262 lett a-e CPC”” in quanto priva di qualsiasi fondamento;
che discorso analogo va fatto per la richiesta dell’“importo di Frs 20.000 a titolo di risarcimento per torto morale e lesione personalità per tutto quanto subito dalla Pretura di Lugano secondo l’art 10 e 11 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici”, pretesa che avrebbe dovuto, se del caso, essere fatta valere secondo le norme procedurali di predetta legge,
che, per quanto attiene inoltre all’ulteriore richiesta di “Frs 22'000 come indennità di inconvenienti e ripetibili per tutto quanto resosi necessario gestire come ricusazione presso la Pretura, come rifusione delle spese di risarcimento all’Avv. O__________, e le spese di gestione amministrativa e di cancelleria (…)” , a prescindere dalla congruità della stessa, che pare già a prima vista non data, si osserva che anche in questo caso essa si riferisce a prestazioni che esulano dal presente procedimento;
che, da ultimo, in merito ai 14 documenti allegati dai ricorrenti al loro ricorso, è utile ricordare che, nella procedura di reclamo, riservati casi particolari qui non dati (art. 326 cpv. 2 CPC) , non è ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, a titolo di complemento, si osserva che in parte gli atti trasmessi erano già contenuti nell’incarto (doc. da 1 a 6) e sono pertanto noti a questa Camera; per quanto attiene agli altri, un rapido esame ha permesso di rilevare che il loro contenuto non è determinante ai fini del presente giudizio;
che, per tutti questi motivi, il reclamo appare integralmente inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, il gravame essendo manifestamente infondato, lo stesso non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC);
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
Il reclamo 22 giugno 2017 di RE 1 e RE 2, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Le spese processuali in fr. 200.- sono poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).