Incarto n. 12.2017.90
Lugano 13 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2015.1 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con scritto (recte: petizione) 24 gennaio 2015 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
CE 1 composta da: AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha in sostanza chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di alcuni suoi effetti personali e al pagamento di fr. 11'937.45 (recte: fr. 11'937.55), somma aumentata in replica a fr. 14'988.85, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'011.05, somma aumentata all’udienza a fr. 5'906.15, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014 e alla restituzione di alcuni elettrodomestici e gioielli dal valore sostitutivo di fr. 4'290.-, pretesa quest’ultima poi limitata in sede conclusionale ad un solo elettrodomestico dal valore sostitutivo di fr. 1'290.-;
sulle quali il Pretore supplente si è pronunciato, con decisione 11 maggio 2017, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 14'680.85, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con appello 13 giugno 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in ordine o nel merito e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento di fr. 5'613.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
visti lo scritto (recte: risposta all’appello) 17 luglio 2017 dell’attrice e le osservazioni spontanee 24 aprile (recte: luglio) 2017 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 e A__________ __________ hanno convissuto per diversi anni, fino a inizio aprile 2014; durante la loro convivenza AO 1, che si era trasferita nell’abitazione di A__________ __________ a __________, ha conferito a quest’ultimo la procura sul suo conto n. __________ presso la Banca __________;
che dopo essersi fatta rilasciare l’autorizzazione ad agire, con scritto (recte: petizione) 24 gennaio 2015 AO 1, non rappresentata da un patrocinatore professionista, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina la CE 1 fu A__________ , composta da AP 1 e AP 2, per ottenerne la condanna alla restituzione di alcuni suoi effetti personali rimasti presso il domicilio dell’ex convivente, nel frattempo deceduto, e al pagamento di una somma poi aumentata in replica dagli iniziali fr. 11'937.45 (recte: fr. 11'937.55) a fr. 14'988.85, pari ai prelevamenti effettuati dal suo conto presso la Banca __________ e non utilizzati in suo favore; con memoriale 23 marzo 2015 la convenuta, rappresentata da un patrocinatore professionista, rilevando come A __________ avesse anticipato alla controparte queste e altre somme e come dal suo domicilio di __________ fossero stati sottratti alcuni elettrodomestici e gioielli, si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di una somma poi aumentata all’udienza dagli iniziali fr. 4'011.05 a fr. 5'906.15 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014 e alla restituzione di quegli oggetti, dal valore sostitutivo di fr. 4'290.-, ritenuto che in sede conclusionale quest’ultima pretesa è poi stata limitata a un solo elettrodomestico dal valore di fr. 1'290.-;
che con decisione 11 maggio 2017 il Pretore supplente, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'680.85 (dispositivo n. 1.1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 500.- per 3/5 a carico della convenuta e per 2/5 a carico dell’attrice (dispositivo n. 1.2), tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per parti di ripetibili (dispositivo n. 1.3), e ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.- a carico della convenuta (dispositivo n. 2.1): per quanto qui interessa, egli ha ritenuto che A__________ __________, a fronte dei fr. 39'000.- da lui prelevati dal conto dell’attrice (fr. 19'000.- dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012 + fr. 20'000.- il 13 agosto 2013), avesse utilizzato in favore di quest’ultima solo fr. 24'319.15 (fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013 + fr. 8'370.55 dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014);
che con l’appello 13 giugno 2017 che qui ci occupa, a cui hanno fatto seguito lo scritto (recte: risposta all’appello) 17 luglio 2017 dell’attrice e le osservazioni spontanee 24 aprile (recte: luglio) 2017 della convenuta, quest’ultima ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in ordine o nel merito e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, di condannare la controparte al pagamento di fr. 5'613.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2014, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: a suo dire, A__________ __________ avrebbe prelevato dal conto dell’attrice unicamente fr. 20'000.- (il 13 agosto 2013) e avrebbe effettuato versamenti in suo favore per ben fr. 25'613.50 (fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013 + fr. 9'664.90 dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014);
che la convenuta ha sostenuto che la petizione, e meglio - per quanto qui interessa - la sua parte avente per oggetto la pretesa creditoria, avrebbe già dovuto essere dichiarata irricevibile in ordine siccome non conteneva alcuna formale domanda di causa e le prove allora offerte dall’attrice non erano riferite alle singole allegazioni; il rilievo, come già spiegato dal giudice di prime cure - senza per altro che quel suo assunto sia stato qui censurato -, è manifestamente infondato: nel caso di specie la relativa domanda di causa, che in base all’art. 244 cpv. 1 lett. b CPC doveva essere contenuta nell’atto introduttivo di causa, era in effetti chiaramente evincibile dalla motivazione esposta nella petizione (“Ho convissuto con il signor A__________ __________ … Lui aveva la procura sui miei conti. Il 13. agosto 2013 ha prelevato dal mio conto fr. 20'000.- con i quali ha provveduto a pagare diverse mie fatture, per complessivi fr. 8'062.45 … La differenza tra quanto prelevato e quanto utilizzato per pagare le fatture di fr. 11'937.45 è rimasta nelle mani del signor A__________ , il quale è purtroppo deceduto in data 19.6.2014. Tali soldi sono pertanto passati ai suoi eredi, qui convenuti, signor AP 2 e signora AP 1. Gli eredi, oltre ad essersi opposti alla restituzione del denaro di cui sopra, … Chiedo pertanto che i convenuti mi restituiscano i soldi …”, cfr. petizione p. 1 seg.) per cui la convenuta, che non era stata pregiudicata nei suoi diritti tant’è che aveva compreso in cosa consisteva la richiesta della controparte (“controparte sostiene che il defunto A __________ avrebbe prelevato un importo di fr. 20'000.- dai conti dell’attrice nell’agosto 2013 e che con ciò avrebbe pagato sue fatture per fr. 8'062.45. Le andrebbero pertanto restituiti fr. 11'937.45 (recte: fr. 11'937.55)”, cfr. risposta p. 5) e aveva potuto determinarsi al proposito, era malvenuta a lamentare il fatto che la stessa non avesse poi fatto oggetto di un formale petitum (cfr. per analogia TF 15 febbraio 2013 5A_713/2012 consid. 4.1, 17 ottobre 2014 4A_42/2014 consid. 4.2, secondo cui il tribunale, sanzionando in un caso del genere l’irregolarità procedurale, incorrerebbe in un eccesso di formalismo); e nella procedura semplificata diversamente che in quella ordinaria, la petizione non deve contenere l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti (nell’art. 244 CPC non è in effetti stata prevista una disposizione analoga all’art. 221 cpv. 1 lett. e CPC);
che la convenuta, nell’evenienza
che a questo stadio della lite è ormai pacifico che A__________ __________ aveva prelevato dal conto dell’attrice almeno fr. 20'000.- (il 13 agosto 2013) e aveva effettuato versamenti in favore della stessa per almeno fr. 15'948.60 (dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013); resta ancora da esaminare, anche perché in questa sede l’attrice non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui la prova documentale dell’esistenza di prelevamenti di A__________ __________ per complessivi fr. 52'000.-, mai offerta all’udienza di discussione, era stata versata agli atti tardivamente solo con le conclusioni, se debbano pure essere presi in considerazione i prelevamenti di complessivi fr. 19'000.- avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012, e se, oltre ai versamenti effettuati in favore dell’attrice dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014, di fr. 8'370.55, dovessero essere considerati anche quelli effettuati il 12 agosto 2013, che a suo dire aumentavano quella somma a fr. 9'664.90;
che, sulla prima questione, la convenuta ha rimproverato al Pretore supplente di aver preso in considerazione l’allegato di replica, con cui l’attrice aveva in sostanza preteso e provato l’esistenza dei prelevamenti di complessivi fr. 19'000.- avvenuti dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012, e ciò nonostante a quella parte non fosse stato assegnato alcun termine per inoltrare quel memoriale scritto, che dunque costituiva un allegato spontaneo non ammissibile nella procedura semplificata ed era tardivo: la censura è manifestamente infondata, dato che a fronte dell’introduzione di una domanda riconvenzionale scritta e motivata da parte della convenuta, avvenuta per altro dopo che in precedenza le era stato assegnato un termine per presentare la sua risposta scritta, il Pretore, in base ai combinati disposti degli art. 245 cpv. 2 e 224 cpv. 3 CPC, avrebbe a sua volta dovuto assegnare all’attrice un termine per presentare una risposta scritta alla stessa (sul tema cfr. pure Killias, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 245 CPC; Hauck, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 245 CPC), e inoltre siccome il giudice nemmeno avrebbe potuto ignorare, specie a quello stadio della lite, l’esistenza di un eventuale allegato spontaneo di una parte, quand’anche per ipotesi non fosse stato tempestivo (cfr. TF 17 aprile 2013 5A_155/2013 consid. 1.4 e 1.5); essa nel caso concreto risulta comunque pretestuosa, atteso che nel corso dell’udienza di dibattimento del 12 ottobre 2015, nella quale - a prescindere da quanto era stato anticipato nei precedenti allegati scritti di replica e di duplica e ciò tanto più se (come ora preteso dalla convenuta) questi precedenti memoriali dovevano essere considerati irriti - le parti avrebbero in ogni caso potuto e dovuto dibattere sull’azione principale e sulla domanda riconvenzionale (art. 245 cpv. 1 e 2 CPC), l’attrice si era poi espressamente riconfermata nel suo allegato di replica (“la parte attrice si oppone alla modifica del petitum … riconfermandosi nel suo allegato di replica del 2 maggio 2015”), con il quale aveva aumentato le sue richieste a fr. 14'988.85 e di conseguenza, implicitamente, aveva pure contestato le pretese creditorie oggetto della domanda riconvenzionale;
che, sul secondo aspetto, la convenuta ha ritenuto arbitrario il fatto che il Pretore supplente non avesse tenuto conto dei versamenti effettuati da A__________ __________ in favore dell’attrice in data 12 agosto 2013; la censura è fondata: come rilevato con pertinenza dalla convenuta, non si riesce innanzitutto a comprendere come mai, visto pure che l’attrice non aveva mai fornito alcuna spiegazione al proposito, il Pretore supplente aveva deciso di dedurre tutti i versamenti effettuati da A__________ __________ in favore dell’attrice dal 18 dicembre 2012 al 14 marzo 2014 salvo proprio quelli del 12 agosto 2013 (e meglio quelli dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013 e quelli dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014), tanto più che, come nuovamente rilevato a ragione dalla convenuta, l’attrice aveva ammesso in replica (p. 3) e nelle conclusioni (p. 1) che anche i versamenti fatti il 12 agosto 2013, che a suo dire erano però già compresi nella somma di fr. 8’062.55 da lei esposta in precedenza, dovevano essere dedotti dalla sue spettanze;
che, ciò detto ed essendo stato appurato, sulla base delle ricevute postali versate agli atti (doc. D e I, ritenuto che il primo documento è la fotocopia delle p. 98 - 115 del “libretto di ricevute” in originale, che costituisce invece il secondo), che i versamenti effettuati da A__________ __________ in favore dell’attrice il 12 agosto 2013 non erano stati, come ritenuto dal Pretore, di complessivi fr. 806.55 (fr. 9’177.10 totale versamenti risultanti dal doc. D ./. fr. 8’370.55 versamenti dal 13 agosto 2013 al 14 marzo 2014 considerati dal giudice; cfr. p. 98 - 99 del doc. D), ma erano stati di complessivi fr. 1'296.- (dovendosi in effetti aggiungere anche i versamenti di complessivi fr. 489.45 risultanti da p. 96 - 97 del doc. I), si ha che le somme da dedurre dalle spettanze dell’attrice per versamenti in suo favore effettuati dal 12 agosto 2013 al 14 marzo 2014, rivendicati in questa sede dalla convenuta in ragione di fr. 9'664.90, ammontavano in realtà a fr. 9'666.55;
che, in parziale accoglimento dell’appello, la somma dovuta dalla convenuta deve così essere ridotta a fr. 13'384.85 (prelevamenti dal conto dell’attrice: fr. 19'000.- dal 21 settembre 2011 al 26 novembre 2012 + fr. 20'000.- il 13 agosto 2013; versamenti in suo favore: fr. 15'948.60 dal 18 dicembre 2012 all’11 agosto 2013
che le spese processuali di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che per la procedura di appello sono state calcolate sulla base di un valore di fr. 20’294.35 (fr. 14'680.85 per l’azione principale e fr. 5'613.50 per la domanda riconvenzionale); per quanto riguarda il giudizio sulle ripetibili di prima istanza, si osserva che lo stesso, nonostante il parziale accoglimento dell’appello della convenuta, non può essere riformato in suo favore, siccome risultava per lei già ampiamente benevolo, visto che le attribuiva ripetibili nonostante fosse risultata allora vincente solo per 2/5 ed ora per 7/15 (cfr. per analogia TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 4, commentata in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 60 e n. 276 ad art. 150, secondo cui, in presenza di allegati di entrambe le parti, si imponeva una “compensazione” delle rispettive pretese per ripetibili, anche se una delle parti non era stata rappresentata da un patrocinatore professionista; in tal senso pure II CCA 14 luglio 2008 inc. n. 12.2007.162); diversa è invece la soluzione per le ripetibili della procedura di secondo grado: non avendo l’attrice di fatto presentato la risposta all’appello, tant’è che si era limitata ad allestire un allegato di tre righe con cui aveva offerto una nuova prova documentale e per il resto “ci riferiamo al giudizio del Pretore”, alla convenuta possono essere riconosciute ripetibili nella limitata misura in cui è risultata vincente, ossia per 1/15 (non essendovi di fatto pretese per ripetibili da “mettere in compensazione” a quelle dell’appellante, cfr. II CCA 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162, 21 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.23, 9 settembre 2016 inc. n. 12.2016.50, 19 maggio 2017 inc. n. 12.2015.222).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 13 giugno 2017 della CE 1 fu A__________ __________, composta da AP 1 e AP 2, è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 11 maggio 2017 della Pretura del Distretto di Leventina, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di fr. 13'384.85.
1.2 La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese di fr. 500.- sono a carico dall’attrice per 7/15 e per 8/15 sono a carico dei convenuti in solido.
II. Le spese processuali di fr. 2’100.- sono a carico dell’appellante per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 100.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).