Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.07.2017 12.2017.9

Incarto n. 12.2017.9

Lugano 24 luglio 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.4616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 30 settembre 2016 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 AO 2

tutti rappr. da RA 2

con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento di € 90'500.-, domanda avversata da queste ultime, che hanno postulato la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accertamento della sua irricevibilità, e che il Pretore con decisione 5 gennaio 2017 ha dichiarato irricevibile;

appellante l'istante con appello 19 gennaio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e in via subordinata di sospendere la procedura finché il Tribunale civile di Roma avesse reso la sua decisione nella causa ivi pendente tra le stesse parti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre le convenute con osservazioni (recte: risposta) 8 febbraio 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 23 aprile 2016 la società svizzera AP 1 da una parte e le società italiane AO 1 e AO 2 dall’altra hanno sottoscritto un contratto denominato “scrittura privata” (doc. A), in base al quale le seconde, nella loro qualità di organizzatrici di eventi in Italia, garantivano alla prima, nella sua qualità di titolare in via esclusiva dei diritti dell’artista __________, l’effettuazione, tra il 25 giugno e il 25 settembre 2016, di non meno di 10 concerti, da retribuirsi in ragione di € 10'500.- l’uno, ritenuto che per efficacia dell’accordo era stato allora versato un acconto di € 10'000.- che sarebbe poi stato dedotto in ragione di € 1'000.- ad ognuna delle 10 retribuzioni almeno previste;

che la collaborazione tra le parti si è interrotta dopo l’effettuazione, il 24 giugno 2016, del primo concerto;

che con istanza 30 settembre 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AP 1, rimproverando a AO 1 e AO 2 (recte: AO 2) di averle versato solo un importo di € 5'000.- per il primo concerto e di non aver più organizzato ed anzi annullato gli almeno altri 9 concerti previsti, ha convenuto in giudizio entrambe innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la loro condanna al pagamento di € 90'500.- a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

che con osservazioni 24 ottobre 2016 le convenute hanno chiesto di respingere l’istanza e in via subordinata di dichiararla irricevibile;

che con decisione 5 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 500.- a carico dell’istante, obbligata altresì a rifondere alle controparti fr. 1’500.- per ripetibili: egli ha rilevato che con un’azione presentata al Tribunale civile di Roma il 25 (recte: 18) luglio 2016, notificata alla controparte il 17 (recte: 2) agosto 2016, le qui convenute avevano chiesto di dichiarare la nullità della “scrittura privata” di cui al doc. A e di condannare la qui istante a risarcire loro il danno causato dal suo inadempimento contrattuale (doc. 3 [recte: doc. 5]), ed ha pertanto concluso che in tali circostanze non appariva manifesto che l’istanza in esame fosse ammissibile ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 lett. d CPC, ossia, di fatto, per l’esistenza di una litispendenza altrove;

che con l’appello 19 gennaio 2017 che qui ci occupa, avversato dalle convenute con risposta 8 febbraio 2017, l'istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza e in via subordinata, nei considerandi, di sospendere la procedura finché il Tribunale civile di Roma avesse reso la sua decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: a suo dire, l’oggetto delle due cause era differente, per cui il presupposto processuale dell’assenza di litispendenza altrove era senz’altro adempiuto; e in ogni caso, qualora l’oggetto delle due cause fosse stato il medesimo, il Pretore avrebbe dovuto applicare l’art. 9 cpv. 1 LDIP, anziché l’art. 59 cpv. 2 lett. d CPC, ciò che gli avrebbe senz’altro permesso, non essendo presumibile che il tribunale italiano prendesse entro un congruo termine una decisione riconoscibile in Svizzera, di decidere egli stesso sull’istanza, o tutt’al più, se l’emanazione di una tale decisione da parte del tribunale italiano in tempi ragionevoli fosse invece stata ritenuta presumibile, gli avrebbe imposto di sospendere il procedimento pendente innanzi a lui;

che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la questione a sapere se l’istanza in esame, a seguito dell’inoltro della causa in Italia di cui si è detto, possa risultare problematica per l’eventuale esistenza di una precedente litispendenza altrove, non può essere esaminata in base al CPC (e meglio giusta l’art. 59 cpv. 1 e 2 lett. d CPC), e ciò in quanto la fattispecie, coinvolgendo anche parti con sedi al di fuori della Svizzera, riveste un carattere internazionale; diversamente da quanto sostenuto in questa sede dalle parti, la questione non va però nemmeno decisa in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 e 3 LDIP bensì, visto che le sedi delle parti si trovano in Stati (la Svizzera e l’Italia) che hanno sottoscritto e ratificato la CLug, in forza dell’art. 27 cpv. 1 e 2 CLug (cfr. pure TF 19 novembre 2008 4A_298/2008 consid. 2), disposizione secondo cui qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla CLug e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza (cpv. 1), ritenuto che se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo (cpv. 2);

che nel caso di specie è a torto che l’istante ha preteso che le due cause, ancorché riguardanti le stesse parti, non potessero essere considerate “identiche” ai sensi dell’art. 27 CLug, siccome il loro oggetto era differente: il Tribunale federale, fondandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee, ha in effetti già avuto modo di stabilire, nell’ambito dell’interpretazione (autonoma) di una norma del tutto analoga (e meglio l’art. 21 CL), che in contestazioni di carattere pecuniario avevano il medesimo oggetto tutte le azioni per le quali il punto centrale era l’efficacia o l’inefficacia di un contratto, e che erano tali, ad esempio, le azioni che tendevano all’accertamento vero e proprio dell’efficacia o dell’inefficacia di un contratto, ma anche quelle con le quali erano chiesti l’adempimento o la restituzione di prestazioni eseguite, oppure il risarcimento del danno consecutivo al mancato adempimento (TF 25 gennaio 2001 4C.207/2000 consid. 6a), ritenuto che nel caso concreto, come in quello deciso a suo tempo dall’Alta Corte (consid. 6b), le parti fondavano per l’appunto le loro rispettive pretese sul medesimo rapporto giuridico, ovvero sulla “scrittura privata” (doc. A), e entrambe le procedure giudiziarie vertevano sull’efficacia o meno di quel contratto, per cui l’esito delle due liti sarebbe in definitiva dipeso dalla misura nella quale le inadempienze che esse si rimproveravano erano imputabili all’una o all’altra (cfr. pure, sul tema, DTF 123 III 414 consid. 5; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 7 seg. ad art. 27 EuGVO; Bucher, Commentaire Romand, n. 11 ad art. 27 CLug; Mabillard, Basler Kommentar, n. 32 ad art. 27 CLug; Dasser, Lugano-Übereinkommen Kommentar (LugÜ), n. 14 e 16 ad art. 27 CLug, secondo i quali avevano il medesimo oggetto e titolo le azioni volte al risarcimento del danno per inadempimento o per violazione del contratto e quelle tendenti all’accertamento della sua nullità);

che l’applicazione di questa disposizione (art. 27 cpv. 1 CLug) obbliga di principio il giudice successivamente adito, ossia in concreto il Pretore, a sospendere il procedimento finché sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito, ossia il Tribunale civile di Roma; il fatto che nell’occasione il Pretore sia stato adito nell’ambito di una procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) non è di per sé tale da imporre una soluzione diversa ed in particolare da permettergli di dichiarare già sin d’ora irricevibile l’istanza, per quel motivo, ai sensi dell’art. 257 cpv. 3 CPC;

che, con riferimento sempre all’art. 257 cpv. 3 CPC, si aggiunga che in questa sede le convenute non hanno spiegato in modo sufficiente (cfr. art. 312 CPC con rinvio all’art. 311 CPC), non bastando al proposito il semplice rinvio da loro formulato “alle osservazioni rese nel primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente trascritte” (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 3, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 14 maggio 2013 4D_103/2012), per quali eventuali altre ragioni di fatto e di diritto nel caso di specie i fatti non sarebbero incontestati o immediatamente comprovabili e/o la situazione giuridica non sarebbe chiara e con ciò il giudizio di irricevibilità dell’istanza, reso dal Pretore sulla base dell’unica motivazione di cui si è detto in precedenza, avrebbe potuto essere confermato: la questione non può pertanto essere oggetto di disamina da parte di questa Camera;

che, stando così le cose, l’appello dell’istante deve essere parzialmente accolto nel senso che la procedura di cui all'istanza va sospesa finché il giudice italiano avrà accertato la propria competenza a decidere la causa ivi pendente;

che l’esito della lite giustifica di caricare alle parti, in ragione di metà ciascuna, le spese processuali di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di € 90'500.-, e di compensare le ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 19 gennaio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 5 gennaio 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e riformata nel senso che la procedura di cui all'istanza 30 settembre 2016 è sospesa finché il Tribunale civile di Roma avrà accertato la propria competenza a decidere la causa promossa innanzi a lui il 18 luglio 2016 da AO 1 e AO 2 nei confronti di AP 1.

II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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