Incarto n. 12.2017.85
Lugano 14 novembre 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Giani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.9 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 13 giugno 2016 da
AO 1 (E) rappr. dall'avv. __________,
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 63'000.- oltre
interessi al 5% dal 29 maggio 2005 quale risarcimento danni e di fr. 6'131.- oltre
interessi al 5% dal 29 maggio 2005 per costi legali pre-processuali;
domanda sulla quale il convenuto non si è espresso nel merito, limitandosi a contestare
la competenza del Pretore adito, e che il Pretore supplente ha accolto integralmente con decisione 8 maggio 2017;
appellante il convenuto con appello 8 giugno 2017, con cui ha chiesto l'annullamento
del querelato giudizio e il rinvio della causa alla prima istanza per l'emanazione di una
nuova decisione, protestando spese e ripetibili;
mentre l'attrice con risposta 9 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. F__________, domiciliato a , è deceduto a __________ il 29 maggio 2005. In un testamento pubblico redatto dal notaio C di , egli ha istituito quali eredi i suoi due figli, A e N__________ (quest'ultima poi unica erede della successione a causa della premorienza del fratello A__________), ha conferito a J__________ __________, quale legataria, diversi immobili situati a __________ (canton Vaud) e in , specificando che le imposte relative al legato sarebbero state a carico degli eredi, e ha designato C suo esecutore testamentario (doc. A, D).
B. Nel 2007 C__________ ha venduto alcuni immobili situati a , ha versato a J una parte del prezzo di vendita ma ha trattenuto l''importo di fr. 63'000.- quale garanzia per le imposte di successione (doc. AA e MM), poi depositato sul conto clienti del notaio __________ di __________ (doc. DD).
C. Fra il 2007 e il 2008, le autorità fiscali dei Cantoni di Vaud e Ticino hanno emesso le rispettive notifiche di tassazione (doc. G e H). In particolare, l'autorità fiscale ticinese ha quantificato in fr. 46'622.10 l'imposta relativa al legato di J__________, prendendo atto della disposizione testamentaria che poneva quest'onere a carico dell'unica erede ma evocando altresì la responsabilità solidale della legataria in virtù dell'art. 152 cpv. 2 LT. La relativa decisione di tassazione, trasmessa a C__________ e a N__________, secondo le indicazioni fornite dall'esecutore testamentario, è passata in giudicato (doc. N e U).
D. Il 21 febbraio 2011 l'Ufficio esazione e condoni ha comunicato alla legataria il mancato pagamento da parte di N__________ dell'imposta di fr. 46'622.10 e l'ha diffidata a saldare il relativo importo in applicazione dell'art. 151 LT così come del vincolo di solidarietà sancito dall'art. 152 LT (doc. N, Q).
E. Il 18 dicembre 2014 AP 1 ha informato la legataria della vendita di alcuni immobili situati a __________, della sua intenzione di utilizzare il ricavato per pagare, almeno parzialmente, la citata imposta e di saldare il resto dell'imposta avvalendosi della trattenuta di fr. 63'000.- depositata sul conto clienti del notaio __________ (doc. DD).
F. Il 29 maggio 2015 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, quale foro dell'ultimo domicilio del defunto, un'istanza di conciliazione nei confronti di N__________ e di AP 1, chiedendo che quest'ultimo fosse condannato a pagarle fr. 69'131.- oltre accessori a fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (fr. 63'000.-) rispettivamente dei costi legali pre-processuali da lei sostenuti in relazione alla successione di F__________ (fr. 6'131.-). Costatata l'assenza della parte convenuta, che in una lettera del 7 luglio 2015 contestava la competenza del Pretore adito e descriveva i passi intrapresi per la liquidazione della successione come pure le difficoltà a dialogare con N__________ (doc. 2), l'autorità di conciliazione ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire (doc. GG).
G. Con petizione 9 novembre 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (doc. HH), che, tuttavia, il 14 marzo 2016 ha declinato la sua competenza (doc. II). L'attrice ha appellato tale decisione e il 13 giugno 2016 ha promosso un'analoga azione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud, postulando la sospensione della procedura in attesa della definizione di quella pendente nel canton Vaud. Nel merito essa ha sostenuto in sintesi che l'esecutore testamentario, contravvenendo al proprio mandato, non si era sufficientemente premurato di liquidare tempestivamente la successione e di pagare, tramite il ricavato, le relative imposte. A causa di tale mancata diligenza, l'imposta relativa al legato non aveva potuto essere integralmente saldata mediante i beni della successione. Non avendo ricevuto l'intero valore del suo legato privo di oneri fiscali, AO 1 ha rivendicato il risarcimento dei danni, quantificati in fr. 63'000.-, pari all'importo trattenuto in garanzia delle imposte di successione. Essa ha chiesto altresì fr. 6'131.- per costi legali pre-processuali, avendo dovuto rivolgersi a un patrocinatore prima dell'avvio della causa per tutelare i propri diritti nei confronti delle autorità fiscali e dell'esecutore testamentario (doc. M).
H. Il 15 giugno 2016 il Pretore ha notificato la petizione al convenuto e ha contestualmente sospeso la procedura. Il 13 dicembre 2016 l'attrice, preso atto che con decisione del 31 agosto 2016 la Cour d'appel civile del canton Vaud aveva confermato il giudizio di irricevibilità del tribunale di prima istanza, ha chiesto al Pretore di riattivare la procedura. Invitato a presentare un allegato di risposta, con lettera del 16 febbraio 2017 il convenuto si è limitato a sollevare l'eccezione di incompetenza del Pretore, senza entrare nel merito della petizione. E ciò nemmeno dopo che il 17 febbraio 2017 il primo giudice, dopo avergli segnalato di ritenersi competente a dirimere la vertenza, lo aveva nuovamente invitato a presentare una risposta.
I. Al dibattimento del 4 maggio 2017, l'attrice ha confermato la propria domanda, producendo il doc. MM a complemento della stessa, mentre il convenuto ha contestato nuovamente la competenza del Pretore, producendo due documenti (doc. 1 e 2).
L. Con decisione 8 maggio 2017 il Pretore supplente ha accertato la propria competenza e, vista la mancata contestazione da parte del convenuto, ha ritenuto le pretese dell'attrice sufficientemente fondate sulla base della petizione e dei documenti agli atti, donde l'accoglimento della petizione.
M. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 8 giugno 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice. Con risposta 9 agosto 2017, AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
2.1 L'appellante sostiene innanzitutto di non essere stato in grado di difendersi adeguatamente in prima sede a causa della sua difficoltà di comprensione della lingua italiana, già comunicata al Pretore in fase di conciliazione con lo scritto 7 luglio 2015 (doc. 2). Ciò ha comportato una mancata comprensione della natura della causa, del suo contenuto e delle particolarità procedurali ticinesi, che lo hanno indotto a eccepire unicamente l'incompetenza del giudice adito, senza sollevare contestazioni di merito. A suo parere, il Pretore avrebbe dunque dovuto invitarlo a farsi rappresentare, oppure nominargli un difensore d'ufficio. Non avendolo fatto, il primo giudice è incorso in una violazione del suo diritto di essere sentito.
2.2 La capacità di procedere con atti propri è espressione della capacità processuale ed è dunque un presupposto processuale. Essa concretizza il diritto di essere sentiti (art. 53 CPC e 29 cpv. 2 Cost) come pure la garanzia di accesso alla giustizia ai sensi dell'art. 29a Cost (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 2, n. 1, 16 e 33 seg. ad art. 69). L'art. 69 cpv. 1 CPC prevede che, se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio. L'incapacità di condurre la causa dev'essere manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva.
Tale norma si applica dunque soltanto in casi eccezionali, ritenuto altresì che il Codice di diritto processuale civile non sancisce l'obbligo di far capo a un patrocinatore, fondando conseguentemente il diritto delle parti ad agire personalmente in giudizio. Costatata un'incapacità manifesta, il giudice dispone nondimeno di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma, dovendo valutare, in particolare, la fattispecie in esame, la tipologia della lite, la formazione professionale delle parti, la loro personalità e il loro comportamento (DTF 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016, consid. 4.1; CCR del 24 luglio 2017, inc. 16.2017.17, consid. 5a; Trezzini, op. cit., n. 16 seg. ad art. 69 CPC). La mancata padronanza della lingua di per sé non basta per ammettere un'incapacità manifesta nel condurre la causa (DTF 6P.95/2002 del 2 giugno 2003, consid. 9.3; Staehlin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 8 ad art. 69 CPC).
2.3 Nella fattispecie, il convenuto sostiene di non conoscere la lingua italiana tant'è che gli atti da lui presentati in prima sede sono stati redatti in francese. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per ritenerlo manifestamente incapace a difendersi adeguatamente. Oltretutto l'argomentazione appare finanche pretestuosa ove appena si pensi che egli dispone di una formazione giuridica. Dagli atti si evince che, in veste di notaio, egli ha confezionato il testamento pubblico di F__________, come pure che egli si presenta quale titolare di un Master in diritto e di uno studio di consulenza giuridica (“__________”, cfr. doc. 2). In circostanze siffatte il Pretore poteva dunque ritenere che il convenuto fosse a conoscenza dei propri diritti e doveri procedurali e che fosse in grado di valutare l'opportunità di fare capo a un patrocinatore, a dipendenza delle sue difficoltà linguistiche o della poca familiarità con l'organizzazione giudiziaria ticinese, come ha poi fatto per la procedura di appello. Per di più, per tacere del fatto che agli atti vi è inoltre uno scritto da lui redatto in lingua italiana (doc. 1), già il 17 febbraio 2017 il Pretore aveva invitato il convenuto a redigere i propri scritti in italiano oppure a far capo a un traduttore, e dopo avergli comunicato di ritenersi competente, l'ha espressamente invitato a formulare tutte le proprie contestazioni in un allegato di risposta. Né egli poteva ignorare le pretese avversarie già per il fatto che prima di inoltrare la presente procedura, AO 1 aveva promosso, il 9 novembre 2015, un'analoga azione, in lingua francese, nel canton Vaud. Il tutto senza dimenticare che già i tribunali vodesi avevano esposto nelle rispettive decisioni del 14 marzo e 31 agosto 2016 i motivi per i quali la causa andasse promossa al foro della successione, e ciò prima che al convenuto fosse stata richiesta una risposta di causa nella presente procedura. Ne segue che l'operato del Pretore, che non ha ritenuto necessario ingiungere al convenuto di far capo a un rappresentante, non presta il fianco ad alcuna critica.
4.1 L'appellante lamenta il fatto che le parti indicate nella petizione del 13 giugno 2016 divergono da quelle menzionate nell'autorizzazione ad agire rilasciata il 7 luglio 2015.
4.2 L'avvenuta conciliazione e la validità della relativa autorizzazione ad agire sono un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio, per cui poco importa che, come nel caso in esame, la questione sia sollevata per la prima volta in appello (DTF 139 III 273, consid. 2.1). L'art. 209 cpv. 2 CPC, che sancisce il contenuto obbligatorio dell'autorizzazione ad agire, ha lo scopo di individualizzare la causa che la parte potrà proporre al giudice. Per essere valida, l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC (ICCA del 24 giugno 2015, inc. 11.2013.44, consid. 5a; Honegger in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 10 seg. ad art. 202 CPC). In particolare, l'attore non può estendere la sua azione a dei convenuti contro i quali non ha ottenuto l'autorizzazione ad agire (cfr. Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 209 CPC; DTF 4A_266/2016 del 25 luglio 2016, consid. 3).
4.3 In concreto l'autorizzazione ad agire rilasciata il 7 luglio 2015 (doc. GG) indicava AP 1 e N__________ quali parti convenute, mentre con la petizione 13 giugno 2016 l'attrice ha convenuto in giudizio il solo AP 1. Ciò non viola palesemente il presupposto processuale della preventiva conciliazione né comporta l'inammissibilità della petizione. Infatti, i principi sopra esposti mirano ad assicurare che non vi siano, nella causa di merito, parti o pretese non inserite nella procedura conciliativa, e impediscono pertanto una modifica o estensione dell'oggetto del contendere a questioni che non sono state oggetto di conciliazione oppure a parti inizialmente non coinvolte, in assenza di determinati e restrittivi presupposti, ma non impediscono invece un'eventuale divisione o limitazione dell'azione (cfr. l'art. 86 CPC, l'art. 125 lett. b CPC e l'art. 227 cpv. 3 CPC) o il suo ritiro nei confronti di uno o più litisconsorti facoltativi. Nel caso in esame, non solo tutte le pretese dell'attrice sono state oggetto di una conciliazione espressamente rivolta all'appellante quale parte convenuta, ma le richieste di giudizio indicate nell'autorizzazione ad agire e il loro fondamento giuridico sono pure uguali alla successiva petizione, ovvero la condanna del solo AP 1 al pagamento di fr. 63'000.- quale differenza fra quanto ricevuto dall'attrice e quanto avrebbe dovuto ricevere in virtù del suo legato esente da oneri fiscali, e di fr. 6'131.- per costi pre-processuali, a fronte della sua responsabilità quale esecutore testamentario (doc. GG). L'autorizzazione ad agire d'altronde evidenziava chiaramente che l'attrice non avanzava pretese nei confronti di N__________, per cui la mancata indicazione della stessa quale parte convenuta nella successiva petizione non poteva certo sorprendere. Del resto, l'appellante nemmeno indica quale pregiudizio avrebbe subito da tale circostanza, né questa poteva peraltro generare confusione sulle pretese attoree, sin dall'inizio rivolte nei suoi esclusivi confronti. La relativa censura, pretestuosa, non è dunque atta a rimettere in discussione il giudizio impugnato.
5.1 L'appellante contesta la sua legittimazione passiva. Sollevata per la prima volta in questa sede, ci si potrebbe chiedere se tale obiezione sia ammissibile ai sensi dell'art. 317 CPC, che prevede l'inammissibilità non solo di fatti nuovi, ma anche di argomentazioni giuridiche che non trovano riscontro in fatti allegati già in prima sede (DTF 4A_233/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.3; Verda Chiocchetti, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2a ed., n. 36 seg. ad art. 317 CPC). Trattandosi di un presupposto di merito, la legittimazione delle parti deve essere esaminata d'ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati (DTF 4A_1/2014 del 26 marzo 2014, consid. 2.3; DTF 5A_44/2016 del 25 aprile 2016, consid. 3.4; IICCA del 26 febbraio 2014, inc. 12.2012.83, consid. 4).
5.2 Nella fattispecie l'azione ha per oggetto pretese creditorie di una legataria nei confronti dell'esecutore testamentario, e specificamente di un'azione volta a ottenere dall'esecutore testamentario l'integrale conferimento del legato rispettivamente il risarcimento dei danni per quei valori che non dovessero più essere presenti e per le relative spese sostenute. Secondo la giurisprudenza, l'esecutore testamentario può essere convenuto in giudizio non solo a fronte di una responsabilità per carente esecuzione del suo mandato (DTF 101 II 47, consid. 2; DTF 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015, consid. 4.1), ma anche per ottenere la devoluzione di beni oggetto di legato ancora in suo possesso (DTF 105 II 253, consid. 2e; Rouiller/Gygax in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 3 ad art. 601 CC; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, p. 142; Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, n. 9 ad art. 601 CC). In tali circostanze legittimazione passiva dell'apppellante deve essere ammessa e la censura in esame risulta pertanto infondata.
6.1 L'appellante critica infine il primo giudice per avere ammesso una sua responsabilità nella veste di esecutore testamentario per il danno subito dall'attrice, sottolineando in sintesi di avere compiuto tutto quanto in suo potere per adempiere alle disposizioni di ultima volontà del defunto, anche in considerazione del suo dovere di pagare le imposte di successione.
6.2 Al riguardo il Pretore supplente ha rilevato che, in mancanza di una risposta, il convenuto non poteva più contestare in seguito le pretese dell'attrice rispettivamente proporre la propria versione dei fatti o produrre illimitatamente nuovi mezzi di prova (art. 229 cpv. 2 CPC), dovendo piuttosto ossequiare le condizioni poste dall'art. 229 cpv. 1 CPC e limitarsi ad argomentazioni giuridiche, a considerazioni sull'apprezzamento delle prove oppure a una presa di posizione su eventuali fatti nuovi addotti dall'attrice (decisione impugnata pag. 3, cfr. anche Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 2017, n. 24 ad art. 223 CPC e Trezzini, op. cit., n. 18 seg. ad art. 223 CPC). Per tali ragioni, il primo giudice non ha considerato i due documenti (doc. 1 e 2) prodotti dal convenuto in sede di udienza dibattimentale (osservando del resto che un semplice rinvio a degli scritti nemmeno costituirebbe una sufficiente contestazione), e ha ritenuto non controversi i fatti così come esposti dall'attrice, alla luce degli art. 222 e 223 CPC. In particolare, ha concluso che l'inattività del convenuto (mancata vendita tempestiva di beni della successione per pagare le imposte) ha configurato una violazione del suo mandato.
6.3 Ora, che l'esecutore testamentario sia obbligato a pagare i debiti della successione (e in particolare le relative imposte) e possa di distanziarsi dalle disposizioni testamentarie qualora queste non possano essere attuate è fors'anche possibile. Se non che, ciò non giova all'appellante, il Pretore supplente avendogli rimproverato una negligente inattività o perlomeno un suo tardivo intervento, ovvero di non aver fatto tutto il possibile per esaudire le volontà del defunto.
6.4 Per quanto riguarda invece le considerazioni di fatto contenute nell'appello sull'asserito agire diligente dell'esecutore testamentario, in questa sede egli non critica le conclusioni pretorili in merito alla mancata contestazione delle pretese della legataria, alla mancata considerazione dei doc. 1 e 2 e alla conseguente facoltà del primo giudice di accertare la fondatezza delle pretese dell'attrice esclusivamente sulla base delle sue allegazioni e della documentazione da lui prodotta. Per tale motivo la sua censura di merito, non confrontandosi con il giudizio impugnato, soffre di carente motivazione ed è dunque irricevibile (art. 311 CPC).
6.5 Per il resto, l'appellante, in prima sede, non è entrato nel merito delle pretese dell'attrice, trasmettendo unicamente un semplice scritto in cui ha contestato la competenza del giudice adito. Ciò, tuttavia, non costituisce una risposta di causa, che deve in particolare indicare quali fatti, così come esposti dall'attore, vengono riconosciuti o contestati (art. 222 cpv. 2 CPC). Per di più il convenuto, nel menzionato scritto, neppure chiedeva, in applicazione degli art. 125 CPC e 222 cpv. 3 CPC, una limitazione del procedimento, rispettivamente della risposta, all'esame del presupposto processuale (cfr. Killias in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 3-5 ad art. 223 CPC; Willisegger, op. cit., n. 34 ad art. 222 CPC e n. 8 ad art. 223 CPC), né ha reagito dopo che il primo giudice, con la comunicazione del 17 febbraio 2017, gli aveva preannunciato la sua competenza e lo aveva invitato a esprimersi nel merito. Così facendo, egli si è assunto il rischio che, qualora la sua obiezione fosse sprovvista di fondamento (come poi è successo), le pretese della legataria sarebbero risultate non controverse e non avrebbero dovuto essere oggetto di prova (art. 223 cpv. 2 CPC in connessione con l'art. 150 cpv. 1 CPC).
Inoltre, all'udienza dibattimentale, il convenuto si è riconfermato nella sua obiezione (incompetenza del primo giudice) e ha prodotto due documenti. Se non che, il primo è una lettera da lui trasmessa al Dipartimento delle finanze e dell'economia il 12 ottobre 2012, ovvero prima dell'avvio della presente causa, la cui produzione è inammissibile ai sensi dell'art. 229 cpv. 1 CPC. Il secondo è uno scritto da lui trasmesso in fase di conciliazione, in cui egli oltre a esprimere una serie di considerazioni generali in merito alla vertenza, riassumeva i problemi legati alla successione di F__________ e sottolineava gli sforzi da lui compiuti per risolverli. In realtà, non si tratta, a ben vedere, di un mezzo di difesa che il convenuto avrebbe potuto presentare in quella fase procedurale (sopra consid. 6.2), ma piuttosto di un'esposizione della propria versione dei fatti che a quello stadio di causa non era più possibile presentare e dunque tanto meno in questa sede. La decisione del Pretore resiste dunque alla critica anche su questo punto e non può più essere rimessa in discussione sulla base di contestazioni tardive.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L'appello 8 giugno 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di fr. 3'000.- sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).