Incarto n. 12.2017.82
Lugano 6 marzo 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16 giugno 2014 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'832'803.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su EUR 21'607.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su EUR 69'100.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; come pure la condanna della convenuta a rifonderle le spese della procedura di conciliazione, pari a fr. 250.-, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie; in via subordinata la condanna della convenuta al pagamento di EUR 2'742'096.- e CHF 131'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su CHF 31'000.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su CHF 100'000.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché la somma di fr. 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; come pure la condanna della convenuta a rifonderle le spese della procedura di conciliazione, pari a fr. 250.-, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
ritenuto che con disposizione ordinatoria 22 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il procedimento alla questione dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante di entità preponderante dell’attrice per aver firmato in bianco a mezzo B__________ , rispettivamente da lei stessa e da D __________ (firmatarie della relazione di cui trattasi) e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione;
viste le conclusioni 26 gennaio 2016 della parte convenuta e 29 gennaio 2016 della parte attrice sui temi citati (le parti avendo rinunciato alla comparsa alle arringhe finali);
e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione incidentale 8 maggio 2017 accertando che non è data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa concomitante dell’attrice;
appellante la convenuta con appello 6 giugno 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per l’eventuale responsabilità della banca, per colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di questa azione, con conseguente reiezione della petizione;
mentre con risposta 19 luglio 2017 la parte attrice postula la reiezione del gravame, per quanto ricevibile;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Il 25 luglio 2001 AO 1, dal 21 settembre 2001 divenuta AO 1 (in liquidazione volontaria dal 17 dicembre 2003: v. doc. B2) ha aperto una relazione nominativa presso la AP 1 di __________ (in seguito: ), ora AP 1 che ne ha ripreso attivi e passivi nel 2012. I diritti di firma, singola, erano in capo a __________ B, amministratrice unica e a __________ D__________, procuratrice (v. doc. 2.1). Nessun mandato di gestione o di amministrazione è mai stato conferito alla banca o a terzi (v. petizione, pag. 3, punto 3; risposta, pag. 6 in alto). Il funzionario di riferimento incaricato di occuparsi del conto è sempre stato unicamente __________ C__________ (v. petizione, pag. 3, punto 2; risposta, pag. 6 in alto).
B. Il 13 dicembre 2004 AP 1 ha denunciato __________ C__________ al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP) per una serie di fatti considerati di rilevanza penale; la banca si costituiva in paritempo parte civile (v. doc. C). Nella denuncia venivano segnalate operazioni di acquisto e vendita di obbligazioni emesse dal governo argentino, eseguite per il conto 10.6000.58 GP Srl (G__________ Srl), con una perdita di EUR 2'500'796,33 (acquisti per EUR 5'063'277,84 seguiti da vendite degli stessi titoli per EUR 2'562'481,51 (v. doc. C, pt. 14). Dal medesimo documento emerge che, se le firme sulle istruzioni apparivano originali, le clienti __________ B__________ e __________ D__________ hanno sostenuto di non aver mai fornito istruzioni relative alle predette operazioni, mentre __________ C__________ avrebbe detto loro che si trattava di una finta perdita ai fini di uno sgravio fiscale, ciò che sarebbe tuttavia in urto con l’evidenza documentale. Dal RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE dell’Operato di . C: le transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina” della relazione “600058 G__________ SRL”, allestito da un perito indipendente incaricato dalla banca denunciante, emerge da un lato che tutte le operazioni di acquisto e di vendita sono supportate da adeguati ordini (v. doc. 6, in particolare pag. 7 e10), d’altro lato che le rappresentanti della relazione hanno dichiarato di non riconoscere alcun movimento, non avendo mai fornito istruzioni in tal senso (v. doc. 6, pag. 3). Nell’inchiesta penale sono stati altresì rilevati addebiti dal conto della società G__________ Srl, in parte sotto forma di bonifico e in parte di prelievi a contanti, non riconosciuti dalle titolari della relazione (v. doc. 4: Rapporto dell’Equipe finanziaria del Ministero pubblico, in particolare allegato 10.5)
C. Nel corso dell’interrogatorio 10 giugno 2011 dinanzi al procuratore pubblico __________ C__________ ha confermato la richiesta del suo difensore di procedere con la procedura abbreviata nonché di averne compreso il significato; ha quindi ammesso tutte le ricostruzioni fatte dal MP e dai periti, nonché le malversazioni contestategli (v. doc. 3/ A14, pag. 1, 2, 4 e 5 in alto). Il 31 agosto 2012 __________ C__________ è così stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 seg. CPP, alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per 3 anni, per ripetuta amministrazione infedele qualificata, ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti (v. doc. E). Le operazioni di investimento ad alto rischio sul conto G__________, contrarie alla gestione desiderata dalle clienti, con una perdita accertata di EUR 2'500'796.-, sono state qualificate quali ripetuta amministrazione infedele qualificata (v. doc. E, pt. 1 e 1.1). I prelevamenti a contanti dal conto intestato a G__________, utilizzando degli ordini di prelevamento, rispettivamente dei fogli firmati in bianco da una delle titolari, sono stati qualificati quali ripetuta truffa, così come un bonifico dal citato conto a quello di un’altra parte danneggiata presso la medesima banca (v. doc. E, pt. 2, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19). L’importo complessivo delle truffe ammonta a EUR 332'007.- (o EUR 241'000.- e CHF 131'000.-). L’abuso delle firme autentiche apposte sui diversi documenti che hanno permesso la realizzazione della ripetuta truffa è stato infine qualificato quale ripetuta falsità in documenti (v. doc. E pt. 4, 4.1, 4.2), così come l’allestimento di fogli excel riportanti situazioni patrimoniali inveritiere (v. doc. E, pt. 4.3). Per gli importi suddetti le pretese civili e di indennizzo sono state riconosciute con i relativi interressi (v. doc. E, pag. 11).
D. Con petizione 16 giugno 2014, preceduta dal tentativo di conciliazione fallito in data 21 marzo 2014, AO 1 in liq ha convenuto in giudizio la AP 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne la condanna in via principale al pagamento di EUR 2'832'803.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su EUR 21'607.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su EUR 69'100.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012, infine dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie; in via subordinata al pagamento di EUR 2'742'096.- e CHF 131'000.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2001 su EUR 2'500'796.-, dal 5 agosto 2002 su CHF 31'000.-, dal 4 settembre 2002 su EUR 10'000.-, dal 13 settembre 2002 su EUR 30’300.-, dal 15 ottobre 2002 su CHF 100'000.-, dal 25 ottobre 2002 su EUR 60'600.-, dal 10 dicembre 2002 su EUR 20’400.-, dal 23 dicembre 2002 su EUR 120'000.-, nonché della somma di CHF 45'636.10 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2012; infine dell’importo di CHF 250.- per le spese della procedura di conciliazione, con riserva di adeguamento a dipendenza delle risultanze istruttorie.
L’attrice, in estrema sintesi, richiamata la sentenza di condanna di C_______, ritiene pacifico che alla banca convenuta vada imputato il comportamento del suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO, ossia che sia chiamata a rispondere per le operazioni svolte a sua insaputa, rispettivamente senza il suo accordo.
Con risposta 9 ottobre 2014 la AP 1. SA ha chiesto di respingere la petizione contestando l’esistenza di una sua responsabilità per le operazioni svolte da C__________.
Nel secondo scambio di scritti e alle prime arringhe le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.
E. Con disposizione ordinatoria 22 ottobre 2015 il Pretore ha considerato che, trattandosi di una relazione in raccolta d’ordini, la banca poteva investire solo in base a ordini scritti e telefonici e per tutte le posizioni che figurano nella sentenza penale C__________ aveva usato fogli firmati in bianco dalle titolari del diritto di firma, occorreva decidere preliminarmente (ossia con decisione incidentale) il tema dell’eventuale interruzione del nesso di causalità e/o quello dell’eventuale colpa concomitante grave della vittima. Il primo giudice ha così citato le parti alle arringhe finali, ritenuto che non occorreva richiamare l’incarto penale dato che i documenti già agli atti davano atto della consegna a C__________ di ordini firmati in bianco come del loro utilizzo da parte di quest’ultimo, come non occorreva procedere a una prova peritale né a prove testimoniali, trattandosi di fatti ammessi. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali. Con le conclusioni 29 gennaio 2016 l’attrice ha negato l’esistenza di un’interruzione del nesso di causalità adeguata e/o di una colpa concomitante. Di segno opposto le conclusioni 26 gennaio 2016 della banca.
F. In data 8 maggio 2017 il Pretore ha deciso in via incidentale che non era data interruzione del nesso di causalità adeguata, né colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco a mezzo di B__________ , rispettivamente da lei stessa e da D R__________ e consegnato alla convenuta (a mezzo del funzionario C__________) i documenti usati da quest’ultimo per eseguire le operazioni oggetto dell’azione. Il primo giudice ha spiegato che non poteva esserci colpa concomitante del cliente e, a maggior ragione comportamento interruttivo del nesso di causalità, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con un agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Ha quindi aggiunto che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, dinnanzi a dei reati penali, le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente, laddove peraltro i documenti firmati in bianco rendono possibile ma non certo probabile il risultato prodottosi in concreto.
G. Con appello 6 giugno 2017 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di accertare che è data interruzione del nesso di causalità adeguata per l’eventuale responsabilità della banca convenuta, per colpa concomitante dell’attrice per aver firmato in bianco e consegnato a __________ C__________ i documenti utilizzati per eseguire le operazioni oggetto di quest’azione; di conseguenza ne ha postulato la reiezione. Degli argomenti a sostegno dell’appello, come di quelli contenuti nella risposta 19 luglio 2017 dell’attrice si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
L’appello 6 giugno 2017 contro la decisione 8 maggio 2017 del Pretore, notificata il giorno successivo, è certamente tempestivo (art. 311 cpv. 1 CPC), come lo è la risposta 19 luglio 2017 a fronte dell’assegno termine di questa Camera di data 16 giugno 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. b e 312 cpv. 2 CPC).
Nella prima parte del suo appello (pag. 5 seg.) la banca sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sarebbe assolutamente pacifico che le operazioni oggetto della causa sarebbero state eseguite da __________ C__________ in modo illecito usando documenti firmati in bianco. L’appellante premette che il rilascio sistematico di firme in bianco comprova l’esistenza di un rapporto specialissimo fra C__________ e le titolari del diritto di firma per la società attrice. In merito alla cosiddetta “operazione Argentina” la banca, rinviando ai suoi allegati di prima sede e al rapporto allestito dal perito __________ G__________ (doc. 6), rileva che le firme delle titolari della relazione sarebbero state apposte a posteriori per ratifica. Per quanto concerne le operazioni definite monetarie l’appellante, riferendosi nuovamente ai suoi allegati di prima sede, contesta in buona sostanza che la firma autentica delle rappresentanti della società sia stata apposta prima che il documento fosse compilato. Nel prosieguo del suo appello (pag. 8 seg.) la banca rimprovera al Pretore di essersi fondato in modo acritico sul giudizio penale. A dire dell’appellante la condanna di __________ C__________ per l’”operazione Argentina” sarebbe frutto di una strana confessione “quando era già per lui chiaro che avrebbe beneficiato di una condanna con rito abbreviato sospesa con la condizionale” (v. appello, pag. 9, pt. 2.2.1) mentre numerosi riscontri oggettivi porterebbero in un’altra direzione. L’appellante ritiene parimenti inattendibili le ammissioni di __________ C__________ relative alle cosiddette operazioni monetarie, anche queste a suo dire influenzate dalla possibilità di ottenere una sentenza con rito abbreviato. In conclusione, su quanto sopra riportato, la banca contesta “che l’agire di C__________ fosse abusivo e costituisse addirittura reato” (v. appello, pag. 15, secondo periodo).
Le contestazioni della banca al giudizio pretorile, riassunte al punto che precede, sono prive di fondamento. Si rileva avantutto che l’appellante si contraddice quando da un lato riferisce del rilascio sistematico di firme in bianco a comprova di un “rapporto specialissimo fra C__________ e le due donne e la loro società” (appello, pag. 6, secondo periodo) e d’altro lato si appoggia sul doc. 6 per giustificare la ratifica a posteriori degli investimenti in titoli argentini. Comunque sia, in che modo una relazione assimilabile a una relazione sentimentale fra C__________ e la B__________ (v. appello, pag. 6, terzo periodo) possa giustificare, o anche solo far apparire meno grave, l’agire del primo non è dato comprendere. In ogni modo, rimproverando al primo giudice di essersi fondato sul giudizio penale riassunto nei fatti, l’appellante sembra misconoscere i presupposti della procedura abbreviata che ha essa stessa avallato (v. doc. E, pag. 12 i.f.), come meglio si dirà ancora in seguito. Si impone quindi di rammentare che, in virtù dell’art. 358 cpv. 1 CPP, l’imputato può chiedere al pubblico ministero di procedere con rito abbreviato se ammette i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili. D’altro canto, ai sensi dell’art. 361 cpv. 2 CPP nel dibattimento il tribunale interroga l’imputato e accerta se ammette i fatti su cui poggia l’accusa e se l’ammissione concorda con quanto risulta dagli atti. Infine, secondo l’art. 362 cpv. 2 CPP, se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali (les faits, die Straftatbestände), le sanzioni e le pretese civili figuranti nell’atto d’accusa. Nel caso concreto, e come già sopra ricordato, nel corso del suo interrogatorio del 10 giugno 2011 __________ C__________ ha confermato le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e mostrategli nel corso dei verbali (v. doc. 3/A14), senza alcuna obiezione da parte del rappresentante legale di B__________, mentre nel corso del dibattimento del 31 agosto 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano, per quanto qui interessa, ha accertato che l’imputato ha ammesso i fatti, ha ritenuto legale e opportuna la procedura abbreviata, ha considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa, ha riconosciuto le pretese civili e di indennizzo degli accusatori privati, tra cui pure B__________, nella misura ivi indicata (v. doc. E, in particolare pag. 12 e13). Pertanto, il tentativo dell’appellante di sminuire la portata di un giudizio reso nella procedura abbreviata e con essa le ammissioni dell’imputato è palesemente inopportuno, oltre che contrario alla buona fede processuale poiché in aperta contraddizione con il suo stesso comportamento in sede penale. In ogni modo, riprendendo le contestazioni dell’appellante, si può aggiungere quanto segue. Contrariamente a quanto sostiene la banca, il RAPPORTO sulla RICOSTRUZIONE dell’OPERATO di E: C__________: le transazioni in OBBLIGAZIONI “Argentina”della relazione “600058 G__________ SRL” (doc. 6), non è stato allestito dal perito G__________ su richiesta del Ministero pubblico (v. appello, pag. 6, 5 periodo), ma su mandato della B__________) SA (v. doc. 6, pag. 1), come dà anche atto il Rapporto E__________ (doc. 4, pag. 3). Anche volendo prescindere da quanto precede è evidente che delle semplici ipotesi sull’allestimento delle schede di acquisto non diminuiscono certo la portata delle ammissioni di __________ C__________ (su cui si dirà ancora in seguito). Non va poi dimenticato che sia __________ B__________ (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio), sia __________ D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 8, in questo interrogatorio alla presenza dei legali della banca), sentite quali testimoni dal Ministero pubblico, hanno dichiarato di non aver mai dato ordini di acquisto o vendita di titoli argentini o di altri titoli, ciò che ha ben altra valenza probatoria rispetto alle ipotesi formulate dalla banca. Anche in merito alle operazioni monetarie quest’ultima si limita a formulare ipotesi e, a parte il mancato riconoscimento da parte delle clienti, che è ovviamente primordiale, nemmeno si vede perché sarebbero “manifestamente inattendibili” (v. appello pag. 14, primo periodo) le ammissioni di __________ C__________ che, nel suo interrogatorio del 10 giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag. 5 in alto), confrontato con 4 prelevamenti, così si è espresso: “Confermo di non aver ricordo preciso di queste operazioni, che però si configurano esattamente come le malversazioni da me già ammesse. Per le ultime due operazioni ritengo di aver utilizzato un modulo firmato in bianco dalla cliente”; dichiarazione resa alla presenza del rappresentante legale della banca senza che questi opponesse una qualsiasi obiezione. Erra certamente la banca nel definire strana la confessione di __________ C__________ sul tema dei titoli argentini poiché resa “quando era già per lui chiaro che avrebbe beneficiato di una condanna con rito abbreviato sospesa con la condizionale”. (v. appello, pag. 9, quarto periodo): essa risale infatti al 9 maggio 2008 (v. doc. 3/A11, in particolare pag. 7) mentre la proposta di rito abbreviato è ben posteriore, ossia del giugno 2011 (v. doc. 3/A14, pag. 1). Non va omesso di segnalare che la confessione di C__________ è avvenuta dopo un breve incontro con il suo difensore, il rappresentante legale delle parti civili e quello della banca (v. doc. 3/A11, pag. 7 i.f.). Come già sopra ricordato, mal si concilia quindi la tesi dell’inattendibilità delle dichiarazioni di C__________ poiché influenzate dalla prospettiva di un rito abbreviato allorquando la banca medesima vi ha aderito. Già si è detto che questo comportamento contraddittorio è contrario alla buona fede processuale e costituisce pertanto un abuso di diritto. La banca rimprovera pure alla controparte di aver contestato le operazioni “non riconosciute” soltanto nell’inchiesta penale (v. appello, pag. 12, quinto periodo) ma cade ancora una volta in contraddizione con sé stessa dal momento che nella sua denuncia 13 dicembre 2014 al Ministero pubblico si legge, tra l’altro, che “In occasione dei recenti incontri, di cui si è detto sopra, dopo che C__________ era sparito, le clienti hanno contestato le operazioni in obbligazioni argentine” (v. doc. C, pag. 8, in particolare quinto periodo). D’altra parte la banca non spiega come le clienti tratte in inganno avrebbero potuto accorgersi prima delle malversazioni poste in atto dal suo funzionario allorquando essa stessa non se ne era accorta, senza contare che subito dopo che C__________ era sparito sia __________ B__________ (v. doc. 3/B1, pag. 9) che R________ (v. doc. 3/B2, pag. 6) hanno consegnato la documentazione in loro possesso, ossia le tabelle excel successivamente oggetto di condanna per falsità in documenti (v. doc. E, pt. 4, 4.3), per cui non si vede quale rimprovero possa essere loro mosso . Comunque sia, che la tesi della perdita fittizia a fini fiscali (correttamente: ai fini di evasione fiscale), non stesse in piedi (era una grossa stupidaggine, per riprendere i termini dell’avv. fiscalista della G__________ : v. doc. 3/B5, a metà pagina), la banca lo ha capito già al momento della sua denuncia (v. doc. C, pag. 8 i.f.), ossia non appena verificato che la perdita era reale e per niente fittizia. In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non vi sono elementi oggettivi che consentono di anche solo mettere in dubbio il carattere illecito delle azioni di __________ C__________ così come accertate in sede penale e le cui conclusioni devono così valere anche in questa sede civile. Ne consegue che trattandosi di una relazione in raccolta d’ordine, aspetto questo pacifico, la banca non è riuscita a dimostrare, come le incombeva (v. decisione pretorile, pag. 1, primo periodo i.f.), di disporre di validi ordini da parte delle titolari di G__________ Srl per le operazioni oggetto della petizione.
Come sopra esposto il Pretore ha escluso l’esistenza di una colpa concomitante della cliente, e a maggior ragione un’interruzione del nesso causale, quando il funzionario non ha svolto attività di gestione patrimoniale ma ha approfittato di documenti firmati in bianco per appropriarsi indebitamente, con agire di rilevanza penale, degli averi di quel cliente. Il primo giudice ha altresì precisato che, in base alla giurisprudenza del TF (4C.5/2007 e 4C.210/2002), dinanzi a dei reati penali le banche non possono trovare giustificazioni nell’agire del cliente, nel senso che il mancato controllo di questi sull’agire del suo consulente non è causale con l’illecita appropriazione.
Nella parte finale del suo appello (pag. 14 a 18) la AP 1 SA sostiene che si impone invece l’applicazione della giurisprudenza secondo la quale costituisce una gravissima concolpa del cliente, tale da escludere ogni responsabilità della banca, il fatto di aver rilasciato a un funzionario un documento firmato in bianco che questi ha poi compilato a suo vantaggio, e che essa intravvede nella sentenza del 7 maggio 2002 di questa Camera, inc. 10.1995.105/106/107, confermata dal Tribunale federale con sentenza del 12 novembre 2002, inc. 4C.210/2002. L’appellante fa quindi riferimento ad altre sentenze che andrebbero nella stessa direzione. Infine l’appellante contesta l’applicazione al caso concreto della sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, che condurrebbe a suo dire a un risultato urtante in ragione dei strettissimi rapporti fra le clienti e __________ C__________ e per il cumulo delle negligenze delle prime.
Le tesi dell’appellante, nella misura in cui sono ricevibili, vanno respinte per i seguenti motivi. Certamente a torto l’appellante ritiene che la sentenza di questa Camera 7 maggio 2002, inc. 10.1995.105/106/107, debba qui trovare applicazione. In quel caso si era creato un rapporto contrattuale diretto tra il funzionario e il cliente, su iniziativa del primo, chiaramente riconoscibile dal secondo e concluso all’insaputa della banca, ai fini dell’operazione ivi descritta (v. in particolare consid. 3.1). Il cliente aveva invano contestato dinanzi al Tribunale federale l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra lui e il funzionario (STF 4C.210/2002, 12 novembre 2002, consid. 2). Trattasi pertanto di una situazione completamente diversa rispetto a quella qui in esame. Nulla dimostra in effetti che gli stretti rapporti di amicizia in particolare tra __________ B__________ ed __________ C__________ abbiano mutato la natura del rapporto contrattuale risultante dal doc. 2.1. L’amministratrice unica di G__________ Srl ha dichiarato al Ministero pubblico di essersi accordata con C__________ nel senso di una gestione tranquilla, non rischiosa (v. doc. 3/B1, pag. 7, terz’ultimo periodo), rispettivamente di non aver mai ordinato o fornito a C__________ istruzioni di investire in titoli di Argentina, Turchia o altre nazioni, né di aver ricevuto proposte in tal senso dal funzionario, questi conoscendo la sua posizione al riguardo (v. doc. 3/B1, pag. 13 i.f., 14 inizio). Quanto appena riportato in merito ai titoli esteri __________ B__________ lo ha confermato nel verbale di confronto con __________ C__________ (v. doc. 3/A4, pag. 5, in particolare ultima frase). Di tenore analogo sono le dichiarazioni di __________ D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 6 ultimo periodo, sul conto nominativo G__________ Srl: “Comunque ripeto che questo non era un conto che doveva essere operativo”; v. anche pag. 8, terzo periodo i.f.: “Io comunque non ho mai dato nessun ordine di acquistare né di vendere dei titoli Argentina e di nessun tipo di titolo.”). Inoltre, è del tutto errato che “fra C__________ e le due titolari della G__________ fosse stato concordato un rendimento del 10%” (v. appello, pag. 17, secondo periodo). __________ B__________ ha dichiarato che “Abbiamo deciso di aprire una relazione bancaria presso questa Banca in Svizzera su consiglio come detto di C______, che aveva garantito sia a me che a D__________ l’interesse del 10% sul capitale versato all’azienda (Ndr: G__________)” (v. doc. 3/B1, pag. 6, quinto periodo), mentre nel verbale di confronto ha ribadito che “Fra l’altro noi nemmeno abbiamo mai preteso di avere il 10% di interesse sul capitale” (v. doc. 3/A4, pag. 5, primo periodo). Dello stesso tenore le dichiarazioni di __________ D__________ (v. doc. 3/B2, pag. 3, secondo periodo: “In una e-mail C__________ ci aveva promesso un 10 % di interesse, senza nessun rischio, in quanto non avrebbe fatto alcun tipo di investimento azionario, …… omissis.”; confermato nel verbale di confronto con C__________: v. doc. 3/A4, pag. 5). Nel verbale di confronto __________ C__________ ha affermato, in merito al conto della G__________: “per garantire una rendita vitalizia dovevano rendere tra l’8 e il 10%.” (v. doc. 3/A4, pag. 3, terzo periodo). Ora, tutto ciò è ben diverso da quanto sostenuto dall’appellante.
In sintesi, i rapporti di amicizia, di qualsiasi natura essi siano stati, non giustificano minimamente gli abusi commessi dal funzionario, come vorrebbe la banca. Chiaramente a torto quest’ultima ritiene pertanto inapplicabili al caso concreto i principi esposti nella sentenza del TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, richiamata invece a ragione dal Pretore a fondamento del suo giudizio. Anche nel caso in esame infatti l’assenza di causalità adeguata tra il comportamento delle clienti nell’ambito della relazione G__________ Srl e il danno subito è evidente, poiché il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita non vogliono affatto che le banche, tramite loro ausiliari, effettuino operazioni speculative e prelevamenti all’insaputa dei clienti con agire illecito. Ne deriva che la banca deve rispondere del suo ausiliario C__________ come se avesse agito lei stessa, ai sensi dell’art. 101 cpv. 1 CO (v. ancora TF 4C.5/2007, 1° giugno 2007, consid. 5.3). Con altre parole, la fiducia riposta nel funzionario è per definizione strettamente connessa alla fiducia riposta nell’istituto bancario, pertanto quest’ultimo non può sottrarsi in modo pretestuoso dalla propria responsabilità, codificata dall’art. 101 CO, in presenza reati penali commessi dal primo, senza dimenticare che essa esercita un’attività soggetta a una particolare sorveglianza, che a sua volta origina fiducia da parte dei clienti. Sempre riprendendo il ragionamento espresso dal TF (v. sentenza citata, consid. 8.5), il dolo commesso dal dipendente di B__________ __________ C__________ è talmente enorme da privare di qualsiasi rilevanza, sotto il profilo della causalità adeguata, e di conseguenza della colpa concomitante, il comportamento di __________ B__________ e __________ D__________ per essersi fidate della documentazione sottoposta loro e per aver firmato dei documenti in bianco. Ancora una volta giova ricordare che sia la documentazione allestita da __________ C__________ (fogli excel), sia i fogli firmati in bianco sono stati gli strumenti per effettuare le malversazioni, rispettivamente per occultarle (v. doc. E, pt. 4, pag. 9 i.f. e 10).
Alla luce di quanto precede l’appello della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere respinto con conseguente conferma della decisione 8 maggio 2017 del Pretore del Distretto di Lugano. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante. Trattandosi di una decisione incidentale la tassa di giustizia è fissata in considerazione degli elementi indicati all’art. 2 cpv. 1 LTG, non giustificandosi in seconda istanza di fissare gli oneri processuali con una per ora ipotetica ulteriore decisione. Le ripetibili sono invece calcolate in base agli art. 6, 11, 13 e 14 Rtar. L’importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 104 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
I. L’appello 6 giugno 2017 della AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese processuali dell’appello, di complessivi fr. 5'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 7’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).