Incarto n. 12.2017.74
Lugano 11 dicembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Stefani e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.20 della Pretura della giurisdizionecon cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 280'466.43 (o controvalore in CHF) oltre interessi al 5% su EUR 100'000.- (o controvalore in CHF) dal 29 febbraio 2012 e su EUR 180'466.43 (o controvalore in CHF) dall’8 marzo 2012, nonché di CHF 15'500.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione - e ha denunciato la lite a LI 1 (rappr. da RA 3 ), che non è tuttavia intervenuto -, e che il Pretore con decisione 18 aprile 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 23 maggio 2017, con cui ha chiesto, previa assunzione di una nuova perizia giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 11 agosto 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Dal 2009 / 2010 il consulente di riferimento della cliente all’interno della banca è stato __________ B__________.
“All’attenzione del Sig B__________
Con la presente la prego di voler eseguire con cortese sollecitudine il seguente bonifico
Centomila euro
addebitandomi il conto __________
a favore del Sig __________ S__________ [N.d.R.: uno dei tre figli di C__________ __________]
Bank __________ Branch
conto __________
Iban __________
Swift __________
Specificando anticipo successione Sig C__________ __________
La prego inoltre di vendere al meglio il portafoglio che ho girato dal conto __________ e bonificare il netto ricavo allo stesso beneficiario sempre per debito del mio stesso conto con la specifica: saldo successione Sig. C__________ __________
Cordiali saluti
AP 1 conto __________”
A seguito di questo scritto, che a detta dell’istituto di credito sarebbe stato accompagnato da un ulteriore bigliettino manoscritto, non firmato e nel frattempo cestinato, con cui la cliente pregava la banca di non contattarla per nessun motivo, AO 1 ha effettuato, il 28 febbraio e l’8 marzo 2012, due bonifici a favore di S__________ , rispettivamente di EUR 100'000.- e di EUR 180'466.43, addebitando in modo corrispondente il conto cifrato “”.
In occasione della visita in banca avvenuta il 24 aprile 2012, informata dal consulente __________ B__________ dell’avvenuta esecuzione dei due bonifici, AP 1, mostrandosi stupita, ha immediatamente contestato l’operazione.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione e nel contempo ha denunciato la lite a S__________ __________, beneficiario dei due bonifici contestati, che non è tuttavia intervenuto.
Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è in particolare stata assunta una perizia giudiziaria calligrafica, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 18 aprile 2017 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 15'000.-, le spese e le spese processuali della procedura di conciliazione a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 25’000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la firma apposta sul doc. F fosse autentica e che in ogni caso, se così non fosse stato, alla convenuta non potesse essere rimproverata una colpa grave.
Con l’appello 23 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 11 agosto 2017, l’attrice, riproponendo gli argomenti già addotti innanzi al primo giudice, ha chiesto, previa assunzione di una nuova perizia giudiziaria, di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile nella presente fattispecie, il denaro depositato su di un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca, verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando esegue l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal pagamento indebito rimane così un danno della banca, non del cliente, e la questione della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una violazione del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la banca può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 29 gennaio 2008 4A_438/2007 consid. 5.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
Questa regolamentazione è tuttavia di carattere dispositivo e può dunque essere modificata mediante convenzione. Nel quadro dei rapporti appena descritti una tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca, non di escludere o di limitare la sua responsabilità per un danno del cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Per giurisprudenza consolidata, a queste clausole è applicabile per analogia l’art. 100 CO, che disciplina l’esclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del contratto (DTF 112 II 450 consid. 3a, 132 III 449 consid. 2). Esse sono pertanto prive di ogni portata qualora alla banca sia imputabile un dolo o una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa lieve è imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3 CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).
Nel caso di specie è pacifico che i documenti e le testimonianze agli atti non hanno permesso di stabilire se la firma sul doc. F sia stata apposta dall’attrice, la quale per altro, dopo averla già contestata in occasione della visita in banca del 24 aprile 2012, nell’ambito del suo interrogatorio ha ribadito di non esserne stata l’autrice (cfr. verbale 27 agosto 2015 p. 2). In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il solo fatto che il perito giudiziario abbia in un primo tempo definito “plausibile” e “verosimile” l’autenticità di quella firma (cfr. perizia p. 11) e in seguito, confrontato con le obiezioni dell’attrice, abbia relativizzato quella sua conclusione - in quanto le divergenze riscontrate, sia pure meno preponderanti rispetto alle convergenze, “non permettono di giungere a conclusioni finali certe” (cfr. complemento peritale p. 8) - definendo allora solo “plausibile” la sua autenticità (cfr. complemento peritale p. 9), non è ancora sufficiente per ritenere provato che la firma sia effettivamente stata apposta dall’attrice, poco importando se nei due referti egli abbia aggiunto che l’ipotesi di una falsificazione non era suffragata in un primo tempo “da alcun elemento o osservazione” (cfr. perizia p. 11) e in seguito “da elementi rilevanti e probanti” (cfr. complemento peritale p. 9).
La questione doveva e deve pertanto essere risolta a sfavore della convenuta, gravata del relativo onere della prova (art. 8 CC; TF 8 maggio 2001 4C.357/2000 consid. 3 pubbl. in: SJ 2001 p. 583; II CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46), senza che sia necessario assumere la nuova perizia giudiziaria ora richiesta dall’attrice.
8.1. Il giudizio sulla questione di sapere se, nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale, il debitore abbia fatto prova della diligenza che il creditore poteva legittimamente attendersi spetta al giudice, il quale, a tal fine, deve tenere in considerazione il tipo di relazione contrattuale instauratasi fra le parti, eventuali pattuizioni particolari stipulate nel caso concreto, gli usi vigenti nel settore professionale interessato nonché le regole dell’arte (Thier, in: Honsell, Kurzkommentar OR, n. 4 ad art. 99 CO; Thévenoz, Commentaire Romand, n. 15 ad art. 100 CO e n. 1 seg. ad art. 99 CO; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1). Con riferimento al dovere di diligenza delle banche, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, la banca è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini impartitile solamente secondo le modalità convenute con il cliente o, se del caso, specificate dalla legge, ritenuto che essa deve tuttavia procedere a delle verifiche supplementari se esistono indizi di falso o se l’ordine non concerne un’operazione prevista dal contratto né abitualmente richiesta o ancora se circostanze particolari suscitano in lei il dubbio (DTF 132 III 449 consid. 2; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1, 5 dicembre 2016 4A_386/2016 consid. 2.2.6, 15 giugno 2017 4A_379/2016 consid. 3.3.2).
8.2.
8.2.1. Nel caso di specie è incontestabile che l’ordine di bonifico di cui al doc. F, avente per altro per oggetto una somma importante (pari a circa un terzo degli averi in conto), non era un’operazione richiesta abitualmente dall’attrice, visto e considerato che in precedenza quest’ultima non aveva mai impartito istruzioni per posta (risposta p. 3; teste __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1) e, quando intendeva prelevare, veniva di persona in banca (teste __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1 seg.). Pure anomalo era poi il fatto, debitamente provato dal consulente della convenuta (teste __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 2) e dalla sua assistente (teste __________ verbale 8 giugno 2015 p. 4) nonché dal documento interno denominato “panoramica dei contatti” (doc. 6), che quell’ordine fosse stato accompagnato da un bigliettino manoscritto, non firmato, con cui l’attrice, che in precedenza aveva sempre fatto capo ai contatti telefonici con la banca (cfr. “panoramica dei contatti” di cui al doc. 6, teste __________ verbale 8 giugno 2015 p. 4) anche se aveva dichiarato “di non gradir[li] di principio” (petizione p. 8; teste __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 1), avrebbe ora pregato la banca di non contattarla per nessun motivo.
8.2.2. Le circostanze conosciute dalla convenuta erano a loro volta tali da imporre a quel momento una cautela accresciuta.
Essa aveva in effetti ammesso di essere stata “perfettamente a conoscenza, da tempo, della situazione che legava la signora AP 1 al signor C__________ __________ rispettivamente ai di lui figli, fra cui il signor S__________ [recte: S__________] ” (risposta p. 9) ed in particolare della “diatriba in corso quanto alla successione del compagno di vita di parte attrice, signor C ” (risposta p. 8). È in particolare stato provato che in occasione della visita in banca risalente a un mese prima, e meglio al 23 gennaio 2012, l’attrice, accompagnata dal suo procuratore L , aveva avuto modo di informare il consulente della convenuta __________ B che S__________ __________ “le rompeva le scatole” e, dopo avergli riferito che “non si sentiva più sicura con quel numero di conto, sul quale erano probabilmente confluiti dei bonifici fatti da C__________ ”, aveva persino chiesto di poter chiudere il conto esistente, prelevando per contanti gli attivi, e di riversare il saldo su un nuovo conto (teste __________ B verbale 8 giugno 2015 p. 1 seg.), ritenuto che a giustificazione di quella richiesta, a cui però, sulla base delle risposte ottenute dal consulente della convenuta, aveva poi rinunciato, l’attrice aveva tra l’altro addotto l’esistenza di minacce da parte di S__________ __________ riferite anche a quel conto (cfr. teste L__________ __________ verbale 19 novembre 2015 p. 2, interrogatorio dell’attrice verbale 27 agosto 2015 p. 2).
8.2.3. Confrontata dunque nelle particolari circostanze con un ordine di bonifico anomalo (doc. F) e corredato da un bigliettino altrettanto anomalo e non firmato, entrambi oltretutto ricevuti dopo un solo mese dalla visita in cui l’attrice aveva esternato le sue preoccupazioni per gli attivi sul conto per l’esistenza di gravi contrasti con S__________ __________ in merito alla successione di C__________ , la convenuta, che neppure è riuscita a dimostrare le ulteriori circostanze da lei addotte negli allegati preliminari - ossia che in occasione di quella visita l’attrice aveva già “ventilato la possibilità che i propri telefoni fossero sotto controllo” (risposta p. 5), rispettivamente che costei aveva dichiarato che “i versamenti erano stati preavvisati come possibili” (risposta p. 6) -, avrebbe dovuto essere maggiormente diffidente di fronte a un tale ordine di bonifico, di carattere straordinario, che, contro ogni previsione e senza alcuna preventiva informazione in tal senso, pareva invece ora risolvere ogni diatriba con un ingente versamento a favore di S , e in particolare avrebbe dovuto effettuare delle verifiche supplementari. In ogni caso non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che il doc. F riportava, secondo l’opinione del suo consulente __________ B prima e dell’ufficio interno preposto ai controlli di firma per le relazioni cifrate poi, una firma palesemente somigliante a quella depositata in banca dall’attrice (risposta p. 4), recava come luogo di allestimento il domicilio dell’attrice a “”, menzionava come destinatario il suo consulente “B”, indicava il numero di conto dell’attrice “”, faceva riferimento a una precedente operazione da lei svolta e meglio al “portafoglio che ho girato dal conto ” e precisava che il bonifico riguardava una questione di sua pertinenza ossia la “successione Sig C ” e meglio il “saldo” della stessa: diversamente da quanto indicato nella “panoramica dei contatti” di cui al doc. 6 (cfr. allestito da __________ B), queste circostanze non erano in effetti tali da far apparire quell’ordine di bonifico “pertinente” con quanto l’attrice “mi ha raccontato ultimamente”. D’altronde, se, come era stato allora prospettato, l’ordine di bonifico fosse stato effettivamente impartito a seguito della soluzione della diatriba con gli eredi di C __________ ed in particolare con S__________ , l’unica problematica nota alla convenuta, non si vede perché l’attrice avrebbe a quel momento dovuto invitare la banca a non contattarla per nessun motivo, non essendovi in tal caso più alcun rischio di subire le temute “ingerenze” di S __________.
Si aggiunga, per completezza di motivazione, che la convenuta, contrariamente a quanto da lei sostenuto, ha invero percepito che la situazione era anomala o comunque dubbia. Non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione il consulente __________ B__________ abbia ritenuto di dover sottoporre il doc. F, prima della sua esecuzione, al suo diretto superiore __________ (cfr. testi __________ B__________ verbale 8 giugno 2015 p. 2 e __________ verbale 8 giugno 2015 p. 5), procedura questa che, in base alle direttive interne della banca, andava per l’appunto messa in atto solo in presenza di incertezze o di operazioni non consuete (cfr. doc. rich. III° sul tema “verifica delle firme”).
8.3. Ma soprattutto, a prescindere da quanto si è appena detto, la convenuta ha a quel momento omesso di rispettare le norme interne applicabili in presenza di istruzioni scritte spedite per posta e meglio in punto all’esigenza di effettuazione di un “call back”, che a ben vedere codificavano le regole dell’arte rispettivamente gli usi vigenti nel settore professionale.
In effetti, in base alle direttive interne della convenuta, in presenza - come nel caso di specie - di ordini scritti (con o senza firma) superiori a CHF 100'000.- si imponeva un “call back”, a meno che l’istruzione impartita rientrava nell’usuale linea di condotta del cliente, poteva essere dedotta dalla natura della relazione d’affari, era stata preavvisata personalmente dal cliente / ordinante (visita del cliente) o per telefono oppure era stata trasmessa tramite “__________ Mailbox (fonte sicura)” (cfr. doc. rich. III° sul tema “call back”), circostanze queste che non si erano assolutamente verificate nel caso di specie, essendo evidente che l’operazione, non rientrante nella natura della relazione d’affari, non preavvisata dall’attrice di persona o per telefono e non trasmessa tramite “__________ Mailbox (fonte sicura)”, neppure era, come già detto sopra, usuale.
Il fatto poi che quell’istruzione fosse stata accompagnata da un bigliettino manoscritto, per altro non firmato, con cui l’attrice avrebbe allora pregato la banca di non contattarla per nessun motivo, non era ovviamente sufficiente per derogare a quanto previsto dalle direttive, non rientrando nelle eventualità tali da escludere il “call back”. Anzi, proprio la presenza di un simile bigliettino manoscritto, del tutto anomalo nella forma e nei contenuti, avrebbe dovuto destare maggiori sospetti e indurre la convenuta a procedere quantomeno a una verifica semplice come quella effettuabile con un “call back”. Nulla avrebbe comunque impedito alla stessa, stante il carattere non urgente dell’ordine di bonifico, di perlomeno contattare L__________ __________, pacificamente al beneficio di una procura generale sul conto.
8.4. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che in concreto la convenuta non abbia riconosciuto che l’ordine di bonifico non concerneva un’operazione abitualmente richiesta (cfr. supra consid. 8.2.1 e 8.2.3), non abbia tenuto conto dell’esistenza di altre circostanze particolari atte a suscitare in lei il dubbio, da lei anzi percepito (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3), e soprattutto non abbia rispettato le direttive interne che in presenza di ordini scritti superiori a CHF 100'000.- le imponevano un “call back” (cfr. supra consid. 8.3), non è costitutivo di una negligenza estremamente lieve - che va ammessa quando una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento, non scusabile, una violazione delle più elementari regole di prudenza (cfr. Thévenoz, op. cit., n. 15 ad art. 100 CO; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1) - ma di una vera e propria negligenza grave - che va per contro ammessa laddove vengano trascurate le più elementari regole della prudenza che ogni persona ragionevole rispetterebbe se fosse posta nella medesima situazione (DTF 128 III 76 consid. 1b, 119 II 443 consid. 2a; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1). Del resto, se avesse tenuto un comportamento maggiormente consono ai suoi doveri, la convenuta sarebbe senz’altro stata in grado di chiarire la situazione e con ciò di evitare l’effettuazione dei due bonifici.
In tali circostanze la clausola contrattuale finalizzata a ribaltare sull’attrice il danno della convenuta derivante dall’incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate deve essere considerata priva di ogni portata ai sensi dell’art. 100 cpv. 1 CO.
Stando così le cose, anche la pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali - ridotta dagli originari CHF 18'000.- a CHF 15'500.- in considerazione del fatto che una parte delle sue spettanze era già stata liquidata in sede di conciliazione (cfr. doc. C) - risultate necessarie, utili e appropriate (DTF 117 II 101 consid. 6b), merita a sua volta di essere ammessa, oltre agli interessi dalla data della relativa nota d’onorario (doc. M), come per altro richiesto nella petizione.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso superiore a CHF 300'000.- (EUR 280'466.43 + CHF 15'500.-), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 23 maggio 2017 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 18 aprile 2017 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud è così riformata:
§ Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 EUR 280'466.43 oltre interessi al 5% su EUR 100'000.- dal 29 febbraio 2012 e su EUR 180'466.43 dall’8 marzo 2012, nonché CHF 15'500.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013.
II. Le spese processuali di complessivi CHF 12’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).