Incarto n. 12.2017.7 Rinvio TF
Lugano 12 maggio 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.47 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 febbraio 2012 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi dall’8 ottobre 2011 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 settembre 2013 ha accolto, condannando la convenuta al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2011 e rigettando in via definitiva per tale somma l’opposizione interposta al PE;
appellante la convenuta con appello 7 ottobre 2013, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 26 novembre 2013 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 20 dicembre 2016 (inc. n. 4A_533/2015) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il 30 settembre 2015 dall’attrice, ha annullato la decisione 26 agosto 2015 di questa Camera (inc. n. 12.2013.167), rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A seguito dell’attività di consulenza prestata, P__________ __________ ha emesso, tramite le due società AO 1 e W__________ __________, diverse fatture per complessivi € 56'591.73 (cfr. doc. X), che non gli sono tuttora state pagate.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 3 settembre 2013, ha accolto la petizione (dispositivo n. 1.1) e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di € 56'591.73 oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2011 (dispositivo n. 1.2), somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE (dispositivo n. 1.3), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7’000.- e le spese a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 10’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
Con l’appello 7 ottobre 2013 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 26 novembre 2013, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Invero, con decisione 26 agosto 2015 (inc. n. 12.2013.167) la scrivente Camera, in accoglimento dell’appello, aveva riformato la decisione pretorile nel senso che aveva dichiarato la petizione inammissibile perché, avendo l’attrice avviato la procedura giudiziaria senza aver proposto una procedura di conciliazione, mancava una valida autorizzazione ad agire ex art. 209 CPC. Sennonché, questa argomentazione è stata sconfessata dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, che, con sentenza 20 dicembre 2016 (inc. n. 4A_533/2015), rilevando come nella fattispecie una procedura di conciliazione non si imponesse stante la sede estera della convenuta ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, ha accolto il ricorso in materia civile presentato il 30 settembre 2015 dall’attrice ed ha pertanto annullato la decisione d’appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione. Di qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera.
Nella sua decisione il Pretore, dopo aver preso atto che la fattispecie presentava connotazioni di carattere internazionale, ha preliminarmente confermato la sua competenza per territorio, per altro ammessa anche dalla stessa convenuta (che al termine del suo interrogatorio aveva provveduto a ritirare l’eccezione in tal senso sollevata negli allegati preliminari), così come l’applicabilità del diritto svizzero, che a suo giudizio era stato pacificamente scelto dalle parti nei loro allegati scritti.
In questa sede la competenza per territorio del giudice adito e l’applicabilità del diritto svizzero non sono più state contestate, per cui la questione non necessita di essere approfondita.
7.1. In questa sede la convenuta ha ribadito che l’interesse di P__________ __________ nell’operazione era invece costituito dalla partecipazione nella costituenda Co__________ , rilevando che ciò sarebbe stato provato dalla deposizione resa dallo stesso (verbale 9 ottobre 2013 p. 13), dalla deposizione di G __________ (verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.) e dallo scritto 24 aprile 2012 allestito da C__________ __________ __________ (doc. 16A). Del resto, proprio per questa ragione essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva chiesto (doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse fossero intestate a Co__________ __________.
7.2. La censura della convenuta deve senz’altro essere disattesa.
7.2.1. Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è assolutamente confrontata con le circostanze di fatto e le risultanze istruttorie, riassunte diffusamente al considerando precedente, che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore sulla particolare questione.
7.2.2. Essa sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito, non essendo stato sufficientemente provato che l’interesse di P__________ __________ nell’operazione fosse costituito dalla partecipazione nella costituenda Co__________ __________ (cfr. anzi doc. P): non è in effetti vero che lo stesso P__________ , nell’ambito della sua deposizione (verbale 9 ottobre 2013), si sia espresso in tal senso, egli, a p. 13, essendosi limitato ad affermare che “come risulta dalla mia proposta doc. I, a partire da una certa fase, avrei potuto eventualmente in parte essere remunerato per l’attività con una partecipazione in CR” e meglio “nei termini da me esposti a p. 3 della proposta di remunerazione e in particolare a quanto da me indicato sotto la fase 3”, ritenuto che la fatturazione qui litigiosa è invece pacificamente quella inerente le “fasi 1 e 2” (cfr. petizione p. 4, replica p. 3; cfr. pure infra consid. 9), per le quali nel doc. I era stata prevista una remunerazione mediante una mercede; è invece di per sé vero che G , nella sua deposizione (verbale 27 febbraio 2013 p. 2 seg.), e C , nel suo scritto 24 aprile 2012 (doc. 16A), si siano espressi in quei termini, sennonché la circostanza non è ancora tale da far ritenere erroneo il diverso accertamento del Pretore, visto e considerato che quelle due prove, rese da persone chiaramente interessate all’esito della lite, segnatamente da un organo di fatto della convenuta (G , cfr. infra consid. 8 e 8.2.2.) rispettivamente, oltretutto in tempi sospetti e su richiesta proprio di quest’ultima, dall’eventuale debitrice in solido delle fatture (C __________), sono assai meno convincenti di quelle, come detto neppure censurate nell’appello, indicate nella decisione impugnata ed effettivamente risultanti dagli atti.
Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, avesse chiesto, ed immediatamente ottenuto, che le stesse fossero intestate a Co__________ , non ha invece rilevanza sulla questione qui in esame, volta a sapere se l’interesse di P __________ nell’operazione fosse costituito dalla volontà di ottenere un onorario per i suoi servizi piuttosto che dalla partecipazione nella costituenda Co__________ __________.
8.1. In questa sede la convenuta ha rilevato che le prove menzionate dal Pretore non erano assolutamente tali da fondare la sua legittimazione passiva, le stesse essendo al più irrilevanti (doc. 3 e 5) e dimostrando semmai che la mandante era C__________ __________ (doc. 6 e 7, K1, L1 e C1), in rappresentanza della quale G__________ __________ e/o la convenuta avevano chiaramente agito (cfr. doc. 16A e C1); che lo stesso giudice di prime cure aveva invero riconosciuto a quella società il ruolo di mandante, laddove aveva affermato che la proposta era stata formulata definitivamente sulla base delle modifiche richieste da C__________ , la quale per altro non aveva mai accettato la proposta inviatale il 21 dicembre 2008 da P __________ (cfr. doc. C1); e che il primo giudice era caduto in contraddizione allorché dapprima aveva individuato in C__________ __________ la mandante e poi si era posto il dilemma se G__________ __________ avesse agito quale rappresentante di costei o della costituenda Co__________ , ed infine aveva concluso in via del tutto imprevista che la mandante fosse stata la convenuta, tanto più che sul punto il giudice non aveva offerto spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di chi G __________ avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il vincolo di solidarietà in ragione del quale questi e la convenuta fossero stati precettati quali debitori solidali.
8.2. La censura con cui la convenuta ha preteso che il ruolo di mandante di C__________ __________ fosse stato riconosciuto dal Pretore, rispettivamente risultasse anche dalle prove documentali da lei indicate, dev’essere disattesa.
8.2.1. Innanzitutto, pur essendo vero che il giudice di prime cure aveva affermato, a p. 9 della sua decisione, che la proposta di cui al doc. I era stata formulata definitivamente, dopo averne discusso con G__________ , anche sulla base delle modifiche richieste da C __________, dal suo giudizio non risulta affatto che ne avesse poi dedotto che a quella società doveva così essere riconosciuto il ruolo di (sola) mandante.
8.2.2. Quanto alle prove documentali qui indicate dalla convenuta, le stesse sono ben lungi dal dimostrare che la mandante fosse (solo) C__________ __________ e non invece (anche) la convenuta o almeno la costituenda Co__________ , delle cui obbligazioni in ogni caso quest’ultima era pacificamente tenuta a rispondere in solido (art. 645 CO). Pur essendo vero che in un primo tempo quella società sembrava aver svolto il ruolo di capofila nell’operazione (tant’è che la proposta 10 novembre 2008 di cui al doc. 7, nella quale oltretutto P __________ dava atto che “I appreciate the opportunity to offer my services to C__________ ”, era stata inviata ai rappresentanti di quest’ultima, mentre che quell’invio, come risulta dal doc. 6, era stato trasmesso a G __________ e a Gi__________ __________ solo in copia), la situazione è in effetti mutata dopo l’invio dell’e-mail 13 novembre 2008 (doc. K1) con cui la presidente di C__________ __________ aveva chiesto a P__________ , che aveva poi accettato (doc. L1), di intestare l’offerta a ““Co ”, a company jointly owned by C and AP 1”: l’e-mail 21 dicembre 2008 (doc. I) contenente la proposta definitiva (nella quale P__________ __________ aveva invero mantenuto la frase “I appreciate the opportunity to offer my services to C__________ ”, ciò che non è però ancora decisivo), intestata così a Co __________ e ai suoi promotori (C__________ __________ e la convenuta), è così stato inviato a G__________ , a Gi __________ ed ai rappresentanti di C__________ , con l’esplicita indicazione secondo cui l’offerta così modificata era da intendersi accettata da costoro, senza che sia seguita alcuna dichiarazione di diniego delle persone interpellate (cfr. anzi l’e-mail 7 gennaio 2009 di C __________ di cui al doc. C1 - per altro inviato per conoscenza a G__________ __________ - dal cui tenore, secondo cui “G__________ __________ was mandated by the Board to complete all issues relating to your appointment”, non risulta affatto il ruolo di mandante di quella società nell’operazione e la funzione della convenuta quale mera coordinatrice del progetto). In tali circostanze, incontestato a questo stadio della lite che G__________ __________ potesse rappresentare a titolo individuale la convenuta, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il silenzio della stessa dovesse essere inteso come accettazione della proposta di cui al doc. I con conseguente riconoscimento (anche) alla medesima del ruolo di mandante (e, sempre in base al doc. I, di destinataria delle fatture, cfr. infra consid. 10), rispettivamente che quell’accettazione fosse in ogni caso avvenuta, ad opera della convenuta e/o di C__________ , a nome e per conto della costituenda Co __________.
8.2.3. Anche la censura secondo cui G__________ __________ e/o la convenuta avevano in realtà agito (solo) in rappresentanza di C__________ __________ dev’essere disattesa.
Essa, per altro già irricevibile in ordine (art. 317 cpv. 1 CPC) siccome mai addotta negli allegati preliminari e in sede conclusionale ove era semmai stato preteso un loro ruolo di coordinatori di quella società, sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato che le risultanze probatorie menzionate nell’occasione dalla convenuta, e meglio lo scritto 24 aprile 2012 - già ritenuto inattendibile nei considerandi precedenti - di C__________ __________ (doc. 16A) e l’e-mail 7 gennaio 2009 di quella stessa società (doc. C1), erano, il primo, del tutto silenti sul tema, rispettivamente non erano, il secondo, tali da dimostrarlo in modo sufficientemente chiaro (laddove era stato detto che “G__________ __________ was mandated by the Board to complete all issues relating to your appointment”).
8.3. La convenuta ha ritenuto che il Pretore fosse caduto in contraddizione allorché dapprima aveva individuato in C__________ __________ la mandante e poi si era posto il dilemma se G__________ __________ avesse agito quale rappresentante di costei o della costituenda Co__________ , ed infine aveva concluso in via del tutto imprevista che la mandante fosse stata la convenuta. Il rilievo è infondato. Già si è detto che non è vero che il giudice di prime cure avesse individuato in C __________ la (sola) mandante. E neppure è vero che egli si fosse poi posto il dilemma se G__________ __________ avesse allora agito quale rappresentante di quest’ultima o della costituenda Co__________ , egli avendo invece esaminato se quel suo operato vincolasse solo la convenuta (in tal senso, pure, infra consid. 9) o la costituenda Co , ritenuto che il fatto che costui potesse a quel momento aver agito in rappresentanza di C __________ non costituiva invece un’alternativa a quelle due ipotesi (dal che l’uso del termine “anche” nella sua decisione). Per il resto, già si è spiegato il motivo per cui il fatto che G__________ __________ avesse allora agito per la convenuta o per la costituenda Co__________ __________ era tale da innescare l’obbligo di pagamento da parte della prima.
8.4. La convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha rilevato che sul punto che precede il Pretore non aveva offerto spiegazioni e non aveva chiarito neppure in rappresentanza di chi G__________ __________ avesse agito, né tanto meno aveva giustificato il vincolo di solidarietà in ragione del quale costui e la convenuta fossero stati precettati quali debitori solidali. Intanto si osserva che le spiegazioni fornite dal giudice di prime cure sul tema, anche sulla questione a sapere in nome di chi avesse agito G__________ , erano più che sufficienti. Non avendo poi mai concluso per l’esistenza di un vincolo di solidarietà tra G __________ e la convenuta, il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, nemmeno aveva motivo di giustificare le eventuali ragioni alla base di un tale vincolo in ragione del quale entrambi erano stati a suo tempo precettati quali debitori solidali (cfr. doc. E1).
L’assunto pretorile non è stato censurato in questa sede e deve così essere considerato come assodato.
10.1. In questa sede la convenuta ha ribadito la propria carente legittimazione passiva, riproponendo la tesi secondo cui essa, non appena aveva ricevuto le relative fatture, aveva chiesto (doc. 11 e V), e immediatamente ottenuto (cfr. doc. X), che le stesse fossero intestate a Co__________ . Ed ha osservato che la qualità delle prestazioni fatturate era stata contestata da C __________ (cfr. doc. A4).
10.2. La censura inerente la reintestazione delle fatture è infondata. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sola reintestazione di una o più fatture, a maggior ragione se, come nel caso di specie, è avvenuta su richiesta di un terzo, non consente ancora di trarre indicazioni certe circa la titolarità nel rapporto contrattuale del nuovo intestatario in luogo di quello precedente (II CCA 29 febbraio 1996 inc. n. 12.95.311, 10 dicembre 1996 inc. n. 12.96.186, 11 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.155, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 18 agosto 2015 inc. n. 12.2014.227, 16 giugno 2016 inc. n. 12.2015.117, secondo cui ciò non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale). In ogni caso, già si è detto che la convenuta doveva rispondere per le obbligazioni assunte dalla costituenda e mai costituita Co__________ __________.
10.3. La censura relativa all’eventuale contestazione da parte di C__________ __________ delle prestazioni fatturate non ha miglior sorte. A parte il fatto che la questione sarebbe persino irrilevante, importante in questa causa essendo semmai se ed eventualmente in che modo le fatture siano state contestate dalla convenuta (ciò che il primo giudice ha escluso, senza che il suo assunto sia stato censurato), si osserva che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato perché la diversa conclusione resa dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze probatorie da lui menzionate fosse errata, e in ogni caso non lo ha minimamente dimostrato, la prova da lei qui menzionata, rappresentata da un non meglio precisato doc. A4, essendo in realtà inesistente.
La censura è innanzitutto irricevibile, in quanto la convenuta non ha indicato l’entità delle ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua, il fatto di ritenere eccessivo quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24).
Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ora, ritenuto che in presenza di un valore litigioso di € 56'591.73, asseritamente pari a fr. 69’438.-, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede un’aliquota dall’8% al 15%, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 10’000.- (ossia circa il 14.4% del valore litigioso), è rimasto nei limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 56'591.73, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).