Incarto n. 12.2017.6
Lugano 11 maggio 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.478 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20 luglio 2007 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'918.20 oltre interessi e accessori, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 34'649.30;
domanda avversata da controparte, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di fr. 14'717.25 oltre interessi e accessori, cui l’attore si è integralmente opposto;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 2 dicembre 2016, respingendo integralmente la petizione e accogliendo l’azione riconvenzionale;
appellante l’attore con appello 18 gennaio 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 12 aprile 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2004 AO 1 ha contattato AP 1 in merito a un progetto edilizio previsto in via C__________ a __________ avente per oggetto l’edificazione di 4 case unifamiliari (doc. 3). Non essendo il terreno di gradimento per AO 1, il progetto non ha avuto alcun seguito.
AO 1 ha poi individuato un altro terreno, sito in via L__________ a __________ (fondo n. __________ RFD __________) e interessato da un piano di quartiere (PQ), in base al quale i sedimi compresi nel piano possono essere edificati solo su una superficie di forma rettangolare, la cui posizione è chiaramente definita nel piano stesso (doc. richiamato Dicastero del territorio).
B. AO 1 ha ripreso contatto con AP 1, chiedendogli se fosse possibile eseguire il progetto della casa previsto in via C__________ sul nuovo terreno. Quest’ultimo ha risposto positivamente, allestendo una rappresentazione grafica, in cui la pianta del progetto originario della casa di via C__________ è stata sovrapposta alla planimetria del fondo n. __________ RFD __________ (doc. 5). AO 1 ha allora incaricato AP 1 di adattare il progetto al nuovo terreno tenendo conto del piano di quartiere (PQ).
Il 14 maggio 2004 AP 1 ha sottoposto a AO 1 una variante di progetto (rispetto a quello originario di via C__________ che prevedeva una costruzione a “L”, con una volumetria di 1'463 mc, per un costo di fr. 877'800.- (doc. D). Con scritto 2 giugno 2004 l’architetto ha inviato a AO 1 una proposta di onorario “per la progettazione e la direzione lavori” per l’edificazione sul mappale n. __________ RFD __________ per un importo complessivo di fr. 100'000.-, IVA inclusa (doc. E).
C. L’8 giugno 2004, AO 1 ha stipulato con __________ e __________ SA, venditrici e promotrici dell’intero progetto immobiliare relativo al piano di quartiere, un diritto di compera sul fondo n. __________ con scadenza al 31 ottobre 2004, cui è stata allegata la planimetria del fondo sulla quale è stata inserita la pianta dell’edificio a “L” allestita da AP 1 (doc. F). Il diritto di compera è poi stato prorogato una prima volta fino al 30 aprile 2005, una seconda volta fino al 31 ottobre 2005 (doc. F) e poi lasciato decadere.
D. Il 30 giugno 2004 AP 1 ha inoltrato la domanda di costruzione per l’edificazione della casa monofamiliare sul mappale menzionato, avente per oggetto il progetto a “L” (doc. G). Con scritto 5 luglio 2004 il Dicastero del territorio del Comune di __________, ancor prima di pubblicare la domanda, ha comunicato a AP 1 la sospensione della procedura, atteso che la domanda di costruzione era completamente incompatibile con il piano di quartiere (PQ), “i cui valori dimensionali in pianta e in altezza per ogni singolo edificio devono essere rispettati” (doc. O). L’autorità comunale ha inoltre informato l’architetto che la prospettata richiesta di variante del piano di quartiere (PG), da lui comunicata verbalmente ai funzionari per consentire l’approvazione della domanda di costruzione, presupponeva l’allestimento di un nuovo piano di quartiere o di una variante di quello in vigore e l’approvazione da parte dell’autorità comunale e il preventivo inoltro di tutta una serie di documenti debitamente elencati nello scritto (doc. O).
E. Il 28 settembre 2004 l’architetto ha inviato alla committente una richiesta di acconto di fr. 10'000.- (doc. I). Con scritto 8 ottobre 2004 quest’ultima ha comunicato a AP 1 che, ritenuta la situazione di incertezza in cui si trovava la domanda di costruzione, avrebbe tenuto in sospeso il pagamento, rimproverandolo in particolare di avere sottovalutato le norme e le procedure pianificatorie (doc. J).
F. Il 26 novembre 2004 AP 1, in qualità di istante e progettista, ha inoltrato una seconda domanda di costruzione (doc. 9 e 10). Con scritto 6 dicembre 2004 il Dicastero del Territorio di Lugano ha ribadito all’istante che l’esame e la pubblicazione della domanda di costruzione necessitavano una variante del Piano di quartiere, rilevando nello stesso tempo che “il progetto differisce sostanzialmente da quanto indicato nel Piano di quartiere…in particolare, …, il concetto architettonico insediativo previsto è stato modificato in modo sostanziale, proponendo un edificio con una forma assai differente da quanto indicato nel PQ” (doc. 10).
G. Il 25 febbraio 2005 AP 1 ha inoltrato una domanda di variante del Piano di quartiere (doc. L), contro la quale sono state interposte diverse opposizioni (doc. M e N). Con scritto 22 agosto 2005 AP 1 ha ritirato la domanda di costruzione e di variante di Piano di quartiere, l’alternativa essendo il diniego della licenza edilizia (doc. P. Q).
Nel frattempo AP 1, con scritto 23 marzo 2005, ha sottoposto una proposta di onorario per le prestazioni svolte fino a quel momento a AO 1, che l’ha respinta (doc. 18). Il successivo scambio di scritti non ha permesso di giungere a una soluzione (doc. 19 – 23).
H. Con petizione 20 luglio 2007 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura di Lugano, chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 55'111.20 oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2005. La convenuta, con risposta 15 ottobre 2007, si è integralmente opposta alla domanda e, con azione riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al versamento di fr. 14'717.25 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2005, cui l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale. Nel successivo scambio di allegati le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche richieste. Esperita l’istruttoria esse hanno prodotto delle conclusioni scritte, in cui hanno ribadito le loro posizioni, l’attore riducendo la pretesa creditoria a fr. 34'649.30.
I. Con decisione 2 dicembre 2016 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e accolto la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento dell’importo di fr. 14'717.25 oltre interessi e ponendo la tassa di giustizia e le spese della petizione e dell’azione riconvenzionale a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere alla controparte le ripetibili.
L. Con appello 18 gennaio 2017 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 12 aprile 2017 AO 1 si è opposta integralmente al gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. La procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero, di conseguenza la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine fissato da questa Camera il 6 marzo 2017. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che l’attore è stato incaricato da AO 1 di eseguire la progettazione e di allestire la domanda di costruzione per l’edificazione di una casa monofamiliare sul fondo n. __________ RFD __________ che essa intendeva acquistare, tenendo conto del piano di quartiere esistente, qualificando il contratto come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO. Il primo giudice, sulla base degli atti, ha rilevato come le prime due domande di costruzione presentate dall’attore fossero in contrasto con il piano di quartiere e come la successiva domanda, unitamente alla variante di piano di quartiere, fosse stata da lui ritirata a fronte delle diverse opposizioni interposte. Egli ha altresì considerato che quest’ultima domanda di costruzione era risultata pure in contrasto con i contenuti di una variante generale del piano di quartiere (PQ) nel frattempo inoltrata all’Autorità comunale dal pianificatore originario. Il Pretore ha pertanto ritenuto l’opera eseguita totalmente difettosa e inutilizzabile, imputandone la responsabilità all’attore, e respingendo integralmente la sua richiesta di pagamento della mercede. Il primo giudice ha inoltre rilevato che la pretesa non avrebbe comunque potuto essere accolta, sia perché l’onorario era stato calcolato in base alle norme SIA 102, la cui applicazione non era stata pattuita dalle parti, sia perché l’ammontare dell’onorario, da calcolare secondo i parametri del CO, non era stato provato. Sull’azione riconvenzionale il primo giudice ha per contro ritenuto fondate e sufficientemente comprovate tutte le pretese, riconoscendo alla convenuta l’importo complessivo di fr. 14'717.25 a titolo di risarcimento del danno.
Pacifico a questo stadio della lite che l’appellante è stato incaricato dalla convenuta di eseguire la progettazione e di allestire la domanda di costruzione per l’edificazione di una casa monofamiliare sul fondo n. __________ RFD __________, tenendo conto del piano di quartiere esistente, e che al contratto trovano applicazione le norme sull’appalto.
Con la prima censura l’appellante critica il Pretore per non avere considerato che fra le parti sarebbero sorti tre distinti incarichi: il primo riguardava l’allestimento del progetto di massima relativo alla possibilità di traslare il progetto di via C__________ sul fondo n. __________ RFD __________, il secondo l’esecuzione del progetto definitivo e il terzo la preparazione e l’inoltro delle domande di costruzione e della variante del piano di quartiere (PQ). La censura, fondata su fatti e argomentazioni mai addotti innanzi al Pretore, e con ciò irriti, è irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). In prima sede l’appellante ha infatti basato la sua pretesa sull’esistenza di un rapporto contrattuale finalizzato alla progettazione di una casa unifamiliare sul fondo n. __________ RFD __________ e alla presentazione della relativa domanda di costruzione. La critica è ad ogni modo irrilevante ai fini del giudizio per i motivi esposti di seguito.
L’appellante sostiene che il progetto di massima da lui allestito (doc. C) non sarebbe difettoso e pertanto avrebbe diritto all’onorario per questa prestazione. La censura è manifestamente infondata, ritenuto che anche tale progetto di massima prevede una costruzione a “L” e risulta pertanto palesemente in contrasto con i vincoli imposti dal Piano di quartiere (doc. C, O).
In merito al progetto di variante a “L” (doc. C - F) e all’allestimento della domanda di costruzione (doc. G), l’appellante lamenta una violazione degli artt. 367, 368 e 370 CO. A suo dire, il progetto con la variante a “L” sarebbe stato accettato dalla convenuta che era a conoscenza del piano di quartiere e delle difficoltà di realizzazione connesse. La stessa non avrebbe mai notificato alcun difetto di modo che l’opera sarebbe stata accettata tacitamente dalla convenuta e le prestazioni dovrebbero pertanto essere remunerate.
6.1 Preliminarmente si rileva che le censure, irricevibili poiché si fondano su una nuova argomentazione (art. 317 cpv. 1 CPC, vedi supra consid. 4), risultano inammissibili anche perché non si confrontano con la motivazione del Pretore (art. 311 cpv. 1 CPC), il quale ha fondato la propria decisione sulla responsabilità dell’architetto, in particolare sul suo obbligo di diligenza nell’adempimento del contratto, rilevando come in concreto l’attore aveva fin dall’inizio disatteso le norme vincolanti del piano di quartiere. Il primo giudice ha al riguardo accertato che l’idea della variante di progetto a “L” era attribuibile all’attore, il quale, malgrado fosse stato informato da subito dalla competente autorità comunale della manifesta incompatibilità di tale progetto con le norme pianificatorie, invece di adeguarlo, ha persistito nel suo concetto, sprecando risorse ed energie nel vano tentativo di modificare il piano di quartiere (sentenza, pag. 5 e 6). In questa sede l’appellante si limita a ribadire la tesi secondo cui la convenuta era conoscenza del piano di quartiere e del fatto che il progetto a “L” non era conforme a tale piano, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, il quale ha tra l’altro ricordato che è l’architetto che allestisce i piani che deve rispettare le regole dell’arte e conoscere le norme pianificatorie, escludendo una responsabilità del committente giusta l’art. 369 CO.
6.2 Anche volendo seguire per ipotesi il ragionamento dell’appellante in merito alla mancata notifica del difetto e alla tacita accettazione dell’opera, le sue argomentazioni sono manifestamente infondate. Egli sostiene dapprima che il progetto di variante a “L” sarebbe stato consegnato alla convenuta il 14 maggio 2004 ed essa non gli avrebbe mai notificato che lo stesso non era conforme al piano di quartiere (PQ). La circostanza, oltre che irricevibile poiché nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), non trova riscontro agli atti.
La consegna dell’opera consiste nella rimessa da parte dell’appaltatore al committente di un’opera finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa che l’opera sia difettosa o meno (DTF 129 III 738). La consegna dell’opera avviene tramite comunicazione espressa o tacita dell’appaltatore al committente secondo cui l’opera è ultimata. L’invio di una fattura finale relativa all’opera eseguita può valere quale comunicazione tacita del termine dei lavori (TF 4C.301/2003 del 4 febbraio 2004 consid. 4.1 e riferimenti; 4C.34/2005 consid. 5.1).
In concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, lo scritto 14 maggio 2004 dell’attore non può valere quale comunicazione di consegna dell’opera. Esso si riferisce infatti a una stima dei costi di un progetto, che era ancora “in via di sviluppo e, quindi, senza dettagli costruttivi, dimensionamento statico e quant’altro ben definito” (doc. D), di modo che a quel momento l’opera non poteva ancora essere consegnata. Il primo riscontro agli atti in merito alla consegna dell’opera è costituito dalla fattura 28 settembre 2004, con la quale l’architetto ha chiesto alla committente il versamento di un acconto per la progettazione e l’inoltro della domanda di costruzione (doc. I), di modo che lo scritto 8 ottobre 2004 della convenuta costituisce una valida notifica del difetto (doc. J).
A ciò aggiungasi che, come ammesso dallo stesso attore e accertato dal Pretore, a seguito dello scritto dell’autorità comunale del 5 luglio 2004 (doc. O) le parti, il 13 luglio 2004, hanno concordato una pausa della collaborazione “dovuta …all’assenza dei vari proprietari delle particelle inserite nel piano di quartiere, che dovevano essere contattati per ottenere il loro consenso alla variante puntuale del piano di quartiere” (replica, pag. 5), a comprova che già a quel momento tra le parti erano in corso delle discussioni in merito alla conformità del progetto (doc. G) con il piano di quartiere e della necessità di un’eventuale modifica dello stesso. Tant’è che l’attore ha poi provveduto a introdurre una seconda domanda di costruzione (doc. 9) seguita da un’ulteriore inoltro con contestuale richiesta di modifica del piano di quartiere (doc. L), di modo che l’appellante è malvenuto a sollevare ora una mancata notifica del difetto.
6.3 L’appellante ritiene poi che la convenuta, essendo a conoscenza dell’esistenza del piano di quartiere (PQ) e della non conformità del progetto a “L” e avendo omesso di “esaminare se tale progetto fosse fattibile mediante l’ausilio di esperti” (appello, pag. 8), avrebbe accettato l’opera per atti concludenti. La censura è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appeIlante infatti, il committente non deve fare verificare i progetti o i piani da un altro architetto o da un esperto (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 627, pag. 202 seg. con riferimenti), a maggior ragione se ha incaricato un professionista del ramo come in concreto. Per costante dottrina e giurisprudenza è infatti l’architetto che allestisce dei piani a dovere rispettare le regole dell’arte, fra le quali rientrano le norme di diritto pubblico, in particolare quelle concernenti il diritto della costruzione (Schumacher,op. cit., n. 486, pag. 155; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 839, pag. 339 seg.; II CCA dell’8 novembre 2011 inc. n. 12.2009.214), norme che in concreto sono sempre state disattese dall’attore, nonostante la convenuta avesse da subito espresso le proprie perplessità in merito (doc. J, GG, HH1, 11). Dagli atti non risulta inoltre che l’attore abbia mai avvertito formalmente e in modo chiaro la committente della necessità di adeguare il progetto al piano di quartiere, come avrebbe invece dovuto (Schumacher, op. cit., n. 449 segg.). Anzi, come accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, la convenuta ha chiesto fin dall’inizio il rispetto delle norme pianificatorie mentre l’attore, sebbene fosse stato informato dall’autorità comunale, ancora prima dell’inoltro della domanda di costruzione del 30 giugno 2004, dell’esistenza di un piano di quartiere e della non conformità di un progetto a “L”, invece di adeguarlo ha persistito nel suo concetto, presentando una seconda domanda di costruzione, analoga alla precedente e che ha avuto la stessa sorte della prima, e un’ulteriore domanda con modifica del piano di quartiere, a cui sono state interposte diverse opposizioni, tra cui quella vincolante dell’autorità cantonale (doc. M, N) che ha definito le domande “deturpanti”, e che sono pure risultate in contrasto con i contenuti di una variante generale del piano di quartiere nel frattempo inoltrata dal pianificatore originario (doc. Q, P).
Ne discende che la decisione del Pretore di non riconoscere alcunché all’attore a titolo di mercede deve essere confermata. Ciò rende l’esame della censura inerente l’entità della mercede superflua.
7.1 In merito alla richiesta di rifusione a titolo di onorario e spese per l’allestimento degli atti di costituzione, rispettivamente proroga del diritto di compera per fr. 4'899.95 (doc. 27 e 28), nonché a quella riguardo le spese legali preprocessuali per fr. 1'275.40, la censura è irricevibile, poiché si fonda su una serie di argomentazioni sollevate per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC).
7.2 Riguardo alla pretesa riferita alle spese locative, l’appellante sostiene che esse sarebbero occorse in ogni caso, visto che il contratto di locazione stipulato da AO 1 quale conduttrice nel 2001 era di durata determinata e sarebbe scaduto il 30 giugno 2004, di modo che la convenuta avrebbe dovuto comunque chiedere delle proroghe e rinegoziare i termini del contratto, indipendentemente dall’esito della domanda di costruzione. La censura è infondata. E’ vero che il contratto di locazione del 2001 sarebbe scaduto in ogni caso al 30 giugno 2004. Dagli atti emerge tuttavia che esso è stato prorogato una prima volta alle medesime condizioni fino al 30 giugno 2005, data entro la quale l’appellante aveva promesso di consegnare la casa (doc. 6). Il 10 maggio 2005 la proprietaria ha concesso una seconda proroga fino al 30 giugno 2006. A differenza del contratto precedente e della prima proroga, il nuovo contratto prevedeva l’assunzione da parte del conduttore delle spese di giardinaggio e la rinuncia del deposito di garanzia al termine della locazione (doc. 30). Contrariamente a quanto reputa l’appellante, i maggiori costi per spese locative sono pertanto da ricondurre alle manchevolezze e al comportamento del convenuto riconvenzionale, il quale, malgrado fosse stato informato già il 5 luglio 2004 della non conformità del suo progetto a “L” con il piano di quartiere (doc. O), ha persistito nel suo erroneo concetto senza modificarlo, spendendo tempo inutilmente, nel vano tentativo di modificare il piano di quartiere e rassicurando in tal senso la committente (doc. J, GG, HH1, 11). Il ritardo nell’ottenimento della licenza edilizia e conseguente mancata realizzazione di quanto promesso (doc. 6) è pertanto da ricondurre alle manchevolezze dell’architetto. La pretesa, non contestata nella sua entità, deve quindi essere riconosciuta integralmente.
Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese le art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 18 gennaio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
-,; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).