Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.07.2018 12.2017.55

Incarto n. 12.2017.55

Lugano 31 luglio 2018/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2014.340 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 settembre 2014 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'744.- netti, somma ridotta in replica a fr. 25'344.55, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013 con l’obbligo di corrispondere agli istituti assicurativi competenti le trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 16 marzo 2017 ha respinto;

appellante l'attore con appello 19 aprile 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 16 maggio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AP 1 ha lavorato per AO 1 in qualità di addetto alla sicurezza, dal 20 novembre 2006 in forza di un contratto su chiamata a remunerazione oraria (doc. 2) e dal 1° febbraio 2007 in virtù di un contratto con salario mensile inizialmente di fr. 4'680.- lordi, che nel corso del 2012 è poi aumentato a fr. 5'517.- lordi, dovuti per 13 mensilità (doc. 3), ritenuto che l’art. 5.2 del regolamento aziendale e del personale (doc. 7, identico all’art. 31.1 del CCL dei Casinò della Svizzera Italiana [doc. X]) prevedeva, in caso di malattia del lavoratore, il pagamento del 100% del salario, dal primo giorno di malattia, nel primo anno di servizio durante 1 mese, dal secondo al quinto anno di servizio durante 3 mesi e dal sesto anno in poi durante 6 mesi, nonché la corresponsione di prestazioni assicurative pari all’80% durante i 23, i 21 rispettivamente i 18 mesi seguenti.

  2. Il 7 settembre 2012, nel corso di un colloquio (cfr. doc. 23), AO 1 ha comunicato a AP 1 l’intenzione di disdire il contratto per il 30 novembre 2012, al che questi ha immediatamente presentato un certificato medico del suo medico curante dr. med. R__________ __________ attestante una sua incapacità lavorativa al 100% dal giorno precedente (doc. 8), in seguito rinnovato a diverse riprese (doc. 9-15).

Il 27 dicembre 2012 (doc. 36), dopo aver effettuato le opportune verifiche, l’assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia C__________ __________, a cui il caso era stato annunciato dalla datrice di lavoro, ha comunicato al lavoratore di non riconoscere una sua inabilità lavorativa a partire dal 1° ottobre 2012.

Alla luce di tali sviluppi, con scritto 22 gennaio 2013 (doc. 22) la datrice di lavoro ha provveduto a disdire il contratto con effetto al 31 marzo 2013, dispensando il lavoratore dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta, all’interno del quale sarebbe stato computato il saldo vacanze residue.

  1. Con petizione 18 settembre 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. 5), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29'744.- netti, somma ridotta in replica a fr. 25'344.55, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013 ed alla corresponsione agli istituti assicurativi competenti delle trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013. Egli, rilevando di essere stato inabile al lavoro per malattia dal 7 settembre 2012, ha in estrema sintesi preteso la differenza tra la remunerazione di fr. 44'104.55 dovutagli dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013 (fr. 36'815.45 per salario, comprensivo degli assegni familiari, da settembre 2012 a fine marzo 2013; fr. 4'859.40 per tredicesima 2012; fr. 1'214.85 per tredicesima pro rata 2013; fr. 1'214.85 per ferie pro rata 2013) e la somma di fr. 14'360.55 che gli era stata sinora corrisposta dalla controparte (fr. 3'742.20 per settembre 2012; fr. 1'121.60 per ottobre 2012; fr. 1'121.60 per novembre 2012; fr. 6'891.85 per dicembre 2012; fr. 741.65 per gennaio 2013; fr. 741.65 per febbraio 2013), dedotta l’indennità di fr. 4'933.45 da lui frattanto percepita dall’assicuratore disoccupazione U__________ (fr. 1'042.05 per febbraio 2013 e fr. 3'357.40 per marzo 2013).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Con decisione 16 marzo 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), senza prelevare spese processuali e obbligando l’attore a rifondere alla convenuta fr. 2’500.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure, fondandosi sulla dottrina e sulla giurisprudenza (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª ed., p. 230 seg.; TF 4 settembre 2013 8C_760/2012 consid. 3), ha da una parte ritenuto che l’attore, dopo che C__________ , sulla base della perizia da lei fatta allestire al dr. med. H , gli aveva comunicato in più occasioni (doc. 36, 38 e 40) di non potergli riconoscere un’inabilità lavorativa dal 1° ottobre 2012 a meno che le fosse stata fornita ulteriore documentazione medica specialistica atta ad inficiare o contrastare quell’accertamento peritale, non avesse mai fornito tale documentazione (teste __________ p. 7) e anche nella corrispondenza con la convenuta (doc. 31-34), pur avendo contestato la decisione di C , non avesse prodotto alcuna attestazione medica più dettagliata in merito al suo stato di salute; dall’altra ha rilevato che la passività che aveva caratterizzato l’agire preprocessuale dell’attore non era stata superata nemmeno in sede processuale, ritenuto che nei certificati da lui versati agli atti il dr. med. R __________ non aveva indicato il motivo dell’incapacità lavorativa né aveva preso posizione sulla perizia del dr. med. H__________ , atteso che neppure era stata chiesta l’audizione testimoniale del suo medico curante e considerato che in punto all’edizione della documentazione medica da parte di C __________ non aveva dato il suo assenso lasciando così trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli, ciò che aveva fatto decadere la relativa prova.

  2. Con l’appello 19 aprile 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16 maggio 2017, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha ribadito di aver sempre dato seguito alle richieste volte ad accertare il suo effettivo stato di salute, ritenuto che l’impossibilità di fornire ulteriore documentazione medica specialistica atta ad inficiare o contrastare l’accertamento peritale fatto allestire da C__________ __________ non poteva essere equiparata a una violazione dell’obbligo di collaborazione; oltretutto il fatto che quell’assicuratore avesse sospeso il versamento delle indennità giornaliere, senza per altro che la convenuta lo avesse richiamato a riprendere il lavoro, non era tale da far venire meno l’obbligo di pagamento del salario da parte di quest’ultima. E in ogni caso ha aggiunto di essere stato dispensato, con lo scritto 22 gennaio 2013, dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta.

  1. Le censure dell’attore in merito all’esistenza di una sua inabilità lavorativa a partire dal 1° ottobre 2012 (la sua inabilità lavorativa dal 7 al 30 settembre 2012 è invece stata __________ C__________ __________, che ha provveduto a pagare alla convenuta le relative indennità giornaliere, nel doc. 36) vanno disattese.

Esse sono innanzitutto irricevibili in ordine, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attore non essendosi confrontato con la precisa e dettagliata motivazione resa dal Pretore, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto essa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2). In particolare egli non ha per nulla spiegato da quali risultanze istruttorie si dovesse evincere che egli aveva sempre dato seguito alle richieste volte ad accertare il suo effettivo stato di salute.

Le stesse sarebbero comunque state da respingere anche nel merito, visto e considerato che il giudice di prime cure, alla luce dei fatti da lui accertati, qui - come detto - non validamente censurati, ha applicato con pertinenza la dottrina e soprattutto la giurisprudenza da lui menzionate. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che nell’occasione all’attore non era stato rimproverato di aver violato il suo obbligo di collaborazione, ma di non aver in tal modo provato che la sua presunta inabilità lavorativa fosse dovuta a una malattia o a un infortunio, ciò che egli avrebbe invece dovuto provare. Sempre per completezza di motivazione, va pure rilevato che, siccome C__________ __________, sulla base della perizia del dr. med. Hernan Jaime, aveva rifiutato, e non invece solo sospeso, il versamento delle ulteriori indennità giornaliere, l’altra tesi dell’attore (fondata verosimilmente, come da lui indicato in prima sede, su Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 58 ad art. 324a CO) secondo cui la convenuta, non avendolo richiamato a riprendere il lavoro, rimanesse tenuta a versargli il salario, risultava infondata; tanto più che, visto l’atteggiamento da lui tenuto (che fino alla data del suo successivo licenziamento aveva preteso, fondandosi sui certificati del suo medico curante di cui al doc. 8-15, di essere inabile al lavoro), un eventuale richiamo in tal senso della convenuta sarebbe stato verosimilmente inutile (art. 108 n. 1 CO).

  1. L’attore ha invece ragione laddove, con un implicito rimprovero al Pretore per non aver tenuto conto della circostanza, ha evidenziato di essere stato dispensato, con lo scritto 22 gennaio 2013 (doc. 22), dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta, ciò che imponeva di riconoscergli la remunerazione - tranne quella delle vacanze pro rata (le stesse dovendo essere usufruite durante il periodo di disdetta, cfr. doc. 22) - in quel periodo (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 13 ad art. 324 CO), ossia dal 22 gennaio al 31 marzo

A questo proposito poco importa se la liberazione dell’attore dall’obbligo di presenza fosse stata eventualmente decisa per la sua precedente e non dimostrata inabilità al lavoro oppure a seguito dei comportamenti asseritamente gravi e inaccettabili da lui tenuti in precedenza (atteso in particolare che, dopo alcuni richiami, egli l’8 agosto 2012 era venuto alle mani con un collega [doc. E, F] e, il 28 agosto 2012 [doc. K], ed era stato scoperto svolgere, nonostante l’esplicito divieto a poterlo fare [doc. J], l’attività accessoria di gerente dell’Hotel __________ a __________), nulla permettendo per altro di ritenere che alla luce di questi episodi costui non disponesse più dei requisiti per svolgere la funzione di addetto alla sicurezza di una sala da gioco. Irricevibile, siccome nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), è invece l’altra tesi della convenuta, a sua volta pure irrilevante, secondo cui la liberazione dell’attore dall’obbligo di presenza sarebbe stata da lei decisa nella convinzione che quest’ultimo non si sarebbe comunque più presentato al lavoro asserendo di essere malato; oltretutto la circostanza non è stata minimamente provata, nulla agli atti confermando una tale versione dei fatti, neppure evincibile dallo scritto di cui al doc. 22.

  1. Appurato così che l’attore, che ha pacificamente lavorato dal 1° al 6 settembre 2012, deve pure essere remunerato dal 7 al 30 settembre 2012, siccome inabile al lavoro per malattia (cfr. supra consid. 6), e dal 22 gennaio al 31 marzo 2013, in quanto liberato dall’obbligo di prestare servizio durante il periodo di disdetta (cfr. supra consid. 7), allo stesso spettano, sulla base dei conteggi paga di cui ai doc. 16-21 - corretti per quanto necessario - complessivamente fr. 22'427.35 netti (fr. 5'259.35 per settembre 2012 [fr. 5'517.- stipendio lordo + fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 284.15 ./. contributo AD fr. 60.70 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 87.20 per ottobre 2012 [fr. 400.- assegno figli ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 87.20 per novembre 2012 [fr. 400.- assegno figli ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 3'966.35 per dicembre 2012 [fr. 4'137.75 tredicesima lorda {fr. 5'517.- x 9 mesi : 12 mesi}
  • fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 213.10 ./. contributo AD fr. 45.50 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 1'466.45 per gennaio 2013 [fr. 1'471.20 stipendio lordo {fr. 5'517.- x 8 giorni : 30 giorni} + fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 75.75 ./. contributo AD fr. 16.20 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 5'259.35 per febbraio 2013 [fr. 5'517.- stipendio lordo + fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 284.15 ./. contributo AD fr. 60.70 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 5'259.35 per marzo 2013 [fr. 5'517.- stipendio lordo + fr. 400.- assegno figli ./. contributo AVS/AI/IPG fr. 284.15 ./. contributo AD fr. 60.70 ./. contributo LPP fisso fr. 312.80]; fr. 1'042.10 per tredicesima pro rata 2013 [fr. 5'517.- x 2 mesi e 8 giorni : 12 mesi]), somma da cui vanno dedotti i fr. 14'360.55 già versati dalla controparte e i fr. 4'933.45 corrisposti dall’assicuratore disoccupazione U__________.

La convenuta, in parziale accoglimento della petizione, va pertanto condannata a pagare all’attore fr. 3'133.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013 e a corrispondere agli istituti assicurativi competenti, nella misura in cui non vi ha già provveduto, le relative trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013.

  1. Ne discende che l’appello dell’attore dev’essere parzialmente accolto nel senso dei considerandi che precedono.

Per il presente giudizio non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate su un valore di fr. 29'744.- per la procedura pretorile e di fr. 25'344.55 per la procedura d’appello, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 19 aprile 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 16 marzo 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ AO 1 è condannata a pagare a AP 1 la somma di fr. 3'133.35 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013.

§§ AO 1 è condannata a corrispondere agli istituti assicurativi competenti le trattenute sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP fisso) per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 marzo 2013 nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese processuali. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’000.- per ripetibili parziali.

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili parziali di appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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