Incarto n. 12.2017.51
Lugano 9 agosto 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2016.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 29 aprile 2016 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, a titolo di salario e di un’ulteriore somma, non quantificata, quale indennità;
domanda avversata dal convenuto e ribadita nelle conclusioni, limitatamente alla somma di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 3 marzo 2017, respingendo la petizione;
appellante l’attore che, con appello 4 aprile 2017, chiede la riforma del giudizio impugnato e l’integrale accoglimento della domanda di causa, come precisata in sede di conclusioni, con protesta di ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre il convenuto, con risposta 23 maggio 2017, postula la reiezione dell’appello con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato alle dipendenze della ditta di AO 1 in qualità di lavoratore edile, con anche mansioni di autista, dal 1° gennaio 2007. Il mattino del 21 gennaio 2016, in circostanze di cui meglio si dirà in seguito per quanto di rilievo ai fini del giudizio, AP 1 ha avuto una discussione per una divergenza sui conteggi salariali, dapprima con il segretario della ditta, in seguito con il titolare AO 1. In quel frangente il dipendente e il datore di lavoro hanno sottoscritto un documento denominato “rescissione rapporto di lavoro” indicante che “con il presente atto si decide in comune accordo di terminare il rapporto di lavoro in data 21 Dicembre ore 9.00 tra le parti, AO 1 e AP 1” (doc. A), dopodiché il lavoratore ha lasciato il posto di lavoro. Con lettera 22 gennaio 2016, l’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore si era rivolto quel giorno ha comunicato al datore di lavoro di ritenere inverosimile il termine del 21 dicembre menzionato nel documento, ha rilevato che il lavoratore avrebbe sottoscritto tale accordo poiché costretto e sotto pressione e contestato ”la lettera di licenziamento”, siccome il lavoratore non avrebbe potuto rinunciare ai suoi diritti (doc. B). Il datore di lavoro veniva altresì informato che il lavoratore si considerava ancora a disposizione e si sarebbe quindi presentato regolarmente sul posto di lavoro lunedì 25 gennaio 2016 e sollecitato a prendere posizione in merito a “arretrati salariali per ore straordinarie, svolte lo scorso anno con lo spazzaneve” (doc. B). Con lettera 25 gennaio 2016 il sindacato ha lamentato il fatto che quel giorno al dipendente, presentatosi sul posto di lavoro, non era stato concesso di riprendere lo svolgimento delle sue mansioni, ciò che metteva il datore di lavoro in situazione di mora ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO (doc. C). Contestati i fatti così come esposti nelle summenzionate lettere, con scritto 27 gennaio 2016 il datore di lavoro ha esposto la sua versione di quanto accaduto il 21 gennaio 2016, sottolineando come fosse stato il dipendente ad aver chiesto di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, attivandosi il giorno stesso per cercare un nuovo impiego (doc. D). Con lettera 9 marzo 2016 il rappresentante del dipendente ha ribadito le precedenti rivendicazioni, quantificando la pretesa nei confronti del datore di lavoro in complessivi fr. 21'268.10 netti, di cui una parte riferita al 2015 (quale saldo per le ore di lavoro svolte, rispettivamente per le indennità di malattia dovute) e la differenza per spettanze salariali fino al 31 marzo 2016, ovvero al termine contrattuale di disdetta ordinaria (doc. E). A tale scritto venivano allegati due conteggi ricapitolativi delle pretese, per totali fr. 3'650.15 per l’anno 2015 e per fr. 19'382.90 per il 2016, ovvero (in contraddizione con la somma indicata nella lettera) per complessivi fr. 23'033.05 (doc. E, F e G).
B. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con azione semplificata ai sensi dell’art. 244 CPC, AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia chiedendone la condanna al versamento di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, a titolo di salario e di un’ulteriore somma, non quantificata, quale indennità per lavori di sgombero neve svolti negli anni precedenti. Il dipendente ha indicato nella petizione di aver firmato il 21 gennaio 2016 un accordo di disdetta del rapporto di lavoro in preda a timore e in un momento di impeto, invocando le disposizioni dell’art. 337d CO e i doveri che ne deriverebbero per il datore di lavoro intenzionato a disdire il rapporto di lavoro per abbandono ingiustificato da parte del dipendente, rispettivamente le esigenze poste alla relativa dichiarazione di volontà del lavoratore, che deve risultare chiara, inequivocabile, intenzionale e definitiva. A mente dell’attore non sarebbe pertanto stato giustificato un licenziamento immediato. Sulla base delle ore complessivamente lavorate nel 2015 (totali 1’704.75), del diritto ai supplementi per festività e vacanze, nonché delle ore di assenza per malattia (totali 355.5), l’attore ha chiesto al convenuto il pagamento di fr. 3'650.15 netti. A mente dell’attore, sarebbe inoltre dovuta una somma, non quantificata ma deducibile dalla differenza rispetto alla pretesa complessiva, a titolo di spettanza salariale per il 2016, per le ore effettivamente svolte (totali 24) e per i giorni di lavoro dal 21 gennaio fino a fine aprile 2016, ovvero per il periodo in cui il datore sarebbe stato in mora nell’accettazione della prestazione lavorativa, tenuto conto del termine di disdetta di tre mesi previsto dall’art. 19 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia (in seguito: CNM) per un lavoratore al 10° anno di impiego. Senza quantificare la relativa pretesa, l’attore si è infine lamentato per il fatto che il convenuto non avrebbe mai dato seguito alle domande di chiarimento in merito alle ore straordinarie per il servzio sgombero neve (asseritamente svolto nel corso dei precedenti tre anni) e ha formulato di conseguenza una generica richiesta di quantificazione delle ore lavorate a tale titolo.
C. Il convenuto ha contestato le pretese con osservazioni (correttamente: risposta) 18 agosto 2016, con le quali ha dapprima esposto una diversa versione dei fatti accaduti in occasione della stipulazione dell’accordo di cessazione del rapporto di impiego, a suo parere da considerare validamente sottoscritto e vincolante. Con riferimento alle richieste salariali, il convenuto ha rilevato che “le cifre indicate e pretese dall’attore sono contestate in quanto non documentate” dichiarando che “le 355.5 ore di malattia non risultano” (risposta pag. 4 ad 2.2.), riconoscendo “se del caso” un diritto al salario solo fino al 21 gennaio 2016, ovvero al giorno della disdetta consensuale (risposta pag. 4 ad 2.3.). Il convenuto ha altresì integralmente contestato lo svolgimento di ore straordinarie per il servizio di sgombero neve.
D. Sentito un teste e interrogato l’attore (ai sensi dell’art. 191 CPC) in occasione dell’udienza del 30 novembre 2016, le parti hanno rinunciato a comparire per le arringhe finali (atto IV) e prodotto le rispettive conclusioni scritte. Con memoriale conclusivo 22 dicembre 2016 l’attore ha ribadito le proprie tesi e domande, limitando la pretesa alla somma di fr. 23'033.05 netti, oltre interessi, esponendo per esteso nell’allegato i conteggi prodotti con la petizione quale doc. E. L’attore ha invece rinunciato a riproporre le pretese a titolo di indennità per le asserite ore straordinarie dedicate allo sgombero della neve. Con memoriale 31 gennaio 2017 il convenuto si è riconfermato nella sua domanda, rilevando come l’attore non abbia dato seguito all’onere della prova che gli incombeva in merito alle circostanze invocate a sostegno delle pretese salariali.
E. Statuendo con decisione 3 marzo 2017 il Pretore ha respinto la petizione, condannando l’attore soccombente alla rifusione alla controparte di un’indennità per ripetibili. Con appello 4 aprile 2017 l’attore è insorto contro il giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 23 maggio 2017 l’appellato ne ha postulato la reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 23'033.05 netti, sicché supera ampiamente la soglia minima menzionata. L’atto di appello, così come la risposta dell’appellato, sono tempestivi.
L’appellante propone in entrata del suo allegato una serie di considerazioni (appello da pag. 3 a pag. 5) che risultano essere una semplice ricapitolazione dei fatti, secondo la versione sostenuta in causa, e una breve descrizione riassuntiva della conclusione pretorile. Questa parte, irricevibile quale censura di appello (art. 311 cpv. 1 CPC), può essere ritenuta una premessa di ordine generale a supporto delle successive censure.
L’appellante premette altresì come la questione delle ore supplementari da lui svolte per l’attività di sgombero della neve non sia oggetto dell’azione risarcitoria, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice che ha rilevato la carenza probatoria al riguardo (giudizio impugnato, pag. 8 n. 15 secondo e terzo paragrafo). Effettivamente una pretesa a questo titolo era stata appena menzionata al momento dell’introduzione della causa, ma non è stata più accennata nell’allegato conclusivo, né quale motivazione, né come pretesa pecuniaria ed esula quindi dall’oggetto della lite.
Con l’appello l’attore ripropone il conteggio delle ore di lavoro per l’anno 2015 e 2016 di cui al doc. E prodotto nella petizione e con riferimento alle spiegazioni esposte nell’allegato conclusivo, rimproverando al primo giudice di non essersi confrontato con l’argomento. A mente dell’appellante il suo calcolo non sarebbe un’elaborazione astratta di parte, ma “una rivalutazione matematica delle ore di lavoro effettivamente prestate” che il sindacato avrebbe allestito in base ai conteggi paga resi dallo stesso datore di lavoro. Nessun dubbio sussisterebbe quindi sul fatto di aver lavorato per totali 1'704.75 ore nell’anno 2015 (conteggio doc. F del 31 dicembre 2015 elaborato dal convenuto), mentre la divergenza risulterebbe per le ore di assenza per malattia e per l’indennità d’inconvenienza (ai sensi dell’art. 25 CCL Ticino). Il convenuto avrebbe conteggiato nella ricapitolazione finale solo 273.75 ore di malattia a fronte delle 355.50 effettive e documentate dai conteggi mensili da lui stesso elaborati, tralasciando per errore 81.75 ore. Stessa incongruenza tra conteggi mensili e ricapitolazione finale elaborati dal convenuto sussisterebbe per l’indennità d’inconvenienza di fr. 1.50 per ogni ora di lavoro sul cantiere, per complessivi fr. 2'386.65. Al Pretore viene pertanto rimproverato di non aver perlomeno riconosciuto la pretesa dell’attore a questo titolo, risultata fondata e provata.
La censura non può essere accolta. La decisione pretorile su questo aspetto merita infatti conferma, non avendo l’attore adeguatamente allegato e dimostrato le circostanze rilevanti che avrebbero permesso al primo giudice di ritenere errato il conteggio salariale allestito dal datore di lavoro. La domanda di causa relativa alle pretese salariali è stata infatti formulata senza esporre il calcolo dettagliato nella petizione (atto I), l’attore essendosi limitato a esporre la somma complessiva e a produrre quali documenti la lettera doc. E (con allegati due conteggi in formato tabella) e i conteggi paga mensili 2015 e 2016 (doc. F e G). Il convenuto si è opposto con la risposta (atto II), senza esprimersi sui conteggi prodotti (doc. E), limitando la sua allegazione alla contestazione delle cifre indicate e delle pretese dell’attore in quanto a suo dire non documentate, specificando comunque che non risultavano le asserite 355.5 ore di assenza per malattia.
Preliminarmente va rammentato come la facoltà di promuovere
un’azione semplificata ai sensi dell’art. 244 CPC conceda all’attore un certo alleggerimento dell’onere di allegazione e motivazione, senza per questo trascurare l’esigenza del convenuto di essere messo in condizione di comprendere l’oggetto della vertenza, ovvero le circostanze invocate e le conseguenti pretese alle quali è chiamato a rispondere, pena la violazione del suo diritto costituzionale ad essere sentito e l’illusorietà della sua facoltà di difesa in causa (art. 29 cpv. 2 Cost). Nell’ambito di un’azione ai sensi dell’art. 244 CPC una certa assenza di specificazione da parte dell’attore non può certo esonerare il convenuto, in applicazione del principio di buona fede processuale, dall’onere di esporre adeguate allegazioni sulla fattispecie litigiosa. Non può d’altro canto neppure trovare tutela l’atteggiamento dell’attore che, nel caso specifico, ha ritenuto di esporre con un buon grado di dettaglio una serie di specifiche circostanze (sulle questioni della validità della disdetta consensuale e delle pretese salariali per mora del datore di lavoro), senza usare analoga cura nell’esporre le circostanze poste alla base di una pretesa salariale per asseriti errori, incongruenze o dimenticanze nei conteggi degli stipendi allestiti dal convenuto, limitandosi a questo proposito ad indicare le ore complessivamente lavorate, ad accennare genericamente al diritto a supplementi per festività e vacanze, e a menzionare le ore totali di assenza per malattia, chiedendo di conseguenza il pagamento di fr. 3'650.15 netti. Con analoghe modalità è stata pure avanzata una pretesa, peraltro non quantificata e deducibile solo per differenza aritmetica, per le 24 ore lavorative svolte nel 2016 e per i giorni di lavoro fino al termine del periodo dell’invocata mora del datore di lavoro. Solo con l’allegato conclusivo l’attore ha cercato di porre rimedio a tale mancanza di allegazione e specificazione ed è ora in appello che egli, tardivamente, si esprime adeguatamente in merito con l’obiettivo di rimproverare al Pretore di non essersi chinato sulla questione. Questo modo di procedere non può trovare tutela. Spettava infatti all’attore, a fronte di contestazioni del convenuto, reagire nella successiva comparsa per colmare le lacune alle sue allegazioni iniziali e apportare conseguentemente le necessarie prove. In tali circostanze, non può quindi essere rimproverato al Pretore di non aver sopperito alle negligenze della parte attrice a questo proposito. A fronte della stringata esposizione di cui si è detto, nel caso in questione il convenuto non è stato posto nella condizione di comprendere la portata delle richieste dell’attore, in particolare non ha potuto immediatamente dedurre quale fosse l’errore imputatogli nei conteggi salariali dell’azienda, al fine di adeguatamente allegare circostanze di fatto contrarie e, se del caso, fornire le relative prove. La sua contestazione, per quanto rimasta anch’essa assai generica, deve pertanto essere ritenuta sufficiente.
Analogamente a quanto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire in merito alla prova del danno, anche per una pretesa salariale non può bastare un’indicazione dell’ammontare complessivo, il credito dovendo essere sostanziato nelle sue singole componenti, così da permettere alla parte di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una contestazione della controparte, l’onere di sostanziare la pretesa deve essere a maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla documentazione prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2). Il giudizio pretorile, che ha respinto la pretesa salariale poiché non provata, merita pertanto conferma.
Abbondanzialmente si rileva come la conclusione del Pretore in merito al salario 2015, oltre a far sopportare all’attore la mancata prova, si esprime pure nel merito del motivo della riduzione salariale intervenuta. A mente del primo giudice la riduzione del salario sarebbe imputabile al versamento al dipendente di un’indennità per malattia pari all’80% del salario (art. 64 e 65 CNM, con riferimento agli art. 324a e 324b CO) durante il lungo periodo di incapacità lavorativa. L’appellante neppure si confronta con questa deduzione pretorile, ciò che rende le sue censure carenti dal punto di vista delle argomentazioni e quindi irricevibili, prima ancora che infondate (art. 311 cpv. 1 CPC).
Nella seconda parte dell’appello (pag. 7 e seg.) l’attore si duole delle conclusioni tratte dal Pretore in merito al cosiddetto ”Accordo consensuale del 21 gennaio 2016 (contratto di annullamento)”, riprendendo gli argomenti caratterizzanti le prime comparse. Accennate alcune considerazioni di ordine generale sulla nozione di contratto di annullamento ai sensi dell’art. 115 CO, sul divieto di aggiramento delle norme imperative a tutela del lavoratore dalla disdetta, sul preteso onere probatorio incombente al datore di lavoro a proposito del grado di consapevolezza del lavoratore al momento della rinuncia a prestazioni, sull’obbligo di informazione (in analogia con il disposto dell’art. 337d CO per il caso di abbandono immediato del lavoro paragonabile alla cessazione immediata consensuale), l’appellante invoca i motivi di nullità dell’accordo previsti dall’art. 341 CO.
La censura risulta anzitutto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) perché non si confronta adeguatamente con le conclusioni pretorili alle quali contrappone ragionamenti generici e semplici accenni a dottrina e giurisprudenza. Le lamentele sono peraltro infondate nel merito poiché cercano, senza riuscirci, di dare una diversa qualifica giuridica alle circostanze emerse dall’istruttoria. Il Pretore ha infatti correttamente esaminato la fattispecie alla luce dei fatti appurati e del tenore dell’accordo del 21 gennaio 2016 (doc. A), concludendo che le parti hanno validamente concordato di porre fine al rapporto contrattuale in corso, non rilevando alcuna nullità per vizio di volontà. Dalle stesse dichiarazioni dell’attore emerge infatti come egli abbia aderito all’accordo cosciente della situazione, dopo aver discusso con la controparte sui motivi della rescissione, e che un ripensamento è sopraggiunto solo il giorno successivo. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’accordo in questione non contiene neppure una rinuncia a indennità per il lavoro svolto o per quello futuro. Non rientra evidentemente in tale definizione, come giustamente rilevato dal primo giudice, il mancato pagamento del salario per il periodo posteriore alla cessazione consensuale del rapporto di impiego, non potendo sorgere pretesa a questo titolo a fronte dell’assenza di una corrispondente controprestazione lavorativa.
Non sono in grado di sovvertire la conclusione del primo giudice neppure le considerazioni esposte dall’appellante che, in modo peraltro poco coerente, vorrebbe poter mettere in discussione la validità dell’accordo di rescissione contrattuale stipulato dalle parti alla luce di un esame a posteriori dei contrapposti interessi, ovvero di quanto si sarebbe poi concretamente verificato nelle settimane successive, segnatamente delle difficoltà riscontrate nel trovare un lavoro e a percepire l’indennità di disoccupazione, o ancora della pretesa assenza di un interesse del datore di lavoro ad interrompere il rapporto di impiego.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, non bastano a mettere in discussione la validità dell’accordo i motivi, peraltro neppure adeguatamente chiariti, alla base della discussione sorta tra le parti e asseritamente causa del dissidio che ha indotto il giorno stesso il dipendente a concordare lo scioglimento del rapporto lavorativo. Fosse anche corretta la tesi secondo la quale il segretario della ditta avesse in quel frangente presentato un conteggio salariale errato e di conseguenza indebitamente prospettato l’esigenza di restituire un determinato importo, è l’appellante stesso a riconoscere che nulla è poi stato intrapreso in tal senso dal datore di lavoro, a dimostrazione che la questione poteva concludersi con un chiarimento e non era quindi tale da imporre una rescissione del contratto.
Ne discende che la conclusione pretorile a riguardo della validità dell’accordo stipulato dalle parti il 21 gennaio 2016 per un’interruzione immediata consensuale del rapporto di impiego merita conferma.
Ritenuto come la vertenza riguarda una pretesa derivante dal rapporto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.-, all’appellante soccombente non può essere addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Si assegna per contro un’indennità per ripetibili all’appellato. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è pari a fr. 23'033.05 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 4 aprile 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Non si prelevano spese processuali. AP 1 è tenuto a rifondere all’appellato fr. 1'000.- quale indennità per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).