Incarto n. 12.2017.32
Lugano 11 maggio 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.750 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 19 ottobre 2010 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 48'600.- e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2016 / 19 gennaio 2017 ha accolto in ragione di fr. 20'968.85, somma per cui ha pure rigettato l’opposizione al PE;
appellante l'attore con appello 20 febbraio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 48'600.- oltre accessori e di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale somma oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009, l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 31 marzo 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore scritto (replica spontanea) 21 aprile 2017 dell’attore;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AP 1 è proprietario della part. n. __________ RFD di A__________, su cui sorge una casa di vacanza: questo fondo è circondato su tre lati dalla part. n. __________ RFD di A__________, di proprietà di B__________ , e confina sul quarto lato (a sud) con altre proprietà di quest’ultima site in territorio di S (cfr. planimetria allegata al doc. F);
che nella seconda metà del 2007 AP 1 ha incaricato AO 1, titolare di uno studio di architettura, di occuparsi tra le altre cose del rifacimento dell’esistente recinzione (costituita da una rete metallica sostenuta da pali di legno) che delimitava il complesso di fondi - tutti in zona non edificabile, perlopiù in area forestale
che, rilevando come gli interventi in corso sul suo territorio non fossero al beneficio dei necessari permessi edilizi, il Comune di A__________ ha dapprima intimato la sospensione dei lavori con l’invito ad inoltrare la necessaria domanda di costruzione (cfr. decisione 27 settembre 2007, doc. D); successivamente, preso atto che la domanda di costruzione a posteriori presentata non era conforme alle disposizioni legali, l’ha respinta (cfr. decisione 28 ottobre 2008 poi confermata il 10 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, entrambe nel plico doc. rich. II°) ed ha quindi notificato il relativo ordine di demolizione (cfr. decisione 21 settembre 2009, nel plico doc. rich. II°), a cui è stato prontamente dato seguito;
che con petizione 19 ottobre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 48'600.- e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. CC): egli, in estrema sintesi, ha preteso il risarcimento delle spese di fornitura e di sgombero dell’intera recinzione;
che il convenuto si è integralmente opposto alla petizione;
che con la sentenza 30 dicembre 2016 / 19 gennaio 2017 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 20'968.85, somma per cui ha pure rigettato l’opposizione al PE, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le spese di fr. 300.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili: egli ha ammesso solo il risarcimento, per l’importo riconosciuto da entrambe le parti (di fr. 20'018.45 per la fornitura e di fr. 950.40 per lo sgombero), per la parte di recinzione che era stata oggetto dell’ordine di demolizione ed era poi stata effettivamente sgomberata, ossia quella sita in territorio di A__________;
che con l’appello 20 febbraio 2017 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 31 marzo 2017 (a cui ha fatto seguito una replica spontanea datata 21 aprile 2017), l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di fr. 48'600.- oltre accessori e di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale somma oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009, l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: egli ha in sostanza preteso il risarcimento anche delle spese di fornitura e di sgombero della parte di recinzione, ancorché non oggetto di un ordine di demolizione e neppure sgomberata, sita in territorio di S__________;
che, come si dirà qui di seguito, l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che, a titolo preliminare, va rilevato che la pretesa risarcitoria per la fornitura e lo sgombero della parte di recinzione sita in territorio di S__________, alla quale per altro - contrariamente a quanto preteso dal convenuto - l’attore non ha mai rinunciato nelle more della causa (cfr. il suo scritto 28 giugno 2006 e la conseguente ordinanza 21 luglio 2016), sarebbe di gran lunga inferiore a quella di fr. 27'631.15 qui rivendicata: dalla fattura per tutti i lavori svolti (doc. M) si evince in effetti che le spese per la fornitura di quella parte di recinzione ammontavano a fr. 18'224.30 (pos. 5: fr. 16'724.30 [= fattura di cui al doc. 17 “epurata” dalle posizioni relative alla parte di recinzione sita in territorio di A__________: pos. 1: fr. 12'450.- + pos. 2: fr. 2'600.- + pos. 6.1: fr. 470.- + pos. 6.2: fr. 1'175.- ./. ribasso 5% ./. sconto 2% + IVA 7.6%] + pos. 7: fr. 1'500.-), mentre che le spese per il suo sgombero, quantificate in petizione in complessivi fr. 800.- per l’intera recinzione, non sono state provate e comunque erano già state riconosciute dal convenuto (e poi già considerate nel giudizio pretorile), per la sola parte di recinzione sita in territorio di A__________, in ragione di fr. 950.40 (importo pacificamente ammesso dalle parti);
che, ciò premesso, si osserva che in questa sede l’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto censurato l’accertamento pretorile, secondo cui né il Comune di S__________ né la proprietaria dei fondi B__________ __________ avrebbero chiesto la rimozione della parte di recinzione sita in quel territorio, ma si è limitato ad osservare che la stessa era “destinata ad essere estirpata” e doveva “essere rimossa per motivi di ordine pubblico”: in tali circostanze, quand’anche si volesse ammettere che anche quella parte di recinzione, analogamente a quella sita in territorio di A__________, fosse stata oggetto di interventi contrari alla legislazione edilizia, resterebbe il fatto che nessuno ne ha sinora preteso o imposto la demolizione, che al momento non entra dunque in linea di conto e neppure è avvenuta, di modo che l’attore, potendo tuttora beneficiare di quell’opera, non ha ancora subito alcun pregiudizio da quella situazione (cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 23 agosto 2007 4A_166/2007 consid. 3 e 30 agosto 2006 4C.114/2006 consid. 5.2 e 5.3.2, rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente “possibile” non è di per sé ancora risarcibile);
che l’attore non può essere seguito nemmeno laddove ha ribadito che la recinzione dei soli fondi in territorio di S__________, senza cioè quella dei fondi siti in territorio di A__________, sarebbe inutile nonché priva di valore, di interesse e di logica, non essendovi più in tal modo un “recinto” da delimitare: egli pare in effetti misconoscere che quella parte di recinzione è pur sempre atta ad impedire eventuali accessi da sud di persone o di animali ed è con ciò senz’altro idonea allo scopo per cui era stata pensata (cfr. doc. 15) e realizzata;
che la richiesta dell’attore volta a farsi attribuire, in aggiunta al capitale riconosciutogli dal Pretore, degli “accessori”, per altro non meglio definiti ma verosimilmente corrispondenti agli interessi al 5% dal 10 marzo 2009 (cfr. la motivazione a p. 6 dell’appello), è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC);
che l’altra sua richiesta (insita nella domanda, qui riproposta in esteso, di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE di cui al doc. CC, che era stato da lui fatto spiccare per l’importo di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009), e meglio quella di farsi attribuire, nell’ambito del giudizio accessorio di rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE, anche gli interessi così indicati, è invece infondata: atteso che la sentenza di merito, che in questo caso costituisce il titolo di rigetto, non ha riconosciuto accanto al capitale quegli interessi, non è in effetti possibile rigettare l’opposizione al PE per gli stessi;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 27'631.15, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 20 febbraio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).