Incarto n. 12.2017.3
Lugano 6 giugno 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.491 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 dicembre 2013 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 e spese di precetto di fr. 103.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 novembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 14 maggio 2013 e spese di precetto di fr. 103.-, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante la convenuta con appello 12 gennaio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 8 marzo 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nella primavera del 2010 AP 1 ha incaricato AO 1, società attiva nel settore dei riscaldamenti e dell’impiantistica (cfr. doc. B), di eseguire il rinnovamento dell’impianto di riscaldamento e del bagno nell’appartamento no. __________ della residenza “R” a __________, di sua proprietà. Per i lavori svolti a quel momento AO 1 ha esposto una fattura di fr. 20'187.50 (doc. I e L) e, preso atto che la stessa era rimasta insoluta, ha in seguito fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. M), a cui è poi stata interposta opposizione.
Con petizione 18 dicembre 2013 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. N), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 e spese di precetto di fr. 103.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 25 novembre 2016 ora impugnata, ha accolto la petizione, salvo aver modificato la data di decorrenza degli interessi, dovuti dal 14 maggio 2013, ponendo la tassa di giustizia e le spese, complessivamente di fr. 4'500.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha dapprima accertato la correttezza delle somme oggetto di fatturazione. Ritenuto non provato che le parti avessero concordato la gratuità dei lavori in esame a seguito del conferimento all’attrice di un appalto ben più importante e meglio quello relativo alla ristrutturazione dell’immobile denominato “C__________ __________” a , egli ha quindi rilevato che il diritto dell’attrice ad essere remunerata per i lavori in discussione, contestato dalla convenuta anche per l’assenza di una pattuizione esplicita sul tema, doveva essere chiaramente riconosciuto sulla base di un loro accordo almeno implicito: l’onerosità era in effetti presunta quando, come nella presente fattispecie, non si trattava di un lavoretto minore e l’artigiano aveva svolto quell’attività a titolo professionale, tanto più che da una parte, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non era vero che tutti gli artigiani che avevano ricevuto l’appalto per l’immobile denominato “C __________” avrebbero poi lavorato gratuitamente anche per l’appartamento nella residenza “R” e che dall’altra il direttore dei lavori arch. __________ aveva dichiarato che l’amministratore della convenuta non aveva mai contestato l’entità della fattura.
Con l’appello 12 gennaio 2017 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 8 marzo 2017, la convenuta ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, in estrema sintesi, ha sostenuto che l’attrice, a cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato l’onerosità delle prestazioni da lei svolte: ammesso - ma non concesso - che nel caso di specie fossero date le condizioni per riconoscere l’esistenza di una presunzione naturale in tal senso, restava il fatto che la circostanza, da lei debitamente provata, secondo cui le parti avevano concordato la gratuità dei lavori in esame a seguito del conferimento all’attrice dell’appalto relativo alla ristrutturazione dell’immobile denominato “C__________ __________”, bastava ampiamente a ribaltare quell’eventuale presunzione.
Affinché si possa ammettere la venuta in essere di un contratto d’appalto (art. 363 CO) occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da fornire (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 2 segg. ad art. 363 CO; Chaix, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 2 seg. ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519 consid. 2b; II CCA 16 marzo 2006 inc. n. 12.2005.28, 30 aprile 2007 inc. n. 12.2006.107, 8 maggio 2009 inc. n. 12.2008.52, 2 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.54, 26 luglio 2013 inc. n. 12.2011.171).
In applicazione dell’art. 8 CC, l’onere di dimostrare che la prestazione fornita debba essere remunerata incombe all’appaltatore (DTF 127 III 519 consid. 2a; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1, 29 luglio 2015 4A_9/2015 consid. 4.3). L’onerosità può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015 4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale o della sua professione (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch, op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1; II CCA 3 giugno 2008 inc. n. 12.2007.105), specie poi se si tratta di una prestazione di una certa entità (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1).
6.1. La sua censura dev’essere dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), dalla stessa non essendo possibile evincere le ragioni per cui l’assunto pretorile sarebbe stato errato ed avrebbe con ciò dovuto essere riformato.
6.2. Essa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, visto e considerato che le circostanze che a detta del Pretore giustificavano l’applicazione della presunzione (ovvero il fatto che non si trattava di un lavoretto minore e che l’attrice aveva svolto quell’attività a titolo professionale, tant’è che - si aggiunga qui - l’amministratore della convenuta aveva ammesso di sapere che l’attrice “era l’idraulico del condominio __________ R__________” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 6]) erano per l’appunto quelle ritenute rilevanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza menzionate sopra. Non va del resto neppure dimenticato che nell’occasione l’attrice non si era limitata a prestare il suo lavoro, ma aveva anche fornito un notevole quantitativo di materiale (cfr. doc. I e L).
7.1. Essa, nell’occasione, si è in effetti limitata ad osservare che l’esistenza di un accordo tra le parti in tal senso era stata riferita da __________ G__________, sentito in sede di interrogatorio, sennonché, pur avendo evidenziato che a detta del Pretore quell’accordo “non è stato provato dalla convenuta”, non si è poi confrontata, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), con la principale ragione che lo aveva indotto a decidere in tal modo, e meglio con la circostanza che era stato solo costui, suo amministratore unico, ad averlo sostenuto.
Essa - nella misura in cui ciò possa ancora essere rilevante - parrebbe invero essersi confrontata, almeno in parte, con le ulteriori ragioni che per il giudice di prime cure erano tali da indebolire la deposizione di __________ G__________, quella secondo cui costui aveva fatto dei riferimenti al teste arch. , poi non confermati da quest’ultimo e quella secondo cui neppure era vero quanto da lui dichiarato circa il fatto che tutti gli artigiani che avevano ricevuto l’appalto per l’immobile denominato “C __________”, si pensi alla ditta __________ (cfr. doc. O), avrebbero poi lavorato gratuitamente per l’appartamento nella residenza “R”: sennonché, con riferimento alla prima, si osserva che la stessa, come si dirà qui di seguito, non è affatto stata smentita dall’istruttoria, e il medesimo discorso può essere fatto per la seconda, ritenuto che, diversamente da quanto preteso dalla convenuta, la produzione del doc. O era stata giustamente richiesta, e poi ammessa dal primo giudice, subito dopo aver preso conoscenza del tenore di quella deposizione (art. 229 cpv. 1 lett. a e b CPC).
7.2. Ad ogni buon conto la deposizione di __________ G__________, quand’anche fosse stata da considerare, sarebbe stata ben lungi dal provare l’esistenza dell’accordo preteso dalla convenuta: nella stessa egli si è in effetti limitato a riportare l’impressione soggettiva da lui avuta a suo tempo (“… non mi sono mai preoccupato di quantificare i lavori del progetto R__________ poiché ritenevo che fossero compresi nell’appalto C__________ __________ …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 6]; “… come detto in precedenza io ritenevo che questi lavori fossero compresi nell’appalto relativo al progetto C__________ __________ …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 7]; “… per quanto riguarda il progetto C__________ __________ io ho firmato il contratto con l’attrice per l’importo indicato nello stesso che l’arch. __________ mi aveva assicurato essere un buon prezzo tenendo conto del fatto che in quel prezzo erano compresi anche i lavori del progetto __________ R__________ …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 7], circostanza quest’ultima in realtà mai confermata dal teste arch. ), ma non ha riferito di eventuali dichiarazioni o comportamenti della controparte da cui potesse oggettivamente averlo dedotto, ciò che non è sufficiente. L’esistenza dell’accordo preteso dalla convenuta appariva del resto assai poco verosimile già per il solo fatto che l’appalto relativo alla ristrutturazione dell’immobile denominato “C ” neppure era stato conferito da lei all’attrice bensì da una terza società, tale __________ (doc. 2), poco importando se __________ G fosse pure amministratore di quest’ultima (cfr. doc. 3).
Ma, a prescindere dalle considerazioni che precedono, si osserva che l’esistenza di un accordo implicito sull’onerosità delle prestazioni fornite dall’attrice avrebbe potuto essere desunto già solo dal fatto che il teste arch. , la cui attendibilità per il fatto di essere il cugino dell’amministratore dell’attrice è stata messa in dubbio dalla convenuta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), aveva dichiarato che per i lavori in questione erano stati allestiti dei preventivi (“… ho partecipato anche a discussioni tra le parti in merito ai costi di rinnovamento dell’appartamento no. , per i quali ricordo che sono stati fatti dei preventivi che sono poi stati adeguati in corso d’opera …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 2]) e che ad un certo momento __________ G, a cui era stata inizialmente inviata la relativa fattura, aveva chiesto di trasmetterla alla convenuta (“… ricordo che inizialmente l’attrice ha emesso la fattura per i lavori dell’appartamento no. __________ a nome del sig. __________ G, il quale però mi chiese che la fattura fosse intestata alla AP 1, ciò che fu fatto …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 2]). In effetti, sul tema dell’eventuale allestimento dei preventivi, le versioni degli amministratori delle parti __________ G__________ (“… non ho mai ricevuto dall’attrice un preventivo scritto riguardo ai lavori del progetto __________ R__________ … [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 6]; “… confermo che per quanto riguarda il progetto __________ R__________, né io personalmente, né la AP 1 abbiamo mai ricevuto un preventivo dei lavori svolti dalla AO 1 …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 7]) e __________ (“… ricordo che per questi lavori ho allestito io un preventivo di ca. fr. 25'000.- … il sig. G__________ reagì con disinteresse quando gli comunicai l’ammontare del preventivo…” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 4]), erano divergenti e di fatto - come rilevato anche nella decisione pretorile - si elidevano, lasciando con ciò intatta la validità della versione resa dal teste arch. ; per contro, sul tema dell’eventuale richiesta di intestazione della fattura all’attrice, l’amministratore della convenuta neppure si era espresso, limitandosi a riferire di non aver mai ricevuto personalmente una tale fattura (“… mi sono accorto della pretesa vantata dall’attrice quando l’UE di Lugano mi ha comunicato che era stato emesso un precetto esecutivo su di me personalmente e su domanda dell’attrice. Successivamente mi è stata recapitata a casa una fattura dell’attrice per i lavori nel progetto __________ R intestata alla AP 1. È questa l’unica fattura che io ho visto per questi lavori nel progetto __________ R__________ … Non ho mai ricevuto una fattura dell’attrice intestata a me personalmente per i lavori del progetto __________ R__________” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 7]), con il che, neanche in questo caso, vi è motivo per non prendere in considerazione la versione resa dal teste arch. , che, sulla particolare questione, era per altro stata confermata dall’amministratore dell’attrice (“… La prima fattura emessa dall’attrice è stata intestata personalmente al sig. G … È stato successivamente su richiesta dell’arch. __________ che ho reintestato la fattura alla AP 1 …” [cfr. verbale 30 giugno 2014 p. 4]).
Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 20'187.50, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 gennaio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).