Incarto n. 12.2017.27
Lugano 26 febbraio 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa - inc. OR.2015.29 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 30 novembre 2015 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto di accertare l’assoggettamento della convenuta, dal 27 settembre 2013, alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza 4 settembre 2003, reso di obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto 19 gennaio 2004 e successive modifiche, nonché di condannare la convenuta al pagamento dei costi di applicazione e formazione continua di fr. 750.-, oltre interessi al 5% su fr. 250.- dal 1° luglio 2013, su fr. 250.- dal 1°luglio 2014 e su fr. 250.- dal 1° luglio 2015;
domande avversate dalla convenuta, che con la risposta ne ha chiesto la reiezione integrale e con le conclusioni, invece, solo parzialmente, nel senso di accogliere la petizione solo per il periodo dal 30 novembre 2015 (data di introduzione della medesima) al 30 settembre 2016 (data di cessazione da parte dell’attrice dell’attività di trasporto valori);
sulle quali il Pretore ha deciso il 10 gennaio 2017, dichiarando irricevibile la petizione per difetto di competenza;
appellante l’attrice che con appello 1° febbraio 2017 chiede la riforma del giudizio testé menzionato, nel senso: I) in via principale di fissare il valore litigioso in almeno fr. 31'113.- e, di conseguenza, rinviare gli atti all’istanza inferiore affinché si pronunci sul merito; II) in via subordinata, di accogliere integralmente la petizione;
mentre con risposta 30 marzo 2017 la controparte postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Esperito il necessario esperimento di conciliazione, con petizione 30 novembre 2015 la AP 1 ha chiesto di accertare l’assoggettamento di AO 1, dal 27 settembre 2013, alle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza 4 settembre 2003 (in seguito: CCL Sicurezza), reso di obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto 19 gennaio 2004 e successive modifiche, nonché di condannare la medesima al pagamento dei costi di applicazione e formazione continua di fr. 750.-, oltre interessi al 5% su fr. 250.- dal 1° luglio 2013, su fr. 250.- dal 1°luglio 2014 e su fr. 250.- dal 1° luglio 2015. Con risposta 18 febbraio 2016 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Con il secondo scambio di scritti preliminari le parti hanno ribadito i loro antitetici punti di vista. Esperita l’istruttoria esse hanno rinunciato alle arringhe finali, inoltrando dei memoriali scritti. L’attrice si è confermata nelle proprie domande, mentre la convenuta ha postulato di accogliere la petizione limitatamente al periodo dal 30 novembre 2015 al 30 settembre 2016. Statuendo con decisione 10 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione per difetto di competenza.
B. Con appello 1° febbraio 2017 l’attrice è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso: I) in via principale, di fissare il valore litigioso in almeno fr. 31'113.- e, di conseguenza, rinviare gli atti all’istanza inferiore affinché si pronunci sul merito; II) in via subordinata, di accogliere integralmente la petizione. Con risposta 30 marzo 2017 la controparte postula la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha stabilito il valore di causa in fr. 750.-. In relazione all’azione di accertamento ha spiegato che nella fattispecie la costatazione giudiziaria dell’assoggettamento al CCL Sicurezza ha, per l’attrice, il valore da essa rivendicato per costi di applicazione e formazione continua, ossia quello di cui all’azione condannatoria. Di conseguenza, ha dichiarato irricevibile la petizione per difetto di competenza.
2.1 Effettivamente, il Pretore non si è pronunciato sulla questione. Il suo riferimento al valore di causa è, invero, limitato all’aspetto del parziale riconoscimento in sede di conclusioni da parte della convenuta. Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che esso non è di alcuna rilevanza ai fini di causa. A sostegno della sua argomentazione, ha affermato che la competenza per materia è di natura imperativa (decisione impugnata, pag. 4 in fondo) e ha rinviato alla sentenza del Tribunale federale 4A_100/2016 del 13 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 III 515. Val la pena evidenziare che, tuttavia, in tale giudizio l’Alta Corte si è confrontata con la questione della delimitazione di competenza fra tribunale commerciale e tribunale competente in materia di locazione e non specificatamente sulla competenza determinata in funzione del valore litigioso.
2.2 L’art. 91 cpv. 2 CPC prevede che se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice. Malgrado, quindi, il giudice debba compiere d’ufficio l’analisi del valore di causa, l’accordo delle parti rappresenta un elemento di facilitazione, riserva fatta d’indicazioni manifestamente inesatte. Tale consenso può anche assumere forma tacita, segnatamente laddove la parte convenuta nulla eccepisce sulle argomentazioni attoree relative alla determinazione del valore litigioso. Infatti, secondo l’art. 221 cpv. 1 lit. c) CPC l’attore deve, in petizione, indicare il valore litigioso. Di conseguenza, se non è d’accordo il convenuto deve contestare in modo sostanziato quel valore. Qualora non si esprima o si limiti a formulare una generica contestazione, occorre concludere che il valore litigioso esposto in petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato un accordo in forma tacita (TF 4A_83/2016 del 22.9.2016 consid. 4.4; Trezzini in. Trezzini e al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ͣ ediz. 2017, N 27 seg. ad art. 91).
2.3 Nel caso concreto, nella petizione l’attrice ha indicato un valore di causa di almeno fr. 31'113.-, stimando la differenza tra gli importi effettivi e dovuti dei collaboratori accertati durante l’ispezione contabile 2 settembre 2013 (doc. K) (pag. 3). Su questo punto nella risposta di prima istanza la convenuta ha affermato: “agli atti” (pag. 2 in alto). Se ne conclude che il valore litigioso esposto in petizione è stato riconosciuto e si è perfezionato, al riguardo, un accordo. A titolo meramente abbondanziale si aggiunga che all’indicazione, contenuta nella replica, seguente: “agli atti l’acquiescenza di parte convenuta concernente la competenza e il valore litigioso” (pag. 2 in alto), con la duplica la convenuta nulla ha più indicato in relazione a tale aspetto.
2.4 Resta da esaminare se il valore in questione è manifestamente errato (art. 91 cpv. 2 CPC). Tenuto conto che nella fattispecie sussiste un interesse autonomo all’accertamento giudiziale, che impone il venir meno della condizione di sussidiarietà all’azione condannatoria, occorre determinare il valore litigioso dell’azione di accertamento. Nel caso concreto esso corrisponde all’interesse della convenuta (datrice di lavoro) a non essere assoggettata al CCL Sicurezza, ossia al costo supplementare che sarebbe cagionato da tale applicazione (cfr. TF 4A_283/2008 del 12 settembre 2008, consid. 2 non pubblicato in DTF 134 III 541; 118 II 528 consid. 2c). Sulla base delle indicazioni fornite dall’attrice (petizione, pag. 3), fondate sul doc. K (pag. 17), il costo derivante dall’assoggettamento alla CCL Sicurezza ammonta, per l’appunto, ad almeno fr. 31'113.-. Anche al riguardo, la convenuta non ha contestato alcunché (risposta, pag. 3). Non vi è quindi alcun elemento che faccia apparire manifestamente errata la cifra in questione. Stante il valore testé indicato, il Pretore ha a torto dichiarato irricevibile la petizione per difetto di competenza.
Alla luce di quanto suesposto, non occorre chinarsi sulle ulteriori argomentazioni formulate dall’appellante. Siccome il valore dell’azione di accertamento supera ampiamente la soglia di competenza del primo giudice, nemmeno vi è motivo di approfondire la questione di sapere se la domanda condannatoria volta al pagamento dei costi di applicazione e formazione continua concerne, in definitiva, l'obbligo esteso dall'art. 60 cpv. 3 LFPr a tutte le aziende di un ramo di versare contributi di formazione al fondo a favore della formazione. In tal caso, infatti, limitatamente a questa azione verrebbe meno la competenza del giudice civile (DTF 137 III 556 consid. 3).
In definitiva, la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio (art. 318 cpv. 1 lit. c CPC; TF 4A_425/2011 del 12.12.2011 consid. 1.2). Le spese giudiziarie di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 1° febbraio 2017 della AP 1, __________, è integralmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 gennaio 2017 inc. OR.2015.29 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Le spese processuali di appello, di fr. 2'500.-, sono poste a carico di AO 1, __________, tenuta a rifondere all’appellante fr. 2'500.- per ripetibili di questa sede.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Impugnabile è anche una decisione pregiudiziale e incidentale notificata separatamente e concernente la competenza o domande di ricusazione (art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).