Incarto n. 12.2017.206
Lugano 20 aprile 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2017.1096 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 5 ottobre 2017 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva della gerenza (art. 809 CO), domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 12 dicembre 2017, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con appello 27 dicembre 2017, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti al Pretore;
mentre l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 ottobre 2017 AO 1, creditore della società AP 1 (cfr. doc. C), ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che nei confronti della stessa, a quel momento priva di gerenza a seguito della cancellazione del gerente __________ (cfr. doc. B), fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rimando di cui all’art. 819 CO);
che quello stesso giorno il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine scadente il 13 novembre 2017 per ripristinare la situazione legale e darne comunicazione alla Pretura, avvertendola che in caso di inosservanza avrebbe proceduto allo scioglimento della società; la decisione è stata notificata alla convenuta tramite pubblicazione sul FUCT n. 82/2017 del 13 ottobre 2017;
che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 12 dicembre 2017 il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese di pubblicazione (dispositivo n. 3); la decisione è stata notificata alla società, indicata come “__________”, tramite pubblicazione sul FUCT n. 100/2017 del 15 dicembre 2017 e sul FUCT n. 101/2017 del 19 dicembre 2017;
che con l’appello 27 dicembre 2017 che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti al Pretore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa, dopo aver rammentato come nel frattempo, e meglio il 22 dicembre 2017 (cfr. doc. F allegato all’appello), ad integrazione di una sua precedente domanda d’iscrizione datata 14 novembre 2017 (cfr. doc. E allegato all’appello), avesse provveduto a trasmettere all’Ufficio del registro di commercio l’ulteriore documentazione necessaria a ripristinare la situazione legale, ha in estrema sintesi rimproverato al Pretore di non averle preliminarmente nominato
un rappresentante nella procedura in corso (non avendone più uno) e di neppure averle validamente notificato la decisione impugnata (riferita a un’altra società);
che nella presente fattispecie - come si dirà qui di seguito - non occorre esaminare se le censure d’appello sollevate dalla convenuta siano o meno fondate;
che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che nel caso concreto questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, com’è evincibile dal registro di commercio, le cui iscrizioni hanno carattere di notorietà e vanno considerate d’ufficio anche se eventualmente non addotte dalle parti (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 2.2), e come del resto risulta anche dall’e-mail ricevuto il 22 gennaio 2018 dall’Ufficio del registro di commercio (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 2.4, secondo cui qualora le carenze organizzative siano nel frattempo venute meno l’Ufficio del registro di commercio è senz’altro tenuto a segnalarlo al tribunale), poi notificato ad entrambe le parti, il 2 gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha provveduto ad iscrivere il nuovo gerente della convenuta, nella persona di __________;
che in tali circostanze l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di gerenza (art. 809 CO), non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA
25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva l’appello deve essere evaso nel senso dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
I. L’appello 27 dicembre 2017 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 12 dicembre 2017 del Pretore del Distretto di Bellinzona sono annullati e che l’istanza 5 ottobre 2017 di AO 1 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto.
II. Le spese processuali di fr. 1’000.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).