Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2019 12.2017.204

Incarto n. 12.2017.204

Lugano 18 giugno 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.178 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 26 aprile 2013 da

AP 1 patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO 1 patrocinata dallo PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'089.95 oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013, cui l’attrice si è integralmente opposta;

richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 17 novembre 2017, accogliendo la petizione limitatamente all’importo di fr. 189.20, somma compensata con quella riconosciuta in via riconvenzionale di fr. 10'000.-, con conseguente condanna dell’attrice al versamento dell’importo di fr. 9'801.80 oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013;

appellante l’attrice con appello 22 dicembre 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, in via principale nel senso di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di respingerla, nonché di attribuire gli interessi di mora al 3,5% dal 19 luglio 2012 sulla somma di fr. 189.20 riconosciuta in sede di petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 16 febbraio 2018 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

preso atto della replica spontanea 1°marzo 2018 e della duplica spontanea 15 marzo 2018;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 16 settembre 2004 __________ K__________ ha conferito a AP 1, l’incarico di amministrare la società AO 1 (doc. D). Con scritto 8 marzo 2012 __________ K__________, beneficiario economico, tra altre, della AO 1, ha rescisso il mandato con effetto immediato (doc. 7). Le fatture emesse in seguito da AP 1 a titolo di mercede per le prestazioni professionali da gennaio a fine marzo 2012 e di rimborso spese per il mese di marzo e aprile 2012 (dal 1° al 20 aprile) sono rimaste insolute.

Con domanda di esecuzione 4 ottobre 2012 (doc. N) AP 1ha chiesto all’Ufficio esecuzioni di Lugano di far spiccare un precetto esecutivo nei confronti di AO 1 per la somma di fr. 4'992.-, oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012, contro il quale la debitrice escussa ha interposto tempestiva opposizione (esecuzione n. __________, doc. O).

B. Previo tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.787), con petizione 26 aprile 2013 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare AO 1 al versamento dell’importo di fr. 4'992.-, oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012, di ulteriori fr. 73.- per spese esecutive e di fr. 24.95 di tassa di incasso. L’attrice ha inoltre chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano.

C. Con osservazioni 17 giugno 2013 la convenuta si è opposta alla petizione e con contestuale domanda riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attrice a pagamento in suo favore dell’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013, eccependo in via subordinata l’obiezione di compensazione, quale parte di un preteso credito complessivo di fr. 91'026.18 vantato dalla società I__________ SA (in seguito I__________) nei confronti dell’attrice a titolo di risarcimento del danno per inadempienza contrattuale, credito ceduto da I__________ a AO 1 il 16 aprile 2013 limitatamente alla somma di fr. 10'000.- (doc. 12).

D. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in cui esse si sono riconfermate nelle medesime domande e argomentazioni, il Pretore, con decisione 17 novembre 2017 qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 189.20 e la domanda riconvenzionale integralmente, condannando AP 1, per effetto dell’obiezione di compensazione sollevata in via subordinata, al pagamento di complessivi fr. 9'801.80, oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013, a favore di AO 1.

E. Con appello 22 dicembre 2017 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, in via principale nel senso di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di respingerla, nonché di attribuire gli interessi di mora al 3,5% dal 19 luglio 2012 sulla somma di fr. 189.20 riconosciuta in sede di petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 16 febbraio 2018 la convenuta si è sostanzialmente opposta al gravame, non opponendosi al riconoscimento degli interessi di mora al 3,5% dal 19 luglio 2012 sull’importo di fr. 189.20. Con la replica spontanea 1° marzo 2018 e con la duplica spontanea 15 marzo 2018 le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni.

Considerato

in diritto: 1. L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine fissato da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore, per quanto qui ancora di interesse, ha accolto la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ha fatto valere una pretesa, cedutale in ragione di fr. 10'000.- dalla società I__________, a titolo di risarcimento del danno per un’asserita violazione del mandato di gestione fiscale da parte della AP 1 nei confronti della società cedente menzionata (I__________). Sulla base dell’istruttoria il primo giudice ha concluso per l’esistenza di un mandato di consulenza fiscale in capo alla AP 1, affidatole a fine 2007, accertando poi una violazione del dovere di diligenza di quest’ultima per non avere analizzato e informato adeguatamente la I__________ che sulla base dei bilanci e dei cambiamenti organizzativi da lei attuati nel 2008 non avrebbe potuto essere tassata come holding e beneficiare pertanto di un privilegio fiscale per gli anni 2008 e 2009. Il primo giudice ha ritenuto esserci un nesso causale adeguato tra la negligenza imputabile all’attrice e il danno subito, quantificandolo complessivamente in fr. 35'946.75. A fronte dell’entità della pretesa oggetto della domanda riconvenzionale, limitata a fr. 10'000.-, il Pretore l’ha ritenuta fondata senza necessità di approfondire le altre poste di danno. Egli ha infine accolto la petizione limitatamente a fr. 189.20 e la domanda riconvenzionale integralmente, condannando di conseguenza la AP 1, per effetto dell’obiezione di compensazione sollevata in via subordinata dalla convenuta, al pagamento a favore di quest’ultima di complessivi fr. 9'801.80, oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013.

  2. In via principale l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile la domanda riconvenzionale. A suo dire, la pretesa dell’appellata, frutto di una cessione parziale di credito limitatamente all’importo di fr. 10'000.-, si baserebbe su un’asserita violazione contrattuale riguardante diversi periodi e il cui danno complessivo sarebbe fondato da più pretese indipendenti. Nella sua azione riconvenzionale parziale l’attrice avrebbe tuttavia omesso di indicare in che ordine e/o in che misura le diverse pretese sarebbero state fatte valere. Ciò costituirebbe un inammissibile cumulo alternativo di azioni in contrasto con gli artt. 86 e 90 CPC con conseguente irricevibilità dell’azione.

3.1 La convenuta ritiene la domanda principale dell’appellante, volta alla riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare inammissibile l’azione riconvenzionale, irricevibile poiché sollevata irritualmente solo in questa sede. L’appellante sostiene al contrario che essendo una questione di diritto, essa avrebbe dovuto essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 57 CPC.

Contrariamente a quanto pretende la convenuta, la domanda è ricevibile in ordine. Lo strumento del cumulo di azioni ai sensi dell’art. 90 CPC presuppone infatti il realizzarsi di due condizioni (medesima competenza per materia e medesima procedura applicabile) che costituiscono dei presupposti processuali (art. 59 CPC) da esaminare d’ufficio dal giudice (art. 60 CPC) e il cui difetto genera irricevibilità dell’azione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 6 ad art. 90 CPC). Si rileva di transenna che il quesito è a ben vedere ininfluente ai fini di causa. In effetti, quand’anche il Pretore avesse esaminato d’ufficio la conformità dell’azione riconvenzionale con le condizioni degli artt. 86 e 90 CPC, la stessa sarebbe stata ricevibile in ordine, come si dirà meglio nel prossimo considerando.

3.2 A norma dell’art. 86 CPC se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima. Se la pretesa è costituita da una somma di denaro, essa è sempre divisibile. In questo caso, se viene introdotta un’azione parziale dottrina e giurisprudenza distinguono tra azione parziale in senso proprio e in senso improprio. Nel primo caso la pretesa fatta valere in giudizio corrisponde a una porzione di una pretesa globale, dedotta da un unico fondamento giuridico, nel secondo caso viene dedotta in giudizio solo una parte di diverse pretese individualizzate indipendenti fra di loro (DTF 143 III 254 consid. 3.4 con numerosi riferimenti dottrinali; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 86 CPC). Ai sensi dell’art. 90 CPC l’attore può riunire in un’unica azione più pretese (cumulo oggettivo di azioni) se per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito e risulta applicabile la stessa procedura. Vi è cumulo oggettivo di azioni quando l’attore fa valere in un’unica azione più pretese indipendenti l’una dall’altra contro il medesimo convenuto. L’attore riunisce pertanto in un’unica azione più oggetti litigiosi attraverso una pluralità di richieste di giudizio (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 90 CPC). Non vi è per contro cumulo oggettivo di azioni quando l’attore, basandosi su un unico complesso di fatti, fa valere una singola richiesta di giudizio fondata su differenti fondamenti giuridici (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 90 CPC).

3.3 L’appellante sostiene che la convenuta non avrebbe sufficientemente determinato la sua domanda riconvenzionale. Essa avrebbe fatto valere attraverso un’azione parziale più pretese divisibili senza tuttavia specificare in che ordine il giudice le doveva seguire rispettivamente in che misura le diverse pretese erano state fatte valere. A sostegno della sua tesi l’appellante invoca la decisione del Tribunale federale DTF 142 III 683.

3.4 In concreto la pretesa fatta valere da AO 1 in via riconvenzionale si fonda sulla parziale cessione, limitatamente a fr. 10'000.-, di un asserito credito vantato da I__________ nei confronti di AP 1 per un’asserita violazione contrattuale da parte di quest’ultima, che avrebbe causato un danno di complessivi fr. 91'026.18 (fr. 70'213.53 quale maggior importo pagato a seguito della mancata tassazione come holding per gli anni 2007, 2008 e 2009; fr. 10'012.65 per la tenuta della contabilità degli anni 2010 e 2011 mai eseguita da AP 1; fr. 10'800.- a titolo di importo pagato a un’altra società per l’ottenimento di documenti). In concreto ci si può chiedere se la pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta costituisca un’azione parziale con cumulo di diverse pretese (come pretende l’appellante) oppure se essa ha fatto valere in causa un’unica pretesa creditoria di fr. 10'000.-. Il credito fatto valere in causa si fonda infatti su una cessione di credito parziale (doc. 12). Dalla cessione di credito parziale, di principio ammessa, sorgono due distinte pretese, indipendenti l’una dall’altra (sentenza del TF 4A_59/2017 del 28 giugno 2017 consid. 3.5.1; 4A_125/2010 del 12 agosto 2010 consid. 2.2 con riferimenti), di cui una sola oggetto della presente causa. Il fatto che il credito complessivo originario si riferisca a diversi periodi, rispettivamente sia composto da diverse pretese e che la cessione di credito non sia sufficientemente determinata è una questione che riguarda la validità della cessione; non essendo mai stata contestata in prima sede, essa esula tuttavia dall’esame del presente appello. Sia come sia, la questione non merita in concreto ulteriore disamina, la giurisprudenza invocata dall’appellante a sostegno della sua tesi essendo superata dalla decisione DTF 144 III 452. L’Alta Corte, in modifica della giurisprudenza anteriore, ha stabilito che nel caso in cui con un’azione parziale vengano cumulate più pretese, non deve essere precisato in quale ordine e/o in quale misura queste sono fatte valere singolarmente. In tal caso è unicamente necessario che la parte attrice abbia sufficientemente sostanziato l’esistenza di un credito superiore alla somma fatta valere giudizialmente.

Ne discende che su questo punto l’appello deve essere respinto.

  1. L’appellante chiede in via subordinata di riformare la decisione nel senso di respingere integralmente l’azione riconvenzionale. Essa, in sintesi, rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un errato apprezzamento delle prove per avere riconosciuto l’esistenza di un mandato di consulenza fiscale tra la società I__________ e AP 1 per gli anni 2008 e 2009 (appello, ad 6).

4.1 Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che la società I__________, costituita nel 2005, ha conferito a AP 1 con contratto 19 febbraio 2007 (doc. R) un mandato generico di amministrazione di società: il contratto menzionava espressamente i servizi usuali legati alla gestione corrente della società, alla domiciliazione e alla tenuta della contabilità societaria, senza tuttavia menzionare la consulenza fiscale. Nemmeno il secondo mandato sottoscritto dalle parti nel 2009, sebbene prevedesse nel suo allegato la voce relativa alla consulenza fiscale come prestazione non coperta dal forfait stipulato a titolo di mercede, era sufficiente per concludere la venuta in essere di un mandato di consulenza fiscale. Il primo giudice, sulla base di numerosi elementi convergenti emersi dall’istruttoria, ha tuttavia concluso che anche la responsabilità e la gestione dell’aspetto fiscale per gli anni 2008 e 2009 erano di pertinenza della AP 1. Egli, premesso che le diverse testimonianze erano discordanti sul tema specifico a sapere se l’appellante era stata incaricata anche della consulenza fiscale, ha ritenuto le stesse convergenti su altri fatti, dai quali ha dedotto che all’interno della AP 1 vi era personale addetto alla consulenza fiscale, che questo tipo di servizio veniva fornito abitualmente ai clienti, su richiesta, e che per le questioni più complicate essa si avvaleva di professionisti esterni, coinvolti in prima persona dal titolare __________ B__________, il quale in ogni caso manteneva la supervisione della gestione fiscale. Sulla base dell’istruttoria il primo giudice ha poi concluso che anche nel caso specifico si era riprodotto il medesimo schema nell’offerta del servizio di consulenza fiscale, ritenendo che tale consulenza era stata chiesta a fine 2007 e che pertanto i doveri derivanti dal mandato di consulenza fiscale avevano influito sugli anni 2008 e 2009. Il primo giudice ha poi rilevato che sulla base dei bilanci e proprio a fronte dei cambiamenti messi in atto a livello organizzativo in seno a I__________ a partire dal 2008, “anche a prescindere dalla questione della verosimile mera apparenza della rescissione del mandato per quell’anno” come sostenuto dall’attrice, alla AP 1 incombeva l’obbligo di analisi, di informazione e di messa in guardia del cliente, che i cambiamenti organizzativi non avrebbero permesso la tassazione come holding, ciò che tuttavia non era avvenuto. Il Pretore, riconoscendo il nesso causale tra la negligenza dell’appellante e il maggior onere fiscale per gli anni 2008 e 2009 ha quindi accolto l’azione riconvenzionale.

4.2 Con una serie di argomentazioni (appello, ad 6) l’appellante censura la conclusione del Pretore, secondo cui la I__________ le aveva conferito un mandato di consulenza fiscale per gli anni 2008 e 2009, limitandosi in sostanza a contrapporre alle circostanze dedotte dal primo giudice sulla base di un apprezzamento delle prove, una propria versione dei fatti supportata da una valutazione personale e soggettiva delle risultanze istruttorie, ciò che rende questa parte dell’appello irricevibile in ordine siccome non conforme ai presupposti di motivazione dell’appello previsti all’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 371 consid. 4.3.1).

Le censure sarebbero state in ogni caso destinate all’insuccesso anche nel merito, non essendo suffragate da alcun riscontro oggettivo agli atti, rispettivamente non essendo le prove addotte in questa sede a sostegno della propria tesi idonee a smentire il giudizio pretorile. Innanzitutto l’istruttoria ha potuto confermare che tra i servizi offerti dalla AP 1 vi era anche la consulenza fiscale, che, su richiesta, veniva fornita al cliente attraverso il suo personale interno o da professionisti esterni per la risoluzione di questioni più complicate (__________ F__________, verbale 7 ottobre 2014, pag. 1 e seg.; __________ M__________, verbale 14 ottobre 2014, pag. 9; __________ De , verbale 20 ottobre 2014, pag. 9). In quest’ultima evenienza era il titolare stesso dell’attrice __________ B che si preoccupava di coinvolgere i professionisti adatti a risolvere la problematica fiscale, mantenendo la supervisione della gestione fiscale (__________ S__________, verbale 7 ottobre 2014, pag. 3; __________ Sc__________, verbale 20 ottobre 2014, pag. 5, 6). Come rettamente concluso dal Pretore, numerosi elementi oggettivi emersi nel corso dell’istruttoria permettono di dedurre che questo “modus operandi” si è replicato anche nel caso concreto. Dalla stessa è infatti emerso che a fine 2007 il titolare dell’attrice __________ B__________ ha chiesto una consulenza allo studio __________ in relazione a una prevista ristrutturazione delle partecipazioni della I__________ (doc. II; ZZ) concernente, tra altro, la questione della tassazione holding di quest’ultima società (doc. 18a, 18b, 18d, GG, ZZ, __________ Sc__________, deposizione 20 ottobre 2014, pag. 5), culminato con l’invio della presa di posizione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del 5 dicembre 2007 alla AP 1 per il tramite dello studio , in cui veniva confermata la possibilità per la I di potere beneficiare “dello statuto holding, qualora i criteri dell’art. 91 LT” fossero stati adempiuti (doc. 18d, HH). Sempre all’attenzione della AP 1 è stato redatto nel 2007 da parte della società F__________ un ulteriore parere circa le conseguenze fiscali nel contesto della ristrutturazione delle partecipazioni della I__________ (doc. ZZ). Sempre la AP 1 ha redatto le dichiarazioni fiscali per gli anni 2007, 2008 e 2009, ricevendo le notifiche di tassazione e sempre lei in prima persona, senza nemmeno interpellare il cliente o informarlo delle decisioni, ha interposto reclamo contro le stesse e ha in seguito di sua iniziativa chiesto aiuto ad un professionista esterno per l’evasione della relativa procedura (doc. 4 e 5, __________ De , verbale 20 ottobre 2014, pag. 9). Ciò contrasta con la tesi sostenuta dalla convenuta riconvenzionale, secondo cui sarebbe stata richiesta unicamente di compilare le dichiarazioni di imposta. In queste circostanze appare infatti più plausibile che AP 1 non si sia limitata all’allestimento delle dichiarazioni di imposta, come da lei sostenuto, ma si sia giuridicamente impegnata, nell’ambito dell’amministrazione delle diverse società riconducibili a __________ K, tra cui la I__________, anche a consigliare alla controparte l'impostazione più conveniente nell’ottica di ottimizzare il carico fiscale. La circostanza che la tassazione come holding fosse un obiettivo della I__________ risulta peraltro in modo chiaro dall’invio della e-mail del 5 gennaio 2012 (quindi successivamente alla notifica delle tassazioni, doc. 29), con cui la I__________ ha chiesto alla AP 1 spiegazioni in merito ai problemi fiscali relativi alle tassazioni per gli anni 2008 e 2009, in particolare il motivo per cui la “I__________ was categorized as commercial but not holding company”. Ciò è inoltre confermato dalla teste __________ St__________, allora dipendente della AP 1, la quale ha riferito come __________ K__________ (beneficiario economico della I__________) si aspettasse di non dovere pagare imposte (verbale 14 ottobre 2014, pag. 5). In queste circostanze la conclusione del Pretore, secondo cui la responsabilità e la gestione fiscale della I__________ erano dei compiti che rientravano nell’incarico conferito alla AP 1, merita conferma.

  1. L’ulteriore censura dell’appellante in merito all’esistenza o no di un mandato di amministrazione della società I__________ per l’anno 2008 è priva di rilevanza per il giudizio. Il Pretore ha infatti ammesso la negligenza della AP 1 indipendentemente dalla questione “della mera apparenza di rescissione del mandato” (decisione, pag. 12). Egli ha infatti ritenuto che a fronte della consulenza fiscale chiesta nel 2007, il fatto di non avere almeno informato la I__________ che i cambiamenti attuati a livello organizzativo a partire dal 2008 avrebbero potuto avere un influsso sulla possibilità o meno di beneficiare del privilegio fiscale, era sufficiente per ritenere una negligenza in capo all’attrice. L’appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che la sua censura si rileva pure irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

  2. Con un’ultima censura l’appellante critica il Pretore di non avere tenuto conto del fatto che __________ K__________ sarebbe “sempre stato a conoscenza delle condizioni per ottenere la tassazione e che, nonostante ciò, ha personalmente inserito fra i beni della società un’autovettura ed una barca, nonché l’ha resa operativa assumendo del personale”, ciò avrebbe reso impossibile il beneficio del privilegio fiscale (appello, ad 8, pag. 21). La censura deve essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine siccome l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si limita a proporre una propria versione dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice che, sul tema, fondandosi sulla perizia giudiziaria, ha concluso che l’attrice, malgrado le attività svolte dalla I__________ nel 2007 e nel 2008, nonché la presenza a bilancio di veicoli intestati alla società sino al 2009 non avrebbero mai permesso la tassazione come holding, non aveva approfondito con la dovuta diligenza la questione, rilevando inoltre come essa aveva pure omesso di informare la cliente che il cambiamento dell’impostazione organizzativa della I__________ a partire dal 2008 avrebbe vanificato la possibilità di potere beneficiare del privilegio fiscale. La stessa è comunque infondata anche nel merito, ritenuto che le argomentazioni esposte in questa sede dall’appellante non trovano alcun riscontro agli atti, rispettivamente le prove addotte non sono idonee a smentire il giudizio pretorile. Innanzitutto non vi è alcun riscontro oggettivo agli atti dal quale dedurre che __________ K__________ “fosse stato debitamente informato”, non essendo sufficiente allo scopo il fatto che quest’ultimo fosse molto attivo nella gestione delle società (tra cui anche la I__________) di cui era beneficiario economico. Anzi, dagli atti emerge come la trasmissione di informazioni alla cliente avvenisse piuttosto solo su esplicita richiesta di quest’ultima (doc. 29). Ma proprio a motivo che la situazione gestionale era poco chiara e confusa, sovrapponendosi il mandato di amministrazione a iniziative personali di __________ K__________, avrebbe dovuto indurre l’attrice a distanziarsi dalla questione fiscale o precisare di non essere responsabile, ciò che tuttavia non è avvenuto. In queste circostanze, a fronte dell’evidente coinvolgimento della AP 1 in prima persona nelle questioni fiscali, la I__________ poteva in buona fede ritenere che l’attrice si fosse fatta carico di tutelare i suoi interessi (e quello delle altre società da lei amministrate per suo conto) anche da un profilo fiscale.

  3. Da ultimo l’appellante lamenta un’erronea applicazione del diritto nella misura in cui il Pretore, compensando le pretese delle parti, non le ha riconosciuto gli interessi di mora richiesti.

7.1 Ai sensi dell’art. 124 cpv. 2 CO la compensazione estingue i rispettivi crediti nel momento in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L’estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora. L’effetto della compensazione si produce al momento in cui i due crediti sono vicendevolmente compensabili, ovvero al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile (decisione del TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4 con riferimenti). Un credito è ritenuto esigibile quando il titolare del credito può azionare la sua pretesa (Schraner, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 75 CO). Il fatto che il debito estinto non può fruttare interessi di mora non significa che non occorre considerare eventuali interessi di mora sorti prima del momento in cui si è prodotta la compensazione (decisione del TF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.2). In altri termini rimangono riservati gli interessi eventualmente maturati fino al momento in cui si è prodotta la compensazione.

7.2 Nel caso in esame l’attrice ha chiesto con la petizione la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'089.95 oltre interessi al 3,5% dal 19 luglio 2012. La convenuta con risposta e domanda riconvenzionale del 17 giugno 2013, senza contestare la data della decorrenza degli interessi richiesti da controparte, ha opposto in compensazione il suo credito di fr. 10'000.-, oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2013. Quest’ultimo credito è divenuto esigibile con la cessione del 16 aprile 2013 (doc. 12), di modo che gli effetti della compensazione sono intervenuti in tale data. Ne discende che l’attrice ha diritto agli interessi al 3,5% su fr. 189.20 dal 19 luglio 2012 al 16 aprile 2013, per un importo complessivo di fr. 2.15. La pretesa dell’attrice deve pertanto essere riconosciuta per fr. 191.35 (fr. 189.20 + fr. 2.15). Ne discende un credito residuo dopo compensazione a favore della convenuta di fr. 9'808.65. Pur valendo anche in appello il principio de minimis non curat praetor, per dovere di completezza si impone nondimeno una modifica della sentenza impugnata.

  1. Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma della decisione impugnata. Ritenuto l’esito dell’appello, non si giustifica una diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima sede.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la quasi totale soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 22 dicembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 novembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è così riformata:

La petizione è parzialmente accolta, e di conseguenza la convenuta è considerata debitrice nei confronti dell’attrice di fr. 191.35. Per effetto dell’obiezione di compensazione, la convenuta non è condannata al versamento di tale importo (cfr. punto 3 del dispositivo).

Invariato

La domanda riconvenzionale è accolta, e per effetto dell’obiezione di compensazione la AP 1 è condannata a versare alla AO 1 fr. 9'808.65 oltre interessi al 5% dal 10.6.2013.

Invariato

Invariato

Invariato

II. Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1'000.- sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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18.06.2019
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25.03.2026