Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.04.2017 12.2017.2

Incarto n. 12.2017.2

Lugano 14 aprile 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.4732 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 6 ottobre 2016 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1

con cui l’istante ha chiesto di fare ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP oltre a una multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno di ritardo, di consegnargli, entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, 20 azioni del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, e meglio quelle dal n. 81 al n. 100, della società R__________ SA;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 23 dicembre 2016 ha accolto (senza aver assortito l’ordine con la comminatoria dell’art. 292 CP e la multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno di ritardo);

appellante il convenuto con appello 11 gennaio 2017, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 16 febbraio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 12 dicembre 2003 (doc. C) AP 1 ha dichiarato a AO 1 “di aver ricevuto in data odierna le azioni della R__________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a nome e per conto del signor AO 1, unico titolare della spettabile Ri__________ SA”;

che diffidato da AO 1 a restituire le 100 azioni della società (doc. E), del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, AP 1, il 29 settembre 2016 (doc. G), ha provveduto a consegnargliene solo 80, rifiutando la consegna delle altre 20;

che con istanza 6 ottobre 2016, fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO e promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di fare ordine a quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP oltre a una multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno di ritardo, di consegnargli, entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, anche le ultime 20 azioni e meglio quelle dal n. 81 al n. 100;

che il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando di aver nel frattempo chiesto ed ottenuto dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord di essere autorizzato a depositarvi quelle 20 azioni (doc. 1); confrontato con la replica dell’istante, che ha in sostanza rilevato come quel giudizio, fondato su un’esposizione dei fatti lacunosa (doc. H), fosse stato da lui appellato (doc. I), il convenuto ha poi precisato, in duplica, di aver dato seguito all’autorizzazione di deposito delle 20 azioni, con conseguente consegna delle stesse alla Pretura (doc. 2), ribadendo che il deposito giudiziale era stato chiesto e ammesso proprio perché quelle azioni erano state rivendicate in proprietà anche da terze persone e meglio da altri membri della famiglia __________, dal che l’illiquidità dell’istanza; l’istante ha in seguito comunicato che l’appello da lui inoltrato era stato accolto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello e che il convenuto era così stato invitato a ritirare le 20 azioni depositate in Pretura;

che con decisione 23 dicembre 2016 il Pretore ha accolto l’istanza (senza però aver assortito l’ordine con la comminatoria dell’art. 292 CP e la multa di fr. 100.- al giorno per ogni giorno di ritardo), ritenendo che il convenuto con lo scritto 12 dicembre 2003 (doc. C) avesse dato atto di detenere le azioni di R__________ SA a nome e per conto dell’istante, unico titolare delle stesse, e fosse di conseguenza tenuto a restituirgliele sulla base delle norme dei contratti di mandato e di deposito (art. 400 cpv. 1 CO), poco importando se quelle azioni fossero state rivendicate in proprietà da altri membri della famiglia __________; ad ulteriore conferma dell’evidenza del buon diritto dell’istante ha rinviato alla sentenza 30 novembre 2016 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 12.2016.172);

che con l’appello 11 gennaio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 16 febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di annullare il querelato giudizio (anche se invero dalla lettura delle motivazioni del gravame, è chiaro che la sua richiesta d’impugnazione debba essere intesa nel senso che, in riforma del primo giudizio, l’istanza doveva essere respinta);

che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che in questa sede il convenuto ha innanzitutto censurato la decisione pretorile evidenziando come il giudice adito non fosse competente per territorio: visto e considerato che nel caso di specie non si è in presenza di un foro imperativo (ciò che invero neppure è stato preteso), la censura è manifestamente irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC); essa sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso, atteso che in prima sede il convenuto si era espresso sul merito senza aver sollevato l’eccezione d’incompetenza (art. 18 CPC);

che il convenuto ha in seguito censurato il primo giudizio rilevando che presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord era già stata inoltrata un’altra causa, quella avente per oggetto il deposito giudiziale delle azioni, che a suo dire creava litispendenza e prevenzione di foro: la censura sull’esistenza di una litispendenza altrove, anche in questo caso nuova, è manifestamente infondata, visto e considerato che quest’ultima causa è stata inoltrata il 7 ottobre 2016 (cfr. doc. H), ossia solo dopo che la causa qui in esame era già stata promossa (il 6 ottobre 2016; Hohl, Procédure civile, Vol. II, 2ª ed., n. 398 seg.), e che in ogni caso le due cause nemmeno avevano per oggetto la stessa domanda (Hohl, op. cit., n. 405 seg.);

che il convenuto ha infine contestato nel merito la decisione impugnata nella misura in cui aveva stabilito, contrariamente a quanto sancito dalla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, che egli aveva ricevuto l’intero pacchetto azionario dall’istante, rilevando che la sentenza dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello citata dal Pretore era poi stata impugnata innanzi al Tribunale federale; ha quindi aggiunto che lo scritto 12 dicembre 2003 (doc. C) era stato “mal interpretato ed erroneamente steso” in quanto si trattava in realtà di una “dichiarazione pretesa e rilasciata al signor AO 1 il quale per affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di essere l’unico titolare dell’intero pacchetto azionario”, essendo invece incontestabile che il mandato di deposito era stato concluso con tutta la famiglia __________ ed anzi l’istante stesso avendo ammesso innanzi alla Autorità regionale di protezione che titolari di quelle azioni erano le figlie;

che la censura, laddove fosse ricevibile, è manifestamente infondata: l’esito della causa avviata a suo tempo presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - per altro conclusasi nel senso che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la decisione di questa Camera (inc. n. 4A_731/2016) - è in realtà irrilevante per l’esito della lite; decisivo è piuttosto il fatto che il convenuto non è stato in grado di dimostrare l’erroneità dell’assunto pretorile, secondo cui in forza dello scritto steso dal medesimo il 12 dicembre 2003 (doc. C) e delle successive richieste di restituzione delle azioni da parte dell’istante egli fosse tenuto a restituirgliele in virtù dell’art. 400 cpv. 1 CO: è in effetti per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede che egli ha preteso che lo scritto di cui al doc. C fosse stato “mal interpretato ed erroneamente steso” in quanto si trattava in realtà di una “dichiarazione pretesa e rilasciata al signor AO 1 il quale per affari propri necessitava una dichiarazione in cui egli stesso dichiarava di essere l’unico titolare dell’intero pacchetto azionario”, ed è pure per la prima volta solo in questa sede, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che egli ha preteso che fosse incontestabile che il mandato di deposito era stato concluso con tutta la famiglia __________ ed anzi l’istante stesso avesse ammesso innanzi alla Autorità regionale di protezione che titolari di quelle azioni erano le figlie;

che l’appello del convenuto deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;

che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'000.- (pari al valore nominale delle 20 azioni di R__________ SA di cui è chiesta la restituzione), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 11 gennaio 2017 deAP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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