Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.2019 12.2017.185

Incarto n. 12.2017.185

Lugano 3 aprile 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.6 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 11 aprile 2016 da

AO 1 rappr. dagli avv. PA 2

contro

AP 1 rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 34'035.08, somma aumentata in replica a € 36'169.71, oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2015 nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 ottobre 2017 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di € 23'623.51 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015 e rigettando in via definitiva, per fr. 25'593.70 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015, l’opposizione al PE;

appellante la convenuta con appello 24 novembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 29 gennaio 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 23 aprile 2015 AO 1, in qualità di committente, e AP 1, in qualità di organizzatore e di agente dell’artista DJ G__________ __________, hanno firmato un contratto (doc. C), retto dal diritto svizzero, volto a regolamentare le condizioni per l’esibizione da parte di quest’ultimo, la sera del 6 giugno 2015 e per uno spettacolo di circa 60 minuti, presso la Discoteca __________ a __________.

Con e-mail inviata nel tardo pomeriggio del 6 giugno 2015 (doc. 1) AP 1 ha significato a AO 1 la risoluzione dell’accordo per presunte inadempienze contrattuali.

  1. Dopo essersi fatta rilasciare la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 11 aprile 2016 AO 1, ritenendo ingiustificata la rescissione del contratto, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1 - che nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AP 1 -, per ottenere la sua condanna al pagamento di € 34'035.08, somma aumentata in replica a € 36'169.71, oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2015 nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la rifusione del compenso versato anticipatamente (€ 10'000.-), la rifusione delle spese di noleggio di attrezzature già corrisposte (€ 1'900.-) e il risarcimento di altre spese asseritamente resesi necessarie per l’organizzazione della serata (€ 24'269.71).

La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 25 ottobre 2017, in parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1), ha condannato la convenuta al pagamento di € 23'623.51 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015 (dispositivo n. 1.1) e ha rigettato in via definitiva, per fr. 25'593.70 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2015, l’opposizione al PE (dispositivo n. 1.2), ponendo da una parte le spese processuali di fr. 4'000.- per 1/3 a carico dell’attrice e per 2/3 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 1'900.- per ripetibili, e dall’altra le spese di conciliazione per 2/3 a carico dell’attrice e per 1/3 a carico della convenuta (dispositivo n. 2). Egli, dopo aver riconosciuto il carattere ingiustificato della rescissione del contratto, ha attribuito all’attrice, giusta l’art. 109 CO, la totalità degli importi rivendicati a titolo di rifusione del compenso e delle spese di noleggio di attrezzature (€ 11'900.-) e una parte delle somme azionate a titolo di risarcimento (€ 11'723.51).

  2. Con l’appello 24 novembre 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 29 gennaio 2018, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore, dopo aver escluso che l’attrice potesse aver violato i punti n. 2.1, 2.2, 3.1 e 4.7 del contratto, ha respinto, per quanto è qui ancora d’interesse, la tesi della convenuta secondo cui la controparte avrebbe pure violato il punto n. 1.6 del contratto imponendo la sovrapposizione di altri suoni e musiche durante l’esibizione di G__________ . Quella clausola contrattuale (in base alla quale “l’organizzatore e l’artista non avranno nessun vincolo sulla modalità dell’esibizione, sulla scelta delle musiche, delle coreografie e della regia che saranno esclusivamente poste in essere secondo l’insindacabile giudizio dell’artista nel corso dell’esibizione …”) si riferiva piuttosto alla modalità con cui G __________ avrebbe svolto la propria esibizione, mentre invano andrebbe cercata nella stessa un’esclusione espressa della possibilità di esibizione contemporanea, in spazi diversi, di più artisti. D’altro canto l’esibizione di più artisti era stata presa in considerazione dal contratto stesso, e meglio dal suo punto n. 7.11 (secondo cui “in caso di esibizione di più artisti nel corso della stessa serata, il committente s’impegna ad assicurare a tutti la medesima visibilità”), senza che fosse stato fatto in alcun modo divieto di esibizioni sovrapposte. Per tacere poi che l’esibizione contemporanea di diversi artisti emergeva con chiarezza dai volantini approvati dalla convenuta (doc. D p. 2, che riportava gli orari di esibizione) il 10 (recte:

  1. maggio 2015 (doc. I), senza che questa avesse avuto allora a sollevare contestazione alcuna, la prima censura essendo risultata da una e-mail del 1° giugno 2015 (doc. 2). Che poi G__________ __________ fosse solito esibirsi da solo (teste Ga__________ __________ p. 3) poco importava, determinanti essendo gli accordi contrattuali tra le parti, che in specie nulla prevedevano al riguardo. Né dagli atti risultava in ogni caso che il giorno dell’evento l’attrice avrebbe insistito per un’esibizione a tutti i costi in contemporanea, considerato che invero essa si era finanche piegata alle richieste della convenuta, annullando i restanti concerti in contemporanea (interrogatorio di A__________ __________ p. 3).

5.1. In questa sede la convenuta, pur avendo dato atto che i punti n. 1.6 e 7.11 del contratto non contenevano un’esclusione espressa della possibilità di esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di più artisti, ha sostenuto che “questa non è altro che una più che logica conseguenza del divieto di imposizione di vincoli riguardo alle modalità dell’esibizione”, essendo evidente, alla luce della testimonianza di Ga__________ __________ secondo cui l’esibizione in contemporanea avrebbe provocato delle sovrapposizioni audio (p. 3), che “l’esibizione in contemporanea avrebbe dunque significato un grave inquinamento della musica dell’artista, a non averne dubbio qualificabile come un vincolo alla sua modalità di esibizione …, tale addirittura da impedire all’artista di esibirsi, danneggiando quindi non solo lui stesso e l’organizzatrice, ma anche il pubblico, cui sarebbe stato offerto uno spettacolo di qualità infima” (appello p. 5).

Il rilievo è infondato. Da una parte la convenuta non ha dimostrato che in base alla preminente interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2), le clausole contrattuali n. 1.6 e 7.11 dovessero essere intese nel senso che l’esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di più artisti non poteva esserle imposta: dagli atti non risulta in effetti che le parti si fossero accordate per una tale interpretazione (cfr. pure appello p. 6, laddove essa ha ammesso che “in precedenza”, ossia prima del 1° giugno 2015 “mai era stato affrontato l’argomento”), poco importando dunque se, per i testi P__________ __________ (p. 5) e Ga__________ __________ (p. 3), entrambi collaboratori della convenuta, G__________ __________ fosse solito esibirsi secondo quelle modalità e, per il solo teste Ga__________ __________ (p. 3), in caso contrario non avrebbe potuto esibirsi. Dall’altra nemmeno nell’ambito di un’interpretazione oggettiva secondo il principio dell’affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2), era possibile concludere che le due clausole contrattuali potessero essere intese, almeno implicitamente, in quel senso: pacifico che le stesse, nonostante l’esibizione di più artisti in spazi diversi fosse stata presa in considerazione ed anzi ammessa nel contratto, non contenevano espressamente un’esclusione della possibilità di una loro esibizione in contemporanea, che invero non è stato provato fosse necessaria o usuale nel particolare settore e con ciò non poteva essere considerata implicita (specialmente poi alla luce dell’impegno assunto dall’attrice al punto n. 7.11 del contratto di “assicurare, in caso di esibizione di più artisti nel corso della stessa serata, a tutti la medesima visibilità”), è in effetti incontestabile che una tale esigenza, se fosse invece stata ritenuta essenziale dalla convenuta, avrebbe dovuto esservi specificata, a maggior ragione se si pensa che il contratto era stato redatto da lei con il che ogni eventuale dubbio interpretativo doveva andare a suo scapito (DTF 124 III 155 consid. 1b).

In assenza di una pattuizione - espressa o implicita - in tal senso, è in modo pretestuoso che la convenuta ha nell’occasione lamentato un’inadempienza contrattuale della controparte. In concreto le esibizioni in contemporanea dei vari artisti avrebbero in effetti dovuto svolgersi in spazi distinti e separati, lo spettacolo di G__________ __________ (e di alcuni artisti prima di lui) essendo previsto nella sala esterna e quelli degli altri artisti essendo invece programmati nelle due sale interne (cfr. doc. D), ritenuto che non è stato provato, non potendo bastare l’opposta ma non meglio motivata opinione del teste Ga__________ __________, per altro già contestata a suo tempo dall’attrice (doc. 2), che in tali circostanze vi sarebbero potuto essere delle indesiderate sovrapposizioni audio, ciò che invero sarebbe stato comunque da escludere siccome l’insonorizzazione di una discoteca al beneficio delle necessarie autorizzazioni d’esercizio, come quella in esame, dev’essere di principio idonea ad impedire la diffusione di rumori molesti al di fuori della stessa.

5.2. La convenuta ha in seguito censurato l’assunto pretorile - in sé non decisivo - secondo cui l’esibizione in contemporanea dei diversi artisti, la sera del 6 giugno 2015, emergesse per altro con chiarezza dai volantini (doc. D p. 2, che riportava gli orari di esibizione) da lei approvati il 12 maggio 2015 (doc. I).

La censura dev’essere disattesa. Il fatto che l’approvazione da lei rilasciata (doc. I) fosse riferita al solo aspetto grafico del volantino e non anche a quello contenutistico degli orari delle esibizioni indicati alla sua p. 2, che “non erano stati oggetto dell’attenzione di AP 1” (appello p. 6), è in effetti stato addotto per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, ritenuto per altro che nella duplica essa non aveva contestato l’assunto di replica dell’attrice secondo cui le era allora stato chiesto di “approvare l’immagine promozionale (che ritraeva anche gli altri ospiti della serata, doc. D, doc. R p. 1)” per cui “che dunque vi erano altri ospiti / artisti era cosa ben nota a controparte, la quale non ha mai manifestato il suo dissenso a riguardo (doc. R p. 1)” (p. 3), rispettivamente secondo cui “ad ogni modo rilevasi che al momento dell’accettazione dell’evento/esibizione di G__________ __________ era stato specificato che all’interno del locale avrebbero suonato altri ospiti, trattandosi di un minifestival ... ciò risulta peraltro comprovato dall’accettazione del volantino” (p. 4). In ogni caso, quand’anche, per ipotesi, si volesse seguire la convenuta e ritenere che l’approvazione da lei rilasciata fosse riferita al solo aspetto grafico del volantino, il principio della buona fede le avrebbe nondimeno imposto di prestare attenzione anche all’aspetto contenutistico degli orari delle esibizioni indicati alla sua p. 2, da lei invece asseritamente tralasciato, essendo evidente che l’approvazione del volantino le era stata a quel momento richiesta “per potere uscire in promozione” (doc. I) e dunque presupponeva la correttezza delle informazioni, anche in punto agli orari, in esso riportate.

5.3. La convenuta non ha invece censurato l’assunto pretorile secondo cui la sua prima contestazione relativa all’esibizione contemporanea dei vari artisti risaliva all’e-mail del 1° giugno 2015, con cui aveva dichiarato “questo è impossibile” (doc. 2). Essa ne ha tuttavia ora dedotto, senza aver preteso che le parti potessero in seguito essersi accordate in modo diverso, che “la contestazione è di conseguenza avvenuta tempestivamente, in quanto … AP 1, in virtù del principio dell’affidamento, non poteva pensare che l’appellata interpretasse il punto 1.6 del contratto in maniera tale da poter vincolare l’esibizione dell’artista con una sovrapposizione delle musiche” rispettivamente che essa “ha quindi contestato in modo tempestivo, netto e inequivocabile quanto AO 1 tentava indebitamente di imporgli” (appello p. 6).

La censura non può essere accolta già per il solo fatto che - come detto (cfr. supra consid. 5.1) - le clausole contrattuali n. 1.6 e 7.11 non potevano essere intese nel senso che l’esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di più artisti non potesse essere imposta alla convenuta, per cui neppure era vero che allora l’attrice “tentava indebitamente di imporgli” una diversa interpretazione del contratto. La contestazione della convenuta, sia pure infondata, ha se non altro avuto il pregio - se così si può dire - di rendere palese già sin da quel momento la divergenza di opinione delle parti sulla particolare questione, che 5 giorni dopo avrebbe poi portato alla rescissione del contratto.

5.4. La convenuta ha infine censurato l’assunto pretorile secondo cui non risultava che il giorno dell’evento l’attrice avrebbe in fin dei conti insistito a tutti i costi per un’esibizione in contemporanea ed anzi si era persino piegata alle sue richieste annullando i restanti concerti in contemporanea, rilevando che se fosse stato così, il che era smentito dal teste Ga__________ __________ (p. 3), ben più attendibile dell’amministratore unico dell’attrice A__________ __________, nonché dalle due e-mail di cui a p. 31 e 33 del doc. R, essa non avrebbe più avuto motivo di rescindere il contratto.

La censura non migliora la posizione della convenuta: in effetti, nel caso in cui l’accertamento del giudice di prime cure fosse corretto e dunque l’attrice avesse allora rinunciato ad imporre un’esibizione in contemporanea, la convenuta non avrebbe ovviamente potuto rescindere il contratto rimproverandole una violazione della clausola n. 1.6 del contratto (e neppure rimproverandole una violazione delle clausole n. 2.1, 2.2 e 3.1 del medesimo, che per il Pretore non erano a loro volta state violate, senza che quel suo assunto sia qui stato minimamente censurato); nel caso in cui l’accertamento del primo giudice fosse invece stato effettivamente errato e si dovesse così ammettere che l’attrice aveva insistito per un’esibizione in contemporanea, la rescissione del contratto sarebbe stata nuovamente ingiustificata, visto e considerato che - come detto (cfr. supra consid. 5.1) - quella sua insistenza era legittima, le clausole contrattuali n. 1.6 e 7.11 non potendo essere intese nel senso che l’esibizione in contemporanea, in spazi diversi, di più artisti non poteva essere imposta alla convenuta e non essendo stato provato che in concreto vi sarebbero potuto essere delle indesiderate sovrapposizioni audio.

  1. Riconosciuto il carattere ingiustificato della rescissione contrattuale significata dalla convenuta, il Pretore - come già accennato - ha attribuito all’attrice, tra gli altri importi, una somma di € 11'723.51 a titolo di risarcimento dell’interesse negativo. Egli ha spiegato che quella spesa si riferiva al montaggio di strutture e accessori (in sostanza il palcoscenico esterno e tutte le sue componenti), che non erano indispensabili alla discoteca e che erano state predisposte solo in virtù della presenza di G__________ __________ (interrogatorio di A__________ __________ p. 2; cfr. pure la dichiarazione di L__________ __________ di cui al doc. Q), tant’è che erano state in larga misura smontate dopo l’evento (teste L__________ __________ p. 1), poco importando per il resto se l’attrice avesse poi cercato di riutilizzarle durante la serata (interrogatorio di A__________ __________ p. 2).

In questa sede la convenuta ha censurato la conclusione dal giudice di prime cure, rilevando, sulla base della testimonianza di Ga__________ __________ (p. 3) e dell’interrogatorio di A__________ __________ (p. 1 seg.), che “la maggior parte delle attrezzature non erano di conseguenza state acquistate e allestite per lo show del DJ G__________ ” e “lo sarebbero state comunque, perché esse erano finalizzate allo svolgimento della serata nel suo complesso e non solo allo show dell’artista messo a disposizione dall’appellante” (appello p. 12). La censura deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine siccome la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è espressa sulla dichiarazione di L __________ di cui al doc. Q, una delle due prove apprezzate a suo sfavore sul tema dal primo giudice (TF 11 aprile 2017 4A_704/2016 consid. 4).

La stessa sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso anche nel merito. È in effetti incontestabile che l’allestimento del palco esterno è stato effettuato proprio in considerazione del fatto che sullo stesso, oltre beninteso ad altri artisti minori, avrebbe dovuto esibirsi G__________ , che costituiva l’ospite principale e la vera e propria attrazione dell’evento (cfr. già solo il volantino di cui al doc. D), tanto è vero che l’annullamento del suo spettacolo ha comportato l’insuccesso dell’evento, con l’annullamento di molte prenotazioni di tavoli, il rimborso a moltissimi clienti che avevano acquistato i biglietti in prevendita e la concessione di una consumazione gratuita ai clienti rimasti, ecc. (doc. H e 5). Le prove ora addotte dalla convenuta non sarebbero oltretutto state idonee a smentire il giudizio pretorile: il teste Ga , laddove aveva riferito che “tutte le attrezzature per la zona esterna le abbiamo messe noi” (p. 3), si era in effetti ovviamente riferito ai soli impianti di luci e suoni forniti e posati dalla convenuta (doc. F), mentre il fatto che A __________ nel suo interrogatorio abbia riferito che “alcune di queste attrezzature [N.d.R.: quelle specificatamente acquistate per lo svolgimento della serata, ossia in sostanza il palcoscenico esterno e tutte le sue componenti] sono state utilizzate nonostante il forfait di G__________ __________” (p. 1 seg.) conferma né più né meno quanto accertato dal Pretore senza aggiungere nulla a favore della tesi della convenuta.

  1. Ne discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di € 23'623.51, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 24 novembre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

  • avv. ;
  • avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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