Incarto n. 12.2017.175
Lugano 25 marzo 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini, vicepresidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.290 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 15 luglio 2013 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1 rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'525.20
oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2012 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
al PE n. __________ dell’UE di Lugano nell’ambito di un contratto di leasing disdetto
anticipatamente per mora nel pagamento delle rate concordate;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto nella misura di fr. 6'132.20 oltre
interessi;
appellante la convenuta, che con appello 11 ottobre 2017 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 2'315.- oltre
interessi e modificare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie di prima
istanza, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre con risposta 12 dicembre 2017 l’attrice postula la reiezione integrale del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Il 7 settembre 2011, AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di leasing avente quale oggetto l’autovettura __________ che prevedeva il pagamento di rate mensili pari a fr. 594.- IVA inclusa (doc. C). La vettura è stata consegnata all’assuntrice il giorno stesso (doc. D).
B. In data 11 novembre 2011 AO 1 ha diffidato AP 1 ingiungendole di pagare due rate leasing non ancora saldate e avvisandola della possibilità di rescissione anticipata del contratto in caso di mora ai sensi dell’art. 18 LCC (doc. E).
C. Il 12 dicembre 2011 AO 1, stante la mancata reazione alla diffida e uno scoperto nel frattempo aumentato a fr. 1'782.-, ha notificato a AP 1 la disdetta del contratto, chiedendo la riconsegna dell’autovettura entro il 19 dicembre 2011 e avvisandola che, in caso di mancato rispetto del termine di consegna, avrebbe provveduto a far ritirare il veicolo addebitandole i relativi costi, così come previsto dal contratto (doc. F).
D. Con scritto 30 dicembre 2011 AO 1 ha costatato il mancato pagamento delle rate scoperte e la mancata restituzione del veicolo e ha ingiunto un ultimo termine di consegna scadente il 3 gennaio 2012 (doc. G). A scadenza infruttuosa di quest’ultimo termine, essa ha conferito a __________ GmbH l’incarico di recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio 2012 (doc. I).
E. Risultando danneggiato e di un colore diverso dall’originale, il 20 gennaio 2011 il veicolo è stato peritato. La perizia ha accertato costi di riparazione per un totale di fr. 15'680.- (doc. L) per sostituzione di pezzi, riparazioni, riverniciatura, pulizia ed espletamento di servizi connessi. Con comunicazione 10 febbraio 2012 (doc. M) la società ha chiesto a AP 1 il pagamento di complessivi fr. 26'525.16, comprendenti i suddetti costi di riparazione (fr. 15'680.-), le spese di recupero del veicolo (fr. 1'709.45), gli oneri contrattuali derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto (4 rate leasing maggiorate per un totale di fr. 6’101.56), un sovrapprezzo per km supplementari percorsi (fr. 2'230.80) e IVA (fr. 803.35).
F. Dopo un ulteriore sollecito infruttuoso (doc. N), AO 1 ha escusso AP 1 con PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 26'525.16 (doc. O). A seguito della sua opposizione, la società, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire (doc. B), l’ha convenuta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, con petizione 15 luglio 2013 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 26'525.20 oltre interessi al 5% dal 25 febbraio 2012 e il rigetto definitivo dell’opposizione a fronte della disdetta anticipata del contratto e dei risultanti crediti insoluti.
G. Con risposta 16 settembre 2013, la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, sostenendo che la società di leasing non aveva alcun diritto di rivendicare il credito a causa del mancato esame della sua capacità creditizia (art. 29 e 32 LCC), osservando subordinatamente che le rate non corrisposte riguardavano unicamente due mensilità e contestando gli importi di cui ai doc. L e M per mancato superamento del chilometraggio annuo previsto contrattualmente, per l’assenza di responsabilità in relazione a determinate riparazioni effettuate e per l’eccessività delle cifre indicate nella perizia doc. L.
H. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi, con decisione 1. settembre 2017 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione riconoscendo all’attrice l’importo di fr. 6'132.20 oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2012 e pronunciando in tale misura il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________, ponendo le spese processuali a carico di AP 1 in ragione di fr. 440.- e di AO 1 in ragione di fr. 1'760.-, condannando quest’ultima a versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili parziali. In sintesi, il primo giudice ha accertato che il contratto di leasing era stato ripreso da AP 1 da un precedente assuntore, che la Legge sul credito al consumo (LCC) era applicabile alla fattispecie e che gli obblighi di verifica della capacità creditizia in capo ad AO 1 erano stati rispettati, ma che il contratto era da dichiarare nullo ex art. 15 cpv. 1 LCC per assenza del contenuto necessario previsto dall’art. 11 cpv. 2 lett. g LCC, ovvero di una tabella dalla quale risultasse l'importo da pagare in caso di scioglimento anticipato del contratto. Il primo giudice ha poi stabilito che, a fronte della nullità non retroattiva prevista dall’art. 15 cpv. 4 LCC, AP 1 era unicamente tenuta a pagare le quattro rate scadute al momento della ripresa del veicolo (fr. 2'376.-), ma non le pretese derivanti dalla perdita di valore dell’oggetto (fr. 6'101.56, importo corrispondente a quattro rate maggiorate, e fr. 2'230.80 per i km supplementari), in ogni caso non sufficientemente allegate e dimostrate. Il Pretore aggiunto ha infine riconosciuto la pretesa attorea per i costi di recupero dell’autovettura (fr. 1'709.45 più fr. 136.75 di IVA all’8%) e una parte delle spese di riparazione (fr. 1'910.-).
I. Con appello 11 ottobre 2017, avversato dall’attrice con risposta 12 dicembre 2017, la convenuta si è aggravata contro tale decisione chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione di controparte unicamente nella misura di fr. 2'315.- oltre interessi, sostenendo di doverle soltanto fr. 1'935.- per l’utilizzazione del veicolo e fr. 380.- per le spese di riparazione e pulizia. Conseguentemente, l’appellante ha chiesto pure la riforma dell’impugnato giudizio in relazione alla ripartizione delle spese giudiziarie.
E considerato
in diritto:
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 1. settembre 2017 è stata notificata all’appellante l’11 settembre 2017, per cui l’appello 11 ottobre 2017 è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
L’appellante rimprovera innanzitutto il Pretore aggiunto per averla condannata a pagare quattro rate leasing (fr. 2'376.-), quando in realtà sarebbero dovute soltanto tre rate intere per i mesi di ottobre-dicembre 2011 e una rata parziale corrispondente a un utilizzo di 8 giorni per il mese di gennaio 2012. A tal proposito, l’istruttoria ha appurato che la rata di settembre 2011 era stata pagata dal precedente assuntore (cfr. teste __________, deposizione del 5 dicembre 2013, p. 2), e che quindi l’obbligo di pagamento della convenuta iniziava dal mese di ottobre 2011. Il mancato pagamento delle tre rate di ottobre-dicembre 2011 essendo pacifico, resta dunque da determinare l’importo dovuto per il mese di gennaio 2012. L’art. 15 cpv. 4 LCC prevede una nullità non retroattiva del contratto e l’obbligo per l’assuntore di restituire il veicolo e pagare le rate dovute sino a quel momento. Scopo di tale norma è di imporre all’assuntore, che malgrado la nullità del contratto ha potuto utilizzare la vettura per un determinato periodo, una sufficiente controprestazione, mentre il fornitore del leasing deve sopportare la perdita di valore dell'oggetto non coperta in tal modo. Il momento determinante per il calcolo è dunque quello della restituzione, e non la fine di un mese, come usuale nell’ambito della disdetta del contratto. Ne consegue che l’appellante, avendo avuto il veicolo a propria disposizione sino al 9 gennaio 2012 (doc. I), è tenuta a pagare un indennizzo per il suddetto periodo di utilizzo effettivo di nove giorni, ovvero fr. 172.45 , invece che per l’intero mese. Ne consegue che l’appellante dovrà versare all’appellata, per le rate di leasing, un importo pari a fr. 1'954.45 (fr. 594.- x 3 + fr. 172.45), in parziale riforma del giudizio pretorile.
Il primo giudice ha riconosciuto la pretesa attorea di fr. 1'709.45 oltre a fr. 136.75 di IVA all’8% (doc. M) quale risarcimento danni per i costi di recupero del veicolo, osservando che il relativo importo, seppur non comprovato, non è stato contestato dalla convenuta. Nemmeno in questa sede l’appellante censura l’ammontare di tale posta di danno, bensì piuttosto che il recupero unilaterale del veicolo da parte dell’attrice era illecito, non supportato dalla legge (né dall’art. 52 cpv. 3 CO, né dagli art. 926 seg. CC) né dalla clausola 15.5 del contratto di leasing, in quanto dichiarato nullo. L’attrice avrebbe dunque cagionato da sé il danno occorsole (art. 44 CO).
3.1 Il contratto di leasing, alla relativa clausola 15.5 (doc. C), stabiliva che in caso di mancata tempestiva restituzione del veicolo al termine del rapporto contrattuale, la società di leasing era autorizzata a prelevare autonomamente il veicolo, accedendo liberamente al suo luogo di situazione, e ad addebitare all’assuntore del leasing tutti i relativi costi. Conseguentemente, dopo notifica della disdetta e l’invio di due solleciti di restituzione con comminatoria di quanto sopra, la società ha incaricato __________ GmbH di recuperare il veicolo (doc. H), ciò che è avvenuto il 9 gennaio 2012 (doc. I).
3.2 Il contratto in questione è stato dichiarato nullo dal primo giudice, trattasi tuttavia di una nullità particolare non retroattiva (art. 15 cpv. 4 LCC), per cui già solo per questo motivo si potrebbe ammettere che, al momento del recupero, l’attrice disponeva di una valida autorizzazione a procedere in virtù della clausola 15.5 a fronte della disdetta contrattuale (ritenuto che in prima sede la convenuta ha contestato le pretese attoree per svariati motivi, ma non la validità della disdetta). Una simile autorizzazione trasforma un’ingerenza indebita (“verbotene Eigenmacht”) in un’azione permessa, e può essere anche tacita, in particolare in considerazione di atti concludenti, come la mancata reazione a un’interferenza o sottrazione (Ernst in: Honsell/Vogt/Geiser [ed.], Basler Kommentar ZGB II, 5a ed., n. 13 vor Art. 926-929 CC). Aggiungasi che secondo quanto dichiarato dal teste __________, la __________ GmbH ha più volte tentato di contattare la convenuta prima di effettuare il recupero, avvisando pure la polizia. Dopo il recupero della vettura, il suddetto teste è riuscito a contattarla, ed ella si è recata spontaneamente presso il garage __________ __________ per ritirare dalla vettura i suoi effetti personali e consegnare le chiavi (deposizione del 5 dicembre 2013, p. 2), ciò che permette di riconoscere un’autorizzazione perlomeno per atti concludenti, per cui ella è ora malvenuta a contestare il recupero effettuato. L’attrice era del resto tenuta a restituire quanto prima la vettura anche in caso di nullità del contratto, ciò che non ha fatto malgrado i ripetuti solleciti, né ha contestato il suo obbligo di restituzione, né ha affermato di essere stata intenzionata a restituire spontaneamente la vettura, e le circostanze lasciano supporre il contrario, per cui il suo possesso (indipendentemente dal titolo giuridico invocato dall’attrice, nullità o disdetta del contratto) era in quel momento in mala fede ai sensi dell’art. 940 CC (cfr. DTF 120 II 191, consid. 3; Ernst, op. cit., n. 8 vor Art. 938-940 CC).
3.3 Peraltro, giusta il rapporto di recupero doc. I, l’automobile è stata trovata posteggiata lungo la strada. L’appellata dunque nemmeno ha dovuto accedere all’abitazione dell’appellante oppure a un posteggio coperto né le viene contestato di aver cagionato dei danni, osservato pure che essa era proprietaria del veicolo e che la convenuta palesemente non disponeva più di alcun titolo per mantenere il possesso della vettura, per cui la società di leasing, nel caso di un’azione di reintegra, avrebbe potuto avvalersi del suo diritto prevalente ai sensi dell’art. 927 cpv. 2 CC. Vi è pure da considerare che in caso di mancato recupero della vettura nel mese di gennaio 2012, l’attrice avrebbe dovuto pagare rate ulteriori fino al momento della restituzione rispettivamente di un relativo ordine giudiziale, invece che fino al 9 gennaio 2012.
3.4 Per tutti questi motivi, la sua censura non merita tutela e non può rimettere in discussione l’accertamento pretorile, che va confermato.
4.1 In questa sede, l’appellante riconosce di dover pagare i danni relativi al retrovisore e ai costi di pulizia del veicolo, mentre contesta quelli relativi ai paraurti, poiché riparati tramite riverniciatura, costo a lei non imputabile (bensì al precedente assuntore, che aveva impropriamente modificato il colore originale della vettura da grigio a bianco), rispettivamente poiché, con riferimento al paraurti posteriore, per il quale è stato necessario anche un riassetto, è stato indicato un costo complessivo pure riguardante la verniciatura, per cui non si può determinare in che misura il costo dell’intervento le è imputabile.
4.2 La censura non può essere ammessa. Innanzitutto, l’appellante non contesta di aver causato i relativi danni (paraurti anteriore graffiato, paraurti posteriore deformato e graffiato) e di essere di principio tenuta al relativo risarcimento. Il doc. L inoltre separa chiaramente le poste di danno relative alla riverniciatura totale del veicolo (fr. 9'000.-), e quelle relative alla riparazione dei paraurti (fr. 620.- per quello anteriore, fr. 910.- per quello posteriore). Detta distinzione e i relativi importi hanno trovato riscontro nella successiva perizia giudiziaria del 20 marzo 2015 allestita dall’ing. __________, per cui si deve ammettere che le poste di danno relative ai paraurti riguardano solo la riparazione e non comprendono il ripristino della tinta originale, né l’appellante si confronta con tali circostanze o contesta il contenuto della perizia, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 310 e 311 CPC). Peraltro, la perizia accerta a tal riguardo dei costi considerevolmente maggiori a quelli indicati nel doc. L e rivendicati dall’attrice, rispettivamente contiene la distinta di tutti gli interventi di riparazione necessari, fra cui quelli di smontaggio e rimontaggio dei pezzi, il tempo di lavoro e la retribuzione oraria del personale, indicando in particolare che il paraurti posteriore, in quanto deformato, ha dovuto essere sostituito (p. 3-4; cfr. anche deposizione 17 giugno 2014 di __________, p. 4).
4.3 Ne consegue che la censura dell’appellante non è atta a rimettere in discussione il relativo accertamento pretorile, che merita conferma. L’appellante è dunque tenuta a risarcire anche i costi di riparazione dei paraurti anteriore e posteriore, a lei imputabili.
Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto nel senso che l’appellante dovrà risarcire all’appellata fr. 1'954.45 quali rate di leasing per il periodo di utilizzo del veicolo, fr. 1'846.20 (IVA compresa) per i costi di recupero del veicolo e fr. 1'910.- per i costi di riparazione e pulizia dello stesso, per un importo complessivo di fr. 5'710.65 oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2012. Limitatamente a tale importo, è disposto il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
Non ponendo la presente causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.
Per quanto riguarda le spese giudiziarie di prima sede, esse sono state calcolate dal Pretore aggiunto sulla base di una soccombenza attorea pari all’80%. Vi è da osservare a tal proposito che egli ha effettuato un’approssimazione per eccesso, e che anche prendendo come riferimento, rispetto alla pretesa attorea di fr. 26'525.20, l’importo ridotto di cui sopra, la percentuale di soccombenza rimane di poco inferiore all’80%, per cui si giustifica di confermare la ripartizione delle spese giudiziarie così come decisa dal primo giudice.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 3'817.20 (fr. 6'132.20 - fr. 2'315.-), seguono la soccombenza, e sono calcolate in base agli art. 7, 8 e 13 LTG e all’art. 11 RTar. Essendo l’importo statuito dal primo giudice stato diminuito di fr. 421.55 (fr. 6'132.20 - fr. 5'710.65), il grado di soccombenza dell’appellante è del 90%.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 11 ottobre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto.
La decisione 1. settembre 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
§ Di conseguenza
1.1. __________ è condannata a pagare a AO 1 fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2012.
1.2. È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano limitatamente a fr. 5’710.65 oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2012.
Invariato.
Invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 500.-, sono poste a carico dell’appellata in ragione di fr. 50.- e dell’appellante in ragione di fr. 450.-, che rifonderà all’appellata fr. 400.- per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30’000 franchi (o almeno 15’000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).