Incarto n. 12.2017.172
Lugano 13 marzo 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.321 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8 settembre 2015 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'875.-, oltre interessi, oggetto della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al PE menzionato;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 11 settembre 2017 ha respinto, ponendo le spese processuali a carico dell’attrice, tenuta altresì a versare fr. 4'000.- alla convenuta a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice con appello 12 ottobre 2017 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, subordinatamente la modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie nel senso di ridurre le ripetibili a fr. 1'000.-, protestando spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5 dicembre 2017 la convenuta postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
preso atto della replica spontanea 29 dicembre 2017 dell’attrice e della duplica spontanea 18 gennaio 2018 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto 30 settembre 2005 __________, ____________________ (D), cui è subentrata in seguito a fusione AO 1, ha venduto a AP 1, , l’intero pacchetto azionario della __________ C __________, , al prezzo di fr. 1'000'000.-, e ceduto un credito che essa vantava nei confronti della C per l’importo di fr. 1'250'000.-. Il prezzo della cessione era da corrispondere secondo le modalità previste nell’allegato 9, integrato al contratto, in base al quale AP 1 si è impegnata a effettuare il versamento del capitale entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e a corrispondere un interesse annuo dell’1,5% sull’importo in capitale dovuto. L’interesse, da computare a gennaio di ogni anno per l’anno solare conclusosi il 31 dicembre precedente, era da pagare entro il 31 gennaio successivo. Il mancato pagamento degli interessi entro tale data comportava, previa diffida scritta e assegnazione di un ulteriore termine di pagamento, l’esigibilità dell’intero importo (cifra 2 allegato 9 doc. B). Il contratto prevedeva inoltre che le parti non potevano cedere a terzi i propri diritti o crediti derivanti dal medesimo, senza il preventivo consenso dell’altra parte (doc. B).
Con sentenza 4 dicembre 2014 del Pretore del Distretto di , __________ K ha ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, fattole notificare per l’incasso di complessivi fr. 1'161'339.04 (importo in capitale relativo alla cessione del credito oltre gli interessi maturati per il 2011, 2012 e quota parte 2013, doc. 7). Con petizione 8 gennaio 2015 quest’ultima ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 1, un’azione di disconoscimento del debito menzionato. Con decisione incidentale 9 settembre 2015 il Pretore ha respinto l’eccezione di tardività dell’azione sollevata dalla convenuta con la risposta. Con decisione 1° febbraio 2016, confermata dal Tribunale federale con sentenza 4A_139/2016 del 14 dicembre 2016, questa Camera ha riformato la sentenza pretorile nel senso che ha accolto l’eccezione di tardività e ha dichiarato la petizione irricevibile (inc. rich. OR.2015.7).
Nel frattempo con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ datato 2 febbraio 2015 __________ K__________ ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 16'875.- oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2011, indicando quale causa dell’obbligazione gli “interessi 2010 sul mutuo di fr. 1'125'000 (contratto tra __________ K__________ e AP 1 del 30.09.2009” (doc. 11). Con decisione 12 agosto 2015 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo menzionato (doc. A).
Con petizione 8 settembre 2015 AP 1 ha convenuto in giudizio __________ K__________ innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 1, postulando il disconoscimento del debito di fr. 16'875.-, oltre interessi, di cui alla menzionata procedura esecutiva e la conferma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’attrice ha sostenuto, in sintesi, che __________ K__________ nel 2006 sarebbe stata acquisita da AO 1, alla quale avrebbe indebitamente ceduto il credito oggetto del contratto di cui al doc. B. __________ K__________ avrebbe continuato ad esistere unicamente allo scopo di beneficiare del credito menzionato e raggirare il divieto di cessione stipulato tra le parti al punto 9.2 del contratto, ciò che costituirebbe un chiaro abuso di diritto e una violazione contrattuale e conseguentemente sia il credito sia gli interessi annui sul capitale non sarebbero esigibili.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione con risposta 8 ottobre 2015, rilevando di avere sempre mantenuto la propria identità giuridica e contestando di avere ceduto il credito litigioso a AO 1 o avere in altro modo violato il contratto di cui al doc. B.
In sede di dibattimento 24 novembre 2015 l’attrice, in replica, ha confermato le argomentazioni esposte con la petizione, aggiungendo che in ogni caso non vi sarebbe stata alcuna valida messa in mora e la disdetta del 24 giugno 2012 sarebbe tardiva. Con la duplica la convenuta ha contestato le allegazioni di controparte e confermato la sua opposizione alle domande dell’attrice.
Nei rispettivi allegati conclusivi le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e contestazioni. La convenuta ha inoltre comunicato di essere stata nel frattempo incorporata per fusione nella società AO 1, la quale le subentrava nel processo ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC.
In sintesi, il giudice di prime cure, accertata la competenza territoriale e ritenuto applicabile il diritto svizzero, ha concluso che l’attrice non aveva dimostrato né l’asserita cessione del credito oggetto della vertenza al gruppo tedesco AO 1 né che __________ K__________ ha continuato ad esistere (dopo l’asserita acquisizione da parte del gruppo tedesco nel 2006) unicamente allo scopo di beneficiare del credito litigioso. Il Pretore ha inoltre rilevato che l’assunzione per fusione dell’intero patrimonio della __________ K__________ da parte della AO 1 il 4 ottobre 2016 non costituiva una violazione del divieto di cessione dei crediti contenuto nel contratto di cui al doc. B e non inibiva il trasferimento del credito alla AO 1, atteso che in virtù del diritto tedesco (applicabile ex artt. 154 e 155 LDIP), l’istituto della fusione costituisce un caso di successione a titolo universale che avviene ipso iure. Il primo giudice ha infine ritenuto in concreto superflua un’interpellazione formale del creditore e irrilevante l’asserita tardività della diffida sollevata dall’attrice.
Con la risposta 5 dicembre 2017 AO 1 si oppone al gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello.
In una replica spontanea 29 dicembre 2017 e in una duplica spontanea 18 gennaio 2018 le parti hanno confermato il loro punto di vista.
Preliminarmente si rileva che il doc. C prodotto con l’appello deve essere estromesso dagli atti di causa, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante non solo non chiede esplicitamente la sua assunzione ai sensi del menzionato disposto ma neppure spiega le ragioni per cui questo documento dovrebbe ora essere assunto e perché lo stesso non avrebbe potuto essere prodotto già in prima sede.
A dire dell’appellante, dall’incongruenza delle fatture di cui al plico doc. C (fattura __________ del 19 novembre 2010 e __________ del 22 novembre 2011) emergerebbe chiaramente come la pretesa di controparte oggetto della presente causa sarebbe basata su di una fattura “errata” (fattura __________, riferita agli interessi 2011), già oggetto della causa inc. n. OR.2015.7. La conclusione del Pretore di ritenere fondata la pretesa delle convenute risulterebbe pertanto in contrasto con gli atti di causa.
8.1 La censura è inammissibile poiché non adempie ai presupposti dell’art. 317 cpv. 1 CPC. L’appellante in prima sede non ha infatti mai allegato la circostanza che vorrebbe ora dedurre dall’incongruità delle fatture, ovvero che la pretesa di controparte sarebbe fondata su una fattura “errata”, il cui importo sarebbe già stato fatto valere con PE n. __________ (inc. rich. n. OR.2015.7). Innanzi al Pretore l’attrice, a sostegno dell’azione di disconoscimento del debito fatto valere dall’appellata a titolo di interessi per il 2010, ha allegato che nulla sarebbe dovuto a seguito dell’asserita violazione del contratto da parte della convenuta, la quale avrebbe ceduto indebitamente il proprio credito a terzi. Essa non ha mai asserito di non dovere l’importo azionato poiché fondato su una fattura “errata”, oggetto di un’altra vertenza, rispettivamente di avere già pagato l’importo. Queste circostanze, addotte per la prima volta in appello, sono fatti nuovi ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ciò anche nell’ipotesi in cui esse possono essere dedotte esaminando le prove già amministrate in prima sede. Ritenuto che le circostanze addotte per la prima volta in questa sede dall’appellante non sono state ritualmente allegate nelle forme previste dal diritto processuale, esse sono inammissibili (DTF 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016, consid. 3 e riferimenti).
8.2 Giova ricordare che la procedura oggetto della presente causa, seppur semplificata, è retta dal principio attitatorio e dispositivo, quand’anche smussato dall’obbligo d’interpello qualificato previsto dall’art. 247 cpv. 1 CPC. Ne consegue, tra l’altro, che il giudice non può considerare fattispecie emerse in corso d’istruttoria e che nessuna delle parti ha ritualmente allegato in causa. La responsabilità primaria del processo resta alle parti a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione che deve inoltre essere adempiuto in modo processualmente conforme. L’interpello, quand’anche nella sua forma qualificata, non legittima il giudice a sostituirsi alle parti né deve spingere lo stesso a suggerire ai contendenti gli argomenti da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere la causa (Trezzini, Commentario pratico al CPC, Vol. 2, IIa ed., n. 1 segg. ad art. 247 CPC con riferimenti). L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire a negligenze processuali. Trattandosi di un avvocato, il Giudice può così supporre che egli abbia le conoscenze necessarie per condurre il processo, allegando i fatti in maniera completa e offrendo le necessarie prove (sentenza del Tribunale federale 5A_211/2017 del 24 luglio 2017 consid. 3.1.3.2 in: RSPC 2017 pag. 538).
In concreto, l’appellante, venendo meno al suo onere di allegazione, non ha mai sostenuto di non dovere l’importo azionato poiché fondato su di una fattura “errata”, oggetto di un’altra vertenza, rispettivamente di avere già pagato l’importo richiesto a titolo di interessi 2010. Ne discende che il rimprovero mosso al Pretore di non essersi “accorto” dell’incongruità delle fatture prodotte agli atti è privo di fondamento.
Si osserva infine di transenna che in nessun caso dagli atti di causa si può dedurre alcunché in merito all’estinzione del debito o all’infondatezza del credito. Da essi si può solo dedurre che in concreto erano state emesse delle fatture concernenti gli interessi pattuiti dalle parti conformemente al contratto di cui al doc. B. A ciò aggiungasi inoltre che le fatture di cui al plico doc. C sono state prodotte agli atti dall’appellante per dimostrare chi fosse “il beneficiario economico del conto indicato nelle fatture” e quindi la violazione contrattuale da parte della convenuta (petizione, ad 5 e 6).
Ne discende che la censura dell’appellante relativa all’asserito errato accertamento dei fatti, per quanto ricevibile, deve essere respinta.
Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore, che per altro non è di principio tenuto a motivare il suo giudizio a meno che non si attenga ai limiti delle tariffe applicabili o le parti non abbiano invocato elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1), gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). In concreto, ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 16'875.- l’art. 11 cpv. 1 RTar permette di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 15% al 25% del valore di causa, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 4'000.-, è rimasto nei limiti della tariffa applicabile. L’argomentazione dell’appellante, secondo cui si giustifica una riduzione della somma da riconoscere a titolo di ripetibili ai sensi dell’art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar, poiché la presente causa rappresenta “una costola della causa principale” (inc. richiamato OR.2015.7), non può essere seguita. Quest’ultima causa, promossa con un’azione di disconoscimento del debito dalla qui appellante, è infatti stata limitata alla questione della tempestività dell’allegato introduttivo, sollevata dalla convenuta con risposta 3 febbraio 2015 (inc. rich. OR.2015.7). Anche a prescindere da quest’ultimo allegato e da quello di risposta della presente causa, lo svolgimento della presente vertenza ha pur sempre comportato per il patrocinatore della convenuta la preparazione del dibattimento di prime arringhe, delle audizioni dei due testimoni e la partecipazione alle relative udienze, nonché l’allestimento dell’allegato conclusivo di 17 pagine, il tutto non più limitato alla sola eccezione della tempestività bensì riferito alla questione di merito dell’asserita violazione contrattuale da parte della convenuta. Ne discende che il giudizio del Pretore sul tema risulta del tutto congruo alle particolarità della lite e merita conferma.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.16'875.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il RTar,
decide: 1. L’appello 12 ottobre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 11 settembre 2017 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 1'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).