Incarto n. 12.2017.171
Lugano 15 febbraio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.31 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 27 settembre 2016 da
AP 1 rappr. dall’avv. dott. RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 840’000.- oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2012;
ed ora sulle eccezioni di irricevibilità della petizione e di prescrizione della pretesa attorea formulate dal convenuto l’11 gennaio 2017, avversate dall’attrice, e che il Pretore aggiunto con decisione 12 settembre 2017 ha accolto (segnatamente la prima), respingendo così la petizione;
appellante l'attrice con appello 12 ottobre 2017, con cui ha chiesto “l’assunzione delle prove richieste in prima istanza e non esperite, eventualmente dopo un’udienza di prime arringhe”, in via subordinata la condanna del convenuto “a risarcire il danno … fino a un massimo di fr. 840’000.- oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2012” e in via ancor più subordinata il rinvio della causa “ad altro giudice di prima istanza, affinché proceda all’evasione delle eccezioni di forma, all’esperimento istruttorio, dopo le rituali udienze, e a nuova sentenza secondo le forme di rito”, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 5 dicembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Sulla base di un’autorizzazione scritta del rappresentante legale dell’acquirente (doc. A4 allegato 2), il notaio AO 1, il 4 giugno 2012, ha trasferito alla venditrice il prezzo di € 700'000.-, che gli era stato accreditato il 29 maggio 2012 sul suo conto clienti (corrispondente, al cambio di allora, a fr. 840'000.-).
Il 12 ottobre 2012 la venditrice ha comunicato all’acquirente di non essere stata in grado di reperire il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto, dichiarando la sua disponibilità a restituire il prezzo della quota (doc. A5 allegato 3), restituzione poi mai effettuata.
Non essendo stato possibile giungere ad un’intesa, il 26 settembre 2016, le è così stata rilasciata la relativa autorizzazione ad agire (doc. A6; cfr. inc. n. CM.2016.62).
Con risposta 11 gennaio 2017 il convenuto ha tra le altre cose eccepito l’irricevibilità della petizione e la prescrizione della pretesa attorea, eccezioni che sono state contestate dall’attrice.
Limitato il procedimento all’esame delle eccezioni (art. 125 lett. a CPC), il Pretore aggiunto, con la decisione 12 settembre 2017 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la fondatezza dell’eccezione di irricevibilità della petizione (rinunciando così ad esprimersi sull’eccezione di prescrizione e sulla richiesta di estromissione della dichiarazione giurata di cui al doc. A3) e ha di conseguenza respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure, accertato che il convenuto era intervenuto nella compravendita in virtù di un “escrow agreement” (cioè di un particolare contratto di deposito a titolo di garanzia effettuato presso un terzo per garantire un creditore) e che il medesimo era stato azionato con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale, ha in sostanza ritenuto che l’attrice, in applicazione dell’art. 84 CO, non avrebbe potuto chiedere in causa il pagamento in franchi svizzeri (ossia in ragione di fr. 840'000.-) dei € 700'000.- non restituiti dalla venditrice.
Con l’appello 12 ottobre 2017 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 5 dicembre 2017, l’attrice ha chiesto “l’assunzione delle prove richieste in prima istanza e non esperite, eventualmente dopo un’udienza di prime arringhe”, in via subordinata la condanna del convenuto “a risarcire il danno … fino a un massimo di fr. 840’000.- oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2012” e in via ancor più subordinata il rinvio della causa “ad altro giudice di prima istanza, affinché proceda all’evasione delle eccezioni di forma, all’esperimento istruttorio, dopo le rituali udienze, e a nuova sentenza secondo le forme di rito”, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Dalla motivazione addotta in quel memoriale, in cui l’attrice aveva evidenziato da una parte che il convenuto era intervenuto nella compravendita in qualità di notaio e che il medesimo non era stato azionato con una pretesa di “ripetizione di una prestazione” ma con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale e dall’altra aveva rilevato che il risarcimento di quel danno doveva essere fatto valere in valuta svizzera, risulta in effetti inequivocabilmente che essa aveva in realtà chiesto in via principale, previa assunzione delle prove da lei rivendicate, la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione, e in via subordinata, sempre previa assunzione di quelle prove, l’annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio dell’incarto a un nuovo giudice di prima istanza affinché avesse a proseguire con l’istruttoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appello è così ricevibile solo con riferimento alla sua domanda subordinata, ritenuto che, non avendo l’attrice offerto in prima sede prove sul tema (cfr. verbale 25 aprile 2017 p. 1), essa è preclusa dal poterne chiedere l’assunzione in seconda istanza.
Come rilevato implicitamente dal Pretore aggiunto, il fatto che l’autorizzazione ad agire fosse relativa a una pretesa di € 840'000.- (anziché - a detta dell’attrice - per una svista, di fr. 840'000.-) e che nella petizione sia stato azionato un importo di fr. 840’000.- non comporta in sé l’irritualità di quest’ultima domanda. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le domande di causa, pur dovendo in principio corrispondere a quelle indicate nell’autorizzazione ad agire, possono però differire da queste ultime nell’ipotesi in cui siano poi adempiuti i presupposti per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 227 CPC (TF 9 febbraio 2016 5A_588/2015 consid. 4.3.1), che in concreto erano sicuramente dati.
Resta da stabilire se, in applicazione dell’art. 84 CO, la pretesa dell’attrice nei confronti del convenuto doveva essere azionata in franchi svizzeri oppure in valuta straniera (euro).
9.1. Nel caso di specie è incontestabile che il convenuto sia stato azionato con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale (mentre non risulta che, per il giudice di prime cure, l’attrice abbia fatto valere una pretesa di “ripetizione di una prestazione”), poco importando invece a questo stadio della lite se il rapporto contrattuale venuto in essere possa essere qualificato come un “escrow agreement” o un mandato.
In tali circostanze, avendo entrambe le parti domicilio rispettivamente sede in Svizzera, risulta applicabile tra loro il diritto svizzero ed in particolare l’art. 84 CO, disposizione in virtù della quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 13 febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 4), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).
9.2. Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, il fatto che nel caso di specie il convenuto sia stato azionato con una pretesa di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale non implica però che quella pretesa poteva essere fatta valere in valuta svizzera. Nelle particolari circostanze, atteso che il bonifico dell’attrice al convenuto doveva avvenire ed è poi avvenuto in euro, che il successivo bonifico di quest’ultimo alla venditrice doveva a sua volta avvenire ed è poi avvenuto in euro, e che per l’attrice anche il rimborso della venditrice, mai effettuato, avrebbe così dovuto avvenire in euro (appello p. 18), è in effetti evidente che il danno da lei subito si sia verificato proprio in euro e debba con ciò esserle risarcito, se del caso, in quella valuta. La giurisprudenza, pur avendo rammentato che di principio una pretesa risarcitoria andrebbe formulata nella valuta del Paese in cui si è verificato il danno, ha del resto avuto modo di precisare che, in presenza di una richiesta di risarcimento del danno contrattuale volta a rimpiazzare una prestazione in pagamento si giustificava di regola un parallelismo con la valuta del contratto (cfr. TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6, pubbl. in SJ 2005 I 174, 10 febbraio 2017 4A_341/2016 consid. 2.2, 19 luglio 2017 4A_39/2017 consid. 2, quest’ultima riferita al caso, analogo, in cui al convenuto era stato tra le altre cose rimproverato di essere venuto meno ai propri doveri di fedeltà e di diligenza di mandatario nell’ambito di un contratto di deposito), mentre che in presenza di una richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale, in considerazione del fatto che lo scopo della domanda di risarcimento era quello di rimediare al danno subito, appariva sensato provvedervi proprio mediante la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata (cfr. DTF 137 III 158 consid. 3.2.2). In considerazione della concorrenza tra le pretese di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, appare a maggior ragione corretto procedere mediante la valuta straniera oggetto dell’accordo.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura e della difficoltà della lite, del valore litigioso di fr. 840’000.- e del dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, rispettivamente degli art. 11 cpv. 1, 11 cpv. 2 lett. a, 11 cpv. 5 e 13 cpv. 1 RTar), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 12 ottobre 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).