Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.06.2019 12.2017.160

Incarto n. 12.2017.160

Lugano 14 giugno 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29 luglio 2011 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

rispettivamente nella causa

  • inc. n. OR.2011.134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 3 novembre 2011 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 AO 2 tutti rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto, nell’ambito della prima procedura, di far ordine all’Ufficiale dei registri di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e a carico della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del convenuto AO 1, un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di fr. 51'376.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 43'594.65, oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, rispettivamente, nell’ambito della seconda, di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 57'342.17, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 49'118.90, oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011;

domande avversate dal convenuto, rispettivamente dai convenuti, che hanno postulato la reiezione delle petizioni, e che il Pretore aggiunto con decisione 24 agosto 2017 ha parzialmente accolto, ordinando l’iscrizione di un’ipoteca legale di fr. 2'777.45 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011 e condannando i convenuti a pagare questa medesima somma;

appellante l'attrice con appello 28 settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di far iscrivere un’ipoteca legale di fr. 40'997.35 e di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 46'941.45, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con risposta 8 novembre 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Tra il settembre 2010 e il marzo 2011 AP 1 è stata incaricata dai coniugi AO 1 e AO 2 (doc. E inc. n. SO.2011.2124), sulla base delle offerte 25 giugno 2010 e 22 luglio 2010 (tutte nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124), di eseguire delle opere da gessatore, in particolare di isolazione facciate, intonacatura e posa di soffitti ribassati nella casa plurifamiliare in ristrutturazione sita sulla part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AO 1.

Al termine dei lavori, essa ha trasmesso la sua fattura 11 aprile 2011 (doc. H inc. n. SO.2011.2124), di fr. 219’716.27 + IVA all’8%, con un saldo a suo favore, tenuto conto degli acconti di fr. 180'000.- già incassati, di fr. 57’342.17, che è poi stato contestato dal direttore dei lavori e rappresentante dei committenti arch. __________ L__________ (doc. L inc. n. SO.2011.2124).

  1. Con petizione 29 luglio 2011 (inc. n. OR.2011.83), non sottoposta all’esigenza di una preventiva procedura conciliativa, rispettivamente con petizione 3 novembre 2011 (inc. n. OR.2011.134), preceduta invece dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione (doc. U inc. n. OR.2011.134), AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1 con la prima causa, rispettivamente AO 1 e AO 2 con la seconda, chiedendo di far ordine all’Ufficiale dei registri di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e a carico della particella oggetto degli interventi, un’ipoteca legale degli imprenditori e degli artigiani di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 51'376.- a fr. 43'594.65 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, rispettivamente di condannare i convenuti in solido al pagamento di un importo poi ridotto in sede conclusionale dagli iniziali fr. 57'342.17 a fr. 49'118.90 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011.

Il convenuto, nella prima procedura, rispettivamente i convenuti, nella seconda, si sono opposti alle petizioni.

  1. Congiunte le due cause, esperita l’istruttoria - nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una perizia giudiziaria - e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 24 agosto 2017, ha parzialmente accolto le petizioni, ordinando l’iscrizione di un’ipoteca legale di fr. 2'777.45 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, rispettivamente condannando i convenuti al pagamento di tale somma; le spese giudiziarie sono state poste a carico delle parti in base alla loro rispettiva soccombenza, di 17/18 dell’attrice e di 1/18 del convenuto per la petizione 29 luglio 2011, rispettivamente di 19/20 dell’attrice e di 1/20 dei convenuti per la petizione 3 novembre 2011. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attrice, per le prestazioni da lei svolte e fatturate, potesse pretendere una mercede di complessivi fr. 182'777.45 (fr. 11'755.92 per intonaci pareti, fr. 525.- per intonaco su intradossi, fr. 34'636.80 per diversi, fr. 74'806.- per regie intonaci interni, fr. 13'140.20 per regie facciate, fr. 4'985.- per regie telone, fr. 30'018.57 per soffitti ribassati, fr. 12'909.95 per IVA al 7.6%), somma da cui andavano poi dedotti gli acconti già corrisposti di fr. 180’000.-.

  2. Con l’appello 28 settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 8 novembre 2017, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di far iscrivere un’ipoteca legale di fr. 40'997.35 e di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 46'941.45, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado. Essa ha ribadito che le sue pretese creditorie, da cui andavano poi dedotti gli acconti di fr. 180'000.-, ammontavano a fr. 226'941.45 (fr. 15'085.38 per intonaci pareti, fr. 525.- per intonaco su intradossi, fr. 34'636.80 per diversi, fr. 105'966.43 per regie intonaci interni, fr. 13'120.20 per regie facciate, fr. 4'985.50 per regie telone, fr. 31'068.57 per soffitti ribassati, fr. 5'524.25 per pavimento tecnico, fr. 16'029.32 per IVA al 7.6%), ritenuto che l’ipoteca legale poteva essere iscritta per il saldo da cui andava però tolta la pretesa per il pavimento tecnico (fr. 5'524.25 + fr. 419.84 per IVA al 7.6%).

  3. Prima di passare in rassegna le censure d’appello, è opportuno rammentare che l’arch. __________ L__________, sentito in qualità di testimone in occasione dell’udienza del 14 dicembre 2011, è stato oggetto, il 9 maggio 2012, di una denuncia penale da parte dell’attrice per il reato di falsa testimonianza con riferimento ad alcune dichiarazioni da lui rilasciate sul tema delle regie intonaci interni (di cui meglio si dirà più avanti, al consid. 9).

A seguito della sua opposizione al decreto di accusa reso dal Procuratore pubblico l’11 dicembre 2013, confermato il 24 gennaio 2014, che lo aveva dichiarato colpevole del reato ascrittogli, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale.

Con decisione 7 luglio 2015 il Giudice della Pretura penale lo ha prosciolto dall’imputazione, ritenuto che con decisione 22 agosto 2016 la Corte di appello e revisione penale ha respinto l’appello 31 agosto 2015 dell’attrice, confermando così il proscioglimento (tutti questi documenti sono stati versati agli atti nell’inc. rich. I°).

  1. A questo stadio della lite è ormai pacifico che all’attrice sia dovuta la mercede stabilita dal Pretore aggiunto per intonaco su intradossi (fr. 525.- + IVA) e per diversi (fr. 34'636.80 + IVA).

Nulla osta pure al riconoscimento a suo favore della mercede per regie facciate (fr. 13'120.20 + IVA), da lei qui rivendicata per un importo inferiore a quello attribuitole dal giudice di prime cure.

La mercede per regie telone può invece esserle riconosciuta nella misura da lei ora richiesta (fr. 4'985.50

  • IVA), la somma fatturata a quel titolo nel doc. H inc. n. SO.2011.2124 (voci: manodopera gessatore qualificato fr. 3'920.-, manodopera apprendista al 3° anno fr. 320.-, materiale M__________ fr. 618.-, materiale polietilene O__________ fr. 127.50), pacificamente dovuta in modo integrale, essendo per l’appunto questa e non quella attribuitale dal primo giudice (fr. 4'985.- + IVA).

Tali questioni devono con ciò essere considerate evase.

  1. L’attrice ha innanzitutto chiesto che la mercede a suo favore per intonaci pareti venga aumentata da fr. 11'755.92 + IVA a fr. 15'085.38 + IVA. La differenza è riferita alla posizione NP “esecuzione di intonacatura fine di tutta la superficie - lisciatura con stabilitura che richiede un alto livello di finitura”, fatturata in fr. 4'573.56, che, non ammessa dal Pretore aggiunto, andrebbe invece riconosciuta per fr. 3'329.46 (fr. 4'573.56 ./. fr. 1'244.10). La censura è parzialmente fondata, nel senso che la pretesa può essere riconosciuta in ragione di fr. 15'088.32 (fr. 11'755.92 + fr. 3'332.40) + IVA, poco importando, visto che - come si dirà - le richieste complessive dell’attrice non sono state superate, se la concreta pretesa ecceda quanto da lei qui rivendicato (DTF 119 II 396 consid. 2; TF 12 marzo 2002 4C.195/2001 consid. 2b/aa).

Sul principio, è a ragione che il Pretore aggiunto, fondandosi sulla perizia giudiziaria (p. 4 seg.), ha ritenuto che la posizione 130 dell’offerta 25 giugno 2010 (doc. D inc. n. SO.2011.2124), formulata in modo poco chiaro, poteva essere intesa dall’attrice nel senso che la stessa era riferita alla messa in opera del solo intonaco di fondo e non corrispondeva così alle prestazioni esposte nella posizione NP, avente per oggetto la necessaria messa in opera della stabilitura. Egli non può invece essere seguito laddove ha ritenuto che l’attrice fosse tenuta a chiarire l’ambiguità della posizione 130 e a informare la controparte che l’offerta andava integrata con un’ulteriore posizione relativa alla messa in opera della stabilitura: da una parte si osserva che una tale argomentazione non era mai stata proposta dai convenuti; dall’altra è stato accertato che la posizione 130 non poteva essere intesa nel senso che la messa in opera della stabilitura era compresa nella stessa e comunque la mancata chiarezza di quella posizione avrebbe semmai dovuto essere risolta a sfavore dei convenuti, che, tramite il loro direttore dei lavori e rappresentante, avevano elaborato la relativa offerta.

Sull’entità della pretesa, è invece incontestabile, visto che, per il perito giudiziario, alcune prestazioni fatturate nella posizione NP non erano giustificate siccome già comprese nelle posizioni 140 e 150, che la mercede per la posizione qui in esame debba essere ridotta a fr. 3'332.40 + IVA (perizia p. 8).

  1. L’attrice ha in seguito chiesto che la mercede dovutale per soffitti ribassati venga ammessa in ragione di fr. 31'068.57 + IVA anziché di fr. 30'018.57 + IVA. La differenza risulta dalla posizione 2.7 “ponteggi - esecuzione di ponteggi alle varie altezze (escluso zona scala) compreso noleggio per tutta la durata dei lavori”, fatturata in fr. 1'000.- ma non riconosciuta dal Pretore aggiunto, rispettivamente dalla posizione 4.1 “manodopera - apprendista 3° anno”, fatturata in fr. 200.-, che, ammessa dal magistrato per soli fr. 150.-, andrebbe invece riconosciuta integralmente. La censura risulta fondata solo limitatamente alla prima questione.

8.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore aggiunto, che nell’occasione ha fatto proprio l’assunto del perito giudiziario (perizia p. 7), il fatto che nella posizione 030 dell’offerta 25 giugno 2010 relativa all’isolazione delle facciate e all’intonacatura (nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124) sia stato indicato che “i ponteggi, passerelle, ponti, ecc. per l’esecuzione dei lavori sono a carico dell’assuntore, escluso i ponteggi di facciata” e il fatto che nella posizione 1.1 “lavori preliminari - trasporto di andata e ritorno di tutta l’attrezzatura ed i ponteggi necessari all’esecuzione dell’opera” dell’offerta 14 ottobre 2010 relativa alle pareti di rivestimento PT (pure nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124) sia stata apposta la frase “GIÀ SUL POSTO” e non sia stato riportato alcun prezzo, non sono tali da escludere la fatturazione in ragione di fr. 1'000.- dei ponteggi necessari per la posa dei soffitti ribassati. La fatturazione in tale misura di quest’ultima prestazione di cui alla posizione 2.7, sia pure non prevista nell’offerta 25 giugno 2010 relativa all’isolazione delle facciate e all’intonacatura, era in effetti stata proposta nella posizione 2.9 della successiva offerta 22 luglio 2010 relativa proprio ai soffitti ribassati (ancora nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124), che, al pari di tutte le altre posizioni proposte in quell’offerta, era poi stata senz’altro accettata dai convenuti il 10 novembre 2010 (doc. E inc. n. SO.2011.2124), ritenuto che tale accordo non è certo venuto meno a seguito dell’offerta 14 ottobre 2010 relativa alle pareti di rivestimento PT, per altro precedente alla delibera 10 novembre 2010 e non avente neppure per oggetto le prestazioni qui in discussione, che oltretutto non è mai stata accettata dai convenuti.

8.2. Ineccepibile è per contro il giudizio con cui il primo giudice ha ridotto, da fr. 200.- a fr. 150.-, la pretesa per “manodopera - apprendista 3° anno” di cui alla posizione 4.1, rilevando come, in base alla perizia giudiziaria (p. 9 seg.), le 5 ore allora esposte potessero essere retribuite solo in ragione di fr. 30.- e non di fr. 40.-. Diversamente da quanto preteso dall’attrice, non risulta che nelle offerte 25 giugno 2010 e 22 luglio 2010 poi accettate dai convenuti le parti abbiano concordato che l’apprendista al 3° anno avrebbe dovuto essere remunerato in ragione di fr. 40.- l’ora, le offerte essendo silenti sul tema ed essendo anzi stato pattuito in fase di delibera che per gli “apprendisti” i lavori eseguiti a regia andavano pagati con un “importo orario da stabilire” (doc. E inc. n. SO.2011.2124), che per il perito giudiziario corrispondeva per l’appunto a fr. 30.-.

  1. Per la posizione regie intonaci interni (fatturata in fr. 115'621.63 + IVA), l’attrice ha invece chiesto il riconoscimento di una mercede di fr. 105'966.43 (recte: fr. 106'326.43)
  • IVA, a fronte di quella di fr. 74'806.- + IVA attribuitale in prima sede.

Mentre il Pretore aggiunto non ha ritenuto sufficientemente provato che nel corso dei lavori le parti, e meglio il dipendente dell’attrice A__________ __________ rispettivamente l’arch. __________ L__________, potessero essersi accordate nel senso che tutte le prestazioni per le quali erano stati allestiti e firmati i relativi bollettini a regia dovevano essere fatturate a regia (le deposizioni in tal senso rese dall’azionista e direttore dell’attrice G__________ __________ e dal suo dipendente A__________ __________ essendo in effetti smentite dalle deposizioni di tenore opposto rese dal convenuto AO 1 e dall’arch. __________ L__________) e ha così concluso che quelle prestazioni dovessero essere parzialmente remunerate a misura, come in parte già pattuito nell’offerta 25 giugno 2010 (nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124) poi accettata (doc. E inc. n. SO.2011.2124), essa ha ribadito la correttezza dell’intera fatturazione a regia ora rivendicata. L’assunto è infondato.

9.1. L’attrice ha in primo luogo sostenuto che la credibilità della testimonianza dell’arch. __________ L__________ sarebbe stata di gran lunga inferiore a quella di A__________ , sennonché le ragioni da lei addotte al proposito, per altro evocate per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non risultano convincenti: la posizione del direttore dei lavori, che a suo dire potrebbe aver deposto a favore dei convenuti per scongiurare un’eventuale azione di rivalsa, non è in effetti sostanzialmente diversa da quella del dipendente dell’attrice, che teoricamente potrebbe pure aver deposto a favore di costei per scongiurare un’eventuale azione di risarcimento oppure per compiacere o favorire il proprio datore di lavoro; il fatto che la testimonianza dell’arch. __________ L sia poi stata ritenuta falsa dal Ministero pubblico è parimenti irrilevante, visto che - come si è detto (consid. 5) - il successivo procedimento penale nei suoi confronti si è concluso con il proscioglimento.

9.2. L’attrice ha in seguito aggiunto che la falsità delle deposizioni rese dall’arch. __________ L__________ e con ciò la maggior credibilità della sua tesi sarebbe comunque stata provata dallo scritto 16 febbraio 2011 (annesso quale doc. F alla denuncia 9 maggio 2012), invece non considerato dal Pretore aggiunto, che l’arch. __________ L__________ le aveva inviato “a conferma di quanto andava fatturato a misura e di quanto andava invece fatturato a regia”, e nel quale questi aveva indicato “che il “resto a regia”, seguito da un punto esclamativo sulla pagina 1 e “quanto non contemplato è stato eseguito a regia” sulla pagina 3” (appello p. 9).

La rilevanza di questo documento per il tema della falsità della testimonianza dell’arch. __________ L__________ è in realtà già stata relativizzata dalla Corte di appello e revisione penale, a p. 10 seg. della menzionata decisione 22 agosto 2016, con la seguente argomentazione, che risulta pertinente e può senz’altro essere condivisa anche in questa procedura: “quando l’imputato ha trasmesso il 16 febbraio 2011 … il proprio conteggio con le relative misurazioni, dopo il rilievo effettuato il giorno precedente con A__________ , l’arch. L ha sì indicato per l’appartamento n. 1 che i lavori di intonaco sulle pareti nuove erano da fatturare a misura e che il “Resto pareti a regia!”, ovvero le pareti non nuove dell’appartamento n. 1, ma per gli appartamenti n. 3, n. 4 e n. 5 le attività di intonacatura, comprensiva di stabilitura, venivano calcolate a misura - oltre che per le pareti nuove - anche per i muri vecchi. L’imputato ha inoltre sì aggiunto che “quanto non contemplato è stato eseguito a REGIA!”, ma a parte il fatto che questa affermazione non equivale a dire che quanto non contemplato dovesse essere calcolato a regia, sul foglio di trasmissione di questo documento egli ha evidenziato ad A__________ __________ “prego telefonarmi per fare riepilogo comprensivo delle regie”. Ciò significa che trasmettendo quello scritto - che nella tesi della pubblica accusa costituirebbe prova della falsità delle dichiarazioni dell’imputato … - __________ L__________ segnalava al rappresentante dell’impresa che un esame dei lavori a regia andava ancora effettuato e che si doveva allestire un riepilogo che comprendesse anche questi ultimi. Se questo compito, ossia l’esame dei lavori a regia, fosse già stato svolto in precedenza da __________ L__________ e A__________ __________, non si capirebbe perché l’imputato non abbia aggiunto da sé i lavori a regia, facendone il relativo riepilogo, e perché mai fosse necessario un colloquio telefonico”. Il documento non conferma dunque che tutte le prestazioni andassero fatturate a regia.

9.3. L’attrice ha in seguito rimproverato al Pretore aggiunto di non aver compreso la portata dei bollettini a regia firmati dai convenuti, che dovevano invece essere intesi nel senso che tutte le prestazioni per le quali erano stati allestiti e firmati dovevano senz’altro essere fatturate a regia. Non è così.

La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che i bollettini di lavoro a regia controfirmati dal committente o, per lui, dalla direzione lavori, esplicano l’effetto di presunzione (fattuale) dell’esattezza delle ore e dei materiali ivi esposti (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1020 segg., in particolare n. 1022 e 1028; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 47 ad art. 183; TF 24 gennaio 2003 4C.227/2002 consid. 4; II CCA 1 settembre 2014 inc. n. 12.2012.197, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29). In assenza di ulteriori indizi o prove, qui non addotte, la loro semplice sottoscrizione non permette però ancora di presumere che le parti, che - come nel caso concreto - in precedenza avevano concordato una retribuzione sulla base di criteri diversi, abbiano ora modificato tali accordi a favore di una remunerazione a regia (cfr. Gauch, op. cit., n. 1027).

9.4. L’attrice ha pure rimproverato al Pretore aggiunto di non aver rilevato che essa aveva in ogni caso portato la piena prova del proprio credito tramite la perizia giudiziaria, sennonché, a parte il fatto che il perito giudiziario non risulta aver confermato che essa potesse pretendere una mercede di fr. 106'326.43 + IVA per le prestazioni qui in esame (aspetto su cui si tornerà ancora più avanti, al prossimo considerando), è incontestabile che il perito si era semmai limitato ad esaminare la correttezza della fatturazione da un punto di vista tecnico, ossia ad accertare le ore e i quantitativi impiegati per l’esecuzione delle prestazioni fatturate a regia, senza però essersi espresso sull’aspetto, prettamente giuridico, a sapere se una tale fatturazione fosse corretta in base agli accordi contrattuali venuti in essere.

9.5. Per completezza di motivazione, va ancora evidenziato che l’eventuale mercede da riconoscere all’attrice nel caso in cui avesse avuto ragione a fatturare tutto a regia sarebbe stata inferiore a quella di fr. 106'326.43 + IVA da lei qui rivendicata. Dalla somma fatturata a questo titolo, di fr. 115'621.63 (fr. 78'810.- per manodopera, fr. 3'750.- per trasporti, fr. 33'061.63 per materiali), essa in questa sede ha già pacificamente dedotto fr. 2'325.20 attribuiti dal Pretore aggiunto alla posizione regie facciate e fr. 6'970.- risultanti dalle contestazioni formulate dai convenuti con il doc. L inc. n. SO.2011.2124 (perizia p. 9).

Nella sua decisione il giudice di prime cure aveva tuttavia avuto modo di rilevare che dalle somme fatturate per manodopera dovevano essere dedotti altri fr. 5'040.- per il fatto che l’attrice aveva fatturato le ore dell’apprendista al 3° anno fr. 40.- invece di fr. 30.- l’una e quelle dell’apprendista al 2° anno fr. 35.- invece di fr. 20.- l’una, senza che quella sua considerazione sia stata minimamente oggetto di censura da parte dell’attrice.

Non va poi nemmeno dimenticato che il perito giudiziario, più che aver confermato la correttezza della concreta fatturazione a regia (egli, richiesto di esprimersi sul tema, ha anzi risposto, a p. 4 della perizia, che “pertanto affermare con assoluta certezza della conformità tra quanto eseguito dalla ditta AP 1 e quanto fatturato a regia, sulla base degli scarsi elementi a disposizione, risulta essere un’impresa assai ardua per il perito”, cfr. pure p. 9), è stato invece chiamato ad esaminare il buon fondamento delle contestazioni sollevate dai convenuti nel doc. L inc. n. SO.2011.2124. Nell’ambito di quest’ultimo esame egli ha quanto meno dato atto di non disporre di elementi sufficienti per potersi esprimere sugli effettivi materiali impiegati (perizia p. 9, complemento peritale p. 5), di modo che le somme fatturate per materiale (fr. 33'061.63) avrebbero potuto essere riconosciute solo nella misura in cui sono state ammesse dai convenuti nel doc. L inc. n. SO.2011.2124 (fr. 20'913.90), ciò che implicava un’ulteriore deduzione di fr. 12'147.73.

In definitiva, nella migliore - per l’attrice - delle ipotesi, la mercede da riconoscerle sarebbe stata di fr. 89'138.70 + IVA.

  1. L’attrice ha infine chiesto il pagamento del materiale acquistato a fine settembre 2010 per la realizzazione del pavimento tecnico, di fr. 5'524.25 + IVA, rilevando come la relativa offerta 22 luglio 2010 (sempre nel plico doc. D inc. n. SO.2011.2124) fosse stata verbalmente accettata dai convenuti. A torto.

Essa, gravata dell’onere della prova, non è in effetti stata in grado di dimostrare che la sua offerta sia stata effettivamente accettata dai convenuti, se del caso, tramite il loro direttore dei lavori e rappresentante. Da una parte, come ritenuto dal giudice di prime cure e neppure censurato in questa sede, si osserva che a fronte delle due deposizioni in tal senso del suo azionista e direttore G__________ __________ (verbale 29 gennaio 2015 p. 3) e del suo dipendente A__________ __________ (verbale 14 dicembre 2011 p. 7) vi sono però altrettante deposizioni di tenore opposto, di pari valenza, del convenuto AO 1 (verbale 29 gennaio 2015 p. 1) e dell’arch. __________ L__________ (verbale 14 dicembre 2011 p. 2). Dall’altra va evidenziato che se è vero che l’ordinazione del materiale potrebbe in sé costituire un indizio dell’avvenuta accettazione della relativa offerta da parte dei convenuti, è però altrettanto vero, come rilevato anche dal primo giudice e neppure censurato in questa sede, che il fatto che nella delibera 10 novembre 2010 (doc. E inc. n. SO.2011.2124), nel quale costoro avevano provveduto ad accettare per scritto due offerte, e meglio quella del 25 giugno 2010 relativa all’isolazione delle facciate e all’intonacatura e quella del 22 luglio 2010 relativa ai soffitti ribassati, non vi sia però traccia dell’accettazione di quest’altra offerta, pure datata 22 luglio 2010 e oltretutto riferita a merce nel frattempo già ordinata, costituirebbe un indizio ben più serio a favore della tesi opposta.

  1. Ricapitolando, all’attrice, per le prestazioni da lei svolte e fatturate nel doc. H inc. n. SO.2011.2124, può essere riconosciuta una mercede di fr. 187'418.10 (fr. 15'088.32 per intonaci pareti, fr. 525.- per intonaco su intradossi, fr. 34'636.80 per diversi, fr. 74'806.- per regie intonaci interni, fr. 13'120.20 per regie facciate, fr. 4'985.50 per regie telone, fr. 31'018.57 per soffitti ribassati, fr. 13'237.71 per IVA al 7.6%), somma da cui devono essere dedotti gli acconti già corrisposti di fr. 180’000.-.

L’ulteriore richiesta dell’attrice di porre il saldo di fr. 7'418.10 (per il quale deve pure essere ordinata l’iscrizione dell’ipoteca legale) a carico dei convenuti in solido, nonostante il diverso giudizio del giudice di prime cure, deve invece essere dichiarata irricevibile non essendo stata minimamente motivata (art. 311 cpv. 1 CPC).

  1. L’attrice, nell’implicita evenienza in cui fosse risultata vincente in maniera preponderante, ha chiesto, senza per altro aver fornito alcuna ulteriore argomentazione, che le ripetibili dovute dalla controparte fossero determinate, per ciascuna petizione, sulla base di un’indennità per ripetibili piena di fr. 7’000.-.

La richiesta, già da respingere in quanto l’attrice - come si è visto - non è risultata vincente in modo preponderante, sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il primo giudice gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 51'376.- rispettivamente di fr. 57'342.17 l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dall’ 8% al 15% del valore litigioso, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili piena di fr. 4’275.- rispettivamente di fr. 4’665.- (pari a circa l’8.32% rispettivamente il 8.13% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è in effetti rimasto nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, del tutto congruo alle particolarità della lite ed in particolare “al ridotto impegno dovuto alla stretta connessione delle due procedure, al trattamento congiunto e al comune impianto probatorio” (decisione p. 9), sfuggirebbe ad ogni critica.

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare all’attrice fr. 7'418.10 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2011, somma per la quale dev’essere altresì ordinata l’iscrizione dell’ipoteca legale.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 82'383.90, e meglio di fr. 38'219.90 per la petizione 29 luglio 2011 e di fr. 44'164.- per la petizione 3 novembre 2011.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 28 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 24 agosto 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. Le petizioni 29 luglio 2011 e 3 novembre 2011 sono parzialmente accolte.

1.1 L’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, già annotata in via provvisoria con decisione 20 giugno 2011 a carico della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AO 1, e a favore di AP 1, è iscritta in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 7'418.10 più interessi al 5% dal 27 aprile 2011.

1.1.1 La tassa di giustizia di fr. 2’000.-, la metà delle spese processuali e la metà delle spese peritali (l’altra metà è percepita al sottostante pt. 1.2.1) sono poste a carico di AP 1 in ragione di 6/7 e a carico di AO 1 in ragione di 1/7. Le spese della procedura di annotazione provvisoria di fr. 650.- sono poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 557.15 e a carico di AO 1 in ragione di fr. 92.85. AP 1 deve corrispondere a AO 1 fr. 3'050.- per ripetibili parziali.

1.2 AO 1 e AO 2 sono condannati a pagare a AP 1 la somma di fr. 7'418.10 più interessi al 5% dal 27 aprile 2011.

1.2.1 La tassa di giustizia di fr. 2’000.-, la metà delle spese processuali e la metà delle spese peritali (l’altra metà è percepita al soprastante pt. 1.1.1) sono poste a carico di AP 1 in ragione di 7/8 e a carico di AO 1 e AO 2, in solido, in ragione di 1/8. Le spese della procedura di conciliazione di fr. 350.- sono poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 306.25 e a carico di AO 1 e AO 2, sempre in solido, in ragione di fr. 43.75. AP 1 deve corrispondere a AO 1 e AO 2, in solido, fr. 3'500.- per ripetibili parziali.

II. Le spese processuali di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante per 7/8, sono poste a carico dell’appellato AO 1 per 3/40 e sono poste a carico degli appellati AO 1 e AO 2 in solido per 2/40. L’appellante rifonderà fr. 1'200.- all’appellato AO 1 e fr. 1'400.- agli appellati AO 1 e AO 2 per parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 (la quale provvederà, ad avvenuta crescita in giudicato, alla notificazione all’Ufficiale dei registri di Lugano per l’esecuzione dell’ordine di cui al dispositivo n. I.1.1)

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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