Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.06.2019 12.2017.151

Incarto n. 12.2017.151

Lugano 13 giugno 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.131 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 giugno 2012 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 109'999.41, somma rettificata in fr. 103'374.41 con la replica e poi ridotta a fr. 80'890.69 con l’allegato conclusivo, oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011 e di € 25'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 agosto 2017 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 48'676.75 oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011;

appellante il convenuto con appello 14 settembre 2017, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con rinvio dell’incarto all’istanza inferiore per una nuova decisione nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 9 novembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

vista la replica spontanea 24 novembre 2017 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto 20 aprile 2007 (doc. S), poi modificato una prima volta il 14 febbraio 2008 (doc. U) e una seconda volta il 26 gennaio 2009 (doc. B), AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato volto alla costituzione/intestazione, gestione e amministrazione a titolo fiduciario del suo pacchetto azionario - dapprima del 33%, poi del 66% e quindi del 62% - della società A__________ __________ (in seguito: A__________), che in seguito ha mutato la sua ragione sociale in J__________ __________ (in seguito: J__________) (doc. G).

Il mandato è poi stato da lui revocato l’11 gennaio 2010 (doc. F).

  1. Con petizione 18 giugno 2012, preceduta dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione (doc. C), AO 1, nuova ragione sociale di AO 1 (doc. D), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 109'999.41, somma poi rettificata in fr. 103'374.41 con la replica, oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011 e di € 25'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012. Essa, in estrema sintesi, ha auspicato il pagamento delle 16 fatture emesse tra il 24 luglio 2009 e il 19 aprile 2010 all’indirizzo di A__________ per prestazioni contrattuali (rettificate in fr. 67'135.75, doc. I1-I16), il rimborso delle imposte alla fonte da lei anticipate o da anticipare (fr. 22'638.22, doc. L), il rimborso di una garanzia fornita per l’ottenimento di un credito bancario poi escussa (€ 25'000.-, doc. N) nonché la rifusione delle spese legali insorte nel fallimento di A__________ / J__________ (fr. 13'600.44, doc. K).

Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, nell’ambito dei quali l’attrice, limitando in particolare le sue pretese per prestazioni contrattuali (a fr. 58'142.65) e per imposte alla fonte (a fr. 9'147.60), ha provveduto a ridurre le sue richieste a fr. 80'890.69 oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011 e a € 25'000.- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 2012, il Pretore, con decisione 10 agosto 2017, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 48'676.75 oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011 (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese di fr. 10’000.- per 1/3 a carico dello stesso e per 2/3 a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto all’attrice fr. 25'430.95, come da proposta del perito giudiziario, per le prestazioni fatturate nei doc. I1-I5, I7, I10, I13 e I15, fr. 8'098.20 per le pigioni esposte nei doc. I6, I8, I9, I11, I14 e I16, fr. 6'000.- per l’onorario dell’amministratore di cui al doc. I12 e fr. 9'147.60 per le imposte alla fonte anticipate, respingendo per contro tutte le altre pretese.

  2. Con l’appello 14 settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 novembre 2017 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 24 novembre 2017 della controparte), il convenuto ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di annullarlo con rinvio dell’incarto all’istanza inferiore per una nuova decisione nel senso dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

  3. Il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Sulla base dei molteplici contratti di mandato sottoscritti dal convenuto, ed in particolare del doc. B, mal si comprendeva in effetti perché debitrice delle prestazioni fornite dall’attrice nell’ambito dello stesso avrebbe dovuto essere A__________. Oltretutto la tesi del convenuto secondo cui quel contratto sarebbe stato superato da un rapporto contrattuale perfezionato per atti concludenti tra quella società e l’attrice non era stata provata ed anzi era stata smentita dai testi __________, __________ e __________.

In questa sede il convenuto ha rimproverato al giudice di prime cure di non aver spiegato per quale motivo le prestazioni fornite dall’attrice a favore di A__________ rientrassero nel contratto di cui al doc. B, ribadendo poi il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La censura è infondata. Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, non è in effetti vero che il contratto prevedeva solo che “AO 1 doveva rappresentare AP 1 in seno a A__________” e che “non è fatto riferimento ad alcuna prestazione aggiuntiva … né tantomeno è fatto riferimento alla gestione di una società” (appello p. 9). L’accordo, già solo in considerazione della sua denominazione “gestione, amministrazione e intestazione a titolo fiduciario del 62% della società A__________”, prevedeva invece chiaramente che l’attrice, in qualità di mandataria, avrebbe assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario della summenzionata ditta (punto 1) e si sarebbe altresì occupata della contabilità, dello studio e della stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità svizzere, come pure di “ogni altra prestazione esorbitante le funzioni suddette” (punto 7), mentre che il convenuto, in qualità di mandante, avrebbe dovuto corrispondere le remunerazioni concordate contrattualmente (punti 5 e 7). Anche la teste , evocata dal convenuto a sostegno della sua tesi (appello p. 10), si era del resto espressa in quel senso, nella misura in cui, richiesta di indicare le ragioni per cui le fatture dell’attrice erano state intestate a A, aveva risposto, smentendo di fatto quanto dichiarato dal teste __________ (verbale 6 maggio 2013 p. 4), “che in prima battuta queste fatture riguardavano delle attività svolte per la A__________ … ma era chiaro a tutti che il responsabile del pagamento di queste fatture era, in ultima battuta, l’azionista di questa società, nel caso concreto dunque i signori AP 1, __________ e __________, inizialmente e AP 1 e __________ successivamente” (verbale 16 dicembre 2013 p. 3). Oltretutto, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), il convenuto nemmeno si è confrontato criticamente con l’assunto pretorile, che è così assodato, secondo cui i testi , __________ e __________ avevano smentito che quel contratto sarebbe stato superato da un rapporto contrattuale perfezionato per atti concludenti tra A e l’attrice.

  1. Il convenuto, nell’ipotesi - verificatasi - in cui quella censura non avesse trovato accoglimento, ha rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sull’altra sua tesi difensiva secondo cui gran parte delle prestazioni esposte dall’attrice nelle 15 fatture di cui ai doc. I1-I11 e I13-I16, e meglio quelle aventi per oggetto l’ “amministrazione” e la “gestione”, erano già state da lui retribuite con l’importo base annuale di fr. 4'340.- previsto al punto 5 del contratto di cui al doc. B, di modo che, a prescindere da quanto si dirà nei consid. 7 e 8, l’attrice avrebbe al più potuto pretendere l’onorario per la “contabilità, studio e stesura del bilancio annuale” pari a fr. 4'890.- + IVA (appello p. 26 seg.).

Il rilievo, per altro irricevibile siccome sollevato per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 CPC), sarebbe stato comunque destinato all’insuccesso anche nel merito.

In base all’accordo, ad essere remunerata con l’onorario annuale di fr. 4’340.-, riservate per altro le eventuali spese vive (punto 5), era in effetti l’assunzione della carica di amministratore a titolo fiduciario di A__________ (punto 1), mentre la contabilità, lo studio e la stesura del bilancio annuale e delle notifiche legali alle autorità svizzere avrebbero comportato l’emissione di “una propria nota d’onorario e spese separata”, fermo restando poi “una retribuzione speciale” per ogni altra prestazione esorbitante le funzioni suddette (punto 7). Ritenuto che la posizione esposta nelle fatture con la dicitura “servizio amministrazione” non concerneva l’assunzione della carica di amministratore (tant’è che il giudice di prime cure, sulla base della perizia giudiziaria e delle testimonianze di __________, , S __________, __________ e __________, ha escluso, senza che quel suo assunto sia qui stato censurato, che nelle fatture fosse presente una voce “intestazione a titolo fiduciario”) e che la posizione “gestione” era inesistente, è incontestabile che oltre alla posizione “servizio contabilità” - che anche per il convenuto era dovuta - pure le posizioni “servizio segreteria”, “locazione”, “consulenze fiscali”, “consulenza revisione”, “spese extra e varie” e “diritti e stampati” debbano di principio esserle remunerate.

  1. Il Pretore, con riferimento alle prestazioni oggetto dei timesheet di cui al doc. BB, ossia a quelle fatturate nei doc. I1-I5, I7, I10, I13 e I15, ha accertato che le stesse erano state effettivamente eseguite, come confermato dai testi __________, , S __________, __________, __________ e __________. Rilevato che dalla perizia giudiziaria era emerso che quelle 9 fatture avevano per oggetto prestazioni rientranti nel contratto di cui al doc. B, che il costo orario applicato era relativamente contenuto tanto che in un solo caso era stata superata la tariffa oraria di fr. 140.-, e che in merito al dispendio orario non si giustificavano degli arrotondamenti, egli ha pertanto ritenuto che l’attrice, per le prestazioni ivi fatturate, potesse pretendere un importo di fr. 25'430.95, come proposto dal perito giudiziario.

In questa sede il convenuto ha rimproverato al giudice di prime cure di aver acriticamente fatto propria la proposta di fatturazione del perito giudiziario, nonostante la perizia contenesse una serie di contraddizioni e di incongruenze, da lui puntualmente evidenziate in sede conclusionale, e sulle quali il giudice non aveva ritenuto di esprimersi (appello p. 11 segg.).

7.1. Le circostanze addotte nel gravame, che per altro verranno riprese più avanti, non sono in realtà tali da imporre, come invece auspicato dal convenuto, l’annullamento della perizia e il conseguente rinvio dell’incarto alla prima istanza per l’eventuale completazione della stessa, ciò potendo entrare in linea di conto solo laddove il referto risulti lacunoso, inconcludente o contraddittorio (cfr. Guyan, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6b ad art. 157 CPC; Schweizer, Code de procédure civile commenté , n. 19 ad art. 157 CPC), ed in particolare se e nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14 luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188, 22 gennaio 2019 inc. n. 12.2017.87). Nel caso di specie il perito giudiziario, pur avendo premesso che la fatturazione delle ore esposte da S__________ __________ poteva apparire problematica siccome a quel momento la stessa non era più alle dipendenze dell’attrice (perizia p. 5), che in una singola fattura la tariffa oraria di fr. 140.- era stata superata (perizia p. 8) e che in tutte le fatture da lui esaminate figuravano delle discordanze tra il timesheet e la relativa fattura mensile con conseguenti ingiustificati arrotondamenti (perizia p. 9), è in effetti stato in grado di rispondere alle domande sottopostegli. La sua proposta di fatturazione, che in particolare comprendeva le ore fatturate da S__________ __________, rettificava la fatturazione eccedente la tariffa oraria di fr. 140.- e non considerava gli arrotondamenti di cui si è detto, è poi risultata chiara, completa, logica, priva di accertamenti erronei, di difetti manifesti o di contraddizioni, per cui è a ragione che il Pretore ha ritenuto di poter aderire alle conclusioni peritali.

Ad ogni buon conto, la richiesta del convenuto di annullare la perizia e di rinviare gli atti al giudice di prime cure per la sua eventuale completazione sarebbe già stata da respingere in base al principio della buona fede processuale. Come rilevato con pertinenza dall’attrice (risposta all’appello p. 9), lo stesso convenuto, nelle sue osservazioni 7 luglio 2014 alla domanda di delucidazione della perizia 4 giugno 2014 della controparte, aveva in effetti pacificamente dato atto che “il perito si è espresso in maniera oggettiva sulla base degli atti”, che quest’ultimo, “persona dell’arte, ha perfettamente colto la problematica ed ha espresso il suo parere basandosi sulle allegazioni e le prove fornite dall’attrice, prodotte agli atti” e che “la perizia è chiara …: il perito si è basato sulla documentazione agli atti e ha svolto con scienza e coscienza il proprio mandato”. In tali circostanze è malvenuto a ritenere ora la perizia talmente carente da dover essere annullata e completata.

7.2. Sulle presunte contraddizioni e incongruenze mosse al referto peritale menzionate dal convenuto, che a suo dire “peserebbero” in ragione di fr. 17'908.67, e sulle quali il giudice di prime cure non ha ritenuto di esprimersi, si osserva quanto segue.

7.2.1. Il rimprovero al perito giudiziario di non aver provveduto a stralciare dalle fatture le ore effettuate nell’ambito del “servizio contabilità” e del “servizio amministrazione” da S__________ __________ (doc. I3: 1.25 ore; doc. I5: 10.5 ore; doc. I7: 16 ore; doc. I10: 29.35 ore; doc. I13: 11.65 ore; doc. I15: 29.65 ore) nonostante quest’ultima nei momenti topici non risultasse più essere alle dipendenze dell’attrice, per altro sollevato irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC), è infondato. L’esperto ha in effetti ammesso le ore esposte da quella lavoratrice, da lui per altro ridotte in modo importante nella misura in cui le ha ritenute effettivamente eseguite e congrue, ritenendo, almeno implicitamente, che il fatto che essa, presente negli uffici dell’attrice, fosse allora formalmente alle dipendenze di R__________ __________, non era tale da escludere la remunerazione a favore dell’attrice, il tenore degli eventuali accordi interni tra quest’ultima e quest’altra società non essendo rilevante.

7.2.2. Il convenuto non può essere seguito nemmeno laddove ha rimproverato al perito giudiziario di aver effettuato degli “abbuoni” o “regali” a favore dell’attrice, riconoscendole, nell’ambito del “servizio contabilità” e del “servizio amministrazione”, degli importi forfettari laddove non aveva ritenuto congrue le ore fatturate o ancora laddove aveva ritenuto che le stesse potessero essere riferite a quanto effettivamente svolto. Nell’occasione l’esperto, fondandosi in particolare sull’ampia documentazione versata agli atti (contenuta nei 23 classificatori prodotti in edizione dall’attrice), ha in effetti spiegato in maniera chiara e convincente, con riferimento a ogni singola posizione da lui riconosciuta (48.5 ore nell’ambito del “servizio contabilità” e 63.2 ore nell’ambito “servizio amministrazione”), le ragioni che l’avevano indotto a procedere in tal senso, per cui non vi è motivo di far astrazione, su questo punto, dal suo referto. Nulla permette oltretutto di concludere in modo credibile che la diversa fatturazione proposta dal convenuto (16.5 ore nell’ambito del “servizio contabilità” e 18.65 ore nell’ambito “servizio amministrazione”, risultanti tra l’altro previa deduzione - come detto non corretta - delle ore esposte da S__________ __________), fondata su considerazioni mai esposte negli allegati preliminari e con ciò irrite (art. 229 CPC) e comunque non suffragate da riscontri oggettivi, possa essere preferibile a quella peritale.

7.2.3. È invece parzialmente a ragione che il convenuto ha lamentato il fatto che il perito giudiziario abbia proposto di riconoscere all’attrice anche alcune posizioni per le quali egli stesso aveva ammesso di essere impossibilitato ad esprimersi in assenza di ogni e qualsiasi documentazione, si pensi alle “spese accessorie anno 2008” di fr. 1’414.- + IVA di cui al doc. I1 (perizia p. 13), alle “consulenze fiscali” di fr. 915.- + IVA di cui al doc. I3 (perizia p. 19), alle “spese extra consulenza fiscale” di fr. 2'170.- + IVA di cui al doc. I7 (perizia p. 25 seg.), alla “consulenza fiscale” di fr. 250.- + IVA di cui al doc. I10 (perizia p. 29), alla “consulenza fiscale” di fr. 1'375.- + IVA di cui al doc. I13 (perizia p. 31 seg.) e alla “consulenza fiscale” di fr. 1'125.- + IVA di cui al doc. I15 (perizia p. 33 seg.), rispettivamente abbia proposto di riconoscere altre posizioni che dagli atti di causa non gli sembravano essere veritiere, si pensi alle 6 ore del “servizio contabilità” di fr. 600.- + IVA di cui al doc. I2 (perizia p. 14 seg.), il tutto per un importo complessivo di fr. 8'445.55.

La posizione relativa al “servizio fotografico Aeroporto di __________” di fr. 310.- di cui al doc. I1, può invece essere confermata, siccome la stessa, come indicato dal perito giudiziario, era stata documentalmente provata (perizia p. 13).

7.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, le spettanze dell’attrice relative a queste fatture possono così essere ridotte a fr. 16'985.40 (fr. 25'430.95 ./. fr. 8'445.55).

  1. Il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all’attrice fr. 8'098.20 per le pigioni esposte nelle 6 fatture di cui ai doc. I6, I8, I9, I11, I14 e I16 non è stato censurato in questa sede dalle parti, per cui la questione non può essere rimessa in discussione.

  2. Il Pretore ha invece accolto, in ragione di fr. 6'000.-, la fattura di fr. 10'044.45 esposta dall’attrice nel doc. I12 per la messa a disposizione di un (secondo) membro del consiglio di amministrazione, nella persona di __________, per gli anni 2009 e 2010. Siccome dal punto 1 del contratto di cui al doc. B non risultava espressamente che l’onorario per quella carica dovesse costare fr. 7'000.- annui, ha applicato il minimo previsto dal tariffario dell’Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino (doc. AA), che prevedeva un importo annuo di fr. 3'000.-.

9.1. Il convenuto ha censurato il giudizio pretorile con la seguente motivazione: “infine, insostenibile la decisione del Pretore di obbligare AP 1 a rimborsare il costo del secondo amministratore, per l’importo di fr. 6'000.-. Il contratto doc. B fa stato di un solo amministratore, per il quale non risulta agli atti che AO 1 abbia lamentato il mancato pagamento del forfait previsto al punto 5. Inoltre, tale “nomina” sarebbe avvenuta – secondo il dire del teste __________ (v.” (appello p. 10).

La censura, motivata in modo incomprensibile, è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), tranne nella misura in cui il convenuto ha rilevato che il contratto faceva stato di un solo amministratore, rilievo questo che non basta però ancora a ribaltare il giudizio, visto che la teste __________, come per altro ammesso anche da costui (cfr. replica spontanea p. 8), aveva dichiarato che “successivamente, sempre su richiesta degli azionisti, la AO 1 ha messo a disposizione il signor __________ e il signor __________” (verbale 16 dicembre 2013 p. 2), confermando così quanto sostenuto in causa dall’attrice.

Per il resto, si osserva che i motivi esposti a p. 25 dell’appello, che per altro non aggiungevano nulla di nuovo a quanto precede, sono irricevibili, visto che nell’occasione il convenuto, nonostante il giudice di prime cure si fosse espresso sulla questione, si è limitato a ricopiare quanto addotto a p. 24 del suo allegato conclusionale e non si è in tal modo confrontato con la decisione. Anche gli ulteriori e ben più ampi motivi esposti a p. 8 seg. della replica spontanea sono a loro volta irricevibili, quell’allegato non essendo idoneo a completare o integrare le motivazioni d’appello (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4; TF 1° luglio 2013 4A_86/2013 consid. 1.2.2, 26 settembre 2014 4D_74/2013 consid. 2, 28 ottobre 2015 4A_170/2015 consid. 2).

9.2. È poi manifestamente a torto che il convenuto, sempre con riferimento a questa fattura, ha preteso di farsi riconoscere una nota di credito di fr. 6'000.- + IVA (appello p. 25 seg.). La richiesta in tal senso, riferita per altro a una fattura (quella recante il n. 2009-148) non versata agli atti e di cui nulla è dato di sapere, è in effetti stata da lui formulata per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 CPC), solo in sede conclusionale, ritenuto che negli allegati preliminari le parti non avevano dedotto alcunché da quella nota di credito, mai menzionata.

  1. Il Pretore ha infine ritenuto giustificata la pretesa di fr. 9'147.60 dell’attrice, provata dal doc. L, volta al rimborso delle imposte alla fonte che erano state da lei pagate al posto dell’obbligata A__________. Era in effetti proprio in funzione della messa a disposizione dell’amministratore fiduciario che era sorto il debito fiscale a titolo d’imposta alla fonte, logicamente in capo al mandante ma anticipato dalla mandataria, che ne poteva così pretendere la rifusione in applicazione dell’art. 402 CO.

Il convenuto ha contestato l’assunto pretorile, evidenziando da una parte che l’importo di fr. 9'147.60 non si trovava nel doc. L bensì tutt’al più nel doc. CC e rilevando dall’altra che non era provato che quella somma sarebbe stata relativa alla messa a disposizione di un amministratore fiduciario, tant’è che l’Ufficio delle imposte alla fonte nello scritto 25 (recte: 28) aprile 2016 aveva escluso che risultassero debiti di imposta (pagati o scoperti) relativamente alla società A__________ / J__________ per i vari ex membri del consiglio di amministrazione. Mentre la prima censura è priva di rilevanza, poco importando a ben vedere se l’importo di fr. 9'147.60 sia comprovato dal doc. L piuttosto che dal doc. CC o ancora da entrambi, la seconda non ha miglior sorte, essendo incontestabile, alla luce dello scritto 1° giugno 2011 dell’Ufficio delle imposte alla fonte (doc. L) e della copia del relativo pagamento postale (doc. CC), entrambi mai eccepiti di falso (poco importando, in tali circostanze, lo scritto 28 aprile 2016 di quel medesimo Ufficio, che per altro non diceva quanto preteso dal convenuto), che gli amministratori messi a disposizione dall’attrice siano stati obbligati ad anticipare ed abbiano poi provveduto ad anticipare le imposte alla fonte dovute dalla società A__________ / J__________.

  1. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello del convenuto, che quest’ultimo deve essere condannato a pagare a all’attrice fr. 40'231.20 (fr. 16'985.40 + fr. 8'098.20 + fr. 6'000.- + fr. 9'147.60) oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’esito della lite non giustifica ancora di ripartire in modo diverso le spese giudiziarie attribuite dal Pretore. Per la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 48'676.75.

  1. L’emanazione della presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di revoca dell’effetto sospensivo dell’appello formulata dall’attrice nella sua risposta al gravame.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 14 settembre 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 agosto 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 40'231.20 oltre interessi al 5% dal 27 giugno 2011.

  2. (invariato)

II. Le spese processuali di complessivi fr. 3'500.- sono poste a carico dell’appellante per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della controparte, a cui l’appellante rifonderà fr. 2'000.- per parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

  • ;
  • ; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2017.151
Entscheidungsdatum
13.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026