Incarto n. 12.2017.150
Lugano 13 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 21 giugno 2012 da
AP 1 rappr. daRA 1
contro
AO 1 AO 2 tutti rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2007, somma che in sede conclusionale è stata ridotta a fr. 204'575.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 ed è stata allora richiesta in solido ad entrambi i convenuti, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 agosto 2017 ha respinto;
appellante l'attore con appello 14 settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con risposta 7 novembre 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell’ottobre 2005 essi hanno incaricato lo studio di architettura W__________ __________ di progettare la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione. La relativa licenza edilizia è stata ottenuta il 31 gennaio 2006 (doc. C).
Nell’ambito di questo mandato l’arch. AP 1 ha tra le altre cose allestito una serie di progetti, che sono in parte sfociati in valide licenze edilizie: dopo che la domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) non aveva trovato accoglimento, la domanda di costruzione del 20 gennaio 2008 (doc. T) è stata accolta il 18 giugno 2008 (doc. AA), la notifica / variante del 3 luglio 2008 (doc. AB) è stata pure accolta l’8 luglio 2008 (doc. AC) e la notifica / variante del 30 luglio 2008 (doc. AG) è stata a sua volta accolta il 19 settembre 2008 (doc. AJ).
I lavori di ristrutturazione e di ampliamento della costruzione sono tuttavia stati realizzati, ampiamente ridimensionati rispetto a quanto progettato, sulla base di un ulteriore progetto allestito dall’arch. C__________ __________ e i fondi sono stati venduti a terzi.
Esperito il necessario tentativo di conciliazione (doc. CA), con petizione 21 giugno 2012 l’arch. AP 1, lamentando di non essere stato retribuito, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon. Egli, in estrema sintesi, ha preteso fr. 148'635.- per il progetto del 20 gennaio 2008, fr. 58'651.90 per il progetto del 25 (recte: 30) luglio 2008 e fr. 6'051.25 per le attività esulanti dal contratto, e meglio per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ __________, per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (passati dalla zona forestale in quella edificabile), per la verifica dei valori di stima dei fondi, per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
Con decisione 7 agosto 2017 il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 20’700.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere ai convenuti l’importo complessivo di fr. 15'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
Con l’appello 14 settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7 novembre 2017, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata, evocando a quel momento una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. infra consid. 8.2.4 e 11), di annullare la sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Nella sua decisione il Pretore, esprimendosi implicitamente sulle sole pretese contrattuali relative all’allestimento dei vari progetti, ha innanzitutto stabilito che tra le parti era sorto un contratto di mandato e più precisamente un contratto d’architetto, in virtù del quale l’attore avrebbe dovuto curare sia la fase di progettazione sia la successiva fase di edificazione dell’immobile.
Nel prosieguo del suo esposto egli ha ritenuto assodato che i convenuti avessero posto un limite ai costi di realizzazione dell’intero progetto, fissato in fr. 2'300'000.- (cfr. interrogatorio dell’attore p. 2), che quel tetto di spesa massimo fosse un punto essenziale del contratto tra le parti e che all’attore fosse stata in tal modo impartita una chiara e specifica istruzione, giusta l’art. 397 cpv. 1 CO, circa lo svolgimento del mandato. Ha quindi escluso che in corso d’opera i convenuti, pur avendo sottoscritto delle domande di costruzione / notifiche riguardanti i progetti realizzati dall’attore con costi superiori a quello previsto, potessero aver mutato quella particolare istruzione.
Ciò premesso, egli ha stabilito che l’attore, avendo presentato ai convenuti, contestualmente all’inoltro delle domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008, due preventivi rispettivamente di fr. 4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE), prevedenti con ciò una stima dei costi superiore al limite di fr. 2'300'000.-, e non avendo mai reso attenti costoro che i loro desiderata e le loro istruzioni circa i materiali e i metodi di esecuzione non erano compatibili con il budget prefissato (cfr. anzi il doc. Q, in cui quest’ultimo si diceva ancora fiducioso circa il raggiungimento dell’obiettivo), non aveva svolto con diligenza e secondo le istruzioni il mandato ricevuto e non poteva così pretendere di essere remunerato per le prestazioni svolte, che non si erano rivelate utili e utilizzabili per i convenuti (cfr. TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid. 4.3.1 sul tema del limite dei costi e TF 22 luglio 2015 4A_287/2015 consid. 2.1 sul tema del diritto alla mercede in caso di inesecuzione del mandato).
8.1. Come in parte rilevato anche dai convenuti, l’accertamento dei fatti operato dal Pretore deve essere rettificato in due punti.
Non è innanzitutto vero che le domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti con riferimento ai progetti realizzati dall’attore indicassero costi superiori al limite di fr. 2'300'000.-: le domande di costruzione del 10 agosto 2007 e del 20 gennaio 2008 riportavano in effetti un costo totale di fr. 2'000'000.- (doc. J e T), mentre le notifiche / varianti del 3 e del 30 luglio 2008 non esponevano in realtà alcun costo totale (doc. AB e AG).
Ma, soprattutto, è in modo erroneo che il giudice di prime cure ha evidenziato che, contestualmente all’inoltro delle domande di costruzione del 25 gennaio e del 30 luglio 2008, ai convenuti sarebbero stati consegnati due preventivi rispettivamente di fr. 4'303'357.79 (doc. N1) e di fr. 2'950'088.- (doc. AE), lasciando con ciò intendere che gli stessi fossero relativi a quelle domande di costruzione. I preventivi riguardavano in realtà il primo la domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (cfr. perizia p. 3), il secondo la notifica / variante del 30 luglio 2008 (cfr. perizia p. 4). Come già evidenziato anche dal primo giudice, il primo preventivo era poi stato pacificamente elaborato il 15 novembre 2007 (doc. N1), ossia tre mesi dopo l’inoltro della relativa domanda di costruzione. Non è invece stato assolutamente provato che il secondo preventivo, recante la data del 25 luglio 2008 (doc. AE), sia stato trasmesso a quel momento ai convenuti, che in causa avevano contestato la circostanza.
8.2. Rettificati in tal modo i fatti rilevanti, le censure mosse dall’attore al giudizio pretorile, nella misura in cui sono risultate comprensibili, devono senz’altro essere disattese.
8.2.1. L’attore, che in questa sede non ha più censurato l’assunto pretorile - per altro ineccepibile (cfr. petizione p. 3, 8 e 11; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. O) - circa l’avvenuta pattuizione tra le parti di un limite di costo di fr. 2'300'000.-, non può innanzitutto essere seguito laddove ha sostenuto che in corso d’opera i convenuti, sottoscrivendo delle domande di costruzione / notifiche riguardanti progetti con costi superiori a tale limite ed essendo stati contestualmente informati che i preventivi delle opere erano superiori, avessero rinunciato almeno implicitamente al limite di costo di fr. 2'300'000.-.
Come si è detto, le domande di costruzione / notifiche sottoscritte dai convenuti e riferite ai progetti realizzati dall’attore non riportavano in effetti costi superiori al limite di fr. 2'300'000.- e neppure era risultato che i preventivi con importi superiori fossero stati consegnati loro contestualmente alla sottoscrizione delle relative domande di costruzione / notifiche.
8.2.2. La censura con cui l’attore ha rimproverato al Pretore di aver disatteso le disposizioni sull’onere della prova dev’essere respinta già per il fatto che il giudice di prime cure non ha in definitiva statuito a sfavore della parte gravata di un tale onere.
Ad ogni buon conto è a torto che l’attore, pur avendo correttamente esposto il principio secondo cui nelle azioni di risarcimento per inesecuzione la violazione del contratto deve di principio essere provata da colui che agisce mentre che l’onere probatorio si capovolge se il creditore accetta senza riserve la prestazione (DTF 128 III 271 consid. 2a/aa; TF 31 agosto 2010 4A_484/2009 consid. 3.2), ha preteso che nel caso di specie incombesse ai convenuti dimostrare il cattivo adempimento del contratto e non a lui dimostrare il suo corretto adempimento. Come detto, diversamente da quanto preteso nell’appello, nulla permette in effetti di ritenere che “i signori AO 1 hanno preso atto del fatto che il preventivo indicava che i costi sarebbero stati superiori al budget ipotizzato, ma hanno ciononostante continuato a richiedere ulteriori prestazioni all’arch. AP 1, in particolare l’inoltro di altre licenze edilizie” per cui “in buona fede il mandatario poteva contare sulla sostanziale accettazione delle sue prestazioni e sulla disponibilità dei mandanti a remunerarle” (cfr. appello p. 5).
È al contrario incontestabile che i convenuti non avevano accettato le prestazioni svolte dall’attore. Lo stesso Pretore aveva del resto dato atto, a ragione, che i convenuti, richiesti nel settembre 2008 di procedere al pagamento dell’onorario dell’attore (doc. AL), con scritto 6 ottobre 2008 (doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero cercato di far pagare i lavori di progettazione agli eventuali acquirenti interessati, avevano rifiutato di pagare, obiettando come i progetti si fossero rivelati inutilizzabili poiché non in linea con le loro disponibilità di spesa.
8.2.3. L’attore ha in seguito rimproverato al Pretore di aver reso il suo giudizio sulla base di una giurisprudenza non pertinente (TF 2 ottobre 2015 4A_210/2015 consid. 4.3.1), applicabile solo nell’ipotesi in cui il limite di costo concordato con il cliente fosse stato superato durante i lavori di realizzazione dell’opera, ciò che nel caso concreto non si era ancora verificato. Non è così.
È vero che in quella sentenza l’Alta Corte aveva confermato che l’architetto che si accorge o ha motivo di ritenere che il limite di costo concordato con il cliente non potrà essere rispettato è tenuto a sospendere immediatamente i lavori in corso, ad effettuare i necessari accertamenti e ad informare il cliente in modo che possano essere adottate delle misure per rispettare il limite concordato, ritenuto che se non adempie a questi obblighi con diligenza e in tal modo causa un superamento dei costi può essere reso responsabile dei costi supplementari che il cliente avrebbe precisamente voluto evitare con l’istruzione relativa al limite dei costi. Sennonché in altre sentenze (DTF 108 II 197 consid. 2; Rep. 1978 p. 132; II CCA 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85) era stato precisato che la responsabilità dell’architetto, con la riduzione o persino la perdita del suo diritto all’onorario, poteva entrare in linea di conto anche nel caso in cui il mancato rispetto del limite dei costi si era già verificato nella fase di progettazione e meglio nella misura in cui il professionista doveva rendersi conto dell’impossibilità di eseguire il mandato secondo l’istruzione che gli era stata impartita.
8.2.4. L’attore ha pure rimproverato al giudice di prime cure di aver violato il suo diritto di essere sentito per non aver esaminato la sua ulteriore argomentazione, secondo cui, se fosse stato mantenuto il prezzo di fr. 750.-/mc o di fr. 1'000.-/mc previsto nelle domande di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) e del 25 gennaio 2008 (doc. T), il limite dei costi di fr. 2'300'000.- sarebbe stato senz’altro rispettato. La censura è infondata.
Nulla, nemmeno la perizia giudiziaria, ha in effetti permesso di confermare che il costo al mc indicato in quei documenti era congruo e che in tal caso sarebbe stato possibile rispettare il limite dei costi. Tutt’altro. Le indicazioni circa il costo al mc contenute in quelle domande di costruzione, per altro fornite dall’attore stesso e non dai convenuti, si sono al contrario rivelate inattendibili, se solo si pensa come i preventivi elaborati sulla base di quei medesimi progetti avevano poi concluso per un presumibile costo dell’opera di fr. 4'303'357.79 (doc. N1) rispettivamente di fr. 3'412'828.- (doc. S).
L’attuale argomentazione dell’attore circa l’avvenuto rispetto del limite di costo concordato risulta oltretutto contraddittoria, visto e considerato che negli allegati preliminari egli aveva a più riprese ammesso il contrario, ossia l’oggettiva impossibilità, sin dall’inizio, di rispettare il limite di fr. 2'300'000.- (cfr. petizione p. 3, 4, 9 e 17, replica p. 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15 e 16).
8.2.5. L’attore ha infine sostenuto che il mancato rispetto del limite di costo sarebbe stato in definitiva imputabile alle esagerate richieste dei convenuti, sia con riferimento ai contenuti sia con riferimento ai materiali, e che con poche ragionevoli rinunce da parte loro il limite avrebbe comunque potuto essere rispettato nella fase di esecuzione dei lavori. A torto.
Sulla prima questione, si osserva che l’attore era a conoscenza sin dall’inizio delle particolari esigenze dei convenuti, per cui, se avesse ritenuto inattuabile l’istruzione ricevuta, non avrebbe dovuto accettare il mandato oppure, dopo averlo assunto, avrebbe dovuto sin da subito comunicare ai convenuti una tale inattuabilità, ciò che non risulta aver fatto (cfr. anzi il doc. Q), se non il 10 novembre 2008 (doc. AO2), quando aveva già svolto tutte le attività di progettazione di cui ha preteso il pagamento.
Sul secondo aspetto, si osserva invece, al di là del fatto che l’attore neppure ha indicato in questa sede a quali opere i convenuti avrebbero potuto ragionevolmente rinunciare, che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l’architetto che ha allestito un progetto non ossequioso dei limiti di costo non può contrapporre l’argomento che in seguito, d’accordo con la committenza, avrebbe cercato di ridurre tali importi (DTF 108 II 197 consid. 2; TF 9 maggio 2006 4C.54/2006 consid. 3.2.2; II CCA 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261).
8.2.6. È pertanto a ragione che il Pretore ha ritenuto che le prestazioni dell’attore fossero del tutto carenti e inutili per i convenuti e non dovessero essere da loro retribuite, essendo costitutive di una vera e propria inesecuzione (DTF 124 III 423 consid. 4a; TF 10 maggio 2011 4A_34/2011 consid. 3, 17 luglio 2012 4A_89/2012 consid. 3.1, 30 marzo 2016 4A_658/2015 consid. 3.1).
Chiamato dai convenuti per cercare di far meglio dello studio W__________ , ossia per ridimensionare il progetto di quest’ultimo, che sarebbe costato fr. 2'628'700.- (doc. D), e ciò allo scopo di farlo rientrare nel limite di costo di fr. 2'300'000.-, l’attore ha invece allestito, il 10 agosto 2007, un primo progetto, che sarebbe costato ben fr. 4'303'357.79 (doc. N1); ha poi elaborato, il 23 gennaio 2008, un secondo progetto, che sarebbe costato un po’ meno, ma pur sempre fr. 3'412'828.- (doc. S); ha in seguito preparato, il 3 luglio 2008, un terzo progetto, che non comportava sostanziali cambiamenti, e per il quale non ha elaborato alcun preventivo (cfr. perizia p. 4); ed ha infine presentato, il 30 luglio 2008, un quarto progetto, che sarebbe costato comunque ancora fr. 2'950'088.- (doc. AE). Operando in tal modo, quando oltretutto il suo lavoro era già stato agevolato dal fatto di poter disporre sin dall’inizio di un progetto e di un preventivo allestiti da un altro professionista e solo in minima parte non rispettosi dei desiderata dei convenuti, l’attore ha chiaramente agito in dispregio degli accordi contrattuali: in effetti, oltre ad aver ampiamente superato, in ragione di oltre il 28%, il limite di costo concordato, è persino riuscito a far peggio, in ragione di oltre l’8%, dello studio W __________.
9.1. In questa sede l’attore ha contestato siccome “erronea” l’argomentazione pretorile riassunta sopra. Rilevando che la determinazione precisa del vantaggio finanziario era comunque impraticabile e nemmeno era possibile stabilire un cifra precisa, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO ha ritenuto “congruo, equo e rispettoso dell’ordinario andamento delle cose stabilire che per almeno un terzo il suo lavoro sia stato ripreso” dall’arch. C__________ __________, rispettivamente utilizzato dall’agenzia incaricata della vendita dei fondi (cfr. appello p. 12).
9.2. La censura deve essere disattesa sia in ordine che nel merito. Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), atteso che l’attore non si è confrontato con la motivazione pretorile e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Da una parte egli nemmeno ha censurato l’assunto del giudice di prime cure secondo cui la pretesa in tal senso non sarebbe stata sufficientemente sostanziata; e dall’altra neppure ha spiegato per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a ritenere che il valore delle prestazioni dell’attore utilizzate dall’arch. C__________ __________ non sarebbe stato minimamente provato.
Essa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso anche qualora fosse stata ricevibile. L'art. 42 cpv. 2 CO, secondo cui il danno di cui non può essere provato il preciso importo deve essere stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato, non esonera in effetti il leso, pur instaurando una prova facilitata in suo favore, dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima (DTF 131 III 360 consid. 5.1). Sennonché, a parte il fatto che l’istruttoria ha permesso di stabilire che il progetto allestito dall’arch. C__________ __________, che aveva comportato poi costi di realizzazione pari a un terzo, era completamente diverso da quelli allestiti dall’attore (cfr. doc. BX), si osserva che l’attore ha largamente disatteso agli obblighi di allegazione e di prova degli elementi atti a permettere una valutazione in via equitativa del buon fondamento di una tale pretesa, che in effetti avrebbero da lui potuto essere facilmente apportati se non altro nell’ambito della prova peritale. Nulla permette così di ritenere che il suo lavoro possa essere stato ripreso e utilizzato a favore dei convenuti “per almeno un terzo”.
In effetti, gli accordi contrattuali, riconosciuti per finire anche dallo stesso attore (cfr. petizione p. 3, 8 e 28, replica p. 7, 16 e 24, conclusioni p. 12 e 19, appello p. 19; cfr. pure interrogatorio dell’attore p. 2, doc. AO2), prevedevano che in caso di completo espletamento del mandato (ossia secondo le percentuali previste dalla norma SIA 102, cfr. interrogatorio del convenuto AO 2 p. 4) l’attore avrebbe potuto pretendere un onorario complessivo di fr. 200'000.-, mentre nulla ha permesso di confermare, e lo stesso attore non lo ha più preteso in questa sede (cfr. appello p. 17), che un ulteriore onorario di fr. 60'000.- avrebbe dovuto essergli riconosciuto in caso di ottenimento delle licenze edilizie (cfr. petizione p. 3, 8, 28, 29 e 30, conclusioni p. 12). Accertato che le prestazioni concretamente svolte dall’attore corrispondevano al 32.5% del totale (cfr. perizia p. 26), l’onorario di sua spettanza sarebbe così stato tutt’al più di fr. 65'000.-.
11.1. L’onorario richiesto dall’attore per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta a suo tempo dallo studio W__________ __________ (fr. 256.-) può essere ammesso. Negli allegati preliminari l’attore aveva in effetti spiegato di aver provveduto a far rinnovare quella licenza edilizia (doc. P) sulla base di una richiesta dei convenuti (cfr. replica p. 12), senza che la circostanza fosse stata allora contestata da questi ultimi (cfr. duplica p. 13).
11.2. L’onorario azionato per il cambiamento di zona di una parte dei fondi dei convenuti (fr. 8'058.65) può pure essere riconosciuto.
Come si è potuto evincere dal rapporto peritale (cfr. perizia p. 5), l’attore, nell’ambito dei lavori di progettazione di sua competenza, aveva avuto modo di accorgersi che nel piano delle zone del settembre 2006, oggetto di una variante di PR, il limite del bosco era stato riportato in modo errato, non corrispondendo a quello accertato dalla Sezione forestale cantonale il 22 giugno 2004, ciò che non permetteva in definitiva né di conoscere l’effettiva superficie edificabile dei fondi né di disporre delle informazioni per completare l’incarto della seconda domanda di costruzione. Da qui, sempre secondo l’esperto (cfr. perizia p. 5), era sorta l’esigenza di effettuare le pratiche per il cambiamento di zona, per le quali l’attore ha ora preteso una remunerazione aggiuntiva, che avevano per altro permesso, il 10 settembre 2008, di assegnare le aree liberate dal vincolo forestale, pari a 800 mq, alla zona edificabile RE (doc. AN).
Stando così le cose, dovendosi ammettere che lo svolgimento delle pratiche era necessario per poter dar seguito ai lavori di progettazione, che l’attore era stato pacificamente incaricato di eseguire, e dovendosi in ogni caso ammettere che lo svolgimento delle stesse, quand’anche non fosse stato esplicitamente autorizzato dai convenuti, era stato da loro quanto meno tollerato, nulla osta alla loro remunerazione. Del resto, si potrebbe pure ammettere anche una loro ratifica a posteriori per atti concludenti, visto e considerato che i convenuti, nell’ambito della rivendita dei fondi, avevano per finire beneficiato dell’incontestabile aumento di valore conseguente all’aumento della superficie attribuita così alla zona edificabile.
11.3. L’onorario rivendicato per la verifica dei valori di stima dei fondi (fr. 1'320.70) non può invece essere ammesso. Per il perito, quella prestazione, concretizzatasi nell’elaborazione del rapporto di cui al doc. Y, era stata svolta dall’attore per far comprendere ai convenuti su quale base erano stati calcolati i nuovi valori di stima e per spiegare la causa che aveva reso necessario l’aggiornamento (cfr. perizia p. 6). Sennonché, a fronte dell’obiezione dei convenuti di non aver mai incaricato l’attore di svolgere una tale prestazione (cfr. risposta p. 17, duplica p. 14), il conferimento di un mandato in tal senso non è stato provato.
11.4. Nemmeno l’onorario per l’elaborazione dei documenti all’indirizzo dell’impresa generale (fr. 1'317.50) può essere riconosciuto. Dal referto peritale (cfr. perizia p. 6) si è potuto evincere che l’attore, nel luglio/agosto 2008, aveva contattato e trasmesso a due imprese generali di costruzione una serie di documenti nell’ipotesi di affidare loro il contratto per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di costruzione del 20 gennaio 2008 rispettivamente di cui alla notifica / variante del 30 luglio 2008. Atteso che entrambi i progetti superavano però ampiamente il limite di fr. 2'300'000.-, tant’è che per il primo vi era già un preventivo di fr. 3'412'828.- (doc. S) e per il secondo un preventivo di fr. 2'950'088.- (doc. AE), non vi è chi non veda come la prestazione da lui allora svolta, che per altro nemmeno risulta essere stata richiesta dai convenuti, risultasse inutile.
11.5. L’onorario per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90) non può a sua volta essere riconosciuto. Anche in questo caso non è in effetti stato provato che i convenuti abbiano incaricato l’attore di effettuare una tale prestazione, che è stata invece svolta dall’attore all’indirizzo dell’agente immobiliare. Ritenuto poi che i convenuti, con scritto 6 ottobre 2008 (doc. AM), pur avendo dichiarato che avrebbero cercato di far pagare i lavori di progettazione agli eventuali acquirenti interessati, avevano di fatto già provveduto a rifiutare il lavoro svolto dall’attore (cfr. consid. 8.2.2), non vi è chi non veda come la consegna all’agente immobiliare della documentazione relativa ai lavori di progettazione nemmeno risultava essere stata fatta nell’interesse di costoro, ma piuttosto nell’interesse dell’attore stesso.
11.6. Neppure l’onorario rivendicato dall’attore per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (fr. 2'160.60) rispettivamente per l’allestimento di un modello in scala (fr. 5'011.-) può infine essere ammesso. Le relative pretese sono in effetti state formulate per la prima volta solo in sede conclusionale, senza che fossero tuttavia date le condizioni per una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 230 CPC, e meglio quelle di cui al suo cpv. 1 lett. b: da una parte i fatti posti alla base delle pretese non erano in effetti nuovi, essendo già stati esposti negli allegati preliminari (cfr. petizione p. 13); e dall’altra nemmeno risultava che le pretese fossero fondate su nuovi mezzi di prova, le stesse traendo in realtà il loro fondamento da documenti già versati agli atti negli allegati preliminari (doc. X e W) e non essendo venute alla luce per la prima volta solo tramite la perizia giudiziaria (che si era piuttosto limitata a quantificarne l’entità).
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1.1 Doris e AO 2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009.
1.2 Limitatamente all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon.
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).