AO 1
Incarto n. 12.2017.143
Lugano 2 aprile 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.22 della Pretura del Distretto di __________ - promossa con petizione 24 giugno 2016 da
AP 1 e AP 2 tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma
ancora da quantificare, ma almeno fr. 150'000.- oltre interessi, per danno diretto e
indiretto a fronte della sua responsabilità quale amministratore unico della __________
SA, nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione,
eccependo preliminarmente l’inesistenza della pretesa per danno diretto,
rispettivamente l’assenza di legittimazione attiva per danno indiretto, eccezioni
che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 11 luglio 2017, respingendo
conseguentemente la petizione;
appellanti gli attori, che con appello 13 settembre 2017 hanno chiesto la parziale
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di inesistenza di una
pretesa per danno diretto e di rinviare gli atti al primo giudice per il proseguimento della
causa, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 27 ottobre 2017 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 15 novembre 2017 degli appellanti e della duplica
spontanea 20 novembre 2017 dell’appellato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ SA era una società attiva in particolare nell’editoria. Essa era inizialmente detenuta dai coniugi __________ () e __________ C e dai loro figli __________, __________ e __________ , e si occupava pure dell’amministrazione di uno stabile di famiglia a , denominato “”. Nel corso del tempo, fra __________ da una parte e la società rispettivamente i restanti famigliari dall’altra è sorta una controversia per la quale il primo rivendicava un contestato credito derivante dall’amministrazione del citato palazzo. Dal 1996, L è diventato amministratore unico della società. Dal 2002, quest’ultima era detenuta da __________, __________, __________, __________ e __________.
B. __________, cessionaria del suddetto credito rispettivamente di ogni credito vantato da __________ nei confronti della __________ SA e di __________, __________, __________, __________ e __________, ha avviato in data 11 giugno 2002 una causa giudiziaria innanzi alla Pretura del Distretto di __________ culminata con la decisione del Tribunale federale 4A_208/2010 del 21 ottobre 2010 che, in parziale accoglimento della petizione, ha definitivamente condannato la sola __________ SA a pagare all’attrice fr. 686'803.80 oltre interessi.
C. A seguito della procedura esecutiva avviata da __________ per l’incasso del proprio credito, in data __________ il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento della __________ SA. Il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi in data 21 febbraio 2011, e la società è stata radiata dal Registro di Commercio il 15 febbraio 2012.
D. La pretesa di __________ è stata dapprima ceduta a __________, e successivamente agli avv. __________ e , i quali nel 2015 hanno escusso L mediante PE n. __________ dell’UE di __________ per il suddetto importo. In seguito, a fronte della sua opposizione e previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, l’hanno convenuto innanzi alla Pretura di __________ con petizione 24 giugno 2016, chiedendo la sua condanna al pagamento di una somma ancora da quantificare, ma almeno fr. 150'000.- oltre interessi, quale risarcimento del danno subito da loro personalmente e dalla __________ SA a fronte della sua responsabilità quale amministratore unico della società (art. 754 CO), nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, della citata opposizione. In sintesi, essi hanno rimproverato al convenuto di non aver mai inserito a bilancio la pretesa in questione né effettuato degli opportuni accantonamenti, omettendo di proporre e implementare concrete misure di risanamento, di allestire un bilancio intermedio e di avvisare tempestivamente il giudice ai sensi dell’art. 725 CO a fronte di un palese indebitamento societario, effettuando invece, nel periodo 2006-2010, una serie di contestate operazioni per un totale di fr. 2'198'468.20 (esborsi, alienazioni, irregolarità di bilancio, sparizione di attivi, eccetera).
E. Con risposta 29 agosto 2016 il convenuto si è opposto integralmente alla petizione, eccependo preliminarmente l’inesistenza della pretesa degli attori per danno diretto, rispettivamente l’assenza di legittimazione attiva per far valere il danno subito dalla società (“danno indiretto”), chiedendo la limitazione del procedimento alle citate questioni. Con replica 19 ottobre 2016 e duplica 9 dicembre 2016 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche tesi, mentre in occasione dell’udienza di dibattimento del 15 febbraio 2017, dopo la notifica delle rispettive prove, esse si sono accordate sulla limitazione del procedimento, alla quale è seguita una circoscritta istruttoria e la produzione dei rispettivi memoriali conclusivi del 9 maggio 2017 rispettivamente del 29 maggio 2017.
F. Con istanza 1. giugno 2017 gli attori hanno chiesto la sospensione della causa come pure, in via supercautelare, cautelare e nel merito, di fare ordine all’Ufficio del Registro di commercio di __________ di procedere alla reiscrizione della __________ SA in liquidazione, richiesta respinta rispettivamente ritenuta inammissibile dal Pretore aggiunto con decisione 10 luglio 2017, nel frattempo passata in giudicato.
G. Con la qui impugnata decisione 11 luglio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto le eccezioni del convenuto, respingendo la petizione e ponendo le spese processuali di fr. 2'500.- a carico degli attori, condannati altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili. In sintesi, dopo avere riassunto le limitazioni poste dalla giurisprudenza al diritto all’azione di un creditore sociale nell’ambito della responsabilità degli organi, il primo giudice ha rilevato che il danno fatto valere dagli attori è sorto solo in seguito all’insolvenza della __________ SA e che quindi esso è da considerare un danno indiretto. Ha poi concluso che gli attori, non potendo invocare alcuna particolare norma di comportamento a tutela specifica del bene danneggiato e dunque atta a fondare un atto illecito, non potevano invocare alcun risarcimento per danno diretto. Essi non avevano neppure la legittimazione attiva per avanzare pretese per danno indiretto (danno diretto della società), in quanto la __________ SA, titolare di tale pretesa, non era più esistente e il credito degli attori non risultava iscritto nella graduatoria del fallimento.
H. Con l’appello qui in esame, avversato dal convenuto con risposta 27 ottobre 2017, gli attori si sono parzialmente aggravati contro il suddetto giudizio, chiedendo di respingere l’eccezione di inesistenza della loro pretesa per danno diretto e di rinviare gli atti al primo giudice per il proseguimento della causa. Con replica e duplica spontanee del 15 novembre 2017 e del 20 novembre 2017, le parti hanno ulteriormente sostanziato le loro posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Giusta l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata, negando la sussistenza delle pretese attoree e ponendo dunque fine alla vertenza, va qualificata non come decisione incidentale, ma come decisione finale, in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 11 luglio 2017 è stata notificata agli appellanti il 19 luglio 2017, per cui l’appello 13 settembre 2017, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.
Con il loro appello gli avv. AP 1 e AP 2 non contestano l’accertamento, da parte del primo giudice, dell’assenza di legittimazione attiva per quanto riguarda il danno indiretto. Essi in questa sede rinunciano dunque a far valere l’eventuale danno subito dalla società, concentrandosi su un proprio danno diretto. Essi non contestano nemmeno che, come già menzionato dal primo giudice, in presenza di un danno contemporaneo di creditore e società dopo il fallimento di quest’ultima vi sono delle limitazioni all’azione del creditore sociale. Gli appellanti ritengono di poter invocare una pretesa per danno diretto esclusivo, a fronte di determinati comportamenti di AO 1 che li avrebbero lesi direttamente, a esclusione di qualsiasi danno della società (cfr. appello, p. 4, 7, 8, 21, 22). Questa Camera è dunque chiamata a esprimersi sulla possibilità, per gli appellanti, di avanzare pretese per danno diretto esclusivo.
Le norme che regolano il diritto all’azione di un creditore sociale nelle cause relative alla responsabilità degli organi (art. 754 CO) sono già state correttamente riassunte dal primo giudice, per cui si rinvia all’impugnata decisione (p. 3-4). Tuttavia, siccome l’appello risulta contraddittorio per quanto riguarda la distinzione fra danno indiretto, danno diretto esclusivo e danno contemporaneo, giova effettuare le seguenti precisazioni.
3.1 Secondo le regole generali della responsabilità civile, solamente chi ha subito un danno diretto può pretenderne il risarcimento. Chi invece subisce un danno di riflesso a causa di una relazione particolare con una persona lesa, di principio non è legittimato ad avanzare una pretesa di risarcimento contro l’autore del danno (DTF 132 III 564, consid. 3.2).
3.2 Qualora un creditore societario rimanga insoddisfatto a seguito della diminuzione o della scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza di un amministratore, e meglio qualora il suo danno sorga soltanto nel momento in cui la società, a causa di tali violazioni, non è più in grado di rimborsare il credito, il danno del creditore è solamente un danno indiretto. In questi casi, il danno della società è, per l’insorgere del danno indiretto del creditore, una conditio sine qua non (DTF 131 III 306, consid. 3.1). Un tale danno indiretto non è in questa sede più in discussione.
3.3 La giurisprudenza del Tribunale federale sulla definizione del danno diretto di un creditore societario ha subito diverse variazioni. In particolare, la prassi secondo la quale l’ammissione di un danno diretto dipendeva dalla norma violata e dal fondamento giuridico invocato, e in particolare dalla violazione di una norma di diritto societario a tutela esclusiva del creditore (es. DTF 122 III 176, consid. 7), è ormai superata da più di dieci anni. Secondo la più recente giurisprudenza, un creditore subisce un danno diretto se questi, indipendentemente da un danno della società, viene personalmente e direttamente leso nel proprio patrimonio dall'agire di un organo societario. Un danno diretto esclusivo è tale se subentra senza che la società subisca alcun danno (DTF 4A_597/2016 del 22 gennaio 2018, consid. 3.1; DTF 132 III 564, consid. 3.1.1; DTF 141 III 112, consid. 5.2.1; Baum/Von der Crone, Durchsetzungsordnung für Verantwortlichkeitsansprüche im Konkurs, SZW/RSDA 2/2016, p. 235-237). In quest’ultima ipotesi, il diritto all’azione del creditore non è soggetto ad alcuna limitazione nemmeno se nei confronti della società è stato aperto il fallimento, se non alle regole ordinarie della responsabilità civile, in particolare ai presupposti di cui all’art. 41 CO (DTF 4A_597/2016 del 22 gennaio 2018, consid. 3.1; DTF 132 III 564, consid. 3.1.1; DTF 131 III 306, consid. 3.1; DTF 141 III 117, consid. 5.2.1). Il creditore deve allegare e dimostrare i suddetti presupposti in modo sufficientemente dettagliato, in particolare il suo danno individuale ed esclusivo, l’atto illecito e il relativo rapporto di causalità (DTF 4A_623/2017 del 24 agosto 2018, consid. 4.2).
3.4 Vi sono pure casi più rari in cui l’agire dell’organo causa un danno diretto e contemporaneo sia al creditore, sia alla società. In tali casi, dopo l’apertura del fallimento della società, il diritto all’azione del creditore è limitato per impedire che la sua pretesa entri in concorrenza con quella dell’amministrazione del fallimento e per concedere la priorità all’azione sociale (Baum/Von der Crone, op. cit., p. 239). La sua legittimazione attiva ad agire a titolo individuale contro un organo è data solamente se egli può fondare la sua pretesa su una norma di diritto societario destinata esclusivamente alla tutela dei creditori, su un altro comportamento illecito ai sensi dell’art. 41 CO o su una culpa in contrahendo (DTF 132 III 564, consid. 3.2.3). Un simile caso di danno contemporaneo di creditore e società mediante la medesima violazione di doveri dell’organo societario si verifica ad esempio laddove quest’ultimo effettua delle deduzioni sul salario di un dipendente per il pagamento dei premi dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, ma poi li utilizza per altri fini: il dipendente, titolare delle pretese verso l’assicurazione, subisce un danno diretto, così come la società, che essendo legata contrattualmente al suo dipendente, è tenuta al risarcimento del relativo danno, corrispondente alle prestazioni assicurative non percepite, vedendo dunque aumentare i propri passivi (DTF 141 III 112, consid. 5.3.2). Siccome gli appellanti si limitano a far valere, in questa sede, un danno diretto esclusivo, senza argomentare sulla limitazione posta alla loro legittimazione attiva in caso di danno contemporaneo, non è qui necessario esaminare se i relativi presupposti sono adempiuti né se tale limitazione nella presente fattispecie avesse un senso, laddove il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivi e dunque il rischio di una concorrenza fra le pretese del creditore e della massa appare dubbio (Baum/Von der Crone, op. cit., p. 242, 244-245).
3.5 Un creditore può ad esempio subire un danno diretto se è indotto a concedere un credito alla società sulla base di false informazioni o falsi bilanci, rispettivamente confidando nella buona situazione finanziaria di una società in realtà sovraindebitata che avrebbe dovuto depositare il proprio bilancio presso il giudice del fallimento, se egli conoscendo la reale situazione non avrebbe mai concesso il credito. Del resto, se la società al momento della concessione del nuovo credito è già sovraindebitata, il nuovo credito le causerebbe un aumento del sovraindebitamento e dunque un danno, per cui si sarebbe in presenza di un danno contemporaneo di società e creditore. Al contrario, l’allestimento di un falso bilancio allo scopo di celare un sovraindebitamento o il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 725 CO (misure di risanamento, allestimento di un bilancio intermedio, avviso del giudice) sono azioni che non ledono direttamente ed esclusivamente un creditore, bensì la società stessa (cfr. DTF 132 III 564, consid. 6.3; Gericke/Waller in: Honsell/Vogt/Watter [ed.], Basler Kommentar, OR II, 2016, n. 16, 22 e 24 ad art. 754 CO). In altre parole, il danno che subisce un creditore a causa del ritardo nell’apertura della procedura di fallimento è un danno indiretto (Baum/Von der Crone, op. cit., p. 248).
Un danno diretto esclusivo può invece essere intravisto, contrariamente a quanto affermato dal Pretore aggiunto, nel privilegiare determinati creditori a discapito di altri nell’imminenza di un fallimento. Infatti, il pagamento di un credito non comporta alcun danno alla società, che vedrebbe diminuiti sia i propri attivi che i propri passivi, ma potrebbe comportare un danno ai creditori rimanenti a causa della diminuzione degli attivi societari disponibili in caso di esecuzione e fallimento, laddove il danno potrebbe ammontare alla perdita di dividendo patita nel fallimento (DTF 142 III 23, consid. 4; Baum/Von der Crone, op. cit., p. 238). In tal caso, per pretendere un risarcimento, gli appellanti dovevano allegare e dimostrare l’adempimento dei presupposti dell’art. 41 CO (v. sopra, consid. 3.3).
5.1 La parità di trattamento dei creditori è un principio cardine nell’ambito della procedura fallimentare. Esso trova un suo riscontro negli art. 197 e 219 LEF e negli art. 285 seg. LEF (azione revocatoria). Il citato principio si rispecchia pure nel Codice penale, in particolare nell’art. 167 CP, ma non nelle norme di diritto societario. In particolare, l’art. 717 cpv. 2 CO stabilisce solamente la parità di trattamento degli azionisti. Il relativo cpv. 1 prevede peraltro che gli organi devono orientare il loro agire agli interessi della società. Pertanto, essi devono decidere se e quando saldare i debiti societari in base agli interessi della società, che devono rimanere centrali anche in una situazione di difficoltà economica (cfr. Handelsgericht Zürich, Urteil HG120137 del 1 luglio 2015, consid. 6.3.2; Forstmoser, Paulianische Anfechtung und aktienrechtliche Verantwortlichkeit, in: Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, p. 439 seg.).
5.2 In una decisione ampiamente dibattuta dalla dottrina, la cosiddetta sentenza “Raichle”, avente per oggetto pretese della massa fallimentare fondate sull’actio pauliana e sulla responsabilità degli organi per operazioni in favore di determinati creditori a discapito di altri in una situazione di sovraindebitamento, il Tribunale federale ha osservato che, essendo l’ipotesi di un risanamento societario ormai priva di prospettive, gli organi societari non avevano ossequiato gli obblighi sanciti dall’art. 725 CO e avevano causato una disparità di trattamento dei creditori in violazione dei loro doveri (DTF 5C.29/2000 del 19 settembre 2000, consid. 4). La portata di tale decisione è controversa, e non è stata chiarita dall’Alta Corte in decisioni più recenti. Comunque sia, buona parte della dottrina, come pure la giurisprudenza del Tribunale commerciale del Canton Zurigo, ritengono che essa non stabilisca un obbligo generale di parità di trattamento dei creditori né un fondamento indipendente per pretese di risarcimento del danno diretto degli stessi nemmeno in situazioni economiche difficili o irreversibili, ribadendo che tale principio è estraneo al diritto societario (cfr. consid. 5.1) e che la parità di trattamento dei creditori è garantita solo indirettamente tramite gli obblighi sanciti dall’art. 725 CO (Gericke/Waller, op. cit., n. 7a vor art. 754-761 CO e riferimenti ivi citati; Forstmoser, op. cit., p. 443 seg.; Vogt, Die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Absichtsanfechtung und ihre Bezüge zur aktienrechtlichen Sorgfaltspflicht der Organe, AJP 2010, p. 1086 seg.; Handelsgericht Zürich, Urteil HG120137 del 1 luglio 2015, consid. 6.3.3; Handelsgericht Zürich, Urteil HG160037 del 10 maggio 2016, consid. 4.1 e 5). Ne consegue che, non esistendo un obbligo generale di parità di trattamento indipendente dall’art. 725 CO, un’illecita violazione di doveri dell’organo dipende piuttosto dal mancato ossequio di tale articolo (HG160037, consid. 5.1) che tuttavia, come già detto (cfr. consid. 3.5), non comporta una lesione diretta ed esclusiva del creditore, bensì della società, in altri termini non è tale da fondare una pretesa di danno diretto esclusivo dei creditori.
5.3 Peraltro, in successive decisioni l’Alta Corte ha limitato perlomeno implicitamente il principio della parità di trattamento dei creditori all’ambito LEF, osservando che alla società dev’essere permesso, anche in situazioni finanziarie difficili, di continuare la sua attività, e che la citata parità di trattamento subentra solo con l’apertura del fallimento, a eccezione della possibilità offerta dall’actio pauliana (DTF 5A_386/2008 del 28 maggio 2009, consid. 4.3; Forstmoser, op. cit., p. 444; Baum/Von der Crone, op. cit., p. 237), rispettivamente ha messo in dubbio che vi possa essere un concorso fra le pretese revocatorie e quelle di responsabilità degli organi (DTF 4A_324/2011 del 16 gennaio 2012, consid. 3.2). Pertanto, il Tribunale federale tende a operare una netta distinzione fra le norme del diritto societario e le norme fallimentari, che non mirano a offrire un ulteriore regime di protezione nell’ambito della responsabilità civile degli organi e sono governate da un’ottica differente rispetto a quella del Codice delle obbligazioni.
5.4 Concretamente, non si vede dunque come gli art. 285 seg. LEF possano costituire delle norme di comportamento atte a fondare pure una responsabilità civile degli organi. Lo stesso vale per l’art. 8 Cost. citato dagli appellanti, troppo generico per tale scopo. L’art. 165 CP, pure citato dagli appellanti, riguarda una cattiva gestione societaria (insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, eccetera) atta a creare un danno diretto alla società, non al creditore. In ogni caso, il Tribunale federale ha osservato che gli art. 163 seg. CP (crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti), quindi pure l’art. 167 CP, non costituiscono delle norme di comportamento ai sensi dell’art. 41 CO. Esse sono infatti direttamente associate al regime fallimentare e ne garantiscono la protezione mediante i loro effetti di prevenzione generale, ma non mirano ad ampliare questa tutela creando ulteriori fondamenti di azione (DTF 141 III 527, consid. 3.5; DTF 4A_623/2017 del 24 agosto 2018, consid. 4.2).
5.5 Conseguentemente, non si può di principio ammettere che la disparità di trattamento dei creditori costituisca un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO. Mancando il requisito dell’illiceità, è dunque a giusta ragione che il primo giudice ha respinto la relativa pretesa attorea, anche se per diverse motivazioni.
6.1 Nella presente fattispecie, l’unica pretesa ancora litigiosa è quella di risarcimento del danno diretto esclusivo. Per poterlo rivendicare, gli attori dovevano allegare e sostanziare le operazioni che lo avrebbero causato, e meglio che hanno intaccato direttamente il loro patrimonio a esclusione di qualsiasi danno della società, secondo la vigente prassi dell’Alta Corte (cfr. consid. 3.3). Ciò non è avvenuto. In prima sede (come pure in appello), gli attori hanno omesso di confrontarsi con la suddetta prassi, qualificando in modo inesatto le nozioni di danno diretto e indiretto sulla base delle norme giuridiche violate (cfr. p. 7, 9 e 12 petizione, p. 14 replica, laddove in ogni caso essi non hanno nemmeno seguito l’ormai superata prassi del Tribunale federale dimostrando la violazione di una norma a loro tutela esclusiva) e supponendo erroneamente che delle irregolarità nei bilanci potessero automaticamente causare loro un danno diretto esclusivo (p. 8-9 petizione): in realtà, un tale danno diretto poteva essere ammesso in caso di concessione di un credito sulla base di false informazioni (cfr. consid. 3.4), ciò che però non è concretamente avvenuto, per cui il danno sarebbe stato piuttosto causato alla società.
6.2 Così facendo, gli attori hanno avanzato pretese per danno diretto e indiretto senza operare una corretta distinzione. In particolare, non hanno spiegato quali comportamenti dell’organo societario avrebbero causato loro un danno diretto esclusivo, per quale ammontare, e il relativo rapporto di causalità, limitandosi a elencare tutte le operazioni contestate (fra cui pure irregolarità nei bilanci quali inserimento di crediti inesistenti, mancata iscrizione di debiti, sparizione rispettivamente sopravalutazione di attivi, cfr. p. 5 e 9 petizione e p. 7 seg. e 13 replica), utilizzandole globalmente per fondare sia il danno diretto, sia quello indiretto (cfr. p. 7 seg. e 9 seg. petizione), e indicando che esse ammontavano a fr. 2'198'468.20 (p. 6 e 12 petizione), importo comprendente pure comportamenti che, se comprovati, costituirebbero un danno diretto per la società e solo di riflesso per i creditori. Non specificando l’ammontare dei pagamenti che hanno causato loro un danno diretto esclusivo (cfr. anche DTF 4A_381/2012 dell’11 agosto 2012, consid. 6.2), gli attori sono dunque venuti meno al proprio onere di allegazione e specificazione.
6.3 Dette carenze allegatorie non avrebbero potuto essere sopperite dall’esperimento di un’istruttoria. A titolo abbondanziale si può comunque aggiungere che dagli atti risulta, per il periodo esaminato 2006-2009, la presenza di sufficienti postergazioni ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO (doc. 16-19) e che non forzatamente una situazione di sovraindebitamento conduce al fallimento societario, per cui gli attori avrebbero dovuto dimostrare se e per quale importo la pretesa azionata (per lungo tempo contestata giudizialmente, per cui evidentemente l’amministratore unico non l’avrebbe saldata sino a una decisione giudiziaria definitiva) sarebbe stata da inserire a bilancio, l’evolversi della situazione finanziaria della società e la natura delle operazioni effettuate, ciò che non emerge in modo limpido dagli atti di causa. Ci si potrebbe dunque chiedere se gli attori abbiano offerto sufficienti mezzi di prova a tal proposito, la perizia essendo stata unicamente richiesta per quantificare il danno diretto e indiretto subito e non potendo essi pretendere dal primo giudice un’analisi di tutti gli atti fallimentari e contabili della società. È pure dubbio che, mancando un’insinuazione dei crediti e l’allestimento della graduatoria, il potenziale dividendo degli attori potesse essere stabilito con chiarezza sulla base degli atti fallimentari. A fronte dell’esito della causa, la questione può in ogni caso rimanere indecisa.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
L’appello 13 settembre 2017 degli avv. AP 1 e AP 2 è respinto.
Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).