Incarto n. 12.2017.138
Lugano 14 settembre 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2016.3097 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza (di tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 11 luglio 2016 da
CO 1 CO 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
IS 1
con cui gli istanti hanno chiesto di far ordine alla convenuta, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di liberare entro 10 giorni dalla notificazione della decisione l’appartamento al primo piano dello stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________, mentre che la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli istanti al pagamento di fr. 35'000.- da porre in compensazione alla somma da loro vantata, domande sulle quali il Pretore aggiunto si è pronunciato, con decisione 27 settembre 2016, con cui ha accolto l’istanza e ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con appello 14 ottobre 2016, avversato dagli istanti con risposta 15 dicembre 2016, con cui ha chiesto, previa ricusazione del Pretore aggiunto, di annullare o di accertare la nullità del querelato giudizio, e che questa Camera ha respinto nella misura in cui era ricevibile con decisione 24 maggio 2017 (inc. n. 12.2016.171), ritenuto che il ricorso in materia civile inoltrato dalla convenuta contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 12 luglio 2017 (inc. n. 4A_363/2017);
ed ora sull’istanza 10 settembre 2017 con cui la convenuta chiede, previa concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado e in subordine di quella di primo grado, di rettificare e/o di accertare la nullità della decisione d’appello e con ciò di rinviare gli atti a questa Camera affinché emani una nuova decisione sulle eccezioni di nullità eccepite avverso la decisione cantonale di seconde e di prime cure e in via subordinata di accogliere con effetti ex tunc la domanda di accertamento della nullità, ovvero l’eccezione di nullità sia della sentenza di secondo grado sia della sentenza di primo grado, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 13 dicembre 2010, di durata indeterminata e disdicibile la prima volta per il 31 gennaio 2016, AO 1, AO 2 e R__________ __________ (a quest’ultima, in seguito defunta, sono poi pacificamente subentrati i primi due) hanno concesso in locazione all’AP 1, a far tempo dal 1° febbraio 2011, l’appartamento al primo piano dello stabile denominato “Palazzo __________” sito in __________ a __________, ritenuto che gli accordi contrattuali prevedevano il pagamento mensile di una pigione di fr. 3'400.- e il pagamento semestrale di un acconto delle spese accessorie di fr. 750.-;
AO 1 e AO 2, asserendo che l’AP 1 non aveva provveduto a pagare il saldo delle pigioni di febbraio 2015 e da maggio a dicembre 2015 nonché l’acconto per le spese accessorie relative al 2014/2015, di complessivi fr. 30'875.82, nemmeno entro il termine ultimativo di pagamento di 30 giorni con comminatoria di disdetta assegnatole l’8 gennaio 2016 e da lei ritirato il 18 gennaio 2016, il 13 maggio 2016 le hanno significato, in applicazione dell’art. 257d CO, su formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione con effetto dal 30 giugno 2016;
che con istanza 11 luglio 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio l’AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per farle ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di liberare l’ente locato entro 10 giorni dalla notificazione della decisione; in occasione dell’udienza dell’8 settembre 2016 la convenuta si è opposta all’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli istanti al pagamento di fr. 35'000.- da porre in compensazione alla somma da loro vantata;
che con decisione 27 settembre 2016 il Pretore aggiunto, dopo aver respinto le eccezioni di invalida rappresentanza del patrocinatore degli istanti e di carente legittimazione attiva di AO 2, ha accolto l’istanza di espulsione e ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.- (fr. 300.- per l’azione principale e fr. 100.- per quella riconvenzionale) a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere agli istanti fr. 800.- a titolo di ripetibili (fr. 600.- per l’azione principale e fr. 200.- per quella riconvenzionale);
che con appello 14 ottobre 2016, avversato dagli istanti con risposta 15 dicembre 2016 (a cui hanno fatto seguito tutta una serie di allegati spontanei delle parti), la convenuta ha chiesto, previa ricusazione del Pretore aggiunto, di annullare o di accertare la nullità del querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili; il 16 ottobre 2016 essa ha chiesto di sospendere il procedimento in attesa dell’esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti, richiesta avversata dagli istanti il 12 gennaio 2017 (a cui ha fatto seguito una replica spontanea della convenuta); il 27 aprile 2017 ha altresì chiesto l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza;
che con decisione 24 maggio 2017 (inc. n. 12.2016.171) questa Camera, dopo aver respinto l’istanza di sospensione del procedimento presentata dalla convenuta (dispositivo n. I), ha respinto l’appello nella misura in cui era ricevibile (dispositivo n. II), ponendo le spese processuali di fr. 200.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili (dispositivo n. III);
che il ricorso in materia civile inoltrato dalla convenuta contro la decisione d’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 12 luglio 2017 (inc. n. 4A_363/2017); la successiva domanda di revisione presentata dalla convenuta contro quest’ultima decisione è stata respinta della medesima Corte con decisione 1° settembre 2017 (inc. n. 4F_22/2017);
che con l’istanza 10 settembre 2017 che qui ci occupa, denominata “rettifica sub. azione di accertamento nullità delle sentenze di secondo e di primo grado”, la convenuta chiede, previa concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado e in subordine di quella di primo grado, di rettificare e/o di accertare la nullità della decisione d’appello e con ciò di rinviare gli atti a questa Camera affinché emani una nuova decisione sulle eccezioni di nullità eccepite avverso la decisione cantonale di seconde e di prime cure e in via subordinata di accogliere con effetti ex tunc la domanda di accertamento della nullità, ovvero l’eccezione di nullità sia della sentenza di secondo grado sia della sentenza di primo grado, il tutto con protesta di spese e ripetibili: la convenuta ha in sostanza preteso che la sentenza del Pretore aggiunto prima e quella d’appello poi sarebbero viziate da nullità assoluta, con effetto ex tunc, per il fatto che nelle stesse non era stato riconosciuto “il difetto di legittimazione attiva di CO 2, rispettivamente della __________, e a cascata pure del difensore RA 1” e con ciò “la simmetrica e conseguente eccezione di nullità di tutti gli atti da questi illegittimi rappresentanti (falsus procurator) sottoscritti ed avviati, ex tunc, sino al rilievo di nullità della disdetta del contratto di locazione, ovvero di nullità del contratto di locazione”, questione che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esaminata d’ufficio;
che la domanda della convenuta dev’essere innanzitutto disattesa nella misura in cui è intitolata come istanza di “rettifica” ex art. 334 CPC: essa è manifestamente irricevibile in ordine, visto che la convenuta non ha preteso che il dispositivo della sentenza d’appello - l’unica che potrebbe essere rettificata in questa sede, dato che la competenza a rettificare una sentenza del Pretore aggiunto spetta solo a quest’ultimo - fosse poco chiaro (nel senso che lo stesso fosse stato formulato in maniera tale da dare adito a differenti interpretazioni, cfr. Herzog, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad art. 334 CPC), incompleto (nel senso che nel medesimo fosse stato omesso di riportare una questione decisa nel giudizio, cfr. Herzog, op. cit., n. 6 ad art. 334 CPC) oppure ambiguo o in contraddizione con i considerandi (nel senso che esso fosse in contraddizione con altri dispositivi o considerandi, cfr. Herzog, op. cit., n. 5 ad art. 334 CPC); ma sarebbe comunque stata manifestamente destinata all’insuccesso anche nel merito, dato che il dispositivo della sentenza d’appello, ripreso in precedenza, era in realtà perfettamente chiaro, completo, non ambiguo o in contraddizione con i suoi considerandi, e ciò - come meglio si dirà di seguito - anche in merito alla questione ora evocata dalla convenuta;
che la domanda della convenuta dev’essere manifestamente disattesa anche nella misura in cui è intitolata in via subordinata come “azione di accertamento nullità delle sentenze di secondo e di primo grado”;
che in effetti, secondo la giurisprudenza, le decisioni viziate sono nulle, ciò che può essere accertato in ogni momento da ogni autorità giudiziaria, se il vizio che le inficia è particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo dalla loro nullità, ritenuto che quali motivi di nullità entrano in primo luogo in linea di conto l’incompetenza funzionale o per materia o gravi errori procedurali, mentre che vizi nel contenuto di una decisione conducono solo in casi eccezionali alla nullità (DTF 138 II 501 consid. 3.1 con numerosi riferimenti; TF 13 luglio 2016 4A_189/2016 consid. 2.3.1);
che nel caso di specie il presunto vizio evidenziato dalla convenuta, e meglio la mancata considerazione del difetto di legittimazione attiva di uno dei due istanti e del suo patrocinatore con le conseguenze che ciò avrebbe comportato, non è assolutamente tale da comportare la nullità delle sentenze di questa Camera e del Pretore aggiunto, non trattandosi di un caso di incompetenza funzionale o per materia e non costituendo un grave errore procedurale, né essendo inoltre - alla luce di quello che si dirà - una circostanza manifesta o facilmente riconoscibile, tanto più che in ogni caso, a seguito dell’inammissibilità del ricorso in materia civile presentato innanzi al Tribunale federale contro la decisione d’appello (e della successiva reiezione della domanda di revisione contro quella pronuncia), l’eventuale dichiarativa di nullità delle decisioni rese in primo e secondo grado, ormai cresciute in giudicato, sarebbe senz’altro tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto; oltretutto, la questione del difetto di legittimazione attiva di uno dei due istanti e del suo patrocinatore con le conseguenze che ne sarebbero derivate, parzialmente sollevata in prima sede e disattesa dal Pretore aggiunto (da p. 2 in fondo a p. 3 in alto), aveva già fatto oggetto, come invero richiesto nel gravame e nei successivi allegati spontanei, di un lungo ed approfondito esame da parte della scrivente Camera, la quale aveva per finire disatteso in ordine e/o nel merito tutti gli argomenti ora nuovamente sollevati dalla convenuta (cfr. il relativo consid. 9, che si dà qui per integralmente riprodotto): stante, come detto, che i vizi nel contenuto di una decisione, quand’anche fossero riferiti a gravi errori procedurali (e fossero pure manifesti o almeno facilmente riconoscibili e ancora se la sicurezza del diritto non fosse seriamente messa in pericolo dalla sua nullità), ciò che non è qui il caso, sarebbero tali da condurre alla nullità della stessa solo in casi eccezionali, qui certamente non dati, la convenuta, se non condivideva le conclusioni rese in appello sul tema, avrebbe dovuto censurarne l’erroneità nell’ambito del ricorso in materia civile presentato innanzi al Tribunale federale e non può certo pretendere di poterlo (nuovamente) fare in questa sede e/o di poter ottenere un riesame dell’intera questione da parte della scrivente Camera, che si era già espressa definitivamente sulla stessa, solo perché la sua successiva impugnativa innanzi all’Alta Corte non ha potuto essere esaminata nel merito;
che l’istanza in parola deve pertanto essere respinta nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese processuali di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno fr. 35’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC);
che agli istanti, che non sono stati richiesti di esprimersi sull’istanza stante la sua manifesta inammissibilità o infondatezza (cfr., per l’istanza di rettifica, l’art. 330 CPC applicabile in virtù del rimando dell’art. 334 cpv. 2 CPC, rispettivamente, per la nullità della sentenza, almeno per analogia l’art. 312 cpv. 1 CPC), non vengono assegnate ripetibili;
che l’emanazione del presente giudizio rende priva d’oggetto la domanda volta alla concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado e in subordine di quella di primo grado.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
L’istanza denominata “rettifica sub. azione di accertamento nullità delle sentenze di secondo e di primo grado” presentata il 10 settembre 2017 dall’IS 1 è respinta nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico della qui istante.
Notificazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).