Incarto n. 12.2017.112
Lugano 13 luglio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire sul ricorso 21 luglio 2017 di
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione 20 giugno 2017 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha rifiutato l'iscrizione della cessione di quote sociali 24 maggio 2017;
ritenuto
in fatto:
A. RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 12 settembre 2014 con un capitale sociale di fr. 20'000.-.
Il suo scopo sociale è “promuovere la presentazione al pubblico, attraverso internet o grazie all’organizzazione di eventi, di progetti imprenditoriali al fine di facilitarne lo sviluppo. Offrire servizi collaterali di consulenza alle nuove società in materia di organizzazione, comunicazione, sistemi informativi, marketing, trasferimento in Svizzera dei soci fondatori ed ogni altro servizio complementare all'avviamento di una società svizzera. Promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione tecnologica, con particolare attenzione al Canton Ticino, collaborando con altre società e con enti pubblici e privati attivi nel settore dei servizi alle giovani imprese, nonché la promozione delle aziende verso investitori privati e istituzionali. Acquisire partecipazioni in altre società nazionali e estere al fine di favorirne l'espansione e la crescita”.
Soci della società erano la I__________ AG, con 10 quote da fr. 1'000.-, e la A__________ Sagl, con 10 quote da fr. 1'000.-. In data 15 ottobre 2014 il numero delle quote è stato trasformato in 200, ma dal valore di fr. 100.-. Il 9 marzo 2015 tutte le 200 quote da fr. 100.- sono state trasferite alla N__________ Sagl, che è così divenuta detentrice al 100% del capitale sociale.
B.
a. Con istanza 24 maggio 2017 la ricorrente ha notificato all'Ufficio del registro di commercio (URC) il verbale di assemblea straordinaria 24 maggio 2017 ed il contratto di cessione quote del 29 novembre 2016, con i quali è stato deciso e concordato che la N__________ Sagl avrebbe ceduto le sue 200 quote sociali da fr. 100.- cadauna della RI 1 alla X__________ SA e che A__________ B__________ e S__________ P__________, sino ad allora presidente della gerenza, rispettivamente gerente, con firma collettiva a due, sarebbero usciti dalla gerenza (come da lettere di dimissioni allegate), lasciando il ruolo di gerente al solo A__________ T__________, sino a quel momento gerente con firma collettiva a due. Con lo scritto all’URC l’istante ha di conseguenza chiesto l’iscrizione della nuova socia, la radiazione di quelli vecchi, la radiazione dei gerenti uscenti e l’iscrizione di A__________ T__________ quale gerente con firma individuale.
Le modifiche della gerenza sono state iscritte il 12 giugno 2017. Per contro, per quanto concerne la cessione delle quote, con scritto 29 maggio 2017, l’URC ha informato la RI 1 d’aver rilevato che essa ha rinunciato ad una revisione limitata e che questa rinuncia era già stata fatta iscrivere a RC; avendo preso atto che la società non era operativa e che vi era stata una cessione delle quote sociali, ha annunciato che potevano essere date le condizioni per procedere ad un controllo ordinario o limitato. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 ORC, ha esatto dall’istante il rinnovo della rinuncia alla revisione limitata e le ha chiesto di produrre i documenti determinanti aggiornati. Inoltre ha pure chiesto di completare ai sensi delle norme di legge il contratto di cessione, cosa che questa ha fatto con corrispondenza del 16 giugno 2017.
b. Con decisione 20 giugno 2017 l'URC ha rifiutato l'iscrizione delle modifiche (art. 28 ORC), avendo costatato che dai bilanci della società risultava come questa non presentasse più il capitale sociale minimo previsto dalla legge per una società a garanzia limitata, pari a fr. 20'000.- (art. 773 CO), per cui doveva essere considerata una società liquidata di fatto, nonostante non fosse stata formalmente sciolta e cancellata dal registro di commercio. Per l’URC, infatti, i contratti come quello in oggetto, che hanno per oggetto trasferimenti di quote di simili società, denominate “società mantello”, sono da considerarsi contrari alla legge e pertanto nulli.
Contestualmente alla decisione di rigetto dell’istanza, l’URC ha informato RI 1 di voler avviare nei suoi confronti una procedura d’ufficio ai sensi degli art. 938a CO e 155 ORC.
Per la decisione è stata riscossa una tassa di fr. 100.-.
C.
a. Con ricorso 21 luglio 2017 la RI 1 ha impugnato la suddetta decisione dinanzi a questa Camera. L'insorgente ha sostenuto di non essere una società mantello, bensì semplicemente una società che ha avuto delle difficoltà ad entrare nel mercato e che sta cercando di rilanciarsi per poter crescere. Essa non può considerarsi una società liquidata, rispettivamente sciolta da lungo tempo e, soprattutto, che non esercita più alcuna attività. Inoltre, la cessione delle quote dalla N__________ Sagl (che precedentemente aveva come ragione sociale A__________ Sagl) alla X__________ SA non è, a suo dire, una vera e propria cessione di quote ad una terza persona, esterna alla società, bensì una riorganizzazione tra i soci della stessa, considerato che A__________ T__________ è azionista di X__________ SA unitamente a M__________ M__________. In effetti, sono stati proprio loro, tramite la I__________ AG di quest’ultimo e la A__________ Sagl (poi divenuta N__________ Sagl) del primo, a costituire la RI 1.
In altri termini, a detta dell’insorgente, l’operazione in oggetto è quindi il tentativo di alcuni suoi soci di continuarne l’attività e renderla redditizia, portando avanti il progetto per il quale essa è stata creata. Ne sarebbe la prova il fatto che non sono mai stati presi in considerazione cambiamenti della ragione sociale, della sede o dello scopo.
b. Con risposta 12 settembre 2017 l'URC ha contestato le tesi dell'insorgente e confermato la bontà della sua decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
c. Con replica 16 ottobre 2017 e duplica 14 novembre 2017 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
considerato
in diritto:
1.1. La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3).
1.2. La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, giusta cui il diritto a ricorrere è dato alle persone e enti giuridici la cui notificazione è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAmm).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 82 cpv. 1 ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge.
Per ottenere l’iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale (art. 82 cpv. 2 ORC).
L'acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv. 3 ORC).
2.2. L’URC ha rifiutato l’iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società era stata, al momento della conclusione del contratto, interamente liquidata de facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote, cioè una mera cornice giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
2.3. Per costante giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid. 5c e cit.). Si parla di società mantello, tuttavia, solo a fronte di una società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).
Giusta l’art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall’art. 155 ORC.
2.4. Il trasferimento di società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel codice delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.).
Il Tribunale federale ha da lungo tempo (dalla fine degli anni ’30) sviluppato una giurisprudenza chiara in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari, concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo, dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361 consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990, 108 e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60).
La nullità si giustifica, secondo l’Alta Corte, con il fatto che l’operazione è illecita e costituisce un abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente ad eludere le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione ed alla fondazione di società. D’altronde, una società liquidata ha e non può che avere, quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio.
Tra le conseguenze della nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge della natura della transazione, la persona preposta dell’Ufficio del registro di commercio deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi domanda di modifica dell’iscrizione della società (G. COUCHEPIN, Le transfert d’actions d’une société dormante (manteau d’actions): situation actuelle et perspectives, SJ 2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l’Ufficio del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di una rinuncia ad una revisione limitata ai sensi dell’art. 62 ORC e il funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella fattispecie (G.COUCHEPIN, op. cit., pag. 211).
La giurisprudenza del Tribunale federale è tutt’ora valida, nonostante le critiche da vari fronti dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).
Nel contratto di cessione delle quote da __________ Sagl a X__________ SA del 7 giugno 2017, le parti, al punto n. 4, hanno inequivocabilmente chiarito che la società “non è attualmente operativa”.
Conferma che la società fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il prezzo concordato dai contraenti per l’intero pacchetto delle quote, fissato in soli fr. 1'000.- (punto n. 8 del contratto).
Dai bilanci e conti economici prodotti risulta che nel periodo dal 1. settembre 2014 al 31 dicembre 2015 la società ha maturato una perdita di fr. 14'965.20, con un debito correntista di fr. 5'625.35. Gli unici attivi al 31 dicembre 2015 erano fr. 301.46 e Euro 7.99 del CCP. Come si rileva dal conto economico, fino alla fine del 2015 sono stati spesi solo fr. 1'310.- di tasse, fr. 3'006.30 di materiale d’ufficio, fr. 8'073.- di consulenza aziendale e fr. 2'563.25 per spese di viaggio. Non vi sono stati ricavi di sorta.
Nel 2016 vi sono state spese minime di telefono, fr. 207.35, e di consulenza giuridica, fr. 400.-, a fronte di alcun ricavo. Al 31 dicembre 2016 il saldo del CCP ammontava a fr. 34.11 e Euro 267.42. La perdita è stata di fr. 738.05, con una perdita totale di bilancio di fr. 15'703.25.
E’ dunque evidente che all’inizio, ossia nel 2015, la società in questione ha avuto un’attività ridotta, per poi in pratica non più averne in seguito; a questa costatazione va aggiunto che il capitale sociale è stato subito consumato, non disponendo la società che di attivi per cifre irrisorie. Non si tratta dunque di una società che ha avuto difficoltà ad entrare nel relativo mercato, ma di una che non vi è mai entrata. I centri di costo lo dimostrano: ad eccezione delle spese di cancelleria iniziali, di consulenza aziendale e di costi di viaggio non ben definiti, le altre spese concernono quelle del legale che ha gestito la sua costituzione. Nessuna prova quindi di una effettiva attività - tra l’altro neppure allegata, se non in maniera del tutto generica ed inconsistente - ma neppure indizi in tal senso sono stati addotti.
Ne segue che l’atto di trasferimento delle quote è effettivamente nullo (v. sopra consid. 2). A ragione, pertanto, l’autorità in questione ha rifiutato l’iscrizione della cessione di tutte le 200 quote di RI 1 dalla N__________ Sagl alla X__________ SA.
Sulla scorta di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
In quanto ricevibile, il ricorso 21 luglio 2017 di RI 1 è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 1’000.-, già anticipata dalla ricorrente, è posta a suo carico.
Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio di Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).