Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2017 12.2017.111

Incarto n. 12.2017.111

Lugano 12 ottobre 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2017.2804 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 21 marzo 2017 da

AO 1

contro

AP 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'amministrazione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 20 giugno 2017, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con atto di appello 17 luglio 2017, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, protestando le spese;

mentre che l'Ufficio istante ha comunicato di non presentare una risposta, protestando tuttavia le spese;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che, a seguito delle dimissioni dell'amministratice unica __________ C__________, AP 1 è rimasta priva dell'amministrazione (art. 707 segg. CO);

che l’AO 1, dopo aver invano diffidato la società tramite pubblicazione sul FUSC del 24 ottobre 2016 (cfr. doc. B) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), con istanza 21 marzo 2017 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC); ha altresì indicato che la società era priva di un domicilio legale dal 6 settembre 2016;

che con decisione 20 giugno 2017 il Pretore, fondandosi sugli art. 707, 731b, 941a CO, 154 ORC, 250 lett. c cifra 6 CPC, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare né tasse né spese; la decisione è stata pubblicata sul foglio ufficiale n. 54/2017 del 7 luglio 2017;

che, con l’appello 17 luglio 2017, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua liquidazione in via di fallimento: l'appellante adduce di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, grazie alla decisione, da parte dell'assemblea generale straordinaria del 12 dicembre 2016, di nominare un nuovo amministratore e di stabilire la nuova sede legale a , nel Canton N (doc. 3);

che, dopo aver soddisfatto alcune richieste dell'Ufficio del registro di commercio di quel Cantone (doc. 4-6), il 3 luglio 2017 quest'ultimo ha comunicato la sua disponibilità a iscrivere il trasferimento della sede societaria nello stesso per il giorno successivo, 4 luglio 2017; tuttavia, con comunicazione di stessa data, l'AO 1 ha negato la possibilità di iscrivere la contestuale cancellazione della sede ticinese dell'insorgente a seguito della testè menzionata decisione di scioglimento della società pronunciata dal Pretore (cfr. doc. 7);

che, giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze;

che nel caso concreto la nomina del nuovo amministratore e la designazione del nuovo domicilio legale della società, debitamente comprovati dai documenti allegati all’impugnativa (cfr. doc. 3 - 7), sono avvenute il 12 dicembre 2016, prima che il Pretore emanasse la decisione qui impugnata, ma i relativi documenti non potevano essere presentati dalla convenuta in precedenza, in quanto il primo giudice non le aveva assegnato un termine per esprimersi sull’istanza: la nuova documentazione può pertanto essere tenuta in considerazione in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747; II CCA 2 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.176);

che, in definitiva, il provvedimento di scioglimento della società, adottato dal Pretore nei confronti della convenuta senza che però ne fossero più date le condizioni, dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);

che le spese giudiziarie della procedura di appello (per il giudizio di primo grado non ne sono state assegnate) vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che nel caso concreto ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che la presente procedura

  • come del resto già quella dinnanzi al Pretore - avrebbe in effetti potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

che in definitiva l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che precedono.

Per questi motivi

decide:

I. L’appello 17 luglio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 20 giugno 2017 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullato e riformato come segue:

  1. L’istanza è respinta.

II. La tassa di giustizia e le spese di appello, di complessivi

fr. 1'000.-, anticipati dall'appellante, sono poste a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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