Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.02.2019 12.2017.11

AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1AO 1

Incarto n. 12.2017.11

Lugano 27 febbraio 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.161 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 26 luglio 2012 da

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 tutti rappr. dagli RA 1 e RA 2

contro

AO 1

tutti rappr. da RA 3

AO 6 rappr. da RA 5

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'523'717.10, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 1'596'331.98, oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 dicembre 2016 ha respinto, ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6);

appellanti gli attori con appello 23 gennaio 2017, con cui hanno chiesto l’annullamento del querelato giudizio o almeno del dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 2 marzo 2017, i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 8 marzo 2017 e la convenuta AO 6 con risposta 9 marzo 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 17 marzo 2017 degli attori, della duplica spontanea 24 marzo 2017 dei convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e della duplica spontanea 30 marzo 2017 dei convenuti AO 4 e AO 5;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 29 aprile 2009, verso le 01.30, un evento piovoso ha scatenato un’importante colata detritica, che, rovinando a valle dalla zona della part. n. __________ RFD di __________, ove nel maggio 2005 era stato depositato, trattenuto da un nuovo muro ciclopico, del materiale di risulta, ha infine raggiunto l’abitato di __________ ed in particolare l’immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.

  2. Esperito il necessario tentativo di conciliazione, con petizione 26 luglio 2012 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, rispettivamente proprietaria di quest’ultimo immobile la prima, suo padre il secondo, sua madre la terza e sua sorella la quarta, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO 4, AO 5, AO 3, AO 2, AO 1 e AO 6, rispettivamente comproprietari del fondo da cui era partita la colata detritica i primi due, comproprietaria del fondo da cui era stato estratto il materiale necessario all’edificazione del manufatto la terza, comproprietario di quel medesimo fondo nonché committente - tramite la quinta - e direttore dei lavori di costruzione del muro ciclopico il quarto ed esecutrice materiale del muro ciclopico la sesta, al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale dagli originari fr. 1'523'717.10 a fr. 1'596'331.98 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009. Per quanto riguardava il danno, essi hanno allora riprodotto la tabella di cui al doc. P, da cui emergeva che lo stesso era costituito dalle “differenze fra danni riconosciuti e danni liquidati dalla assicuratrice __________”, suddivise tra A stabile (fr. 35'400.- = perizia fr. 645'400.- ./. pagamento fr. 610'000.-, cfr. doc. FF), B giardino (fr. 18'900.- = perizia fr. 38’900.- ./. pagamento fr. 20'000.-, cfr. doc. FF), C franchigia assicurativa (fr. 10'000.- = perizia fr. 10'000.- ./. pagamento fr. 0.-, cfr. doc. FF) e D economia domestica (fr. 80'000.- = perizia fr. 310'000.- ./. pagamento fr. 230'000.-, cfr. doc. FF), dai “costi non rimborsati dall’assicuratrice __________”, suddivisi in E __________ per allacciamento temporaneo (fr. 7'159.55, cfr. doc. GG), F trasporto e immagazzinaggio e (recte: di) beni danneggiati (fr. 32'750.82, con pure una stima magazzino fr. 36'504.- e una stima trasporto fr. 31'000.-, cfr. doc. GG), G restauri (fr. 21'048.-, cfr. doc. GG), H mancato godimento (perizia __________) (fr. 340'129.83 [poi aumentato con le conclusioni a fr. 383'736.23], cfr. doc. HH), I svalutazione per danno (perizia ) (fr. 493'000.-, cfr. doc. II), L costo perizia () (fr. 3’402.-, cfr. doc. OO), nonché dalle posizioni M danni professionali di AP 2 (fr. 90'000.-, cfr. doc. NN), di AP 3 (fr. 200'000.-, cfr. doc. LL) e di AP 4 (fr. 50'000.-, cfr. doc. MM), N danni morali (fr. 1.-), O spese legali - sopralluoghi (fr. 74'421.- [poi aumentati con le conclusioni a fr. 103'429.40], cfr. doc. OO) e P perdita di valore opere restaurate (da quantificare [ma poi mai quantificata]).

I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

  1. Respinti, con disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014, tutti i mezzi di prova ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 5 dicembre 2016, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 32'000.- e le ripetibili di complessivi fr. 135'000.- (e meglio fr. 45'000.- per i convenuti AO 4 e AO 5, fr. 45'000.- per i convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 45'000.- per la convenuta AO 6) (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che gli attori non avessero sostanziato in modo sufficiente le loro pretese, in parte (si pensi alle posizioni E, H e O) neppure risarcibili, e che le uniche pretese che potevano essere fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M, fossero pure prescritte.

  2. Con l’appello 23 gennaio 2017, avversato dai convenuti AO 4 e AO 5 con risposta 2 marzo 2017, dai convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 con risposta 8 marzo 2017 e dalla convenuta AO 6 con risposta 9 marzo 2017 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 17 marzo 2017 degli attori, la duplica spontanea 24 marzo 2017 dei convenuti AO 3, AO 2 e AO 1 e la duplica spontanea 30 marzo 2017 dei convenuti AO 4 e AO 5), gli attori hanno chiesto di annullare il querelato giudizio o almeno il dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato di aver sostanziato in modo insufficiente le loro pretese, tutte risarcibili, e che le pretese azionate da AP 2, AP 3 e AP 4 fossero prescritte.

  3. Il Pretore, sul tema dell’onere di allegazione e di specificazione, ha rilevato, in generale, che “a sostegno della loro domanda di risarcimento, gli attori hanno riprodotto nella petizione la tabella di cui al doc. P in cui sono esposte le singole poste di danno, senza però circostanziarle. In particolare hanno omesso di allegare gli elementi fattuali che permettono di giudicare in che modo l’evento abbia ridotto il loro patrimonio rispettivamente di quantificare la differenza tra lo stato dei loro beni prima e dopo la frana del 2009. A nulla serve un rinvio generico ai doc. FF-OO, senza spiegazione alcuna in merito ai fatti rilevanti ai fini del giudizio che da questi dovrebbero emergere. Il danno non può infatti essere identificato semplicemente con la somma di tutti gli esborsi avuti per opere eseguite dopo la frana né con la differenza tra quanto emerge da una perizia privata e quanto corrisposto dalla propria assicurazione sulla base di una perizia interna e del successivo accordo di liquidazione sottoscritto dalla stessa AP 3 (doc. FF)” (sentenza p. 7). Egli ha aggiunto che “nemmeno dopo che nelle loro risposte i convenuti hanno rilevato tale lacuna, contestando l’insufficiente allegazione dei danni asseritamente patiti, gli attori hanno ossequiato adeguatamente al loro onere di allegazione. Le precisazioni apportate” in sede di replica - secondo cui “le uniche pretese riferibili a AP 2, AP 3 e AP 4 sarebbero quelle previste nella tabella sotto la rubrica M (danni professionali) mentre tutte le altre sarebbero riconducibili ai danni subiti da AP 1”, “le spese legali sarebbero giustificate dall’intervento dei loro patrocinatori nel procedimento penale e nella presente procedura di risarcimento civile”, “il danno allo stabile riguarderebbe la differenza di fr. 35'400.- non risarcita dall’assicurazione __________ sulla scorta della polizza stipulata da AP 3 a nome e per conto della figlia”, “le fatture __________ sarebbero quelle emesse e pagate nel periodo del cantiere e funzionali ai lavori di ripristino, pagate dalla famiglia AP 1 senza poter utilizzare lo stabile rovinato dalla frana”, “i costi per il trasporto e l’immagazzinamento dei beni di proprietà della famiglia non avrebbero potuto essere evitati con un semplice spostamento al piano superiore, ritenuto che il cantiere è durato oltre tre anni e che, proprio perché il piano superiore non era stato danneggiato e i mobili ivi presenti non erano stati rimossi, non vi avrebbero trovato posto gli arredi superstiti dei due piani inferiori”, andrebbe “negata pure qualsiasi negligenza relativa al fatto di aver lasciato in deposito dei documenti presso l’abitazione di __________, opportunamente munita di misure di sicurezza e con i documenti posti in armadi e cassetti”, “il danno morale di fr. 1.- non sarebbe da comprovare poiché simbolico e, alla luce di quanto avvenuto, più che appropriato” e “per la perdita di valore delle opere restaurate sarebbero ancora in attesa della relativa perizia” (sentenza p. 5) - “non sono infatti idonee a giudicare se gli importi pretesi corrispondono a danni giuridicamente riconoscibili. L’unica aggiunta di rilievo è quella secondo cui unicamente i danni professionali riportati al punto M della tabella si riferiscono a AP 3, AP 4 e AP 2, mentre tutti gli altri sarebbero danni subiti da AP 1, allora proprietaria della part. __________ RFD di __________” (sentenza p. 7). Passando poi concretamente ad esaminare le singole poste di danno fatte valere dagli attori, ha quindi ritenuto che per tutte le pretese dovesse essere ammessa una carenza di allegazione.

5.1. In questa sede gli attori hanno rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto che essi avessero sostanziato in modo insufficiente le loro pretese risarcitorie e hanno nel contempo contestato la disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014 con cui, per quella stessa ragione, erano stati respinti tutti i mezzi di prova ulteriormente offerti dalle parti. Essi, a tale proposito, hanno evidenziato che concretamente “nel capitolo riguardante il danno patito dalle parti attrici (cfr. § 88-93, p. 34-36 della petizione 26 luglio 2012) era stata inserita una tabella dettagliata, allestita sulla base del doc. P e degli altri documenti menzionati nella tabella stessa, illustrante i danni subiti dalla famiglia AP 1 a seguito dei fatti e delle responsabilità, sviluppati puntigliosamente negli altri capitoli della petizione. Nella tabella in questione ... sono stati inseriti i rimandi puntuali ai documenti giustificativi, ossia i doc. FF, GG, HH, II, LL, MM, NN e OO (cfr. petizione 26 luglio 2012, p. 35 e 36 e relativi documenti)” (appello p. 10 seg., in tal senso pure p. 15 segg.), aggiungendo poi che “mediante replica del 17 dicembre 2012”, a p. 19 e 20, “e anche alla luce delle contestazioni dei convenuti, le parti attrici hanno aggiornato, sostanziato e approfondito il capitolo concernente il danno, già di per sé sufficientemente preciso, suffragando le loro allegazioni mediante la produzione dei relativi documenti” (appello p. 12, in tal senso pure p. 15); hanno poi evidenziato che “in occasione del dibattimento del 19 aprile 2013, parte attrice aveva prodotto un dettagliato elenco dei mezzi di prova da assumere e ciò in particolare con riferimento ai danni patiti” (appello p. 12, in tal senso pure p. 15). A loro dire, “mediante gli allegati di causa e nell’udienza che ha avuto luogo, le parti attrici hanno esposto in modo dettagliato, completo e strutturato, i fatti e le relative domande, in modo da permettere ai convenuti di potere prendere posizione e di chiedere l’assunzione di controprove. In tal senso, si può affermare che gli appellanti hanno perfettamente soddisfatto quanto disposto della stessa dottrina menzionata nella decisione impugnata” (appello p. 14, in tal senso pure p. 17): “le parti attrici hanno infatti dettagliatamente esposto tutte le circostanze concernenti la fattispecie, con la produzione della relativa documentazione e con la richiesta di assunzione di altri mezzi di prova” (appello p. 15). Con riferimento all’assunto con cui il giudice di prime cure, esaminando le singole poste di danno da loro fatte valere, aveva poi concluso che per tutte quelle pretese doveva essere ammessa una carenza di allegazione e che alcune di esse, e meglio quelle di cui alle posizioni E e H, nemmeno potevano essere azionate a titolo di risarcimento, essi hanno fatto notare come lo stesso contenesse tutta una serie di inesattezze.

5.1.1. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei suoi fondamenti ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal comportamento processuale della controparte (DTF 127 III 365 consid. 2b; TF 5 agosto 2014 4A_155/2014 consid. 7.3). In particolare, in caso di contestazione formulata dalla controparte, le affermazioni di fatto dell’altra devono essere ancor più descritte e rese concrete, ritenuto che l’indicazione di una posizione di danno globale, non suddivisa nelle sue singole componenti, non è sufficiente (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2). In ogni caso il rinvio globale a documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e di specificazione (TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2).

5.1.2. A questo stadio della lite è pacifico che gli attori, nella petizione, si erano limitati a riprodurre la tabella di cui al doc. P, senza aver fornito ulteriori spiegazioni, salvo aver aggiunto, per ogni singola posta di danno, il riferimento ad alcuni documenti (doc. FF-OO).

È poi accertato, siccome il relativo assunto pretorile non è stato censurato - ed anzi ammesso - in questa sede dagli attori, che nei loro rispettivi allegati di risposta i convenuti avevano contestato l’insufficiente allegazione dei danni così azionati.

Deve parimenti essere ritenuto assodato che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi allegati di duplica non erano rilevanti sul tema, salvo nella misura in cui spiegavano che le pretese di cui alla posizione M riguardavano singolarmente AP 2, AP 3 e AP 4. In effetti, nonostante il giudice di prime cure si sia espresso in quei termini, in questa sede gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontati con quella motivazione e non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Essi hanno invero preteso di aver a quel momento “sostanziato e approfondito il capitolo concernente il danno … suffragando le loro allegazioni mediante la produzione dei relativi documenti”, ma non hanno poi concretamente indicato in quali precisi termini si fossero allora espressi e con ciò dimostrato l’erroneità dell’opposta conclusione del primo giudice, per altro corretta.

Contrariamente a quanto preteso dagli attori, il fatto che in occasione del dibattimento del 19 aprile 2013 essi abbiano infine “prodotto un dettagliato elenco dei mezzi di prova da assumere e ciò in particolare con riferimento ai danni patiti” è privo di rilevanza per il giudizio sull’adempimento o meno dell’onere di allegazione e di specificazione del danno.

5.1.3. Alla luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente sostanziato le loro posizioni di danno può essere confermato, tranne per quanto riguarda le posizioni C franchigia assicurativa dedotta dall’assicuratrice __________, intervenuta nella liquidazione del sinistro, E __________ per allacciamento temporaneo (posizione quest’ultima che per altro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, costituiva un danno risarcibile, non essendo vero che i relativi costi sarebbero stati pagati anche in caso di normale godimento dello stabile) e L costo della perizia __________ per mancato godimento e per svalutazione.

Diversamente da queste ultime, sostanziate in modo tutto sommato comprensibile e sufficiente sin nella petizione, le rimanenti denominazioni utilizzate dagli attori in quell’allegato per allegare e specificare il loro danno (A stabile, B giardino, D economia domestica, F trasporto e immagazzinaggio di beni danneggiati - stima magazzino e stima trasporto, G restauri, H mancato godimento (perizia __________), I svalutazione per danno (perizia __________), M danni professionali di AP 2, di AP 3 e di AP 4, N danni morali e O spese legali - sopralluoghi) erano lungi dal costituire una sufficiente allegazione e specificazione, essendo state formulate in modo globale o generico, rispettivamente non permettendo comunque di chiarire come fosse formata la relativa pretesa (concreta identificazione dei singoli beni danneggiati laddove indicati solo globalmente, tipologia e misura del danneggiamento di quei beni, valore degli stessi prima e dopo l’evento, modalità di ripristino dei singoli beni danneggiati e relativi costi, elementi fattuali e calcoli adottati per stabilire le varie posizioni di danno, specificazione delle pretese indicate solo in modo generico, estensione temporale delle richieste risarcitorie “di durata”, ecc. …). Nonostante i convenuti con le loro rispettive risposte avessero eccepito una tale carenza allegatoria, gli attori, in sede di replica non avevano poi provveduto ad apportare alcuna precisazione rilevante sul tema, venendo così meno al loro obbligo di descrivere ulteriormente e di rendere ancor più concrete le loro affermazioni di fatto.

Le presunte inesattezze fattuali rimproverate dagli attori al giudizio pretorile, oltretutto in larga misura nuove e con ciò irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC), non sono a loro volta rilevanti, visto e considerato che nell’appello non è stato indicato, ancor prima di essere stato provato, se ed eventualmente in che misura le stesse fossero relative a fatti da loro effettivamente allegati e sostanziati in sede di petizione o di replica, che a loro dire non sarebbero poi stati presi in considerazione, a torto, dal giudice di prime cure.

5.2. Gli attori, nell’ipotesi - qui parzialmente confermata - in cui essi fossero effettivamente venuti meno al loro obbligo di allegazione per quanto concerne la questione del danno, hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver fissato loro “un breve termine entro cui porvi rimedio, ritenuto che tutti gli altri presupposti per entrare nel merito dell’azione risultano soddisfatti” e di aver successivamente agito con eccessivo formalismo (appello p. 18).

La censura è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’obbligo di interpellare le parti in presenza di allegazioni non chiare, contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56 CPC), che in sé non permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle ad impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018 4A_596/2017), non può entrare in considerazione laddove la parte che ha reso queste particolari allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa attenta dalla controparte e ciononostante non ha in seguito ritenuto di conformarsi (TF 23 settembre 2014 4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso si specie, ritenuto che - come si è detto - nei loro rispettivi allegati di risposta i convenuti avevano provveduto a contestare l’insufficiente allegazione dei danni così azionati e che le precisazioni apportate dagli attori nei loro rispettivi allegati di duplica non erano rilevanti sul tema (cfr. consid. 5.1.2 e 5.1.3).

  1. Non potendosi così confermare che gli attori avevano sostanziato in modo insufficiente tutte le loro pretese ed in particolare quelle di cui alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________ per allacciamento temporaneo e L costo della perizia __________ per mancato godimento e per svalutazione, la sentenza pretorile deve essere annullata, senza che sia necessario verificare se le uniche pretese fatte valere da AP 2, da AP 3 e da AP 4, quelle indicate alla posizione M, fossero pure prescritte, rispettivamente ancora se le spese processuali e le ripetibili attribuite in prima sede fossero effettivamente corrette.

  2. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello degli attori, che la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio dell’incarto al Pretore affinché, se del caso previa modifica della disposizione ordinatoria processuale 23 luglio 2014 con riferimento alle posizioni C franchigia assicurativa, E __________ per allacciamento temporaneo e L costo della perizia __________ per mancato godimento e per svalutazione, sostanziate in modo sufficiente dagli attori, provveda alla completazione dell’istruttoria e all’emanazione di una nuova decisione.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'596'331.98, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che concretamente, ritenuto che le posizioni C franchigia assicurativa, E __________ per allacciamento temporaneo e L costo della perizia __________ per mancato godimento e per svalutazione “valgono” complessivamente fr. 20'561.55 (rispettivamente fr. 10'000.- la prima, fr. 7'159.55 la seconda e fr. 3'402.- la terza), dev’essere attribuita equitativamente per 14/15 agli attori e per 1/15 ai convenuti. Le ripetibili a favore della convenuta AO 6 sono state ridotte, per tener conto della relativa stringatezza della sua risposta all’appello.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 23 gennaio 2017 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto nel senso che la decisione 5 dicembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della causa ai sensi dei considerandi.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per 14/15 e per 1/15 a carico degli appellati in solido, ai quali gli appellanti, sempre in solido, rifonderanno complessivi fr. 45'000.- per ripetibili (e meglio fr. 20'000.- per gli appellati AO 4 e AO 5, fr. 20'000.- per gli appellati AO 3, AO 2 e AO 1 e fr. 5'000.- per l’appellata AO 6).

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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