Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.02.2019 12.2017.108

Incarto n. 12.2017.108

Lugano 27 febbraio 2019/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.215 (già inc. n. OR.2013.54) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 7 marzo 2013 da

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 tutti rappr. dagli RA 1 e RA 2

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'617'331.-, somma poi aumentata in replica a fr. 1'978'664.98, oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 giugno 2017 ha respinto, ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 40'000.- e le ripetibili di fr. 70'000.-;

appellanti gli attori con appello 13 luglio 2017, con cui hanno chiesto l’annullamento del querelato giudizio o almeno del dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 12 settembre 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica spontanea 19 settembre 2017 degli attori e della duplica spontanea 28 settembre 2017 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 29 aprile 2009, verso le 01.30, un evento piovoso ha scatenato un’importante colata detritica, che, rovinando a valle dalla zona della part. n. __________ RFD di __________, ove nel maggio 2005 era stato depositato, trattenuto da un nuovo muro ciclopico, del materiale di risulta, ha infine raggiunto l’abitato di __________ e in particolare l’immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________.

  2. Esperito il necessario tentativo di conciliazione, con petizione 7 marzo 2013 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, rispettivamente proprietaria di quest’ultimo immobile la prima, suo padre il secondo, sua madre la terza e sua sorella la quarta, hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, il Municipio (recte: Comune) di AO 1, ritenuto responsabile giusta l’art. 4 LResp per non aver impedito o per aver tollerato in modo negligente e illecito la costruzione del muro ciclopico, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi aumentata in replica dagli originari fr. 1'617'331.- a fr. 1'978'664.98 oltre interessi al 5% dal 29 aprile 2009. Per quanto riguardava il danno, essi hanno allora riprodotto la tabella di cui al doc. P, da cui emergeva che lo stesso era costituito dalle “differenze fra danni riconosciuti e danni liquidati dalla assicuratrice __________”, suddivise tra A stabile (fr. 35'400.- = perizia fr. 645'400.- ./. pagamento fr. 610'000.-, cfr. doc. Q), B giardino (fr. 18'900.- = perizia fr. 38’900.- ./. pagamento fr. 20'000.-, cfr. doc. Q), C franchigia assicurativa (fr. 10'000.- = perizia fr. 10'000.- ./. pagamento fr. 0.-, cfr. doc. Q) e D economia domestica (fr. 80'000.- = perizia fr. 310'000.- ./. pagamento fr. 230'000.-, cfr. doc. Q), dai “costi non rimborsati dall’assicuratrice __________”, suddivisi in E __________ per allacciamento temporaneo (fr. 7'159.55, cfr. doc. R), F trasporto e immagazzinaggio e (recte: di) beni danneggiati (fr. 32'750.82, con pure una stima magazzino fr. 36'504.- e una stima trasporto fr. 31'000.- [poi sostituite in replica dalle posizioni magazzino fr. 32'780.85 e trasporto fr. 54'807.03], cfr. doc. R), G restauri

(fr. 21'048.- [ritenuto che in replica a tale posizione è stata affiancata la posizione P perdita di valore opere restaurate, entrambe esposte in ragione di complessivi fr. 24'772.15], cfr. doc. R), H mancato godimento (perizia __________) (fr. 383'736.23 [poi aumentato con la replica a fr. 444'133.-], cfr. doc. S), I svalutazione per danno (perizia ) (fr. 493'000.- [poi aumentato con la replica a fr. 802'880.-], cfr. doc. T), L costo perizia () (fr. 3’402.-, cfr. doc. U), nonché dalle posizioni M danni professionali di AP 2 (fr. 90'000.-, cfr. doc. AA), di AP 3 (fr. 200'000.-, cfr. doc. V) e di AP 4 (fr. 50'000.-, cfr. doc. Z), N danni morali (fr. 1.-), O spese legali - sopralluoghi (fr. 124'429.40, cfr. doc. U) e P perdita di valore opere restaurate (da quantificare [come detto poi affiancata in replica alla posizione G restauri]).

Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

  1. Respinti, con disposizione ordinatoria processuale 15 febbraio 2017, tutti i mezzi di prova ulteriormente offerti dalle parti e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza 12 luglio 2017, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo a carico degli attori in solido le spese processuali di fr. 40'000.- e le ripetibili di fr. 70'000.- (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che le pretese fatte valere in causa, in parte (si pensi alle posizioni E, H e O) neppure risarcibili, fossero perente e che gli attori neppure le avessero sostanziate in modo sufficiente.

  2. Con l’appello 13 luglio 2017, avversato dal convenuto con risposta 12 settembre 2017 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 19 settembre 2017 degli attori e la duplica spontanea 28 settembre 2017 del convenuto), gli attori hanno chiesto di annullare il querelato giudizio o almeno il dispositivo sulle spese giudiziarie, con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato che le pretese azionate, tutte risarcibili, fossero perente o prescritte e che fossero state sostanziate in modo insufficiente.

  3. Il Pretore ha innanzitutto osservato che le pretese fatte valere dagli attori erano perente in virtù dell’art. 25 cpv. 1 LResp siccome la relativa notifica di cui all’art. 19 LResp non era stata presentata al convenuto nel termine di un anno dal giorno in cui essi avevano conosciuto il danno. A suo giudizio, dalle allegazioni degli stessi attori emergeva che al più tardi dal momento in cui era stata loro notificata, in sede penale, la perizia del 3 marzo 2011 (doc. F), essi erano a conoscenza di tutti gli elementi necessari per determinare sia il danno, sia le responsabilità delle persone e dell’ente da loro convenuti in causa. Da una parte in quel documento i periti giudiziari avevano infatti indicato chiaramente le cause della frana del 29 aprile 2009, escludendo senza ombra di dubbio cause riferibili alla forza maggiore, ritenuto che il complemento peritale del 21 settembre 2011 (doc. N), che aveva poi confermato le conclusioni precedenti, era invece irrilevante. Dall’altra a quel momento il danno subito allo stabile, al giardino, all’economia domestica era già stato quantificato dal perito dell’assicurazione __________ (doc. Q). Accettando il 18 giugno 2010 la proposta di liquidazione di __________, gli attori erano dunque a conoscenza almeno di queste poste di danno, così come dell’entità della franchigia assicurativa e sapevano pure che l’assicurazione non avrebbe riconosciuto loro null’altro. Sempre a quel momento si sarebbe dunque potuto esigere dagli attori che raccogliessero le informazioni ancora mancanti per promuovere una causa, stante che un adeguamento delle pretese sarebbe comunque stato possibile alle condizioni di cui agli art. 227 e 229 CPC, nulla di quanto allegato dagli attori in causa permettendo di indicare che vi fossero invece poste di danno ancora sconosciute o non quantificabili almeno a grandi linee. Anche il mancato godimento e la presunta svalutazione dell’immobile avrebbero potuto essere stimati già nei mesi successivi alla frana. Di conseguenza, il fatto che le perizie fatte allestire privatamente dagli attori fossero giunte solo nell’estate 2011 (doc. S e T), senza valida motivazione al riguardo, non poteva essere ritenuto idoneo a posticipare la decorrenza del termine di prescrizione, oltretutto perché il relativo mandato era stato inspiegabilmente conferito da parte degli attori solo il 24 aprile 2011 (cfr. doc. S p. 15), dunque due anni dopo l’evento dannoso e un anno dopo l’allestimento della perizia assicurativa. Si doveva pertanto ammettere che il termine annuale dei cui all’art. 25 cpv. 1 LResp aveva cominciato a decorrere all’inizio di marzo 2011, quando era stata notificata la perizia giudiziaria di cui al doc. F, ed era spirato nel mese di marzo

  4. La notifica del danno al convenuto, datata 20 giugno 2012 (doc. O), era dunque tardiva.

5.1. In questa sede gli attori hanno ribadito di essere invece venuti a conoscenza delle persone potenzialmente responsabili unicamente a seguito del complemento peritale del 22 settembre 2011 (doc. N), nell’ambito del quale era stato definitivamente escluso, fugando i dubbi sollevati da altri imputati, che la frana potesse essere stata causata dalle forti piogge. A loro dire, “l’esistenza, la natura e le poste del danno, così come gli elementi necessari alla famiglia AP 1 per poter fondare e motivare un’azione giudiziaria, non erano precedentemente individuabili né quantificabili” (appello p. 13); le pretese risarcitorie erano oltretutto “aumentate con il tempo, dal momento che si sono aggiunte delle poste di danno (non presenti nella petizione 7 marzo 2013 ma contenute nella replica 30 novembre 2015), al momento della notifica non ancora ipotizzabili né tantomeno quantificabili” e “del resto nello scritto 20 giugno 2012 (doc. O) gli attori hanno notificato una pretesa di risarcimento di un danno quantificabile prudenzialmente in almeno circa fr. 1'470'000.-” (appello p. 13).

5.2. Come rilevato con pertinenza dal giudice di prime cure e per altro riconosciuto in larga misura anche dagli stessi attori (appello p. 11 seg.), la LResp, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede l’adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa.

Chi pretende il risarcimento del danno deve così, prima di promuovere l’azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 LResp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 LResp). In analogia con i criteri sviluppati nell’ambito dell’art. 60 cpv. 1 CO (TF 19 marzo 2009 4A_580/2008 consid. 4.2 e 4.3), il termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 1 LResp comincia a decorrere da quando il creditore ha conosciuto la persona responsabile e il danno.

La conoscenza della persona responsabile è data solo dal momento in cui il creditore conosce effettivamente, e non solo presume, l’identità della persona contro cui far valere un’azione di risarcimento del danno (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2).

Ha per contro sufficiente conoscenza del danno il creditore che apprende la realizzazione dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del danno subito, e viene così messo nella situazione di poter adeguatamente fondare e motivare un'azione in giudizio (DTF 131 III 61 consid. 3.1.1, 136 III 322 consid. 4.1), - in parole semplici - quando sono noti gli elementi essenziali del danno (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Se da un lato, considerata la brevità del termine, il suo rispetto non deve essere esaminato in modo eccessivamente restrittivo, d'altro lato la sicurezza del diritto richiede che la parte lesa non tardi ad agire in giudizio, rischiando in tal modo di farsi rimproverare un comportamento in mala fede (TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). In particolare non è necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno, tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 111 II 55 consid. 3a, 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 13 giugno 2018 5A_86/2017 consid. 2.3). Nella misura in cui il danneggiato è già stato edotto degli elementi essenziali della pretesa, si può poi esigere da lui che si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 433 consid. 2; TF 10 gennaio 2007 2C.3/2005 consid. 5.1, 6 gennaio 2011 4A_454/2010 consid. 3.1).

5.3. La censura degli attori deve senz’altro essere disattesa.

Sul tema della

conoscenza della persona responsabile, si osserva in effetti che, come rilevato

dal giudice di prime cure e neppure censurato in questa sede, in occasione

della perizia del 3 marzo 2011 i periti giudiziari avevano chiaramente indicato

le cause della frana e le persone responsabili - tra le quali, si aggiunga qui,

il convenuto, di cui erano stati evidenziati i comportamenti omissivi (doc. F

  1. 27 seg. e 36) - escludendo già allora “senza ombra di dubbio” (doc. F
  2. 36) eventuali cause riferibili alla forza maggiore (cfr. DTF 131 III 61

consid. 3.1.2, secondo cui, laddove il rapporto di causalità naturale non può

essere stabilito che da una perizia scientifica, la conoscenza della persona

responsabile può essere ammessa solo al ricevimento di una tale perizia). Gli

attori non hanno per altro preteso, ancor prima di averlo provato, che la

responsabilità del convenuto, anziché quella di altri, fosse invece entrata in

considerazione solo a seguito del complemento peritale del 22 settembre 2011

(doc. N), il cui scopo era più che altro di confermare o meno se gli eventi

meteorologici fossero stati la sola causa della colata detritica, ma nulla

aveva aggiunto in merito all’identità delle persone responsabili.

Sul tema della conoscenza del danno, si osserva invece che gli attori, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono assolutamente confrontati con la circostanziata e per altro condivisibile motivazione del giudice di prime cure e non hanno spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa non potesse essere confermata (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Il fatto che essi abbiano ora preteso, genericamente e senza alcun riscontro documentale, che “l’esistenza, la natura e le poste del danno, così come gli elementi necessari alla famiglia AP 1 per poter fondare e motivare un’azione giudiziaria, non erano precedentemente individuabili né quantificabili” non può certo bastare. Gli attori non possono in ogni caso essere seguiti nemmeno laddove hanno sostenuto, per altro per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, che le pretese risarcitorie poi “aggiunte” alle “poste di danno … contenute nella replica 30 novembre 2015” non erano “ancora ipotizzabili né tantomeno quantificabili” “al momento della notifica”: a parte il fatto che, nuovamente in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), neppure è stato indicato di quali nuove pretese si trattasse, si osserva in effetti che nella replica non erano state formulate nuove pretese risarcitorie ma vi era solo stato l’adeguamento di alcune pretese già riportate nella petizione, ritenuto che nel gravame non è stato preteso, ancor prima che dimostrato, che ciò si fosse imposto a seguito della presenza di una situazione in evoluzione non ancora stabilizzata, tale cioè da procrastinare l’inizio del termine di perenzione.

  1. Potendosi così confermare la reiezione della petizione già per il fatto che le censure sollevate contro il giudizio sulla perenzione delle pretese fatte valere in causa dovevano essere disattese, non è necessario verificare se queste ultime fossero pure state sostanziate dagli attori in modo insufficiente.

Non avendo invece il Pretore mai ritenuto che le pretese azionate fossero prescritte, le censure in senso opposto degli attori risultano manifestamente irricevibili.

  1. Gli attori, nell’ipotesi - qui confermata - in cui la petizione dovesse effettivamente essere respinta, hanno infine censurato le somme attribuite, a loro dire senza alcuna giustificazione, motivazione o calcolo, a titolo di spese processuali e di ripetibili, da loro ritenute spropositate, arbitrarie e vessatorie in presenza di una causa la cui procedura era stata “limitata allo scambio di allegati tra le parti e all’udienza di dibattimento” e nella quale il giudice di prime cure aveva “dovuto decidere su alcune istanze probatorie delle attrici, tutte respinte con decisioni fotocopia” (appello p. 31), e hanno pertanto chiesto una riduzione a fr. 9’500.- delle prime rispettivamente a fr. 5’000.- delle seconde.

La censura è manifestamente infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore, che per altro non è di principio tenuto a motivare il suo giudizio a meno che non si attenga ai limiti delle tariffe applicabili o le parti non abbiano invocato elementi straordinari (DTF 139 V 496 consid. 5.1), gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe (II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 1'978'664.98, l’art. 7 cpv. 1 LTG prevedeva - nella versione precedente alla modifica legislativa entrata in vigore dal 10 febbraio 2015, che ha poi comportato un aumento delle somme dovute dai giustiziabili - una tassa di giustizia da fr. 15'000.- a fr. 60'000.-, mentre che l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 3% al 5% del valore litigioso, il giudice di prime cure, attribuendo una tassa di giustizia, per altro già comprensiva delle spese, di fr. 40’000.- (ossia un importo tutto sommato medio) e un’indennità per ripetibili di fr. 70’000.- (pari a circa il 3.53% del valore litigioso, ossia ad una percentuale medio-bassa), è in effetti rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui, nonostante non sia poi stata esperita una vera e propria istruttoria, il suo giudizio sul tema, del tutto congruo alle particolarità della lite (che - anche se si volesse prescindere dalle attività svolte con riferimento al giudizio preliminare sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Municipio di AO 1, che aveva pur sempre imposto, al patrocinatore del convenuto, l’allestimento di due allegati preliminari di 4 rispettivamente 6 pagine con 6 nuovi documenti e l’esame di due allegati preliminari della controparte di 17 rispettivamente 7 pagine con 23 documenti, rispettivamente, al giudice, l’esame di tutti gli atti di causa e l’emanazione della relativa decisione, poi annullata - aveva poi comportato, per il patrocinatore del convenuto, l’allestimento di due nuovi allegati preliminari di 10 rispettivamente 12 pagine con 7 nuovi documenti, l’esame / riesame di tre allegati preliminari della controparte di 17, 23 rispettivamente 15 pagine con 34 documenti, l’allestimento di tre osservazioni [con pure una duplica spontanea] ad altrettante istanze di assunzione di nuove prove, l’allestimento di un’istanza di assunzione di nuove prove, la partecipazione all’udienza di prime arringhe e l’allestimento dell’allegato conclusivo di 6 pagine, rispettivamente, per il giudice, l’esame di tutti gli atti di causa, la partecipazione a quell’udienza, l’evasione di quattro istanze di assunzione di nuove prove, l’allestimento della decisione processuale ordinatoria sulle prove e soprattutto l’emanazione della decisione di merito), sfugge di principio ad ogni critica.

  1. L’appello degli attori deve così essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'978'664.98, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 13 luglio 2017 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di fr. 40'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, sempre in solido, fr. 30'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF) è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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