Incarto n. 12.2016.96
Lugano 2 ottobre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.124 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 giugno 2013 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 519'185.80 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2013 su fr. 499'485.80 e dal 1° marzo 2013 su fr. 19'700.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 6 giugno 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 465'614.80 lordi oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2013 su fr. 445'914.80 lordi e dal 1° marzo 2013 su fr. 19'700.- lordi;
appellante la convenuta con appello 7 luglio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 22 agosto 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 5 settembre 2016 della convenuta e della duplica spontanea 9 settembre 2016 dell’attore;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 30 novembre 2012 AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro con effetto dal 31 gennaio 2013.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 6 giugno 2016 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione ed ha così condannato la convenuta al pagamento di fr. 465'614.80 lordi oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2013 su fr. 445'914.80 lordi e dal 1° marzo 2013 su fr. 19'700.- lordi (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 11'000.- e le spese per 1/10 a carico dell’attore e per 9/10 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 21’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che la pretesa volta alla retribuzione del lavoro straordinario fosse fondata per fr. 445'914.80 (per le 3'496 ore straordinarie serali), mentre quella relativa al salario di febbraio 2013, di fr. 19'700.-, potesse essere integralmente riconosciuta.
Con l’appello 7 luglio 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attore con risposta 22 agosto 2016 (alla quale hanno poi fatto seguito due ulteriori allegati spontanei delle parti, una replica recante la data 5 settembre 2016 e una duplica datata 9 settembre 2016), la convenuta, ritenendo che le due pretese riconosciute dal giudice di prime cure dovessero in realtà essere disattese, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Gran parte dell’appello è incentrato sul giudizio con cui il Pretore ha ammesso, in ragione di fr. 445'914.80 lordi, la pretesa dell’attore volta alla retribuzione del lavoro straordinario da lui svolto di sera, e meglio dalle 18.00 alle 22.00, dal gennaio 2008 al settembre 2011 (3'496 ore), allo scopo di consentire ai clienti della convenuta di accedere alla sala mercati nella fascia serale (fintanto cioè che erano aperti i mercati americani).
5.1. Nella sua sentenza il Pretore ha innanzitutto escluso che l’attore potesse essere considerato, in base alla giurisprudenza (DTF 98 Ib 344 consid. 3, 126 III 337 consid. 5a), un impiegato con funzioni dirigenziali, qualifica che per altro andava riconosciuta con un certo riserbo, e che in tal modo gli fosse preclusa la possibilità di far valere una remunerazione per l’eventuale lavoro straordinario svolto: nonostante questi fosse il responsabile della sala mercati, non era in effetti stato provato che egli disponesse di un’ampia autonomia nella gestione della stessa, non potendone definire autonomamente gli obiettivi (teste __________ G__________ p. 8), non potendo assumere o licenziare i dipendenti ed esercitando la sua funzione sotto il controllo della dirigenza dell’istituto bancario (teste __________ P__________ p. 6); a sfavore di una sua carica dirigenziale deponeva anche il fatto che egli non poteva gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, dovendo rispettare una fascia di orario fisso, quella dalle 8.00 alle 17.30 (doc. 3 art. 27.2 e teste __________ A__________ p. 2) ed essendo sottoposto all’obbligo di timbratura (doc. 2); e del resto la convenuta aveva ammesso di avergli già corrisposto in passato delle ore straordinarie, con il che appariva alquanto contraddittorio sostenere ora che non ne avesse diritto.
Con l’appello la convenuta ha riproposto la tesi secondo cui l’attore doveva essere considerato un impiegato con funzioni dirigenziali e non poteva così pretendere alcuna remunerazione per l’eventuale lavoro straordinario svolto. Essa ha più che altro posto l’accento sul fatto che questi fosse il vice-direttore che percepiva lo stipendio di gran lunga più elevato (teste __________ A__________ p. 3) ricevendo pure dei bonus, che avesse alle sue dipendenze due o tre funzionari, che disponesse di un’ampia libertà d’azione riguardo alle modalità per raggiungere gli obiettivi a lui fissati e che fosse il responsabile di un settore importante, quello della sala mercati, che generava una notevole cifra d’affari ed il 30% dell’utile della banca con tra l’altro pure la facoltà di operarvi con il patrimonio proprio della stessa (teste __________ P__________ p. 2 seg.).
5.1.1. La censura è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con tutte le circostanze che il Pretore aveva posto alla base del suo apprezzamento sul tema, in parte persino condivise, e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto le stesse fossero errate e non potessero essere confermate (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Del resto, su alcuni aspetti (sulla questione dei bonus percepiti dall’attore, dei funzionari alle sue dipendenze e della libertà d’azione riguardo alle modalità per raggiungere gli obiettivi a lui fissati), essa neppure ha provveduto ad indicare nel gravame i riscontri istruttori a sostegno delle circostanze da lei evocate, che in tale misura non possono ovviamente essere qui considerate.
Oltretutto alcune di quelle circostanze (l’esistenza di due o tre funzionari alle dipendenze dell’attore, l’importanza della cifra d’affari e dell’utile conseguito dalla sala mercati) erano state addotte per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 1° aprile 2014 inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152, 17 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.153, 14 aprile 2016 inc. n. 12.2013.134, 12 giugno 2017 inc. n. 12.2016.11, 12 settembre 2017 inc. n. 12.2016.103), solo in sede conclusionale; mentre altre (la facoltà dell’attore di operare con il patrimonio proprio della convenuta) sono state sollevate per la prima volta, anch’esse in modo irrituale (art. 317 cpv. 1 CPC), unicamente in questa sede.
5.1.2. Essa sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso anche nel caso in cui fosse stata ricevibile. In effetti, quand’anche, per ipotesi, le argomentazioni addotte in questa sede dalla convenuta potessero essere considerate più convincenti di quelle esposte dal Pretore - ciò che invero non è il caso (non risultando, come invece imposto dalla pertinente giurisprudenza menzionata in prima sede, che l’attore disponesse di un potere decisionale in ambiti importanti della convenuta e meglio in quelli che potevano influenzare in maniera durevole l’intera azienda o una sua parte rilevante) - e dunque si dovesse concludere nel senso che l’attore doveva essere considerato un impiegato con funzioni dirigenziali, resterebbe in ogni caso il fatto che nelle particolari circostanze ciò non era tale da escludere un suo diritto alla remunerazione del lavoro straordinario da lui svolto a quel momento: in base alla giurisprudenza (DTF 129 III 171 consid. 2.1; TF 22 agosto 2012 4A_172/2012 consid. 4.3.2) un impiegato con funzioni dirigenziali può in effetti pur sempre pretendere il pagamento del lavoro straordinario svolto se, tra le altre cose, gli erano state affidate delle mansioni supplementari che eccedevano quelle previste nel contratto oppure se era stato contrattualmente concordato un tempo di lavoro fisso, ciò che è senz’altro avvenuto nel caso concreto, visto e considerato che il servizio che l’attore era stato incaricato di garantire (l’accessibilità alla sala mercati nella fascia serale, fintanto cioè che erano aperti i mercati americani) costituiva per l’appunto una mansione supplementare che eccedeva quelle previste nel contratto, e soprattutto che, come evidenziato a ragione dal Pretore senza per altro che la circostanza sia qui stata oggetto di censura, egli era tenuto a rispettare una fascia di orario fisso, quella dalle 8.00 alle 17.30 (doc. 3 art. 27.2 e teste __________ A__________ p. 2).
5.2. Nel prosieguo del suo esposto il Pretore, fondandosi sulla dottrina e sulla giurisprudenza (Wyler, Droit du travail, 3ª ed., p. 102; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 10 ad art. 321c CO; DTF 86 II 155 consid. 2; TF 23 settembre 2008 4A_86/2008 consid. 4.1, 15 luglio 2011 4A_42/2011 consid. 5.2), ha ritenuto che l’attore, avendo dimostrato che la convenuta era al corrente delle ore straordinarie da lui svolte e non aveva mosso alcuna obiezione al proposito, non fosse tenuto a dimostrare la necessità del suo lavoro straordinario: la possibilità di accedere alla sala mercati nella fascia serale era in effetti stata promossa attivamente dalla convenuta presso i suoi clienti, ai quali, come riferito dai suoi gestori interni, la stessa veniva offerta quale valore aggiunto (testi __________ C__________ p. 12, __________ B__________ p. 3 e __________ M__________ p. 3); la conoscenza da parte della convenuta delle ore supplementari svolte dall’attore era poi confermata dal fatto che tutti i gestori interni ed esterni della banca nonché i suoi direttori utilizzavano quel servizio (testi __________ B__________ p. 4 e __________ M__________ p. 4), di cui perfino la banca stessa usufruiva per gli averi di sua proprietà (teste __________ C__________ p. 12); non era per contro emerso che la convenuta si fosse opposta all’espletamento di quelle ore straordinarie, tant’è che dopo l’infortunio occorso all’attore (ossia successivamente al 20 settembre 2011) il servizio serale era continuato dal suo sostituto __________ C__________, che era poi stato remunerato per tale attività straordinaria (teste __________ C__________ p. 4). Alla luce delle testimonianze raccolte, le asserzioni della convenuta in merito alla non esistenza e alla non validità dello scritto di cui al doc. D (con il quale, l’11 gennaio 2005, l’allora direttore generale della convenuta, __________ P__________, avrebbe autorizzato l’attore “a continuare ad effettuare ore supplementari nell’ambito delle sue mansioni al servizio dei clienti e dei gestori, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, … con i mercati internazionali aperti”) si rivelavano dunque prive di rilevanza.
Con la sua impugnativa la convenuta ha ribadito di non essere stata al corrente del fatto che l’attore prestasse lavoro straordinario per 4 ore ogni giorno. Essa ha invero ammesso che l’apertura della sala mercati negli orari serali corrispondesse a un servizio da lei messo a disposizione come un valore aggiunto, ma ha soggiunto che non era stato provato che quel servizio, che per altro imponeva all’attore solo di essere reperibile, fosse sempre e comunque stato fornito da lui e nella quantità stimata dal giudice di prime cure, tant’è che i testi non avevano mai sostenuto che questi fosse sempre stato disponibile, ogni giorno e per 4 ore al giorno, dopo gli orari di ufficio, e che anzi le fatture del telefonino aziendale, sul quale avveniva il contatto con lui durante le ore serali, facevano stato di un costo per le comunicazioni molto esiguo (teste __________ B__________ p. 9), ritenuto poi che anche dai giornali di borsa era rilevabile un numero non significativo di transazioni annuali effettuato oltre i canonici orari lavorativi (teste __________ B__________ p. 7). Quanto allo scritto di cui al doc. D, il cui originale non era mai stato reperito, essa ha ribadito che lo stesso, già non vincolante siccome sottoscritto da una persona che, oltre ad avere un contenzioso aperto con lei (cfr. la documentazione agli atti) ed essere così di dubbia credibilità, nemmeno aveva diritto di firma individuale, non era conosciuto da nessun altro presso di lei (teste __________ B__________ p. 7 segg., __________ A__________ p. 3 e __________ A__________ p. 2) e non aveva dato luogo ad accantonamenti nei bilanci annuali (teste __________ B__________ p. 7 segg.); ed ha aggiunto che l’arrivo del nuovo direttore generale __________ G__________, che a suo dire era coinciso con l’inizio di un regime molto restrittivo in merito all’ammissibilità o meno degli straordinari, avrebbe per altro dovuto indurre l’attore a portare alla sua conoscenza il suo asserito particolare trattamento remunerativo fondato su quel documento.
5.2.1. La censura è innanzitutto irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, venendo anche qui meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con le circostanze che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio sul tema e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto le stesse fossero errate e non potessero essere condivise.
5.2.2. Essa sarebbe comunque stata infondata anche nel merito. Confrontata con l’assunto pretorile secondo cui l’attore aveva provato che essa era al corrente del lavoro straordinario da lui svolto nelle ore serali e non aveva mosso alcuna obiezione al proposito, la convenuta in questa sede si è in effetti limitata a censurare - oltre al fatto che quel lavoro non fosse stato svolto da lui ma da altri, circostanza a sostegno della quale non ha però qui offerto alcuna prova (cfr. anzi, in senso opposto, testi __________ P__________ p. 3 seg. e 6 seg., __________ B__________ p. 2 e 5, __________ C__________ p. 2 segg., __________ S__________ p. 9 seg., __________ Co__________ p. 9, __________ F__________ p. 6 segg., __________ C__________ p. 12 e __________ M__________ p. 2) - l’entità di quel lavoro, ossia che lo stesso fosse stato svolto ogni giorno e per 4 ore al giorno (aspetto, questo, su cui si tornerà più avanti, sub consid. 5.4.2). Non avendo essa così validamente censurato di essere stata al corrente del lavoro straordinario svolto dall’attore e di non aver mosso alcuna obiezione al proposito, circostanza per altro confermata anche da altre risultanze istruttorie (testi __________ P__________ p. 4 seg., __________ C__________ p. 2 e 4 seg. e __________ B__________ p. 4), la questione a sapere se lo scritto di cui al doc. D potesse ulteriormente suffragare la conclusione pretorile in tal senso risulta in definitiva priva di rilevanza per l’esito della lite, per cui nemmeno occorre qui esaminare la fondatezza o meno delle contestazioni da lei ora sollevate in merito al carattere vincolante ed all’esistenza stessa (e con ciò della validità) di quello scritto rispettivamente circa l’obbligo per l’attore di portare alla conoscenza del nuovo direttore generale __________ G__________ il suo asserito particolare trattamento remunerativo fondato su quel documento (tema, quest’ultimo, che verrà trattato nel prossimo considerando).
5.3. Il Pretore ha in seguito rilevato che neppure giovava alla tesi difensiva della convenuta il fatto che l’attore potesse aver atteso la fine del rapporto di lavoro per quantificare le ore di lavoro straordinario svolte e rivendicarne il pagamento: in effetti, per giurisprudenza invalsa quando, come nel caso di specie, il datore di lavoro sapeva che il lavoratore aveva svolto delle ore supplementari, quest’ultimo non era tenuto a quantificarle già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo (DTF 129 III 171 consid. 2.3), ritenuto poi che non commetteva abuso di diritto se ne rivendicava il pagamento unicamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro (DTF 126 III 337 consid. 7b).
Nel gravame la convenuta ha nuovamente rimproverato all’attore di non aver segnalato al nuovo direttore generale __________ G__________, in violazione del principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), il suo asserito particolare trattamento remunerativo fondato sul doc. D e di aver abusato del proprio diritto (art. 2 cpv. 2 CC) nell’aver atteso oltre la fine del rapporto di lavoro, pur avendo in precedenza rivendicato il pagamento di altre ore supplementari (che gli erano poi state pagate), per far valere l’importantissimo numero di ore supplementari da lui prestate nella fascia serale. Essa ha pure ribadito che il diritto alla remunerazione di quelle ore era perento, siccome le stesse non erano state notificate entro un mese dalla loro esecuzione.
5.3.1. La censura è nuovamente irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto le stesse fossero errate e non potessero essere condivise.
Era per altro per la prima volta solo in sede conclusionale, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), che essa aveva rimproverato all’attore un comportamento costitutivo dell’abuso di diritto, quando in precedenza si era limitata a considerarlo “singolare” (risposta p. 18, duplica p. 6 e 16) o “strano” (duplica p. 6).
5.3.2. Ma, comunque, anche in questo caso, la censura sarebbe stata destinata ad essere disattesa. Stabilito (cfr. supra consid. 5.2.2) che la convenuta non aveva validamente censurato in questa sede di essere stata al corrente del lavoro straordinario svolto dall’attore e di non aver mosso alcuna obiezione al proposito, e ciò anche dopo l’arrivo del nuovo direttore generale __________ G__________ (teste __________ C__________ p. 2 segg.), che a suo dire sarebbe coinciso - circostanza questa a sostegno della quale non ha per altro indicato alcuna prova in questa sede - con l’inizio di un regime molto restrittivo in merito all’ammissibilità o meno degli straordinari, è senz’altro a ragione che il Pretore ha concluso, fondandosi sulla giurisprudenza da lui citata con pertinenza, che l’attore non era tenuto a quantificare le sue ore straordinarie già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo e che neppure poteva essergli rimproverato un abuso di diritto per averne rivendicato il pagamento solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro (cfr., sul tema, DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).
5.4. A detta del Pretore, il regolare svolgimento da parte dell’attore delle 4 ore supplementari serali, dalle 18.00 alle 22.00, durante tutti i giorni lavorativi, era stato confermato da quasi tutti i testimoni: i traders della banca avevano confermato che l’attore operava regolarmente sui mercati finanziari durante la suddetta fascia serale (testi __________ S__________ p. 10, __________ C__________ p. 9 e __________ F__________ p. 6); gli stessi gestori della banca avevano riferito come questi fosse sempre reperibile ed operativo durante la fascia serale (testi __________ C__________ p. 12 e __________ B__________ p. 2); anche il sostituto dell’attore, __________ C__________, aveva affermato che il turno serale veniva svolto quotidianamente da costui (teste __________ C__________ p. 2); e tutte queste circostanze erano poi state confermate anche dall’ex direttore generale della convenuta __________ P__________ (teste __________ P__________ p. 3 e 5). Essendo così stata provata, tenuto anche conto dell’art. 42 cpv. 2 CO (applicabile alla particolare questione: cfr. TF 3 gennaio 2012 4A_467/2011 consid. 5), la regolarità di quell’orario lavorativo serale, le 4 ore straordinarie giornaliere svolte durante ogni giorno feriale dovevano essergli retribuite.
In questa sede la convenuta ha rimproverato al Pretore di aver applicato l’art. 42 cpv. 2 CO per quantificare il lavoro straordinario svolto dall’attore: a parte il fatto che l’entità delle sue ore straordinarie non era suffragata dalle necessarie “timbrature”, essa ha evidenziato che l’attore non aveva apportato prove sufficienti che permettessero di valutare il numero di ore supplementari da lui svolte, non essendo stato in grado di provare di aver sempre svolto, tutti i giorni, 4 ore di straordinario, tanto più che dalle testimonianze emergeva unicamente la sua reperibilità anche oltre il normale orario lavorativo, ma non certo l’effettivo lavoro da lui preteso.
5.4.1. Anche questa censura è irricevibile in ordine, visto e considerato che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio, e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto le stesse fossero errate e non potessero essere condivise.
5.4.2. Ma, anche in questo caso, le considerazioni della convenuta sarebbero comunque state destinate all’insuccesso.
La pacifica mancanza delle “timbrature” dell’attore durante la fascia orale serale, dalle 18.00 alle 22.00, non toglie in effetti che i testimoni citati dal Pretore, le cui deposizioni sono per altro state confermate anche da altre risultanze istruttorie (teste __________ M__________ p. 4), abbiano permesso di confermare la regolarità di quel suo impegno lavorativo serale nel senso che egli svolgesse, ogni giorno, circa 4 ore straordinarie (mentre la circostanza, precedentemente evidenziata dalla convenuta, che le fatture del telefonino aziendale, sul quale avveniva il contatto con lui durante le ore serali, facevano stato di un costo per le comunicazioni molto esiguo e che anche dai giornali di borsa era rilevabile un numero non significativo di transazioni annuali effettuato oltre i canonici orari lavorativi, per altro nuova e con ciò irricevibile [cfr. art. 317 cpv. 1 CPC], non è ancora sufficiente a sconfessare le molteplici e concordi deposizioni, in senso contrario, rese dai testimoni citati dal primo giudice).
È vero che l’attore non era stato in grado di provare con certezza di aver sempre svolto, tutti i giorni, 4 ore di straordinario, ma la convenuta pare scordare che è per l’appunto per questa ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto di potersi e doversi avvalere sulla particolare questione, come riconosciutogli dalla giurisprudenza da lui citata con pertinenza (cfr. pure DTF 128 III 271 consid. 2b/aa; TF 23 settembre 2008 4A_86/2008 consid. 4.2), della facilitazione della prova prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO.
Non risulta invece che l’attività serale dell’attore fosse limitata alla sua reperibilità, come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso Pretore: nella sentenza di primo grado il primo giudice ha sì evidenziato che i gestori della banca avevano riferito come l’attore fosse sempre reperibile durante la fascia serale, ma ha pure rilevato, senza che ciò sia qui stato censurato dalla convenuta, che gli stessi avevano pure aggiunto come questi fosse allora sempre operativo, ritenuto che in ogni caso neppure è stato censurato che i traders della banca avevano confermato che l’attore operava regolarmente sui mercati finanziari durante la suddetta fascia serale, che anche il sostituto dell’attore aveva affermato che il turno serale veniva svolto quotidianamente da costui e che tutte queste circostanze erano poi state confermate anche dall’ex direttore generale della convenuta.
In questa sede la convenuta ha ribadito che il contratto di lavoro prevedeva un termine di disdetta di 2 soli mesi e che il regolamento generale del personale del 2004, che stabiliva un termine di disdetta trimestrale, era stato annullato dalla successiva direttiva D-10-012/1 del 2010 (doc. F), ancorché inapplicabile all’attore siccome da lui non sottoscritta.
La censura, chiaramente irricevibile nella misura in cui la convenuta si è qui prevalsa per la prima volta dell’inapplicabilità della direttiva D-10-012/1 e del regolamento generale del personale del 2004 (art. 317 cpv. 1 CPC), tema mai evocato in precedenza (cfr., anzi, risposta p. 10, dove l’applicabilità delle due normative non era stata contestata, rispettivamente, conclusioni p. 21, dove era stata contestata solo l’applicabilità della prima), è manifestamente infondata, al limite del temerario. In effetti, delle due l’una: o quella direttiva non era valida e allora rimaneva applicabile quel regolamento, regolarmente firmato dall’attore, che - come detto - prevedeva un termine di disdetta trimestrale per i dipendenti assunti da oltre 10 anni (doc. 3 art. 5.2); oppure la direttiva era valida e dunque risultava applicabile quanto previsto dalla stessa, che, a partire dal decimo anno di servizio, stabiliva a sua volta un termine di preavviso di 3 mesi (doc. F art. 3.2). Ma soprattutto, e comunque, la convenuta pare non avvedersi di aver già pacificamente riconosciuto, con l’allegato di risposta (p. 6 e 12), che la disdetta del contratto avrebbe in concreto dovuto produrre i suoi effetti solo dal 28 febbraio 2013, con il che è assai malvenuta (art. 52 CPC) a rimettere ora in discussione quella circostanza.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 465'614.80 lordi, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 7 luglio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 15’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 12’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).