Incarto n. 12.2016.77
Lugano 12 ottobre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 13 novembre 2009 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo accertato giudizialmente di fr. … oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2009, ritenuto che in sede conclusionale ha poi chiesto a tale titolo fr. 128.55 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2009, fr. 117.45 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009, fr. 457.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2009, fr. 113’500.- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009, fr. 3'670.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010, fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2012, fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2013 e fr. 3'500.- oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2015, il tutto per complessivi fr. … oltre interessi al 5% dall’avvenuto versamento, riservandosi il diritto di azionare nuovamente la controparte per l’eventuale maggiore differenza tra i costi di ripristino stabiliti dal perito e quelli effettivi;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 maggio 2016 ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con appello 3 maggio (recte: giugno) 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 128.55 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2009, per fr. 117.45 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009, per fr. 457.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2009, per fr. 113’500.- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009, per fr. 3'670.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010, per fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2012, per fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2013 e per fr. 3'500.- oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2015, il tutto per complessivi fr. 188'317.75 (alla data della sentenza di primo grado), con riserva del diritto di azionare nuovamente la controparte per l’eventuale maggiore differenza tra i costi di ripristino stabiliti dal perito e quelli effettivi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 18 luglio 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 29 luglio 2016 dell’attrice e della duplica spontanea 18 luglio (recte: 11 agosto) 2016 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con lettera 17 luglio 2009 (doc. N) essa, lamentando la persistenza di infiltrazioni d’acqua nel piano seminterrato, ha invitato l’impresario ad intervenire per porre rimedio al problema entro il 31 luglio 2009, segnalandogli nel contempo che, in caso di mancato intervento, si sarebbe rivolta direttamente a ditte terze per l’esecuzione delle indispensabili opere di risanamento addebitandogli tutti gli oneri e i costi che ne sarebbero derivati.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni di fatto e di diritto. L’attrice ha tuttavia provveduto a quantificare esattamente le sue richieste: essa ha così chiesto fr. 128.55 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2009 per danni prese elettriche (doc. F), fr. 117.45 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009 per danni prese elettriche (doc. G), fr. 457.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2009 per ricerca infiltrazioni (fr. 145.-, doc. H) e per impermeabilizzazione voluta dalla controparte (fr. 312.05, doc. I), fr. 113’500.- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009 per danno secondo perizia arch. __________ C__________ (fr. 110’000.-, p. 7), per riparazione beton a vista secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 1’000.-, p. 13), per eliminazione bave secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 1’000.-, p. 13), per rinfianco del tubo con calcestruzzo frattazzato secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-, p. 14), per porta di comunicazione secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-, p. 15) e per tappi di chiusura secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-, p. 15), fr. 3'670.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 per prova a futura memoria ing. __________ R__________, fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2012 per perizia arch. __________ R__________, fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2013 per perizia arch. __________ R__________ e fr. 3'500.- oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2015 per perizia arch. __________ C__________, il tutto per complessivi fr. … oltre interessi al 5% dall’avvenuto versamento, riservandosi il diritto di azionare nuovamente la controparte per l’eventuale maggiore differenza tra i costi di ripristino stabiliti dal perito e quelli effettivi.
Il Pretore, con la sentenza 2 maggio 2016 ora oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese di fr. 28'540.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 7’000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha in sostanza ritenuto che il difetto all’origine delle infiltrazioni d’acqua nel piano seminterrato fosse stato notificato tardivamente, ciò che aveva comportato la perenzione dei diritti dell’attrice derivanti dallo stesso, e che, in ogni caso, la domanda volta al rimborso delle spese di ripristino fosse da respingere siccome riferita a opere non ancora eseguite, rispettivamente la domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti ai difetti, che per altro non poteva comprendere le spese delle due perizie assunte in quanto si trattava di spese di causa, fosse stata quantificata tardivamente solo in sede conclusionale.
Con l’appello 3 giugno 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 18 luglio 2016 (alla quale hanno poi fatto seguito due ulteriori allegati spontanei delle parti, una replica recante la data 29 luglio 2016 dell’attrice e una duplica datata 11 agosto 2016 della convenuta), l’attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 128.55 oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2009 per danni prese elettriche, per fr. 117.45 oltre interessi al 5% dal 5 settembre 2009 per danni prese elettriche, per fr. 457.05 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2009 per ricerca infiltrazioni (fr. 145.-) e per impermeabilizzazione voluta dalla controparte (fr. 312.05), per fr. 113’500.- oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2009 per danno secondo perizia arch. __________ C__________ (fr. 110’000.-), per riparazione beton a vista secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 1’000.-), per eliminazione bave secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 1’000.-), per rinfianco del tubo con calcestruzzo frattazzato secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-), per porta di comunicazione secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-) e per tappi di chiusura secondo perizia arch. __________ R__________ (fr. 500.-), per fr. 3'670.- oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 per prova a futura memoria ing. __________ R__________, per fr. 12'600.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2012 per perizia arch. __________ R__________, per fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2013 per perizia arch. __________ R__________ e per fr. 3'500.- oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2015 per perizia arch. __________ C__________, il tutto per complessivi fr. 188'317.75 (alla data della sentenza di primo grado), riservandosi il diritto di azionare nuovamente la controparte per l’eventuale maggiore differenza tra i costi di ripristino stabiliti dal perito e quelli effettivi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha in pratica contestato la tardività della notifica del difetto relativo alle infiltrazioni d’acqua nel piano seminterrato e la conseguente perenzione dei suoi diritti di garanzia, ed ha ribadito che tutte le domande da lei formulate erano ammissibili in ordine e fondate nel merito.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI e vLTG). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto concluso per la tardività, ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO, della notifica del difetto all’origine delle infiltrazioni d’acqua nel piano seminterrato, senz’altro comprovato (cfr. prova a futura memoria ing. __________ R__________ p. 9 seg. con le relative fotografie e perizia arch. __________ C__________ p. 3 con le relative fotografie) ed imputabile alla convenuta (cfr. prova a futura memoria ing. __________ R__________ p. 13 e perizia arch. __________ C__________ p. 3 seg. e 6), e per la conseguente approvazione dell’opera con quel difetto. Egli ha al proposito accertato che il momento della completazione dell’opera poteva essere situato nel mese di aprile del 2006 (cfr. certificato di collaudo / abitabilità 14 aprile 2006 nel plico doc. I° rich.) o al più tardi nel mese di giugno del 2006 (cfr. elenchi delle “opere incomplete”, assai contenute, di cui ai doc. C1 e O). Ciò posto, ha quindi evidenziato che l’attrice, nei propri allegati, aveva omesso di indicare quale fosse il momento della comparsa del difetto in questione e il momento in cui lo stesso fosse stato notificato, rilevando però che dalle emergenze istruttorie si poteva evincere che la comparsa delle infiltrazioni fosse avvenuta ad inizio di marzo del 2009, allorquando l’attrice risultava essere stata confrontata con un “forte danno acqua riscontrabile in molte murature perimetrali e divisorie interne” (doc. M p. 2) al piano terra (teste M__________ __________ p. 1), mentre che per la notifica ci si poteva appoggiare alla lettera 17 luglio 2009 dell’attrice (doc. N), che faceva riferimento ad un precedente scritto trasmesso alla convenuta il 4 maggio 2009, con il quale si segnalavano “per l’ennesima volta, abbondanti infiltrazioni d’acqua nel piano seminterrato”. Non essendovi, a suo giudizio, alcun elemento in base al quale si potesse determinare quando queste precedenti segnalazioni sarebbero avvenute, ne ha dedotto che la prima notifica individuabile nel tempo poteva essere fissata in data 4 maggio 2009, ossia a due mesi di distanza dalla manifestazione del difetto, dal che, in base alla giurisprudenza (DTF 107 II 172 consid. 1b, 118 II 142 consid. 3b; TF 17 novembre 2003 4C.205/2003, 31 ottobre 2007 4A_336/2007 consid. 4.4, che riteneva tardiva la notifica di un difetto avvenuta dopo 14 giorni dalla sua comparsa), la sua manifesta intempestività.
7.1. Nella risposta all’appello la convenuta ha contestato, senza per altro aver fornito alcun dettaglio o prova, la sua responsabilità per il difetto in questione. La censura è manifestamente irricevibile, visto e considerato che essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontata con le circostanze, e meglio le risultanze istruttorie in senso contrario di cui si è detto, che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio sul tema, e non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto le stesse fossero errate e non potessero essere condivise (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
7.2. Da parte sua, l’attrice, nell’appello, ha censurato con tutta una serie di argomentazioni l’assunto del Pretore secondo cui il difetto in parola sarebbe stato notificato tardivamente, con la conseguente perenzione della responsabilità della convenuta.
7.2.1. Essa ha dapprima rimproverato al giudice di prime cure di non essersi avveduto del fatto che nel contratto d’appalto (doc. A) veniva fatto riferimento alle norme SIA, che a suo dire non prevedevano un termine per la notifica dei difetti, rispettivamente del fatto che nello stesso, e meglio al suo art. 22, era stato indicato che “durante l’intero periodo di garanzia l’impresa assuntrice” doveva “mantenere le opere da essa eseguite in perfetto stato, eliminando qualsiasi difetto che dovesse verificarsi e rifacendo a nuovo tutte le opere o parti di esse nelle quali si riscontrassero manchevolezze tali da esigerne il rifacimento”. La censura deve senz’altro essere disattesa. Nella misura in cui è riferita all’art. 22 del contratto di cui al doc. A, riportato per altro in modo incompleto, essa è in effetti irricevibile in ordine, visto e considerato che il contenuto di quella clausola è stato addotto per la prima volta, e con ciò in modo irrito, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui è riferita alle norme SIA (e meglio, anche se ciò non è stato precisato, alle norme SIA 118), menzionate e con ciò implicitamente ritenute applicabili, senza alcuna motivazione in fatto e in diritto, nella petizione (p. 5), essa è invece priva di fondamento. Non è infatti vero che le stesse non prevedevano un termine per la notifica dei difetti; esse stabilivano invece, salvo diversi accordi qui neppure evocati, un termine di garanzia di due anni dal giorno del collaudo per i difetti evidenti (art. 172 cpv. 1 norma SIA 118), che, alla luce degli accertamenti rimasti incontestati del Pretore, è qui però ormai trascorso, ritenuto poi che in presenza di difetti occulti, ossia di quelli venuti alla luce dopo quel termine, era richiesta una segnalazione subito dopo la loro scoperta (art. 179 cpv. 1 e 2 norma SIA 118), che il Pretore ha qui pure negato (questione, questa, su cui si tornerà nuovamente più oltre).
7.2.2. L’attrice ha in seguito lamentato il fatto che il Pretore non avesse riconosciuto l’esistenza di un comportamento consapevolmente negligente o persino doloso della convenuta al momento dell’esecuzione dei lavori, che aveva sottaciuto l’esistenza del difetto, tale così da impedire la perenzione della sua responsabilità per lo stesso (e ciò con implicito rinvio alle disposizioni dell’art. 370 cpv. 1 CO rispettivamente dell’art. 179 cpv. 3 e 4 norma SIA 118). L’argomentazione è irricevibile. È in effetti per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che essa ha evocato le circostanze a sostegno di un comportamento in tal senso della convenuta, che non possono dunque essere prese in considerazione.
7.2.3. L’attrice ha quindi evidenziato che il problema delle infiltrazioni era da lei già stato segnalato con lo scritto 31 marzo 2006 (doc. D). La censura dev’essere disattesa sia in ordine che nel merito. La circostanza è in effetti stata evocata per la prima volta, e con ciò in modo irrito, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). L’infiltrazione segnalata a quel momento era in ogni caso dovuta ad altre cause nel frattempo risolte, e meglio all’occlusione della canalizzazione delle acque luride con degli stracci (cfr. doc. D), tant’è che la stessa attrice aveva pacificamente dato atto che le sue precedenti lamentele, allora non meglio precisate, “non riguardavano le infiltrazioni, oggetto principale della presente vertenza” (replica p. 8).
7.2.4. L’attrice ha infine contestato che il difetto fosse stato da lei riconoscibile con certezza prima del 29 aprile 2009 (ossia 5 giorni prima dell’avvenuta notifica), allorquando la ditta N__________, in sua presenza, aveva eseguito l’indagine specialistica, dalla quale era risultata la consistenza e la provenienza dell’infiltrazione con il conseguente invito a rimuovere il ghiaione per verificare lo stato dell’isolante impermeabile (cfr. doc. M p. 2). Il rilievo, per altro nuovo, è ampiamente infondato. È in effetti incontestabile che il “forte danno acqua riscontrabile in molte murature perimetrali e divisorie interne” al piano terra, al quale, secondo il Pretore, l’attrice era stata confrontata il 6 marzo 2009, era già di per sé tale da permetterle in buona fede di rendersi conto dell’esistenza del grave problema costruttivo imputabile all’impresario, e ciò anche se a quel momento, come riferito dalla ditta N__________ (doc. M p. 2), che era stata ovviamente interpellata proprio a seguito della riconoscibilità del problema, “la patologia non era di entità tale da consentire l’identificazione delle cause del degrado” (la dottrina e la giurisprudenza non esigono per altro che il committente menzioni nell’avviso all’appaltatore le cause del difetto da lui constatato, cfr. Gauch, Der Werkvertag, 5ª ed., n. 2131; TF 6 gennaio 1999 4C.201/1998 consid. 3b). Del resto il tecnico di quella ditta aveva esplicitamente confermato di aver già a quel momento constatato gli effetti di un’infiltrazione d’acqua regressa (cfr. teste M__________ __________ p. 1, il quale ha riferito come l’attrice avesse allora un problema di rigonfiamento dell’intonaco), che indubbiamente non avrà mancato di far notare alla sua cliente. Non si può in ogni caso passare sotto silenzio che l’attrice aveva pacificamente ammesso negli allegati preliminari che, ogni volta che pioveva, venivano riscontrate infiltrazioni rilevantissime, dell’ordine di 30-40 litri ogni ora, ora e mezza (petizione p. 3), per cui essa è assai malvenuta a sostenere di non aver potuto riconoscere sin dall’inizio il carattere difettoso di quella situazione (cfr. pure petizione p. 5, in cui aveva ammesso a chiare lettere che l’infiltrazione di acqua nell’abitazione costituiva senza ombra di dubbio un difetto) e di essere stata inizialmente confrontata con una “bagatella”.
7.3. Dovendosi in tal modo confermare il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la tardività della notifica del difetto all’origine delle infiltrazioni di acqua nel piano seminterrato e per la conseguente approvazione dell’opera con quel difetto, senza che sia con ciò innescata una responsabilità della convenuta, occorre già sin d’ora concludere per l’infondatezza delle domande volte al rimborso delle relative spese di ripristino (con riferimento alla pretesa di fr. 110’000.- per danno secondo perizia arch. __________ C__________) e al risarcimento dei conseguenti danni (con riferimento alle pretese di fr. 128.55 e di fr. 117.45 per danni prese elettriche, di fr. 145.- per ricerca infiltrazioni, di fr. 312.05 per impermeabilizzazione voluta dalla controparte nonché di fr. 3'670.- per prova a futura memoria ing. __________ R__________), e ciò a prescindere dalla questione della loro proponibilità.
Respingendo integralmente la petizione, il Pretore non ha di fatto riconosciuto nessuna di queste pretese. Dai considerandi della sentenza si evince tuttavia che, mentre quelle volte al rimborso delle spese di ripristino erano state respinte (assieme a quelle relative alle infiltrazioni d’acqua) siccome riferite ad opere non ancora eseguite, quelle volte al pagamento delle opere incomplete erano state passate in rassegna (al momento in cui occorreva stabilire in che misura le opere non fossero state terminate) e alcune di esse erano state persino ritenute fondate (fr. 500.- per rinfianco del tubo con calcestruzzo frattazzato e fr. 500.- per tappi di chiusura).
8.1. La richiesta dell’attrice volta al pagamento delle tre opere difettose contenute negli elenchi di cui ai doc. C1 (fr. 1’000.- per riparazione beton a vista e fr. 1’000.- per eliminazione bave) e O (fr. 500.- per porta di comunicazione), ancorché quantificata solo con le conclusioni (il che invero non le può nuocere, almeno nel caso in esame, cfr. TF 13 febbraio 2014 4A_543/2013 consid. 4.3 e 4.4), può essere accolta, almeno parzialmente.
8.1.1. Nel caso concreto, l’attrice, che aveva pacificamente instato per la riparazione gratuita di quei difetti ex art. 368 cpv. 2 CO ed era intenzionata a farla poi eseguire da terzi, avrebbe teoricamente potuto chiedere in causa o l’esecuzione di quei lavori da parte dei terzi a spese della controparte previa anticipazione delle relative spese da parte di quest’ultima (cfr. DTF 136 III 273 consid. 2.4 con rinvio a DTF 128 III 416 consid. 4.2.2) o il rimborso delle spese di riparazione già eseguite dai terzi senza il preventivo permesso del giudice (cfr. DTF 136 III 273 consid. 2.4 con rinvio a DTF 126 III 230 consid. 7a; cfr. pure, sul tema del rimborso di quelle spese, DTF 141 III 257 consid. 3.3; TF 6 gennaio 1999 4C.201/1998 consid. 2b). Chiedendo, nei considerandi, l’autorizzazione a far eseguire le opere di riparazione da parte dei terzi, di cui avrebbe poi provveduto ad anticipare le spese, e il loro rimborso (cfr. supra consid. 2), essa parrebbe invero aver optato per la variante dell’esecuzione di quei lavori da parte dei terzi a spese della controparte ma senza anticipazione delle stesse da parte di quest’ultima (cfr. Gauch, op. cit., n. 1816, secondo cui il committente non è tenuto ad anticipare quelle spese ma può chiederle all’appaltatore), auspicando nel contempo, come previsto da quella variante per il caso di anticipo delle spese da parte dell’appaltatore, il rimborso, qui però in un momento successivo (non in anticipo), delle spese di riparazione da eseguirsi. D’altro canto, però, auspicando, nel petitum, il pagamento delle spese di ripristino da eseguirsi (cfr. supra consid. 2 e 3), essa parrebbe invece aver ribadito che il pagamento delle stesse avrebbe dovuto avvenire immediatamente e non in un secondo momento. In tali circostanze, a prescindere dall’infelice e contraddittoria formulazione utilizzata (nei considerandi prima e nel petitum poi), si può tutto sommato concludere che nell’occasione essa avesse così inteso domandare, in modo ammissibile, l’esecuzione dei lavori di ripristino da parte dei terzi a spese della controparte con anticipazione delle stesse da parte di quest’ultima.
8.1.2. Ciò posto, nulla si oppone al rimborso dei lavori di riparazione del beton a vista (fr. 1’000.-) e della porta di comunicazione (fr. 500.-), il cui ammontare a carico della convenuta è stato accertato peritalmente (cfr. perizia arch. __________ R__________ p. 13 e p. 15). L’altra spesa rivendicata dall’attrice a questo titolo, quella relativa all’eliminazione bave, non può invece esserle rimborsata, visto e considerato che il Pretore ha ritenuto, senza che quel suo assunto sia qui stato censurato, che in base al doc. C1 il difetto alla base della stessa non era riferito alla casa dell’attrice bensì a quella, pure edificata a quel momento dalla convenuta, della sua vicina e sorella D__________ __________.
8.2. La domanda volta al pagamento delle due opere non completate dalla convenuta contenute nel doc. O (fr. 500.- per rinfianco del tubo con calcestruzzo frattazzato e fr. 500.- per tappi di chiusura), di per sé ritenuta fondata anche dal Pretore, che però - come detto
In questa sede l’attrice ha riproposto la richiesta di pagamento di quelle spese (fr. 12'600.- e fr. 12'000.- per perizia arch. __________ R__________ e fr. 3'500.- per perizia arch. __________ C__________), sennonché, non essendosi minimamente confrontata con l’argomentazione che aveva indotto il Pretore a disattendere quella domanda, la stessa dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), e ciò anche se è senz’altro a ragione che essa ha osservato che il fondamento giuridico indicato dal giudice di prime cure era errato, le disposizioni topiche sul tema, comunque sostanzialmente identiche nel loro contenuto, dovendo invece essere individuate in quelle del diritto cantonale previgente e meglio nell’art. 2 lett. b vLTG rispettivamente nell’art. 148 CPC/TI.
Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, che la petizione può essere accolta limitatamente a fr. 2'500.- (fr. 1’000.- per riparazione beton a vista, fr. 500.- per porta di comunicazione, fr. 500.- per rinfianco del tubo con calcestruzzo frattazzato e fr. 500.- per tappi di chiusura) oltre interessi al 5% dalla data della petizione, prima valida interpellazione agli atti, ritenuto che la modifica tutto sommato lieve del dispositivo pretorile n. 1, che così ne risulta, non giustifica ancora di riformare il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima istanza.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 117'873.05 (gli interessi e le spese del procedimento in corso [ossia quelle delle due perizie, cfr. art. 95 cpv. 2 lett. c CPC] non potendo essere computati, cfr. art. 91 cpv. 1 CPC), seguono la pressoché integrale soccombenza dell’attrice qui appellante (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 3 giugno 2016 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 maggio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:
Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 la somma di fr. 2’500.- oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2009.
II. Le spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).