Incarto n. 12.2016.76
Lugano 31 agosto 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2014.1 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza (recte: petizione) 4 febbraio 2014 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto: 1) di accertare che tutti i difetti erano stati validamente notificati al convenuto, personalmente, in forma elettronica e per raccomandata, appena l’ordinario corso degli affari l’aveva permesso e meglio durante la pulizia generale dell’immobile; 2) di accertare che i difetti riscontrati nelle opere da lui commissionate al convenuto, nell’ambito della costruzione della casa plurifamiliare della part. n. __________ RFD di __________, non erano prescritti in quanto notificati prima del decorrere dei 5 anni dalla consegna; 3) di accertare che il convenuto, in qualità di appaltatore, era responsabile nei suoi confronti, quale committente, della buona qualità dei materiali impiegati ed era tenuto alla garanzia come il venditore; 4) di accertare che quanto notificato era difettoso e difforme da quanto pattuito tra le parti (offerta e fattura) e risultava inaccettabile per lui, il quale dunque chiedeva la riparazione gratuita dell’opera (eliminazione dei difetti notificati per raccomandata) e, qualora questo non fosse più possibile, il risarcimento danni per minor valore d’opera per un importo pari a circa fr. 10'000.-, al quale andavano aggiunte le eventuali indennità per perdita di affitto per disagi generati dai lavori di sostituzione delle lastre di granito posate all’entrata come proposto dalla ditta __________ __________; 5) di mettere a carico del convenuto, considerati i ripetuti tentativi di conciliazione effettuati e respinti da quest’ultimo, la spesa sostenuta per l’istanza conciliativa;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 25 aprile 2016 ha respinto nella misura in cui era ricevibile;
appellante l'attore con appello 25 maggio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto alla riparazione gratuita delle opere da marmista da lui posate presso la sua casa plurifamiliare sita in __________ a __________ e in via subordinata al versamento di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento per il minor valore delle opere dovuto a difetti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 4 luglio 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’estate / autunno 2011 AP 1 ha incaricato AO 1 di effettuare, nell’ambito dei lavori di costruzione della propria casa plurifamiliare sita in __________ a __________ (part. n. __________ RFD di __________), delle opere da marmista;
che quelle opere sono state portare a termine nella prima metà del mese di marzo 2012 e la relativa fattura, emessa il 24 settembre 2012, è stata saldata il 27 dicembre 2012;
che con e-mail 15 aprile 2013, successiva ad un incontro avvenuto il precedente 11 aprile, AP 1 ha segnalato a AO 1 la presenza di alcune anomalie al granito che gli era stato fornito, ed in particolare delle striature rispettivamente delle strisce scure larghe 12 cm su delle “pianelle” posate in vari punti, una vistosa differenza di tonalità tra il granito sulle scale e quello all’entrata, come pure delle fughe di colore non uniforme sui pianerottoli delle scale; con scritto 16 maggio 2013 egli ha quindi segnalato un ulteriore difetto ad un gradino e ad un’alzata della scala dell’appartamento duplex;
che, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, con istanza (recte: petizione) 4 febbraio 2014 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, allo scopo di condannarlo, previo accertamento delle circostanze meglio evidenziate in ingresso (ai punti da 1 a 3), alla riparazione gratuita dei difetti nonché, in via subordinata, qualora la stessa non fosse più possibile, al pagamento di circa fr. 10'000.- a titolo di minor valore nonché di un’eventuale indennità per perdita di affitto; il convenuto si è integralmente opposto alla petizione;
che il Pretore aggiunto, con la decisione 25 aprile 2016 ora impugnata, ha respinto la petizione nella misura in cui era ricevibile: egli, dopo aver concluso per l’irricevibilità delle domande di accertamento, ha in sostanza ritenuto che l’azione di garanzia per difetti doveva essere disattesa siccome l’attore, saldando la fattura inviatagli dal convenuto, aveva tacitamente approvato l’opera (art. 370 cpv. 1 CO) e in quanto la notifica dei difetti palesi da parte sua era stata tardiva (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO), poco importando al proposito se gli stessi fossero stati accertati e poi segnalati unicamente al momento in cui le coperture dei pavimenti con un telo protettivo, posate subito dopo l’esecuzione dei lavori, erano state tolte, nell’aprile 2013, in occasione della pulizia finale del cantiere;
che con l’appello 25 maggio 2016 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 4 luglio 2016, l'attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare la controparte alla riparazione gratuita dei difetti e in via subordinata al pagamento di fr. 10'000.- per il minor valore dell’opera: egli, in estrema sintesi, ha ribadito come il pagamento della fattura non fosse tale da comportare la perenzione dei suoi diritti e come nelle particolari circostanze la notifica dei difetti dovesse essere considerata tempestiva;
che, giusta l’art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell’opera il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti, fermo restando che, ai sensi dell’art. 370 cpv. 1 e 2 CO, vi è tacita approvazione dell’opera, e con ciò la liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità (salvo che si tratti di difetti occulti o di quelli scientemente dissimulati), se il committente omette la verifica e l’avviso previsti dalla legge;
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che, in assenza di una diversa pattuizione tra le parti o di un uso nel settore, la verifica dell’opera e la notifica dei difetti devono avvenire non appena ciò è oggettivamente possibile ed è ragionevolmente pretendibile dal committente, e meglio nei tempi ragionevolmente necessari, tenuto conto della tipologia e dello scopo dell’opera, ad effettuare un esame coscienzioso della stessa, ritenuto che un prolungamento di questi ultimi è indicato se in concreto motivi tecnici o motivi indipendenti dalla sua persona impongono un procrastinamento dell’esame (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2111 segg. ed in particolare n. 2115; Giger, Berner Kommentar, n. 37 segg. ed in particolare n. 41 ad art. 201 CO; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 6 ad art. 367 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b; TF 11 settembre 2007 4A_51/2007 consid. 4.5, 24 marzo 2009 4A_534/2008 consid. 7.3);
che nel caso di specie la conclusione del giudice di prime cure circa la tardività della notifica dei difetti, il cui carattere palese non è qui stato censurato, può senz’altro essere confermata: in assenza di una diversa pattuizione tra le parti o di un uso nel settore, per altro neppure pretesi, la verifica delle opere da marmista fornite dal convenuto e la conseguente notifica dei difetti da parte dell’attore avrebbero in effetti potuto e dovuto avvenire - ciò essendo oggettivamente possibile e ragionevolmente pretendibile da quest’ultimo - già a fine marzo 2012, cioè subito dopo la loro esecuzione, o comunque al più tardi a fine settembre 2012, cioè subito dopo l’invio della fattura (cfr. Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 3 ad art. 367 CO; TF 17 marzo 2005 4C.469/2004 consid. 2.7 e 11 settembre 2007 4A_51/2007 consid. 4.5, secondo cui l’invio della fattura impone al committente di verificare l’opera e di notificare i difetti), tanto più che il ritardo a procedere da parte sua era tale da impedire al convenuto appaltatore, a tutela del quale è stata prevista la particolare regolamentazione, di far tempestivamente valere eventuali diritti di garanzia nei confronti del suo fornitore (cfr. DTF 81 II 56 consid. 2b; TF 28 maggio 2002 4C.395/2001 consid. 2.1.1); il fatto che, su richiesta dell’attore e quindi per esigenze sue, nel marzo 2012 quelle opere fossero state immediatamente coperte con un telo protettivo per non rovinarle e per permettere ad altri artigiani di portare a termine i loro rispettivi interventi, non migliora la sua posizione, quella circostanza non costituendo né un motivo tecnico né un motivo indipendente dalla sua persona, tali da impedire un loro esame già allora ed imporre così un procrastinamento dello stesso;
che le ulteriori considerazioni esposte sul tema dall’attore, per altro perlopiù irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC) siccome evocate per la prima volta solo in questa sede e fondate in larga misura su fatti mai addotti in precedenza, non sono tali da modificare la conclusione che precede: il fatto che una parte della dottrina (Gauch, op. cit., n. 2175; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 4504) ritenga eccessivamente gravosa per il committente, specie se non esperto della materia, la regolamentazione di cui agli art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CO, non basta in effetti ancora, nelle particolari circostanze, ad imporre l’opposta soluzione auspicata nel caso specifico dall’attore; non è inoltre vero che il termine per provvedere alla verifica dell’opera e alla notifica dei difetti dipenda dal ramo a cui appartiene il committente (cfr. Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4511, secondo cui esso dipende semmai dal ramo a cui appartengono entrambe le parti); il fatto, pure evidenziato, che l’attore potesse essere stato in buona fede circa l’assenza di difetti al momento della copertura delle opere ed al momento della notifica dei difetti è invece del tutto irrilevante; l’auspicata applicazione alla fattispecie delle disposizioni previste in caso di difetti occulti (art. 370 cpv. 3 CO) rispettivamente delle norme SIA 118 non entra poi in linea di conto, visto che i difetti qui in esame erano palesi e la norma SIA 118 non era pacificamente parte degli accordi contrattuali; quanto infine all’asserita violazione dell’obbligo d’interpello da parte del giudice di prime cure (art. 56 CPC), che non aveva attirato l’attenzione dell’attore, allora non patrocinato da un avvocato, sulle circostanze relative alla presenza sul cantiere il 18 aprile 2013 di un operaio del convenuto, la stessa risulta persino temeraria, nulla permettendo a quel momento di ritenere, visto e considerato che per lo stesso attore quell’operaio si era limitato a visionare le opere e a constatare i presunti difetti (petizione p. 6 e replica p. 7), che quell’aspetto potesse essere rilevante per la tematica della tempestività della notifica dei difetti;
che, a prescindere da quanto precede, si osserva in ogni caso che anche l’altro assunto del giudice di prime cure, secondo cui il pagamento della fattura da parte dell’attore senza riserve (nemmeno, nonostante le opere non fossero ancora state da lui verificate, in merito all’esistenza di eventuali difetti) potesse essere inteso in buona fede come un’accettazione tacita dell’opera tale da comportare, ai sensi dell’art. 370 cpv. 1 CO, la liberazione del convenuto dalla sua eventuale responsabilità, ha a sua volta trovato riscontro nella dottrina e nella giurisprudenza (cfr. Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 11 ad art. 370 CO; TF 8 ottobre 2004 4C.231/2004 consid. 2.2);
che l’appello dell’attore deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 25 maggio 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).