Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.08.2016 12.2016.72

Incarto n. 12.2016.72

Lugano 30 agosto 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2016.1572 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con istanza 5 aprile 2016 da

AO 1

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione ai sensi dell’art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 10 maggio 2016, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con atto di appello 18 maggio 2016, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1 ponendo la tassa di giudizio a carico dell’istante;

preso atto della comunicazione 21 luglio 2016 dell’appellante e della risposta 24 agosto 2016 dell’AO 1;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che, con istanza 5 aprile 2016, l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, AP 1 chiedendo che nei confronti della società, rimasta priva di un organo di revisione ex art. 727 CO, e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);

che il 7 aprile 2016 il Pretore, sulla base dell'art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per nominare l'organo di revisione, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, scaduto infruttuosamente il termine assegnato, con decisione 10 maggio 2016 il Pretore, fondandosi sull’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, ponendo a suo carico la tassa di giustizia;

che con l’appello 18 maggio 2016 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua liquidazione in via di fallimento; l'appellante adduce di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, producendo a comprova di tale circostanza la dichiarazione 11 maggio 2016 con la quale la società __________ Sagl, che ritiene di possedere i requisiti previsti dagli art. 727c e 728 CO, si dichiara disposta “ad accettare la carica di ufficio di revisione” (doc. 7);

che successivamente, con scritto 21 luglio 2016, l’appellante ha poi provveduto a integrare l’appello producendo il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 20 luglio 2016 che ha nominato il nuovo revisore (doc. 8);

che l’AO 1, con risposta 24 agosto 2016, preso atto che la società ha nel frattempo provveduto a ripristinare la situazione legale, ha comunicato di rimanere “in attesa di ricevere il nulla osta all’iscrizione del nuovo organo di revisione”;

che, giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:

a. vengono immediatamente addotti, e

b. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze;

che, nel caso di specie, la nomina di un nuovo organo di revisione, debitamente comprovata dal documento prodotto (doc. 8), costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile, di modo che la stessa può e deve essere tenuta in considerazione senza restrizioni in questa sede in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);

che, ferma questa premessa, il ripristino della situazione di legalità nelle more della procedura ricorsuale è idoneo a evitare lo scioglimento di una società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221);

che la presa in considerazione di questo fatto nuovo implica, dunque, la reiezione dell'istanza 5 aprile 2016 dell'AO 1 e, di conseguenza, anche l'annullamento della pronuncia pretorile, che l'accoglieva (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);

che, per quanto riguarda le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società appellante (cfr. doc. A allegato all'istanza dell'AO 1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede, visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello; del resto l'appellante nulla ha indicato a proposito dei motivi che giustificherebbero di cambiare questo aspetto del giudizio di prima istanza, con cui il Pretore ha posto a suo carico la tassa di giustizia;

che, per quanto attiene invece a questa sede, all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388); inoltre, per quanto concerne la convenuta, qui appellante, essa è risultata, alla fin fine, vincente, ma avrebbe potuto risparmiare la presente procedura - come già quella dinnanzi al Pretore - se avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che aveva ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali di questa sede, dalla stessa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197); l'appellante, che al momento della presentazione dell’appello non aveva ancora provveduto al ripristino della situazione legale (la semplice dichiarazione di accettazione prodotta quale doc. 7 nulla potendo dimostrare in tal senso, essendo necessaria una decisione assembleare intervenuta solo il 20 luglio 2016, doc. 8), non indica peraltro i motivi per i quali la tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’appellata e questa dovrebbe pure essere condannata al versamento di ripetibili, limitandosi a formulare una pretesa in tal senso solo con la domanda di appello, che su questo punto non può trovare accoglimento, l’appello potendo quindi, in definitiva, essere accolto solo parzialmente.

Per questi motivi

decide:

I. L’appello 18 maggio 2016 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 maggio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, annullato il dispositivo n. 3, è così riformata:

L’istanza è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della convenuta.

II. Le spese processuali di appello, di complessivi

fr. 1'500.-, sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-, -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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