Incarto n. 12.2016.61
Lugano 21 luglio 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.13 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 22 luglio 2013 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 208'313,45, oltre interessi;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 marzo 2016 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 3 maggio 2016, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 21 giugno 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 5 dicembre 2001 D__________ __________ AG, in qualità di società di leasing, e AP 1, in qualità di utilizzatore del leasing, hanno sottoscritto un contratto di leasing relativo a una vettura nuova (marca ), acquistata ad un prezzo di fr. 185'000.- (IVA inclusa) presso il garage J __________ SA (doc. A). Conformemente agli accordi contrattuali, l’utilizzatore del leasing ha stipulato presso AO 1 una polizza casco totale (doc. D), indicando un valore assicurato di fr. 183'000.-. Il 13 luglio 2003, al rientro da un volo all’estero, AP 1 ha denunciato alle autorità inquirenti __________ e al suo assicuratore il furto dell’automobile, che il giorno prima aveva lasciato nell’apposito parcheggio all’aeroporto di __________.
2.La pratica assicurativa di liquidazione del sinistro non si è risolta nel modo auspicato dall’assicurato. In un primo tempo, con scritto 7 novembre 2003 (doc. I), la compagnia di assicurazioni aveva proposto all’assicurato di liquidare il sinistro secondo quanto previsto dalle CGA con il pagamento a favore della società di leasing di un importo di fr. 146'421.-, rilevando che il prezzo fatturato a suo tempo da J__________ __________ SA era da considerare eccessivo, rispettivamente che a quel momento l’IVA era stata applicata due volte. L’AO 1, al quale AP 1 si era nel frattempo rivolto, con lettera 23 novembre 2003 alla compagnia assicurativa (doc. J), ha lamentato, sulla base di una specifica dichiarazione rilasciata il 21 novembre 2003 da J__________ __________ SA (doc. K), la mancata considerazione nella proposta di liquidazione dell’importo di fr. 12'000.- relativo ai cerchioni speciali A__________ (con pneumatici) montati sul veicolo già al momento della consegna da parte del garage. Con tale scritto il patrocinatore ribadiva quindi la correttezza del prezzo di acquisto della vettura di fr. 185'000.- indicato dall’assicurato nell’annuncio di sinistro e chiedeva pertanto che la compagnia procedesse ad adeguare l’importo di liquidazione, e riconoscesse pure gli interessi sulla somma dal 1° agosto 2003 al 20 dicembre 2003, pari a quanto il cliente ha dovuto nel frattempo pagare alla società di leasing. Con lettera 10 dicembre 2003 l’AO 1 trasmetteva alla compagnia assicurativa i documenti da questa richiesti, segnatamente la copia della fattura e la dichiarazione del garage, ritornando inoltre la dichiarazione scritta sottoscritta da AP 1 con la quale l’assicurato dichiarava che l’auto acquistata, oltre agli accessori forniti di serie o in opzione nel modello, era dotata di ulteriori nuovi cerchioni A__________ e dei relativi pneumatici, questi ultimi del valore di fr. 4'200.- (doc. M). Con scritto 14 gennaio 2004 (doc. Q) la compagnia assicuratrice ha comunicato, in applicazione dell’art. 40 LCA, il rifiuto di ogni copertura assicurativa e la rescissione dal contratto con effetto dal 13 luglio 2003. A mente dell’assicuratore, sulla base dei nuovi accertamenti eseguiti, poteva essere escluso che al momento della vendita del veicolo fossero stati forniti i pretesi nuovi cerchioni supplementari di cui alla richiesta di un prezzo maggiorato. Il successivo scambio di corrispondenza (doc. R e S) non ha modificato la posizione delle parti, l’AO 1 avendo contestato integralmente le tesi della controparte e la compagnia assicurativa ribadendo di aver dimostrato l’esistenza di un tentativo di ottenere un risarcimento supplementare sulla base di false dichiarazioni.
3.Con la petizione 8 luglio 2005 AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da D__________ __________ AG tutti i diritti derivanti dal contratto di leasing, tra cui quelli nei confronti dell’assicuratrice casco (doc. T), ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 159'210.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004, somma corrispondente all’87% del valore assicurato di fr. 183'000.-. Egli ha in sostanza rilevato che le argomentazioni addotte dalla controparte per svincolarsi dal contratto e per rifiutare di corrispondere l’indennizzo dovuto erano prive di fondamento, non essendo vero che al momento della consegna l’automobile fosse già dotata dei pneumatici e cerchioni A__________ forniti di serie o in opzione nel modello e che non fosse invece stata dotata dei particolari pneumatici e cerchioni A__________ del valore di circa fr. 12'000.- montati da J__________ __________ SA in sostituzione di altri (non A__________), come risultava dalle dichiarazioni prodotte agli atti. La convenuta si è opposta alla petizione ribadendo in primo luogo che pneumatici e cerchioni A__________ del valore di fr. 12'000.- non erano in realtà mai stati montati, né in aggiunta, né in sostituzione di quelli preesistenti (ciò che avrebbe peraltro comportato la deduzione del valore di quelli sostituiti, pari a fr. 4'520.-), per cui se ne doveva dedurre che l’attore avesse in definitiva fornito dichiarazioni inveritiere, allo scopo di ottenere un indennizzo assicurativo maggiore.
4.Con sentenza 26 agosto 2008 Il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore gli oneri processuali e le ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che la versione attorea secondo cui il prezzo del veicolo era di fr. 185'000.- (anziché di fr. 170'389.-) poiché sullo stesso erano stati montati specifici pneumatici e cerchioni era decisamente poco credibile. L’attore, non essendo così riuscito a dimostrare che il reale valore della vettura rubata era di fr. 185'000.-, ed essendovi invece convincenti e convergenti riscontri che facevano ritenere come il valore del veicolo fosse stato volutamente maggiorato nell’intento di indurre in errore la convenuta e di ottenere un indennizzo più elevato, ha concluso che quest’ultima era senz’altro legittimata a rifiutare il risarcimento e a recedere dal contratto giusta l’art. 40 LCA.
5.Con sentenza 17 gennaio 2011 questa Camera ha respinto l’appello presentato da AP 1 contro il giudizio pretorile. La decisione è passata in giudicato. Indicate preliminarmente le condizioni relative all’onere della prova incombente alle parti, il giudizio ha concluso che la questione di detto onere non risultava tuttavia determinante per l’esito della lite. All’attore andava anzitutto rimproverata una carenza nell’onere di allegazione per non aver messo in discussione in causa le ragioni che avevano a suo tempo indotto la convenuta a rifiutare ogni copertura assicurativa e a rescindere il contratto, ovvero la falsità della dichiarazione sottoscritta da AP 1 il 9 dicembre 2003 (doc. O) secondo cui egli al momento dell’acquisto del veicolo, oltre pneumatici e cerchioni A__________ forniti di serie o in opzione nel modello (del valore complessivo di fr. 4'520.-), avrebbe pure acquistato, e poi montato al loro posto, altri e non meglio precisati pneumatici e cerchioni A__________ del valore di circa fr. 12'000.-, circostanza questa che, se si fosse rivelata corretta, avrebbe comportato un maggiore indennizzo a suo favore di fr. 12'789.-. Negli allegati preliminari l’attore non avrebbe preteso, né tanto meno ha in seguito provato, di aver acquistato e montato nuovi cerchioni e pneumatici A__________ in aggiunta ad altri già esistenti, rimasti in suo possesso, ammettendo così implicitamente la falsità della dichiarazione rilasciata a suo tempo alla convenuta, falsità che del resto non poteva ragionevolmente sfuggirgli (dovendo ovviamente sapere se, con l’auto, avesse acquistato una o due serie di pneumatici e cerchioni). A mente di questa Camera ciò legittimava la compagnia assicurativa a procedere giusta l’art. 40 LCA. Abbondanzialmente il giudizio di questa Camera ha pure rilevato come anche la tesi sostenuta in causa (a prescindere quindi dalla contraddizione con le affermazioni precedentemente rese), ovvero la dichiarazione di aver sostituito al momento dell’acquisto del veicolo pneumatici e cerchioni (non A__________) allora montati con altri pneumatici e cerchioni A__________ del valore di circa fr. 12'000.-, si è a sua volta rivelata costitutiva di una frode nelle giustificazioni giusta l’art. 40 LCA.
6.Il 22 luglio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti alla Pretura di Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 208'313.45 oltre interessi. Egli, in estrema sintesi, ha rimproverato al convenuto, incaricato della tutela dei suoi interessi nell’ambito della pratica assicurativa di liquidazione del sinistro, di avergli fatto perdere la causa promossa nei confronti della compagnia assicurativa per non aver correttamente eseguito il mandato. In particolare egli ha rimproverato al suo precedente patrocinatore di non aver verificato la fondatezza della dichiarazione resa dalla J__________ __________ SA (doc. K), di non aver verificato la possibilità di dimostrare con documenti quanto asserito dal venditore, di non aver reso edotto il patrocinato sulle conseguenze dell’invio dello scritto 28 novembre 2003 all’assicurazione (doc. J) e di non avergli sconsigliato di sottoscrivere la dichiarazione precompilata dalla compagnia (doc. O) a fronte delle nefaste conseguenze nel caso in cui non sarebbe risultato possibile dimostrare la veridicità di tale dichiarazione. L’avvocato avrebbe inoltre dovuto sostenere in petizione che la sottoscrizione della dichiarazione in questione era stata frutto di un errore in buona fede, eccependo nel contempo il comportamento abusivo dell’assicurazione nel confezionare a regola d’arte tale dichiarazione. Tutto ciò legittimava, a mente dell’attore, la richiesta di risarcimento per il danno subito a seguito di cattiva conduzione del mandato di patrocinio.
7.Statuendo con sentenza 24 marzo 2016 il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha innanzitutto ritenuto che il convenuto, tenuto conto delle circostanze, non avesse avuto motivo di dubitare della correttezza della dichiarazione rilasciatagli dal titolare del garage in merito alla dotazione di cerchioni della vettura in questione, il cui contenuto risultava peraltro coerente con le cifre risultanti dalla fattura e dal contratto di leasing, motivo per il quale nessuna negligenza poteva essergli rimproverata a questo riguardo. Il giudice di prime cure ha pure rilevato come nulla potesse essere rimproverato al patrocinatore per non aver svolto ulteriori chiarimenti, tenuto conto dei documenti in suo possesso e di quanto il mandante aveva omesso di comunicargli in merito all’esistenza di un protocollo (“Besprechungsprotokoll”, doc. V° richiamato) con le dichiarazioni dell’assicurato all’attenzione dell’assicuratore. Nessuna negligenza può essere ravvisata, a mente del Pretore, neppure in relazione all’invio dello scritto del 28 novembre 2003 (doc. J) con il quale il patrocinatore non ha fatto che insistere verso l’assicuratore producendo un documento a supporto di quanto già in precedenza addotto, non essendo a quel momento ravvisabile rischio alcuno sul quale orientare il mandante. Il giudice di prime cure ha pure ritenuto che non potesse essere rimproverato alcunché al patrocinatore per aver lasciato che il suo cliente firmasse la dichiarazione preconfezionata dall’assicurazione (doc. M) che, allo stato delle informazioni in suo possesso, non poteva che corrispondere alla realtà, essendo semmai l’assicurato stesso a doverne ravvisare l’incongruenza con dichiarazioni da lui rese in precedenza. Sempre alla luce delle informazioni di cui disponeva l’avvocato al momento dell’introduzione della causa risarcitoria nei confronti dell’assicuratore, nulla avrebbe giustificato l’invocazione di un errore al momento della firma della dichiarazione e neppure avrebbe avuto senso eccepire un comportamento abusivo della controparte per il fatto di aver sottoposto all’assicurato una dichiarazione precompilata che riportava peraltro quanto da lui già sostenuto nella corrispondenza in precedenza intercorsa. Il Pretore ha per contro rilevato un’omissione del patrocinatore, qualificata come negligenza colpevole, per aver rinunciato a chiedere l’edizione di documenti da parte del garage a comprova dell’acquisto da parte loro di cerchioni in sostituzione di quelli montati dalla fabbrica e giustificanti un sovrapprezzo. Il primo giudice ha però ritenuto non potesse ravvisarsi un adeguato nesso causale tra questa omissione e l’esito del giudizio in quella vertenza, rispettivamente il conseguente danno patito dall’assicurato.
8.Dell’appello con cui l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
L'attività dell'avvocato soggiace alle norme del mandato (art. 394 segg. CO). In quanto mandatario l'avvocato non è tenuto a fornire un risultato, ma è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). La misura della diligenza è valutata secondo criteri oggettivi e va raffrontata con il comportamento che terrebbe, nelle medesime circostanze, un mandatario coscienzioso. Le esigenze che devono essere poste al proposito non possono essere stabilite una volta per tutte, dato che la qualità dei servizi che il mandante può attendersi dall'avvocato dipende dalle circostanze e dalle difficoltà cui questi è confrontato. L'esercizio della sua professione diverrebbe impossibile se il mandante potesse renderlo responsabile per ogni insuccesso, tenuto conto, da una parte, della complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite derivanti dalI'istruttoria e, dall'altra, di certe imperfezioni umane minori che si manifestano necessariamente in occasione dell'esercizio di una simile professione, di per sé tale da comportare dei rischi. Da un mandatario che agisce ed è remunerato a titolo professionale, ovvero al beneficio di un certificato di capacità professionale e che si è visto rilasciare un'autorizzazione ufficiale a praticare, ci si deve nondimeno attendere una diligenza particolare in relazione con le sue conoscenze specifiche e confidare in particolare che abbia a consigliare e orientare il suo cliente in merito alle possibilità giuridiche e pratiche che gli si presentano in determinate situazioni. In definitiva l'avvocato viene meno al suo dovere di diligenza unicamente se la mancanza che gli è rimproverata rappresenta la violazione di regole generalmente riconosciute e ammesse, quali ad esempio il rispetto dei termini di perenzione o di prescrizione (DTF 117 II 563 consid. 2a con riferimenti). La violazione da parte dell'avvocato del suo dovere di diligenza costituisce, da un punto di vista giuridico, un'inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di mandatario. Essa comporta Ia perdita del diritto agli onorari e al rimborso delle spese assunte per l'esecuzione del mandato. Se essa causa un danno al mandante, questi, in caso di colpa del mandatario, potrà pretenderne il risarcimento (DTF 117 Il 563 consid. 2a), fermo restando, con particolare riferimento proprio alle conseguenze dell'inosservanza da parte del mandatario, che quest'ultimo potrà essere tenuto al risarcimento solo nel caso in cui sia dimostrato che il mandante molto verosimilmente avrebbe vinto la causa, qualora gli obblighi del patrocinatore non fossero stati disattesi (cfr. Fellmann, Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 pag. 195 con riferimenti; DTF 87 Il 364 consid. 2; cfr. pure TF 4C.284/2002 del 18 marzo 2003 consid. 1, 4C.231/2003 del 26 novembre 2003 consid. 1; II CCA inc. n. 12.2003.84 dell'11 giugno 2003 ), ciò che impone di esaminare quale sarebbe stato il destino di quella causa senza quell'omissione (Fellmann, op. cit., ibidem; DTF 87 Il 364 consid. 2).
L'allegato di appello ripercorre con dovizia di particolari i fatti e le varie tappe delle procedure giudiziarie, esponendo in modo strutturato le conclusioni del giudizio ora impugnato. Questa parte dell’appello (da pag. 1 a 12 n. 1 – 49) non costituisce una censura e va quindi considerata unicamente quale premessa sui fatti, seppur costellata da qualche generica considerazione critica che non adempie ai requisiti di motivazione imposti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. L’appellante suddivide in seguito le censure in sei parti, corrispondenti ai rispettivi rimproveri mossi al patrocinatore e conseguentemente ai relativi passaggi del giudizio pretorile che non li avrebbe a torto riconosciuti e adeguatamente considerati.
L’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver riconosciuto il fondamento del rimprovero mosso all’avvocato per non aver fatto tutto quanto necessario al fine di verificare se la dichiarazione 21 novembre 2003 resa dal venditore (doc. K) fosse veritiera e supportata da documenti atti a comprovarne il contenuto. La tesi dell’appellante, sviluppata con ampie considerazioni su quanto il patrocinatore avrebbe dovuto fare, al momento della ricezione della dichiarazione e nelle successive fasi di patricinio, non può essere accolta poiché si fonda su di una premessa errata. Essa non considera come a quello stadio dello svolgimento del mandato la dichiarazione ottenuta dal venditore non apparisse altro che la puntuale conferma di quanto già riferito dal mandante stesso e di quanto questi ritenesse comprovato dalla documentazione disponibile e posta alla base dell’annuncio del sinistro inoltrato alla compagnia assicurativa (fattura doc. C e contratto di leasing doc. A). Né dinanzi al primo giudice, né ora in appello, l’attore ha saputo spiegare in maniera convincente per quali motivi un patrocinatore diligente avrebbe dovuto dubitare di tale conferma scritta, ottenuta dal garagista venditore e congruente con quanto fino a quel momento gli era stato riferito dal cliente sulle circostanze, specificatamente sugli elementi determinanti per calcolare il valore del veicolo rubato e il relativo danno assicurato. Per quanto indicato al considerando precedente a proposito della diligenza del patrocinatore, l’appellante è pertanto in errore quando insiste apoditticamente nell’affermare che “poco importa quello che ha riferito il cliente all’avvocato”, o ancora che “qualsivoglia mandatario diligente era comunque tenuto ad assicurarsi di poter provare a mezzo di documenti” la circostanza di cui riferiva la dichiarazione (appello pag. 15 n. 66). La mancanza di spirito critico rimproverata al patrocinatore si fonda su considerazioni sviluppate a posteriori, alla luce di quanto non si è svolto e concluso come auspicato. Così facendo l’appellante omette di confrontarsi con la reale situazione come si presentava a quel momento, ovvero il patrocinio nella trattativa con la compagnia per la liquidazione di una pratica assicurativa con l’esigenza di specificare il dettaglio degli equipaggiamenti supplementari e opzionali a giustificazione del prezzo d’acquisto del veicolo risultante dalla fattura (doc. C), invocato come determinante al fine del calcolo del danno assicurato. Fino a quel momento il mandante e il suo patrocinatore consideravano tale circostanza pacifica e la sua dimostrazione una semplice formalità, non potendosi presumere, secondo l’ordinario andamento delle cose, che fosse stato pagato un prezzo per una fornitura incompleta rispetto a quanto indicato nella fattura. A ben vedere le circostanze invocate in causa dal patrocinatore, ora rimproverato al riguardo, continuano ad essere ritenute vere dall’appellante, che a tutt’oggi sostiene di aver subito il furto di un veicolo sul quale erano montati speciali cerchi e pneumatici forniti a titolo di equipaggiamento opzionale con un sovrapprezzo di fr. 12'000.- pagato all’acquisto. Su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto, la tesi dell’appellante risultando altresì contraddittoria.
L’ulteriore rimprovero mosso all’avvocato, che il giudizio impugnato avrebbe a torto misconosciuto, riguarda il mancato esame dell’incarto della compagnia assicurativa a seguito del quale il patrocinatore avrebbe potuto, a mente dell’appellante, prendere conoscenza del protocollo del 18 settembre 2003 con le dichiarazioni rese dall’assicurato sui fatti rilevanti. L’appellante rileva come il colloquio personale con l’assicuratore si sia svolto oltre un mese prima del conferimento del mandato di patrocinio e, nel rimproverare al patrocinatore di non aver fatto quanto necessario per venire a conoscenza di questa circostanza, omette però di considerare come la mancata informazione al suo rappresentante sia a lui solo imputabile. Quanto dichiarato in quel frangente all’assicurazione non diverge peraltro sostanzialmente da quanto l’avvocato, per conto dell’assicurato, ha in seguito sostenuto nei suoi scritti, ovvero che il veicolo rubato avesse una dotazione di cerchi speciali fatturata con un sovrapprezzo e pagata come da fattura (doc. C). Non vi è motivo di credere, e neppure l’appellante pretende e dimostra il contrario, che al momento dell’assunzione del mandato le informazioni ricevute dal cliente fossero differenti e, come indicato al considerando precedente, nulla permetteva di dubitarne o induceva a sospettare che le versioni rese con l’annuncio di sinistro divergessero da quelle successivamente fornite. Il patrocinato disponeva personalmente di tutti gli elementi per sapere quale fosse la reale situazione, ovvero il valore all’acquisto del veicolo assicurato e gli elementi che ne giustificavano il prezzo, e ha notificato il sinistro invocando il rimborso di uno specifico sovrapprezzo per una dotazione speciale. Coerentemente egli ha chiesto al suo patrocinatore di sostenere quella tesi e ha invocato in causa il valore probatorio della fattura e della spiegazione fornita dal garagista con la dichiarazione doc. K. Il rimprovero al mandatario si regge pertanto nuovamente su di una errata considerazione del ruolo determinante svolto dal mandante stesso nel fornire le informazioni e nel dare una sua versione dei fatti, posta alla base della pretesa di risarcimento del danno. Salvo circostanze speciali, in questo caso non presenti e neppure invocate dall’appellante, il patrocinatore non è tenuto a mettere aprioristicamente in dubbio gli elementi di fatto fornitigli dal mandante, a maggior ragione se le informazioni risultano congruenti con quanto emerge dall’insieme delle circostanze. Tra queste non possono quindi essere trascurati l’annuncio di sinistro fatto direttamente dall’assicurato sulla base del prezzo di acquisto (fattura doc. C), del contratto di finanziamento leasing (doc. A) e del valore indicato nella polizza assicurativa (doc. D). Mai l’appellante ha preteso che l’oggetto del mandato di patrocinio fosse il chiarimento di possibili incongruenze. Come emerge dagli atti del procedimento, il patrocinatore ha sin dall’inizio sostenuto la correttezza della richiesta di liquidazione del sinistro inoltrata dal suo patrocinato personalmente e ha insistito nel pretendere che la compagnia fosse incorsa in un errore nel calcolare il reale valore del veicolo, siccome avrebbe erroneamente omesso di tener conto della speciale dotazione di cerchi e del relativo sovrapprezzo di fr. 12'000.-.
Per gli stessi motivi non può essere accolta la censura relativa al preteso errore del patrocinatore per aver inviato lo scritto del 28 novembre 2003 (doc. J). L’appellante stesso rileva infatti come il rimprovero, peraltro proposto in modo carente e contrario agli obblighi di motivazione di cui all’art. 311 cpv. 1 CPC, sia strettamente in relazione con le precedenti censure. Già solo per questo motivo ne condivide la sorte.
L’appellante rimprovera inoltre al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del diritto per non aver rilevato l’esistenza di “una serie di segnali che dovevano dissuadere l’avvocato dal consigliare a AP 1 di sottoscrivere la dichiarazione di cui al doc. M” (appello pag. 18 n. 82). La censura è anzitutto irricevibile per carente motivazione, poiché si limita a ribadire le tesi già espresse negli allegati preliminari e non si confronta adeguatamente con la conclusione pretorile su questo aspetto (art. 311 cpv. 1 CPC). Essa risulta comunque infondata nel merito, poiché sostanzialmente sorretta da una supposizione, secondo la quale sarebbe “altamente verosimile che AP 1 non avrebbe mai sottoscritto il doc. M se fosse stato reso attento sulle conseguenze di una tale sottoscrizione, rispettivamente sulle conseguenze relative all’impossibilità di provare il contenuto di una tale dichiarazione” (appello pag. 19 n. 85). Anche a questo proposito merita quindi conferma la conclusione pretorile che non ha intravvisto alcuna inadempienza del mandatario. Questi ha infatti agito nella giustificata convinzione che quanto comunicato all’assicurazione corrispondesse alla realtà, come questa appariva allo stato delle informazioni a quel momento in suo possesso.
L’appellante non riesce neppure a scalfire la conclusione pretorile relativa al fatto che, sulla base di quanto concordato tra mandante e patrocinatore, non avrebbe avuto senso alcuno invocare in causa un errore dell’assicurato al momento della sottoscrizione del doc. M. Le censure d’appello non propongono altro che un inesistente obbligo del patrocinatore di dubitare e conseguentemente verificare se la versione dei fatti esposta dal patrocinato fosse corretta e se le informazioni fornite dal garagista (fattura doc. C e dichiarazione doc. K) risultassero esatte e documentabili. L’appellante pretende inoltre, a torto, che una diversa allegazione dei fatti in corso di causa avrebbe reso inapplicabile l’art. 40 LCA. Contrariamente a quanto sottintende la tesi d’appello, la sola invocazione a posteriori dell’errore dell’assicurato (relativo a quanto dichiarato in occasione del colloquio del 18 settembre 2003) non avrebbe comunque potuto inibire gli effetti di quanto da questi già precedentemente comunicato alla compagnia assicurativa, segnatamente al momento dell’annuncio del sinistro e della produzione della fattura quale prova del tipo di veicolo assicurato e del suo equipaggiamento speciale ai fini del calcolo del valore di liquidazione del danno. Correttamente il Pretore ha peraltro concluso che, sulla base delle informazioni di cui disponeva l’avvocato al momento dell’introduzione della causa risarcitoria, nulla avrebbe giustificato l’invocazione dell’errore al momento della firma della dichiarazione in questione.
Per lo stesso motivo merita conferma la valutazione pretorile secondo la quale il patrocinatore non fosse tenuto, in adempimento del suo mandato, ad eccepire in causa un comportamento abusivo dell’assicuratore. Contrariamente all’opinione dell’appellante, nulla permette di qualificare come scorretta la scelta dell’assicurazione di sottoporre all’assicurato una dichiarazione precompilata che riportava quanto da questi e dal suo patrocinatore sostenuto nella corrispondenza in precedenza intercorsa. Anche a questo proposito l’appellante tenta invano di invocare la scorrettezza, la malafede e un comportamento finanche aggressivo della compagnia assicurativa, senza un riferimento puntuale alle circostanze effettive, limitandosi sostanzialmente ad esprimere un personale giudizio di valore sulla base degli effetti negativi e sgradevoli che tali circostanze avrebbero causato ai fini dell’evasione della procedura giudiziaria. Anche questa censura va pertanto respinta.
L’appellante non contesta infine in modo adeguato (art. 311 cpv. 1 CPC) la conclusione del Pretore che, pur rilevando un’omissione del patrocinatore qualificabile quale negligenza colpevole (rinuncia a chiedere l’edizione di documenti), non ha riconosciuto un adeguato nesso causale tra questa e l’esito del giudizio e il conseguente preteso danno. L’appellante si limita infatti a ribadire, anche a questo proposito, la tesi già respinta ai considerandi precedenti, ovvero la soggettiva opinione secondo la quale la diligenza nello svolgimento del mandato avrebbe imposto al patrocinatore una verifica dell’esistenza dei giustificativi ancor prima dell’inoltro della causa.
In conclusione, l’appello va respinto nella misura in cui è ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base del valore litigioso pari a fr. 208'313,45, importo determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 3 maggio 2016 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di fr. 10'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).