Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.05.2018 12.2016.6

Incarto n. 12.2016.6

Lugano 11 maggio 2018/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.18 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 31 marzo 2015 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE di Mendrisio;

domande avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, con la richiesta di voler cancellare il PE summenzionato;

sulle quali ha statuito il Pretore con decisione 23 dicembre 2015, respingendo integralmente la petizione e ordinando all’UE di Mendrisio di procedere alla cancellazione del PE in questione;

appellante l’attrice che con appello 13 gennaio 2016 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere le domande formulate con la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 27 novembre 2014 AP 1 ha indirizzato a AO 1 una fattura dell’importo di fr. 20'000.- con la causale seguente: “commissione convenuta per l’appalto del contratto relativo le opere da impianto sanitario e riscaldamento, sottoscritto il 20.3.2013, per un importo totale di fr. 430'000.- (IVA compresa)” e concernente le opere eseguite presso la residenza “__________” (doc. D). Indicando quale titolo la fattura testé menzionata, il 5 febbraio 2015 per il medesimo importo la prima ha fatto spiccare dall’UE di Mendrisio il PE n. __________ nei confronti di AO 1, al quale quest’ultima ha interposto tempestiva opposizione (doc. E).

B. Esperito infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione 31 marzo 2015 AP 1 ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE di Mendrisio. Con osservazioni 30 aprile 2015 la convenuta si è opposta alle richieste avversarie, chiedendone la reiezione nonché postulando la cancellazione del PE testé menzionato. Esperita l’istruttoria, nelle conclusioni scritte le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Statuendo con decisione 23 dicembre 2015 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e ha fatto ordine all’UE di Mendrisio di procedere alla cancellazione del PE in questione.

C. Con appello 13 gennaio 2016 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere le domande formulate con la petizione. Il gravame non è stato notificato per risposta alla parte appellata.

Considerato

in diritto: 1. Dopo aver ricordato che compete al mediatore che pretende il versamento della provvigione dimostrare le circostanze che permettano di confermare l’esistenza di un accordo tra le parti, il Pretore ha spiegato, in sintesi, che nella fattispecie l’attrice non era riuscita a comprovare l’esistenza di un contratto di mediazione. Da qui, la reiezione integrale della petizione.

  1. L’appellante rimprovera al primo giudice, anzitutto, un’erronea valutazione della testimonianza di __________ __________ (memoriale, pag. 8).

2.1 Il Pretore ha evidenziato che il teste ha affermato di non essere a conoscenza dell’esistenza di un contratto di mediazione tra l’attrice e la convenuta (decisione querelata, pag. 3). L’appellante non contesta tale emergenza processuale ma sostiene che ciò sarebbe inconferente ai fini del giudizio e non potrebbe portare a “indurre, o anche solo a propendere, per la reiezione della petizione”. Essa afferma, al riguardo, che in effetti il teste non doveva forzatamente essere a conoscenza di un simile accordo, tant’è che se così fosse stato “sarebbe stato non solo probabile, ma persino provato che la pretesa dell’attrice era fondata”. Tali argomentazioni sono inconsistenti, dato che l’appellante sembra dimenticare che le compete l’onere della prova. Per tacere del fatto che, così facendo, nemmeno si confronta compiutamente con la motivazione pretorile che, invece, ha ben evidenziato tale aspetto.

2.2 L’appellante sostiene, inoltre, che se da detta testimonianza non si può ritenere provata la pretesa della controparte, neppure può essere dedotto alcunché in senso contrario. Essa rinvia ai passaggi della testimonianza laddove il teste ha affermato: “(…) __________ e __________ si conoscevano bene già prima di questi lavori”; “Per la AO 1, il referente è sempre stato __________ ”; “La AO 1 è stata da me incaricata su indicazione della direzione lavori ( __________)” (verbale 17 settembre 2015, pag. 1 seg.). A suo dire, quindi, “resta comunque il fatto che è comprovato che il teste (committente) si riferiva a __________, e che egli ha conferito l’appalto alla convenuta, e che è stato solo un indicazione della propria direzione lavori che egli ha stipulato un contratto (…) con la convenuta medesima” (gravame, pag. 8). Non si comprende, tuttavia, dove risieda la critica al giudizio di prima sede. Al riguardo, infatti, il Pretore si è limitato a spiegare che dalle testimonianze (compresa per l’appunto quella qui in esame) non emerge la dimostrazione della tesi attorea sull’esistenza di un contratto di mediazione (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ne discende che su questo punto il gravame è finanche irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che il teste ha altresì affermato di non aver “mai saputo di provvigioni dovute da AO 1 a chicchessia per i lavori da me appaltati”, nonché di essere venuto a conoscenza di “questo ipotetico accordo (…) in questo momento e la cosa non mi fa piacere, anche perché la direzione lavori mi aveva garantito di escludere l’esistenza di questi accordi in generale” (verbale 17 settembre 2015, pag. 1 in fondo).

  1. L’appellante prosegue affermando che “analogo discorso” a quello fatto per il teste __________ __________ vale per le dichiarazioni di __________ __________, dato che non si sarebbe mai occupato di questioni contrattuali e quindi non potrebbe sapere alcunché (memoriale, pag. 8 in fondo). Per i medesimi motivi illustrati al considerando precedente, ai quali si rinvia, anche su questo punto il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

  2. L’attrice afferma, altresì, che il teste __________ __________ non sarebbe la persona di riferimento della convenuta e ciò sarebbe sufficiente per “giustificare una sua ignoranza in merito” alla questione della mediazione. Essendo egli, poi, dipendente della controparte dal 2012 ma senza aver indicato il mese esatto, gli accordi tra le parti sulla questione potrebbero risalire a un periodo precedente alla sua assunzione (appello, pag. 9). Sempre per i medesimi motivi indicato al considerando 2 su questo punto il gravame è inammissibile.

  3. L’appellante sostiene, inoltre, che le dichiarazioni di __________ __________ (presidente della convenuta) formulate in sede di interrogatorio e quelle dei testi menzionati sopra si conciliano sia con la sua tesi sia con quella avversaria, sicché non portano elementi significativi né in favore dell’esistenza né dell’inesistenza di una pattuizione sulla provvigione. Ancora una volta, tuttavia, non si comprende dove risieda la critica al giudizio pretorile, dato che il primo giudice, va ribadito, ha ricordato l’onere della prova in capo all’attrice e ha accertato che le risultanze testé menzionate non dimostrano la sua tesi, circostanza peraltro ammessa, come esposto poc’anzi, dall’appellante medesima.

  4. L’attrice asserisce che determinante ai fini di causa è la testimonianza di __________ __________ (direttore lavori) (memoriale, pag. 10).

6.1 Il Pretore ha riportato il passaggio in questione, ove il teste ha dichiarato: “Ricordo che in un’occasione, quando si parlava della possibilità di far presentare un’offerta dalla AO 1, che __________ mi aveva presentato come idonea a eseguire i lavori previsti, __________ ebbe a dire a __________ che, ottenendo il lavoro avrebbe dovuto ricordarsi “di sistemare” una pendenza di un importo di fr. 20'000.-. Francamente io non sapevo e non so di cosa si trattasse. __________ comunque annuì. (…) Nella discussione tra __________ e __________ non so se i fr. 20'000.- fossero una provvigione, so soltanto che si trattava di sistemare una pendenza di quell’importo tra di loro. Il senso era «ti faccio prendere i lavori e tu mi sistemi la pendenza»” (verbale 17 settembre 2015, pag. 3). Secondo il primo giudice, da tale dichiarazione – peraltro contraria a quella di __________ __________ – non emerge in alcun modo uno scambio di volontà concordanti tra le parti in merito alla pattuizione di una provvigione, ritenuto che il teste ha unicamente dichiarato di aver sentito le parti discutere di “una pendenza da regolare” senza che sia dato di sapere di cosa effettivamente si trattasse (decisione impugnata, pag. 3).

6.2 L’appellante critica anzitutto il confronto eseguito dal primo giudice tra la testimonianza qui trattata e l’interrogatorio di __________ __________. A suo dire, il valore di quest’ultimo non sarebbe comparabile, per importanza probatoria, a quello di una testimonianza (gravame, pag. 10 in fondo). Come ancora recentemente spiegato dal Tribunale federale, sia l’interrogatorio sia la deposizione delle parti sono dei mezzi di prova previsti dalla legge (art. 168 cpv. 1 lit. f CPC) e il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove (art. 157 CPC). L’Alta Corte ha nondimeno sottolineato che nel Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 relativo al CPC (FF 2006 pag. 6698) è indicato che in ragione della parzialità del loro autore, le dichiarazioni che una parte fa a proprio favore hanno un valore probatorio molto limitato e devono quindi essere suffragate da ulteriori prove (TF 5A_56/2018 del 6.3.2018 consid. 4.2.2). Ciò posto, nel presente caso l’appellante dimentica, una volta di nuovo, che le compete l’onere della prova e che il Pretore si è, in definitiva, limitato a spiegare che dall’interrogatorio non è emersa la dimostrazione della sua tesi. È quindi unicamente a fronte dell’inconcludenza di tale emergenza che il primo giudice ha evidenziato quanto emerso dall’interrogatorio di __________ __________.

6.3 Secondo l’appellante, poi, al contrario di quanto reputato dal Pretore il teste __________ __________ non si è limitato a riferire di aver sentito le parti parlare di una “pendenza da regolare”, senza che sia dato di sapere di cosa effettivamente si trattasse. L’attrice afferma che nel verbale è indicato anzitutto tra virgolette “sistemare”, così che è da intendersi “mettere apposto”, cioè saldare. Inoltre, a suo dire il teste ha affermato “ti faccio prendere i lavori e tu mi sistemi la pendenza”, ossia che avrebbe messo apposto “quella pendenza di fr. 20'000.- ”, cosa che __________ __________ avrebbe accettato (memoriale, pag. 11). Così facendo, tuttavia, l’appellante non si confronta compiutamente con il giudizio pretorile, laddove, per l’appunto, è indicato – come già detto al considerando precedente e qui ribadito – che da tale testimonianza non emerge in alcun modo uno scambio di volontà concordanti tra le parti in merito alla pattuizione di una provvigione. Come correttamente indicato dal Pretore, il teste ha infatti unicamente dichiarato di aver sentito le parti discutere di “una pendenza da regolare”, e meglio: “__________ ebbe a dire a __________ che, ottenendo il lavoro avrebbe dovuto ricordarsi «di sistemare» una pendenza di un importo di fr. 20'000.-”. Il teste in questione ha soggiunto che “nella discussione tra __________ e __________ non so se i fr. 20'000.- fossero una provvigione, so soltanto che si trattava di sistemare una pendenza di quell’importo tra di loro. Il senso era «ti faccio prendere i lavori e tu mi sistemi la pendenza»”. Non vi è quindi alcun riferimento a che tale pendenza fosse inerente a una provvigione a seguito di un contratto di mediazione. Non si può quindi escludere che essa concernesse un’altra questione. Tant’è che l’appellante medesima nemmeno sostiene che il teste avrebbe invece fatto riferimento alla questione della provvigione. Si aggiunga che la credibilità del teste __________ __________ è minata dalla discordanza tra quanto da egli affermato nel suo scritto 24 novembre 2014 indirizzato a AP 1 e quanto invece riferito nelle dichiarazioni summenzionate. Infatti, nella missiva in questione egli ha asserito che “in occasione della discussione per la delibera delle opere da sanitario-riscaldamenti da eseguire presso il cantiere del __________, propr. __________ ad __________, il sig. __________ __________ della Spett. AO 1 si era impegnato a versarle al momento della firma del contratto d’appalto l’importo di fr. 20'000.- quale commissione per l’acquisizione dell’appalto in questione” (doc. B), mentre in sede di audizione testimoniale ha dichiarato che “francamente io non sapevo e non so di cosa si trattasse” (verbale 17 settembre 21015, pag. 3). Ne consegue che, in definitiva, anche su questo punto le argomentazioni dell’appellante non sono di ausilio alla sua tesi.

  1. Il Pretore ha ordinato all’UEF di Mendrisio di procedere alla cancellazione del PE n. __________ del 3 febbraio 2015 (dispositivo n. 1.1). Orbene, la gestione del registro delle esecuzioni (compresa, in particolare, la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF) rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile (TF 4A_440/2014 consid. 4.2, SZZP/RSPC 2015, 179 segg.). La richiesta di cancellazione di un’esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev’essere rivolta all’ufficio d’esecuzione competente, il quale valuterà se sono date le condizioni legali per accedere alla domanda, segnatamente se l’esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se risulta in modo indiscutibile dall’esito di una decisione giudiziale (ad esempio di disconoscimento o di accertamento negativo di debito) che l’esecuzione era ingiustificata sin dall’inizio (sentenza TF 4A_440/2014 citata sopra, consid. 4.2 e 2). La decisione dell’ufficio può essere impugnata con ricorso giusta gli art. 17 seg. LEF dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile (CEF, 14.2016.137 del 24.11.2016 consid. 2). La domanda di cancellazione in questione formulata dalla convenuta andava pertanto dichiarata inammissibile per carenza di competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2 lit. b CPC), presupposto processuale da rilevare d’ufficio in ogni stadio di causa e, quindi, anche in questa sede (art. 60 CPC). Ne consegue che la decisione querelata va riformata su questo punto, sebbene per motivi nemmeno invocati dall’appellante.

  2. In sintesi, l’appello è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste integralmente a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Infatti, come esposto al considerando precedente la riforma della decisione impugnata non concerne una sua specifica richiesta di giudizio. Non si assegnano ripetibili alla controparte, dato che in applicazione dell’art. 312 cpv. 1 CPC il gravame non le è stato notificato per la risposta. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20'000.-.

Per questi motivi,

in applicazione della LTG e del RTar

decide: 1. L’appello 13 gennaio 2016 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la decisione 23 dicembre 2015 inc. SE.2015.18, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1.1 La domanda riconvenzionale formulata da AO 1 e volta alla cancellazione del PE n. __________ del 3 febbraio 2015 è dichiarata inammissibile.

  1. Le spese processuali di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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