Incarto n. 12.2016.58
Lugano 15 settembre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2016.552 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 4 febbraio 2016 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
volta ad ottenere da lui, con la comminatoria dell’art. 292 CP, un ampio e dettagliato rendiconto relativo al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 13 aprile 2016 ha parzialmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 28 aprile 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta) 27 maggio 2016 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica spontanea 6 giugno 2016 del convenuto e della duplica spontanea 9 giugno 2016 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il dott. L__________ __________ è stato per molti anni cliente dell’avv. C__________ __________ prima e dell’avv. AP 1 poi nell’ambito di molteplici contratti di mandato;
che il dott. L__________ __________, di cui AO 1 è figlia, è deceduto il 15 febbraio 2009;
che con istanza 4 febbraio 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), avversata dall’avv. AP 1, AO 1 ha chiesto che a quest’ultimo fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso con riferimento al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, in particolare di fornire, con dichiarazione di completezza, oltre a descrittivo della consulenza prestata, segnatamente: copia del mandato; copia della corrispondenza postale o telefonica pervenuta dal mandante o con questo scambiata; copia delle note raccolte nel corso degli incontri avuti con il mandante o con terzi, rapporti interni, memo, pareri aventi per oggetto l’indicata pianificazione successoria; copia della corrispondenza scambiata con i rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati conferiti alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti, in bozza e definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale, assunta nell’ambito del mandato in questione; copia di time sheet, delle fatture emesse e dei giustificativi di accredito”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;
che con decisione 13 aprile 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine al convenuto di “di fornire … ampio e dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso con riferimento al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________, in particolare di fornire, con dichiarazione di completezza, oltre a descrittivo della consulenza prestata, segnatamente: copia del mandato; copia della corrispondenza postale o telefonica pervenuta dal mandante o con questo scambiata; copia rapporti interni, memo, pareri aventi per oggetto l’indicata pianificazione successoria; copia della corrispondenza scambiata con i rappresentanti del Liechtenstein o di altri Paesi; copia dei mandati conferiti alla fondazione dal de cuius, oltre che degli statuti e regolamenti, in bozza e definitivi; copia della documentazione bancaria o commerciale, assunta nell’ambito del mandato in questione”, “senza nulla sottacere”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP, aggiungendo poi che “per il resto l’istanza è inammissibile e la parte istante va rinviata alla procedura ordinaria”; egli ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, per 1/4 a carico dell’istante e per 3/4 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 1’275.- per ripetibili (ritenuto che le ripetibili dovute alla parte interamente vincente sarebbero state di fr. 1’700.-);
che con l’appello 28 aprile 2016 che qui ci occupa il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con risposta 27 maggio 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che le parti hanno poi presentato due ulteriori allegati spontanei (il convenuto in data 6 giugno 2016 e l’istante il 9 giugno 2016);
che nel caso di specie l’istanza deve essere dichiarata irricevibile già in accoglimento dell’eccezione di litispendenza sollevata tempestivamente dal convenuto (art. 59 cpv. 2 lett. d e 60 CPC);
che in effetti con istanza 22 settembre 2015 (inc. n. SO.2015.4145), pure promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e tuttora pendente, avversata dal qui convenuto, la qui istante aveva chiesto che a quest’ultimo fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo, diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni, verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali beneficiarie economiche alle signore __________ o , rispettivamente seconda moglie del dott. L __________, e sorellastra dell’istante”, aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire ricostruzione per gli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2004 in poi) con evidenza, per ciascuna voce di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti con distinta indicazione delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii) spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;
che, pacifico che le parti nelle due cause siano le medesime, è incontestabile che la richiesta oggetto della presente causa, volta in sostanza ad ottenere un ampio e dettagliato rendiconto relativo al mandato di pianificazione successoria conferito dal defunto dott. L__________ __________ al convenuto, sia già compresa nella richiesta, oggetto della causa inc. n. SO.2015.4145, già pendente, volta ad ottenere da quest’ultimo un ampio e dettagliato rendiconto relativo a ogni circostanza di sua conoscenza, in suo possesso o controllo, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al defunto dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni (questioni queste delle quali, tra le altre cose, dovevano allora pure essere indicati i retroscena), e ciò in quanto il mandato di pianificazione successoria conferito al convenuto era per l’appunto una circostanza riferibile ai beni economicamente riconducibili al defunto dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni e meglio costituiva proprio il suo retroscena (l’istante stessa, a p. 3 della sua risposta all’appello, ha ammesso che “la figlia del de cuius [n.d.R. cioè proprio lei stessa] ha posto all’inizio di tutto ciò una domanda globale, desiderando essere informata sui beni di sua proprietà, ottenendo risposte invece frammentarie parziali … con la conseguenza, per lei, di doversi inserire con domande più precise e affinate, a dipendenza degli indizi di volta in volta messile a disposizione”);
che, a prescindere da quanto precede, l’istanza doveva comunque essere dichiarata irricevibile in quanto, come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non erano assolutamente adempiute (art. 257 cpv. 3 CPC);
che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175);
che sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);
che nel caso di specie non si può ammettere che tutti i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili: in effetti, nonostante quanto obiettato a suo tempo dal convenuto, l’istante non ha preteso né dimostrato che tutti i documenti oggetto della sua richiesta di rendiconto, di cui era in particolare chiesta la produzione in copia (si pensi segnatamente al mandato e alla documentazione bancaria o commerciale assunta nell’ambito del mandato in questione), fossero esistenti in forma cartacea e fossero dunque producibili come richiesto;
che nemmeno si può ritenere che la situazione giuridica sia del tutto chiara: pur potendosi ammettere, come rilevato dal Pretore, che l’attività di pianificazione successoria del defunto dott. L__________ __________ svolta in concreto dal convenuto non sia coperta dal segreto professionale dell’avvocato (cfr. TF 7 gennaio 2010 5A_620/2007 consid. 7.3.2), si osserva in effetti che il rendiconto non è però possibile laddove si tratta di meri documenti interni, come studi preparatori, note, proposte, ecc. (DTF 122 IV 322 consid. 3c/aa), ciò che esclude che l’istante possa pretendere la consegna della copia dei rapporti interni e dei memo aventi per oggetto l’indicata pianificazione successoria, nonché delle bozze dei mandati conferiti alla fondazione dal de cuius, compresi gli statuti e i regolamenti;
che l’istanza doveva in ogni caso essere dichiarata irricevibile anche per il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per il parziale accoglimento dell’istanza e, per il resto, per la sua irricevibilità) senza che l’istante avesse ritenuto di censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141 III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16 giugno 2015 inc. n. 12.2015.32);
che in tali circostanze l’appello del convenuto deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale, senza che sia necessario esaminare le altre censure d’appello;
che, incontestabile il carattere pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che dai documenti allegati all’istanza risultava che l’asse ereditario del dott. L__________ __________, che formava di fatto l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di rendiconto, aveva un valore multimilionario (cfr. doc. C; cfr. pure l’inc. n. SO.2015.4145, specie il suo doc. D, di cui era stato chiesto il richiamo, secondo cui lo stesso nel novembre 2014 era di circa € 90'000’000.-).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 28 aprile 2016 dell’avv. AP 1 è accolto.
Di conseguenza la decisione 13 aprile 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’700.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).