Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.11.2016 12.2016.46

Incarto n. 12.2016.46

Lugano 11 novembre 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2015.578 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 16 dicembre 2015 da

AP 1 agente per il tramite dell’amministratrice di sostegno RA 1 patr. dall’ RA 2

contro

AO 1 AO 2 patr. da RA 3 AO 3

con cui l’istante ha chiesto, in via cautelare, che ai convenuti fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP: (i) di comunicare alla sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore tutte le informazioni concernenti il trust denominato “T__________ __________ Trust”, la società panamense E__________ __________ e gli averi patrimoniali dell’istante e meglio tutte le informazioni concernenti gli averi patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente e in qualunque forma alle stesse strutture giuridiche e/o all’istante senza alcuna eccezione; (ii) di astenersi da qualunque atto di disposizione, gestione o decisione concernente il trust denominato “T__________ __________ Trust”, la società panamense E__________ __________ e gli averi patrimoniali comunque facenti capo all’istante, attenendosi solo e soltanto alle istruzioni che sarebbero provenute dalla sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore; e (iii) di mettere a disposizione della sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore tutti gli averi comunque riconducibili direttamente o indirettamente al trust denominato “T__________ __________ Trust”, alla società panamense E__________ __________ e all’istante;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con decisione cautelare 7/8 marzo 2016 ha dichiarato inammissibile in quanto promossa nei confronti di AO 1 ed ha respinto in quanto promossa nei confronti di AO 2 e di AO 3;

appellante l’istante con appello 21 marzo 2016, con cui ha chiesto, previa l’adozione di provvedimenti supercautelari, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con tre separate osservazioni (recte: risposte) datate 21 aprile 2016 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

perso atto dell’ulteriore scritto 30 giugno 2016 con cui l’istante ha chiesto di poter produrre alcuni nuovi documenti, richiesta avversata __________ AO 2 con scritto 14 luglio 2016;

richiamata la decisione 4 aprile 2016 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell’istante volta all’adozione di provvedimenti supercautelari in appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con contratto 9 giugno 2005 (doc. P) AP 1, domiciliata in Italia, ha incaricato l’avv. G__________ __________ di costituire un trust irrevocabile e discrezionario con sede nelle Isole Cayman denominato “T__________ __________ Trust” e con trustee la società delle Cayman __________, di preparare gli atti affinché AO 3, domiciliato a Carabietta, fosse nominato quale protector, di preparare gli atti affinché la totalità delle azioni della società panamense __________ fosse conferita al trust, e di gestire i contatti con il trustee in relazione al trust e alla relativa domiciliazione;

che il trust “T__________ __________ Trust” è stato costituito il 5 luglio 2005 (doc. D), ritenuto che AP 1 è intervenuta in qualità di settlor (cfr. doc. R) mentre in qualità di beneficiarie sono state indicate AP 1 e la sorella ; il 20 luglio 2005 (doc. E) allo stesso sono poi state conferite 300 azioni della società E __________;

che dal 1° settembre 2015 nuova trustee del trust “T__________ __________ Trust”, subentrata alla società delle isole Cayman __________ che aveva assunto quel ruolo a far tempo dal 1° ottobre 2014 (doc. F), risulta essere AO 2 (cfr. doc. I), società con sede a Ginevra;

che, per poter completare la procedura italiana di “voluntary disclosure” asseritamente avviata il 28 novembre 2015 (cfr. doc. V), con istanza 16 dicembre 2015 AP 1, agente per il tramite dalla sua amministratrice di sostegno RA 1, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la trustee AO 2, il protector AO 3 e la presunta depositaria dei beni del trust “T__________ __________ Trust”, ossia la società con sede a Lugano AO 1, chiedendo, in via cautelare, che a costoro fosse ordinato con effetto immediato e con la comminatoria dell’art. 292 CP: (i) di comunicare alla sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore tutte le informazioni concernenti il trust “T__________ __________ Trust”, la società E__________ __________ e gli averi patrimoniali dell’istante e meglio tutte le informazioni concernenti gli averi patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente e in qualunque forma alle stesse strutture giuridiche e/o all’istante senza alcuna eccezione; (ii) di astenersi da qualunque atto di disposizione, gestione o decisione concernente il trust “T__________ __________ Trust”, la società E__________ __________ e gli averi patrimoniali comunque facenti capo all’istante, attenendosi solo e soltanto alle istruzioni che sarebbero provenute dalla sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore; e (iii) di mettere a disposizione della sua amministratrice di sostegno per il tramite del suo patrocinatore tutti gli averi comunque riconducibili direttamente o indirettamente al trust “T__________ __________ Trust”, alla società E__________ __________ e all’istante;

che i convenuti si sono opposti all’istanza;

che il Pretore, con la decisione cautelare 7/8 marzo 2016 qui oggetto di impugnativa, ha dichiarato inammissibile (recte: respinto) l’istanza nella misura in cui era stata promossa nei confronti di AO 1 e l’ha respinta nella misura in cui era stata promossa nei confronti di AO 2 e di AO 3, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, a carico dell’istante, obbligata altresì a rifondere a AO 2 fr. 2'800.- per ripetibili: il giudice di prime cure ha escluso che a AO 1, semplice destinataria dell’eventuale misura, potesse essere riconosciuta la legittimazione passiva e, per quanto riguardava la posizione degli altri convenuti, ha ritenuto che la futura causa di merito fosse priva di probabilità di esito favorevole, aggiungendo che le richieste di cui alle cifre i) e iii) dell’istanza non avrebbero in ogni caso potuto far oggetto di un giudizio cautelare siccome erano generatrici di effetti definitivi;

che con l’appello 21 marzo 2016 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con tre separate risposte datate 21 aprile 2016, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa, in sintesi, ha ribadito la legittimazione passiva di AO 1 e ha confermato che la futura causa di merito sarebbe stata destinata ad essere accolta;

che, come giustamente rilevato dai convenuti, l’appello deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (e ciò anche nei confronti di AO 1, qualora beninteso dovesse essere ammessa la sua legittimazione passiva) laddove mirava ad accogliere le richieste di cui alle cifre i) e iii) dell’istanza: l’istante, disattendendo l’onere di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; per tante: II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150), non si è in effetti minimamente confrontata con il giudizio - per altro ineccepibile - con cui il Pretore, fondandosi sulla giurisprudenza (TF 16 dicembre 2015 4A_191/2015 consid. 4.2.2), aveva ritenuto che quelle domande non avrebbero in ogni caso potuto far oggetto di un giudizio cautelare siccome erano generatrici di effetti definitivi;

che, ciò detto, resta da esaminare se la richiesta di cui alla cifra ii) dell’istanza possa trovare accoglimento (e ciò anche nei confronti di AO 1, qualora beninteso dovesse essere ammessa la sua legittimazione passiva): come si vedrà il quesito va risolto negativamente;

che in effetti la dottrina e la giurisprudenza hanno dedotto dall’art. 261 cpv. 1 CPC che per potersi adottare un provvedimento cautelare occorre, tra le altre cose, che la futura causa di merito non sia priva di probabilità di esito favorevole (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n. 12.2012.38, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.104, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.162, 17 agosto 2015 inc. n. 12.2015.48, 22 gennaio 2016 inc. n. 12.2015.84), sennonché nel caso di specie questo requisito non è realizzato;

che è innanzitutto incontestabile che a seguito della costituzione del trust “T__________ __________ Trust” - la cui validità e la cui conformità all’art. 2 della Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, ammesse dal Pretore, non sono state censurate in questa sede - il suo settlor, ossia la qui istante, abbia perso in modo definitivo, a favore del trustee, la proprietà dei beni ad esso conferiti (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.1, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.2), ritenuto da una parte che il trust in questione era pacificamente un trust irrevocabile (cfr. doc. P e D) e che dall’altra essa nell’atto costitutivo (doc. D) non si era espressamente riservata la facoltà di revocare il trust (“power of revocation”) (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.1, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.2): in tali circostanze è chiaro che essa, in qualità di settlor del trust, non ha più alcun diritto (nemmeno di informazione, cfr. anzi art. 13 della “schedule 1” dell’atto costitutivo doc. D) su quei beni, che così nemmeno possono essere oggetto di una futura causa di merito, ritenuto oltretutto che nella presente fattispecie neppure è stata resa verosimile l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il settlor e l’attuale trustee (secondo Vogt, I trust e il diritto svizzero, in: AAVV, Trust e istituti particolari del diritto anglosassone, p. 9, tra il settlor e il trustee non vi è alcun rapporto di mandato) e/o il protector;

che il fatto che nell’atto costituivo del trust “T__________ __________ Trust” (doc. D) l’istante sia stata indicata come sua beneficiaria (dapprima assieme alla sorella __________ ed ora, a seguito della sua morte, da sola) non migliora la sua posizione: i beneficiari del trust, pur essendone i proprietari “ai fini del godimento” (“equital owner”), non dispongono in effetti di un diritto di amministrare o di disporre dei beni del trust (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4; TF 25 marzo 2010 1B_21/2010 consid. 2.2); invero il fatto di essere beneficiario conferirebbe un diritto di recupero, ancorché non di natura reale, nei confronti degli eventuali terzi a cui quei beni fossero stati trasferiti senza diritto (“remedy of tracing”) (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3) rispettivamente nell’ambito dell’esecuzione forzata diretta nei confronti del trustee (TAF 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4; TF 19 novembre 2001 5C.169/2001 consid. 6b/dd, 25 marzo 2010 1B_21/2010 consid. 2.2), sennonché l’istante non ha preteso né ha reso verosimile che una di queste eventualità potesse essersi avverata; oltretutto, nel caso di specie la sua posizione di beneficiaria del trust, con i limitati diritti conferenti a quella posizione di cui si è detto, non era ancora effettiva (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4), visto e considerato che il trust “T__________ __________ Trust” era un trust discrezionario (cfr. doc. P e D), il che significa che, nonostante il settlor possa certo esprimere le sue intenzioni circa l’utilizzo dei beni - come fatto dalla qui istante (doc. R) - tramite una “letter of wishes” (che tuttavia non è vincolante per il trustee, cfr. Vogt, op. cit., p. 12), è sempre il trustee a dover designare i beneficiari e l’estensione dei benefici di modo che i beneficiari acquisiscono in definitiva la “proprietà ai fini del godimento” (“equital ownership”) unicamente quando il trustee esercita quel suo dovere di discrezione (TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4), ritenuto che fino ad allora essi dispongono unicamente di una semplice aspettativa (Vogt, op. cit., p. 12; TAF 28 giugno 2011 A-535/2011 consid. 9.3, 29 settembre 2015 A-2347/2014 consid. 4.4): in tali circostanze è chiaro che essa, in qualità di potenziale beneficiaria del trust, non può vantare alcun diritto (nemmeno di informazione, cfr. anzi art. 13 della “schedule 1” dell’atto costitutivo doc. D) sui beni del trust, che dunque nemmeno possono essere oggetto di una futura causa di merito, ritenuto oltretutto che nel caso di specie neppure è stata resa verosimile l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il beneficiario e l’attuale trustee e/o il protector;

che l’istante, pur avendo addotto che la costituzione del trust “T__________ __________ Trust” potesse essere a suo tempo avvenuta per motivi fiscali, non ha però assolutamente provato né reso verosimile che il trust fosse stato utilizzato in modo artificiale e fosse così fittizio (“sham trust”, sul tema cfr. TF 12 aprile 2012 5A_436/2011 consid. 9.3.1), il fatto che essa ne fosse contemporaneamente settlor e beneficiaria e si sia richiamata al principio della trasparenza non essendo ancora sufficiente, tanto più che gli stessi documenti da lei versati agli atti (per quanto attiene ai documenti, questi attestano infatti il conferimento dell’incarico per la costituzione di un trust irrevocabile e discrezionario [doc. P], la sua costituzione [doc. D], l’esistenza dei beni conferiti, dei trustees e del protector [doc. D, E, F, I, O], nonché le pratiche per la sua regolarizzazione fiscale in Italia [doc. V]; mentre sono per contro irrilevanti lo scritto 21 novembre 2005 di revoca del trust di cui al doc. S, allestito dalla sola istante ed indirizzato solo all’avv. G__________ __________ che ovviamente non ha potuto darvi seguito, e le clausole 1.4 rispettivamente 9 del doc. P, relative al solo contratto con quest’ultimo ed aventi per oggetto il conferimento di istruzioni al trustee solo “nei limiti del e conformemente a quanto consentito dall’atto di costituzione del trust e dal diritto applicabile al trust”, che però nulla prevedono al proposito, rispettivamente prevedono solo eventuali obblighi in materia di riciclaggio di denaro) e il fatto che per oltre 10 anni i trustees che si sono avvicendati nel tempo abbiano provveduto ad erogare i benefici previsti dallo stesso (cfr. doc. O) lo smentivano; i nuovi fatti e documenti da lei offerti con lo scritto 30 giugno 2016 non possono invece essere presi in considerazione, non essendo stato indicato e dimostrato quando e in quali circostanze gli stessi, asseritamente trasmessi dall’avv. G__________ __________, sono venuti a sua conoscenza rispettivamente non essendo state spiegate e provate le ragioni che le avrebbero impedito di proporli in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC);

che il giudizio pretorile dovendo così essere confermato per le ragioni che precedono, ciò che già comporta la reiezione dell’appello, non è necessario esaminare se, come ritenuto dal Pretore e qui contestato dall’istante, a AO 1 non potesse essere riconosciuta la legittimazione passiva, e nemmeno occorre esprimersi sulle eccezioni nuovamente sollevate in questa sede dai convenuti, che contestavano la competenza territoriale del Pretore nonché la legittimazione processuale dell’amministratrice di sostegno dell’istante;

che le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno US$ 500'000.- (importo corrispondente alle sole somme versate nel trust [cfr. doc. O], senza tener conto del valore delle azioni della società E__________ __________), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto però che a AO 1, non patrocinata da un legale, non si assegnano indennità d’inconvenienza, non avendo essa provveduto a motivare la sua domanda come invece richiesto dalla legge (TF 22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208, 21 agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.36), e lo stesso vale per AO 3, pure non patrocinato da un legale, che oltretutto si era limitato ad associarsi alle argomentazioni di AO 2.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

  1. L’appello 21 marzo 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

  2. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 2 fr. 3’000.- per ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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