Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.2016 12.2016.43

Incarto n. 12.2016.43

Lugano 3 giugno 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2016.36 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 gennaio 2016 da

AO 1

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 29 febbraio 2016, ha accolto l'istanza, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con atto di appello 8 marzo 2016, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1 senza emettere tassa di giudizio e senza assegnazione di ripetibili;

mentre che l'Ufficio istante non è stato invitato a presentare una risposta;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che, con istanza 19 gennaio 2016, l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord AP 1, chiedendo che nei confronti della società, rimasta priva di un organo di revisione ex art. 727 CO, e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art. 154 cpv. 3 ORC);

che il 21 gennaio 2016 il Pretore, sulla base dell'art. 731 b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per nominare l'organo di revisione, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, scaduto infruttuosamente il termine assegnato, con decisione 29 febbraio 2016 il Pretore, fondandosi sull’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, senza prelevare né tassa di giustizia né spese;

che con l’appello 8 marzo 2016, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza dell'AO 1, revocando di conseguenza il suo scioglimento e la sua liquidazione in via di fallimento; l'appellante adduce di avere nel frattempo ripristinato la situazione legale, grazie alla nomina, da parte dell'assemblea generale straordinaria del 7 marzo 2016, di un nuovo organo di revisione, annunciata il giorno stesso all'AO 1 (cfr. doc. C, D ed E allegati all'appello);

che, giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:

a. vengono immediatamente addotti, e

b. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze;

che, nel caso di specie, la nomina di un nuovo organo di revisione, debitamente comprovata dai documenti (doc. C, D, E) allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile, di modo che la stessa può e deve essere tenuta in considerazione senza restrizioni in questa sede in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747);

che, ferma questa premessa, il ripristino della situazione di legalità nelle more della procedura ricorsuale è idoneo ad evitare lo scioglimento di una società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221);

che la presa in considerazione di questo fatto nuovo implica, dunque, la reiezione dell'istanza 19 gennaio 2016 dell'AO 1 e, di conseguenza, anche l'annullamento della pronuncia pretorile, che l'accoglieva (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);

che, per quanto riguarda le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A allegato all'istanza dell'AO 1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142; 29 gennaio 2015 inc. 12.2014.221), non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede, visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello; del resto l'appellante ha esplicitamente condiviso, su questo oggetto, il giudizio di prima istanza, in cui Pretore non ha prelevato una tassa di giudizio né attribuito ripetibili;

che, per quanto attiene invece a questa sede, all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388); inoltre, per quanto concerne la convenuta, qui appellante, essa è risultata, alla fin fine, vincente, ma avrebbe potuto risparmiare la presente procedura - come già quella dinnanzi al Pretore - se avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che aveva ricevuto, di modo che, in applicazione dell’art. 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico quantomeno le spese processuali di questa sede, dalla stessa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197); invano l'appellante si richiama, peraltro genericamente, all'età avanzata ed ai problemi di salute della sua amministratrice unica: circostanze confinate tuttavia allo stadio dell'allegazione; la sua domanda di non prelevare una tassa di giudizio non può quindi essere accolta; alla stessa non vengono infine assegnate ripetibili, cui essa ha del resto espressamente rinunciato;

che, in definitiva, l'appello può essere accolto solo parzialmente;

Per questi motivi

decide:

I. L’appello 8 marzo 2016 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 2, 3 e 4 della sentenza 29 febbraio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord sono annullati, mentre il dispositivo n. 1 è così riformato:

  1. L’istanza è respinta.

II. La tassa di giustizia e le spese di appello, di complessivi

fr. 1'000.-, sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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