Incarto n. 12.2016.40
Lugano 26 aprile 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.4397 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 7 ottobre 2015 da
CO 1
contro
RI 1 rappr. dall’avv. RA 1,
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore aggiunto, con sentenza 16 febbraio 2016, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con atto di appello 4 marzo 2016, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante ha presentato osservazioni al gravame il 17 marzo 2016 postulandone il parziale accoglimento;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 ottobre 2015AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, , chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di revisione ex art. 727 CO (il revisore iscritto S__________ __________ essendo stato cancellato, cfr. doc. A) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 9 ottobre 2015 il Pretore aggiunto ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 10 giorni per prendere posizione sull’istanza avvertendola che, in caso di silenzio, avrebbe deciso senza ulteriore formalità la misura da adottare, ricordando pure la possibilità di scioglimento e liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore aggiunto, con decisione 16 febbraio 2016, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), ponendo tassa di giustizia e spese a carico della convenuta (dispositivo n. 2);
che con l’appello 4 marzo 2016 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento, adducendo che nel frattempo, il 29 febbraio 2016, la situazione di legalità era stata da lei ripristinata, con la modifica statutaria e la rinuncia all’organo di revisione (doc. D);
che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che, visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile e fondata;
che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che nel caso di specie la modifica statutaria e la rinuncia all’organo di revisione, debitamente provata dal doc. D allegato all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che, in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;
che, ciò nonostante, appare rilevante la circostanza che ha visto l’appellante reagire in modo intempestivo, non prestandosi a critica alcuna l’agire dell’Ufficio del Registro di commercio e la relativa conclusione pretorile alla luce della mancata attivazione in tempi utili per scongiurare il contestato provvedimento;
che peraltro, proprio alla luce della documentata inazione della società (v. in particolare doc. B e C), quest’ultima è malvenuta nel rimproverare un arbitrio al Pretore aggiunto per averle assegnato (in data 9 ottobre 2015) un termine di 10 giorni per esprimersi in merito all’istanza dell’URC, ritenuto poi che essa ha atteso fino al 29 marzo 2016 per tenere l’assemblea generale in vista del ripristino della situazione legale;
che pertanto, per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142), vale quanto segue: visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che la convenuta non ha formulato una esplicita richiesta in tal senso con l’appello; quanto alle spese e alle ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità, di cui si è detto al considerando precedente, giustifica di accollarle gli oneri processuali (Machado, op. cit., p. 57): nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima la totalità delle spese giudiziarie, senza attribuzione di ripetibili per la procedura di secondo grado.
Per i quali motivi
decide:
I. L’appello 4 marzo 2016 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 febbraio 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi
fr. 1’500.-, sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).