Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2016 12.2016.3

Incarto n. 12.2016.3

Lugano 15 settembre 2016/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2015.4145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22 settembre 2015 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

volta ad ottenere da lui, con la comminatoria dell’art. 292 CP, un ampio e dettagliato rendiconto relativo a ogni circostanza di sua conoscenza, in suo possesso o controllo, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al defunto dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 28 dicembre 2015 ha parzialmente accolto;

appellante il convenuto con atto di appello 8 gennaio 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni (recte: risposta) 2 febbraio 2016 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il dott. L__________ __________ è stato per molti anni cliente dell’avv. C__________ __________ prima e dell’avv. AP 1 poi nell’ambito di molteplici contratti di mandato;

che il dott. L__________ __________, di cui AO 1 è figlia, è deceduto il 15 febbraio 2009;

che con istanza 22 settembre 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), avversata dall’avv. AP 1, AO 1 ha chiesto che a quest’ultimo fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo, diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni, verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali beneficiarie economiche alle signore __________ o , rispettivamente seconda moglie del dott. L __________, e sorellastra dell’istante”, aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire ricostruzione per gli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2004 in poi) con evidenza, per ciascuna voce di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti con distinta indicazione delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii) spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;

che con decisione 28 dicembre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto ordine al convenuto “di fornire all’istante il rendiconto completo riferito a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo, diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni, verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali beneficiarie economiche alle signore __________ o ”, aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire ricostruzione, a partire dal decesso del dott. L __________ con evidenza, per ciascuna voce, di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti, con distinta indicazione delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii) spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP; egli ha quindi posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, per 1/6 a carico dell’istante e per 5/6 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 3'750.- per ripetibili (ritenuto che le ripetibili dovute alla parte interamente vincente sarebbero state di fr. 4'500.-);

che con l’appello 8 gennaio 2016 che qui ci occupa il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

che con risposta 2 febbraio 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

che giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2), un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.175);

che sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23 consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);

che nel caso di specie, come si dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non sono assolutamente adempiute, di modo che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);

che da una parte non si può ammettere che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili: in effetti, nonostante quanto obiettato a suo tempo dal convenuto, l’istante, oltre a non aver sufficientemente illustrato prima e dimostrato poi il contenuto dei molteplici contratti di mandato venuti in essere tra il padre e il convenuto, neppure ha allegato e provato che quei contratti, nella misura in cui non fossero già terminati in precedenza e meglio nel 2008, non si fossero estinti con la morte del mandante (ciò che non costituisce la regola, cfr. art. 405 cpv. 1 CO) o avessero eccezionalmente continuato ad esplicare i suoi effetti siccome la sua cessazione avrebbe posto in pericolo gli interessi del mandante (art. 405 cpv. 2 CO), così da poter pretendere il rendiconto dopo il suo decesso;

che dall’altra nemmeno si può ritenere che la situazione giuridica sia chiara: nell’ambito di un’azione di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, come quella in esame, i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla controparte devono in effetti essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile, devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di consegna impartito sia stato rispettato (TF 3 giugno 2015 4A_686/2014 consid. 4.3.2), ciò che non è sicuramente il caso per gli ordini concretamente impartiti dal Pretore al convenuto menzionati in precedenza, che non hanno (o non hanno solo) per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti descritti in modo sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal destinatario del provvedimento e dal giudice dell’esecuzione; oltretutto la particolare estensione e la complessità del rendiconto imposto nell’occasione al convenuto sarebbero pure state sufficienti per disattendere la richiesta di tutela giurisdizionale nella procedura ex art. 257 CPC (TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3);

che, a prescindere da quanto precede, l’istanza doveva in ogni caso essere dichiarata irricevibile già per il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per il parziale accoglimento dell’istanza) senza che l’istante avesse ritenuto di censurarlo, che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141 III 23 consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16 giugno 2015 inc. n. 12.2015.32);

che in tali circostanze l’appello del convenuto deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale, senza che sia necessario esaminare le altre censure d’appello;

che, incontestabile il carattere pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che nell’istanza era stato indicato che l’asse ereditario del dott. L__________ __________, che formava di fatto l’oggetto delle informazioni richieste con l’azione di rendiconto, aveva un valore multimilionario (nel novembre 2014 di circa € 90'000’000.-, cfr. doc. D).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 8 gennaio 2016 dell’avv. AP 1 è accolto.

Di conseguenza la decisione 28 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 4'500.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’500.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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