Incarto n. 12.2016.25
Lugano 20 settembre 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.3920 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 8 settembre 2015 da
AO 1 rappr. dagli RA 2 e RA 3
contro
AP 1 , rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto di obbligare la convenuta a dare esecuzione alle sue istruzioni 9/12 giugno 2015, e meglio di trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto intestato __________ __________, __________, presso __________, Lugano;
domanda a cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 18 gennaio 2016;
appellante la convenuta che con appello 1° febbraio 2016 chiede di riformare il giudizio querelato nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata di respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 25 febbraio 2016 l’istante postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 (dal gennaio 2015 AO 1), __________ __________, costituita nel 1976 (doc. B), dal 1981 è titolare della relazione n. __________ presso la banca AP 1 (doc. 3), che in data 12 ottobre 2015 presentava un saldo di € 7'048'189.64 (doc. 5). Dalla documentazione di apertura risulta che la corrispondenza doveva essere inviata a __________, __________, con una copia all’avv. __________ __________, __________ (doc. 3, foglio 1). A partire dal 27 ottobre 2010 AO 1 ha conferito un mandato di gestione a __________, __________ (doc. 3, foglio 6), sicché da quel momento la banca ha spedito le missive a questa società con copia al legale summenzionato. Messa in liquidazione AO 1 nel gennaio 2015, lettrice in copia è divenuta la liquidatrice __________ __________ (doc. B e S1). Dalla documentazione di apertura del conto, firmata dalla cliente il 7 novembre 2005, risulta che aventi diritto economici degli averi depositati erano inizialmente __________ e __________ __________, cittadine italiane a quel tempo entrambe residenti in Italia (doc. 3).
B. Il 5 novembre 2014 __________ e __________ __________ hanno stipulato un contratto di donazione, con il quale la prima ha donato alla seconda la propria quota del 50% nella AO 1 (doc. H). Con lettera 19 dicembre 2014 l’avv. __________ __________, in rappresentanza di AO 1, ha comunicato alla banca che unica beneficiaria economica era divenuta __________ __________ (doc. G). A partire dal __________ 2015 quest’ultima ha trasferito il proprio domicilio a __________ (doc. N2 e N3). Il 3 giugno 2015 il notaio __________ __________ ha costatato nelle forme del brevetto notarile un atto ricognitivo di donazione tra __________ e __________ __________, dal quale emerge la donazione summenzionata e che il 100% dei diritti / interessenze nella Anstalt in questione, nonché tutto il suo patrimonio con tutte le posizioni bancarie della stessa, sono state quindi poste esclusivamente a beneficio della donataria (doc. L).
C. Nel frattempo, con scritto 30 giugno 2013 – trasmesso a __________, __________, – la banca ha chiesto alla cliente di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “dichiarazione di conformità fiscale” (doc. 6). Con la medesima modalità in data 12 maggio 2014 essa ha sollecitato la sottoscrizione della dichiarazione in questione entro il 31 dicembre 2014 o l’invio di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del processo di regolarizzazione” o, in alternativa, che il conto sia chiuso. Essa ha sottolineato che nel frattempo avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di cassa, non avrebbe accettato richieste di emissione relative a carte di credito, di carte di debito o di altra carta elettronica prepagata, né il caricamento di quest’ultima, così come avrebbe rifiutato qualsiasi proroga di credito a durata determinata del quale essa sarebbe stata mutuataria o garante, oltre il 16 giugno 2014. La banca ha altresì comunicato che non avrebbe mantenuto i crediti a durata indeterminata e che sarebbe stata indotta a rescindere i medesimi entro la data suindicata, nonché sarebbe potuta essere indotta a limitare l’accesso a determinati elementi della sua offerta soggiacenti un’esposizione a lungo termine (doc. 7).
D. Il 30 gennaio 2015 la banca ha nuovamente sollecitato la cliente a far fronte alla sua richiesta entro il 30 marzo 2015. In alternativa ha chiesto di consegnarle una “dichiarazione «voluntary disclosure» Italia”, ossia un’autodichiarazione sull’adesione al principio di conformità fiscale nelle sue relazioni con la banca, nonché conferma di aver irrevocabilmente delegato un determinato professionista in vista dell’adesione alla “voluntary disclosure” in relazione agli attivi depositati presso la banca. Quest’ultima ha inoltre reso la cliente edotta del nuovo reato penale italiano denominato “auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla procedura summenzionata “è essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso rilevando che nel frattempo doveva “adottare le misure che [le] permettono di evitare ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve altre restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente è titolare in Italia (doc. 8). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato la cliente sugli ultimi sviluppi in materia fiscale, invitandola ad accertarsi che i suoi conti e le sue attività depositate presso la medesima, nonché i redditi derivanti, fossero dichiarati alle autorità competenti (doc. 9).
E. Il 9 giugno 2015 la liquidatrice __________ __________ ha chiesto alla banca di trasferire tutti gli averi patrimoniali depositati sul conto in questione in favore della relazione bancaria intestata a __________ __________ presso la __________, __________ (doc. T). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione, invocando sostanzialmente delle esigenze di conformità fiscale per il periodo in cui __________ __________ era residente in Italia. Oltre al rifiuto di trasferire gli averi su un conto presso un’altra banca in Svizzera, ha proposto quale unica soluzione il bonifico su una relazione bancaria intestata a __________ __________ in Italia (doc. U). A nulla sono valse le diverse sollecitazioni indirizzate alla banca (doc. V-DD).
F. Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 8 settembre 2015 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, di obbligare la convenuta a dare esecuzione alle sue istruzioni 9/12 giugno 2015, e meglio di trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto intestato a __________ __________, __________, presso __________, __________. Con osservazioni 12 ottobre 2015 la banca si è opposta alla richiesta avversaria. Il 18 gennaio 2016 il Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
G. Con appello 1° febbraio 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata, di respingerla. Con osservazioni (correttamente: risposta) 25 febbraio 2016 l’istante postula invece la reiezione del gravame. Nel __________ 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione sociale della convenuta in: AP 1.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 20 gennaio 2016 e l’appello del 1° febbraio successivo è pertanto tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta all’appello 25 febbraio 2016, a fronte della comunicazione del gravame intimato alla parte appellata il 10 febbraio 2015 e ricevuto da quest’ultima il 15 febbraio successivo.
Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma richiede l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è chiamato a prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015 consid. 4; 4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138 III 620). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto la sentenza TF 4A_329/2013 del 10.12.2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono essere respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel diritto estero (sentenza TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7; cfr. anche sentenza TF 4A_170/2015 del 28.10.2015 consid. 4).
L’appellante critica in primo luogo il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257 CPC (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sostiene anzitutto che il primo giudice non avrebbe spiegato in che misura le sue osservazioni non sarebbero sufficienti a rendere inapplicabile la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. La censura non può essere seguita già solo per il fatto che le diverse obiezioni sono in realtà state esaminate dal Pretore (v. decisione impugnata, pag. 3 in fondo segg.).
La convenuta afferma di aver argomentato puntualmente il contrasto della donazione 5 novembre 2014 con la normativa italiana e che il primo giudice sarebbe incorso in errore affermando che la sua motivazione non appariva convincente. A dire dell’appellante, infatti, le obiezioni della parte convenuta devono essere motivate e plausibili, senza necessità di raggiungere la gradazione probatoria della verosimiglianza piena, sicché il riferimento al grado di convincimento sarebbe inappropriato. La censura non può essere seguita per le ragioni che seguono.
4.1 Effettivamente, l'onere della prova piena incombe alla parte istante, sicché poco importa se la parte convenuta abbia reso verosimili o meno le sue obiezioni. Affinché sia negato il presupposto del caso manifesto è sufficiente che il convenuto abbia dettagliato ed esposto in modo concludente delle obiezioni o eccezioni, che dal punto di vista fattuale non possono essere subito confutate dall'istante, e che sono atte a scuotere il convincimento che il giudice si è formato. Così è, in particolare, quando il convenuto contesta i fatti in maniera plausibile, ossia fa valere delle obiezioni o delle eccezioni che non sono insostenibili e che necessitano un'amministrazione completa e immediata dei mezzi di prova (Trezzini in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/
Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. 2, 2ͣ ediz., n. 29 ad art. 257). Il primo giudice ha quindi correttamente fatto riferimento al suo convincimento, spiegando il motivo per cui l’argomentazione della convenuta non era sostenibile.
4.2 Inoltre, l’appellante critica la motivazione, al riguardo, del giudice di prime cure. Il Pretore ha rilevato che quand’anche l’atto di donazione di cui al doc. H sottostesse all’esigenza della forma pubblica (secondo i precetti del diritto italiano), quello del 3 giugno 2015 (doc. L) sicuramente no, dato che è stato perfezionato a Lugano, che è per di più il luogo di residenza della donataria (decisione querelata, pag. 3 in basso). Secondo la convenuta il vizio relativo alla donazione doc. H non potrebbe essere sanato dall’atto doc. L, poiché quest’ultimo non sarebbe altro che una dichiarazione rilasciata dalle sorelle __________ con cui queste si limiterebbero a riportare la circostanza che il 5 novembre 2014 avrebbero stipulato un atto di donazione, che però a mente dell’appellante è nullo. Non si intravvede la rilevanza della questione ai fini della presente causa. Infatti, mal si comprende perché una banca possa immischiarsi in aspetti che non inficiano la legittimità a istare e a ricorrere di AO 1 (sulla questione della tracciabilità, fondata dall’appellante anche su questo aspetto – v. gravame, pag. 19 in mezzo – si rinvia ai considerandi che seguono). La contestazione della validità della donazione assurge semmai a semplice pretesto per opporsi alla richiesta della cliente e, come tale, costituisce un abuso di diritto. Si aggiunga che in ogni caso la censura è comunque destituita di qualsiasi fondamento. L’atto notarile 3 giugno 2015 è denominato “atto ricognitivo di donazione”. Effettivamente, con il medesimo la donante ha “dichiarato e confermato” di aver donato alla sorella (la quale ha accettato), in data 5 novembre 2014, il 50% di diritti/interessenze nella AO 1. Ciò non significa ancora, tuttavia, che il contratto doc. H non soggiaccia al diritto svizzero e che occorrerebbe in ogni caso, come asserito dalla convenuta, sapere ove lo stesso è stato pattuito per poter decidere quale diritto è applicabile. Infatti, indipendentemente da tale questione, le parti contraenti hanno previsto esplicitamente l’applicazione del diritto svizzero (v. doc. H, n. 4). Giusta l’art. 116 LDIP il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1) e la scelta del diritto applicabile è peraltro regolata dal diritto scelto (cpv. 2 seconda frase). Ne consegue che la donazione in questione non era vincolata, per la sua validità, ad alcuna forma specifica. Per tacere del fatto che nell’atto doc. L le parti hanno ribadito che il contratto di donazione 5 novembre 2014 è soggetto al diritto svizzero (doc. H, n. 7), cosa che avrebbe comunque portato all’applicazione di tale regime alla luce di quanto previsto al cpv. 3 del disposto testé menzionato, secondo cui (riservati i diritti dei terzi, riserva che non concerne evidentemente il presente caso) la scelta può avvenire in ogni tempo e che se è fatta dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione.
4.3 L’appellante critica altresì il Pretore per aver ammesso l’esistenza di una cessione dei Gründerrechte. Il primo giudice ha spiegato che ciò è dimostrato dal doc. I. Secondo la convenuta il Pretore non si sarebbe così pronunciato “in merito alla [sua] contestazione” (…) ritenuto inoltre (…) come non sia possibile, in assenza di ogni documento statutario, che parte appellata ha omesso di produrre, stabilire se il consiglio di fondazione di AO 1 fosse legittimato a deliberare l’attribuzione dell’intero patrimonio in favore di una delle beneficiarie economiche”. A parte il fatto che l’appellante non specifica il contenuto della contestazione indicata sopra, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), per il resto la censura non può essere seguita. Nel doc. H è indicato che è consegnato seduta stante il “certificato di cessione” (n. 1), che dallo scritto I risulta essere stato depositato presso lo studio legale __________ a __________ (Zessionserklärung al portatore emessa il 12 novembre 1987 da __________). Sia come sia, ciò che è qui determinante, lo si ribadisce, è che la richiesta è stata formulata dalla titolare del conto, ossia AO 1. Dalla procura agli atti (doc. A) emerge che a conferire il potere di rappresentanza in giudizio allo studio legale RA 2, __________, è stata la liquidatrice __________ __________, con potere di firma individuale (doc. B). Non vi è quindi alcun vizio nella legittimazione a istare e a ricorrere. Parimenti la liquidatrice era legittimata a invitare la banca al trasferimento indicato nel suo scritto 9 giugno 2015 (doc. T). Gli argomenti sollevati dalla convenuta sono quindi speciosi e non vanificano in alcun modo l’applicabilità della procedura in discussione.
L’appellante ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. A suo dire, non si sarebbe in presenza di una situazione giuridica chiara. Essa sostiene che il Pretore stesso avrebbe rilevato ciò implicitamente, laddove ha osservato che “la convenuta individua nei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica estera applicabile alla presente fattispecie. In realtà la questione non è evidente”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 6). L’appellante non si confronta compiutamente nemmeno con tale motivazione, così come non adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove afferma l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, nonché (genericamente) “l’incertezza giuridica (…) determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in particolare della FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua argomentazione in relazione al caso concreto.
La banca sbaglia anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno di protezione da parte della convenuta (appello, pag. 5). Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta abbiano sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2014.206 del 12.2.2015 consid. 4).
La convenuta valuta come errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della modifica delle CG alla base dei rapporti con gli istanti (appello, pag. 9 segg.).
7.2 Il primo giudice ha spiegato che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio della cliente deve essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si adatta al caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per la cliente e migliorativa per la banca che ha operato la medesima. Egli ha concluso affermando che quand’anche si volesse applicare la finzione summenzionata, la sua invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 la banca sapeva chiaramente che la cliente non era d’accordo sul regime proposto con il nuovo testo delle CG, visto che la richiesta di regolarizzazione della sua relazione dal punto di vista fiscale era stata somministrata in precedenza senza successo (decisione impugnata, pag. 4 seg.).
7.2 L’appellante afferma che le CG precedenti (CG 1999), accettate dalla cliente, prevedevano la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro nemmeno contesta la rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può validamente sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7.10.2015 pag. 8 seg.). Non sussiste peraltro alcuna differenza (come invece sostiene l’appellante) nel caso in cui la corrispondenza è inviata al gestore patrimoniale esterno.
7.3 La banca contesta, poi, l’accertamento pretorile secondo il quale alla stessa era perfettamente chiaro il disaccordo dell’istante in merito al nuovo regime. Essa sostiene che al momento in cui ha trasmesso le CG in data 15 agosto 2014, il termine assegnato con la missiva 12 maggio 2014, scadente al 31 dicembre 2014, non era ancora decorso e quindi non poteva dedurre dalla mancata reazione della cliente la sua volontà di opporsi alle nuove CG (appello, pag. 10 in fondo). La censura è del tutto inconsistente, dato che la circostanza che stesse decorrendo un termine per la risposta della cliente non può comportare la finzione della sua accettazione. Semmai, ciò suffraga a maggior ragione la motivazione pretorile, dato che in assenza di risposta la banca non poteva chiaramente dedurne l’accordo della titolare del conto sulle nuove CG.
7.4 In conclusione, come peraltro rilevato dal Pretore, non può essere seriamente sostenuto che la modifica delle CG in esame non necessiti di un’accettazione espressa. Né la natura particolare del negozio né le circostanze permettono infatti di dedurre che un’accettazione espressa non importi, ossia che non sia necessaria (art. 6 CO). Su questo punto l’appellante conclude affermando che la decisione circa l’applicabilità delle nuove CG presuppone l’esigenza di un’interpretazione di documenti accettati dalla cliente e come tale comporta una decisione di apprezzamento che contrasta con la procedura di cui all’art. 257 CPC (memoriale, pag. 12). A torto. Le obiezioni sollevate dalla convenuta sono, come evidenziato, del tutto inconsistenti e l’applicazione della legge non ha richiesto un certo potere di apprezzamento tale da comportare la non chiarezza della situazione giuridica. Su questo punto l’appello è quindi respinto.
La convenuta ribadisce che le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il diritto estero e che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali motivi non si giustifica la limitazione ai “casi gravi” (appello, pag. 13 segg.) e la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (memoriale, pag. 18). Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura le decisioni e le direttive summenzionate avrebbero ripercussioni nel caso concreto. Con le sue censure l’appellante nemmeno si confronta validamente con le diffuse argomentazioni pretorili. A pag. 18 in fondo e 19 in alto, poi, l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana, la “parafazione dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015” e la cosiddetta “voluntary disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio. Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le motivazioni indicate nella decisione impugnata. L’appello è, inoltre, irricevibile anche laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 18), a suo dire adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere (gravame, pag. 15). Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la richiesta dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione (appello, pag. 15), senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (v. tra le tante: II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).
L’appellante sostiene, poi, che l’operazione in questione può ostacolare la tracciabilità dei beni o anche solo, per le modalità esecutive, rendere più difficile la ricostruzione dei flussi da parte dell’autorità estera, ai sensi della normativa italiana in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo la convenuta in tale analisi occorre tenere adeguatamente conto di tutte le componenti dell’operazione, che comprendono la cessione, tramite atto di donazione, dei diritti di AO 1, la sua messa in liquidazione, il trasferimento in Svizzera di una delle beneficiarie economiche e la richiesta di bonifico su una relazione bancaria intestata a quest’ultima. In tal senso critica il Pretore per aver reputato come non importante la circostanza che l’accredito debba avvenire su un conto intestato a __________ __________ e non all’Anstalt (memoriale, pag. 16). Il Pretore ha spiegato che la tracciabilità è garantita e che nemmeno può sussistere un ostacolo nelle indagini, poiché si tratta di un bonifico (non di un prelievo in contanti) e la richiesta è volta al trasferimento degli averi presso un istituto bancario a __________, ossia in un Paese, la Svizzera, perfettamente in linea con gli obblighi di trasparenza fiscale internazionale. Il primo giudice ha soggiunto che tale trasferimento lascia intatto il tracciamento degli averi, data peraltro la possibilità dell’Italia di risalire al movimento dei soldi nei limiti del meccanismo delle domande raggruppate, senza dimenticare che la richiesta della cliente ha una logica palese ossia quella di poter disporre di una relazione bancaria nel luogo in cui lavora e vive (decisione querelata, pag. 7). L’appellante si limita ad affermare, al riguardo, che solo a partire dal 2018 sarà in vigore lo scambio automatico di informazioni, sicché le autorità italiane dovrebbero, se del caso, avvalersi di una procedura di assistenza internazionale, con conseguente aggravio delle indagini sia in termini economici sia di tempistica (appello, pag. 17 in fondo, 19 in basso e 20 in alto). Essa non si confronta quindi compiutamente con la diffusa argomentazione pretorile. Per tacere del fatto che i timori paventati dalla banca si esauriscono in mere ipotesi. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile.
L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di applicazione dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile dato che si sarebbe limitato ad affermare che è “perfettamente infondata” e a rinviare a un contributo dottrinale in materia. Secondo la banca nemmeno si comprenderebbe il motivo per cui tale dottrina sia prevalente rispetto a quella da essa addotta nelle proprie osservazioni di prima sede. Per il resto, la convenuta sostiene che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”. Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione di norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 20 seg.). Tuttavia, anche nell’ipotesi che il rinvio auspicato dall’appellante sia corretto, essa si limita a considerazioni del tutto generiche sull’applicabilità della normativa antiriciclaggio italiana, senza sostanziare compiutamente in che misura i relativi presupposti sarebbero riuniti nella fattispecie. Si aggiunga che l’art. 19 LDIP non sarebbe comunque applicabile al caso concreto. La sua applicazione, di natura eccezionale, presuppone infatti (oltre le altre condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo esaustivo (v. II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).
In definitiva, l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9 cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 1° febbraio 2016 di è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 12'000.-, sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata identico importo a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).