Incarto n. 12.2016.218
Lugano 14 giugno 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.766 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza di riconoscimento ed exequatur 22 novembre 2016 da
CO 1 rappr. da RA 2
contro
RE 1 rappr. da RA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ emesso il 20 aprile 2016 dal Giudice di pace di __________, domanda che il Pretore con decisione 25 novembre 2016 ha accolto;
ed ora sul reclamo 27 dicembre 2016 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposto con risposta 14 febbraio 2017 pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con ordinanza 16 settembre 2016 (doc. C, ultima pagina), preso atto che non era stata proposta opposizione nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato esecutivo (ai sensi dell’art. 647 CPCIt), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata il 31 ottobre 2016 (doc. D) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
Con istanza 22 novembre 2016, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo del Giudice di pace di __________, relativo a una pretesa contrattuale (e meglio a fatture non pagate), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, domanda che il Pretore, con decisione 25 novembre 2016, ha integralmente accolto, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
Con il reclamo 27 dicembre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 14 febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.
Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (paragrafo 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (paragrafo 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 paragrafo 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147).
Con la prima censura il convenuto ha sostenuto che il decreto ingiuntivo di cui al doc. C, a suo dire dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione, non costituiva una “decisione” nel senso dell’art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera. La censura è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto preteso dal convenuto, il decreto ingiuntivo in esame non è in effetti stato dichiarato immediatamente esecutivo (giusta l’art. 642 CPCIt), ma - come si è detto (cfr. supra consid. 1) - è stato dichiarato esecutivo solo in un secondo tempo (giusta l’art. 647 CPCIt) e meglio dopo che era stato appurato che lo stesso non aveva fatto oggetto di una formale opposizione nel termine stabilito, ritenuto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una tale pronuncia può senz’altro fare oggetto di un’istanza di riconoscimento ed exequatur ai sensi della CLug (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 e 4.2 in RtiD I-2011 p. 783, 3 luglio 2012 5A_48/2012 consid. 2.1.2, 3 febbraio 2014 5D_190/2013 consid. 5.2, 21 agosto 2015 5A_752/2014 consid. 2.4.1).
La censura è manifestamente infondata.
6.1. Il motivo di diniego di cui all’art. 34 n. 2 CL (disposizione secondo cui le decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione), non è in realtà assolutamente dato. La prima parte del procedimento d’ingiunzione italiano, quella che comprende l’emanazione del decreto ingiuntivo e che precede la successiva fase dell’opposizione allo stesso, è in effetti caratterizzata dall’assenza di contraddittorio (Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 1 ad art. 633 CPCIt; Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 4ª ed., n. I.4 ad art. 633 CPCIt), per cui, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, il ricorso per decreto ingiuntivo non doveva essere notificato al debitore prima dell’emanazione del decreto. La “domanda giudiziale od atto equivalente” che, giusta l’art. 34 n. 2 CLug, doveva essere notificato al convenuto era invece quello composto dal decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 segg. CPCIt e dal relativo ricorso introduttivo (Carpi/Taruffo, op. cit., n. I.9 ad art. 633 CPCIt; DTF 123 III 374 consid. 3b, 135 III 623 consid. 2.1; TF 24 dicembre 2009 5A_672/2009 consid. 2.2, 11 luglio 2014 5A_899/2013 consid. 3.4.1), che nel caso di specie corrisponde per l’appunto al doc. C. Atteso che quell’atto è stato notificato al convenuto il 1° giugno 2016 (cfr. doc. C) e che l’ordinanza con cui è stato accertato che nel termine di 40 giorni dalla notifica non era stata proposta opposizione è stata emessa solo il 16 settembre 2016 (doc. C), non vi è chi non veda come la domanda giudiziale o atto equivalente sia nell’occasione stato notificato in tempo utile al convenuto, che per altro neppure era contumace, così da permettergli di presentare le sue difese.
6.2. Il rilievo del convenuto, secondo cui la decisione del giudice dello Stato d’origine violerebbe il suo diritto di essere sentito, è privo di fondamento. La giurisprudenza italiana, chinatasi su questa medesima questione, ha in effetti giudicato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 633 CPCIt con riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.It, rilevando come non si verifichi una violazione del diritto di difesa allorché il legislatore preveda, come nell’ipotesi del decreto ingiuntivo, accanto ad un rito ordinario, l’instaurazione di una fase a cognizione piena solo in via eventuale e subordinata ad un’iniziativa della parte originariamente sacrificata nella fase sommaria (Picardi, op. cit., ibidem; Carpi/Taruffo, op. cit., n. I.1 e I.7 ad art. 633 CPCIt). Lo stesso Tribunale federale, dopo aver analizzato le peculiarità del procedimento d’ingiunzione italiano, ha del resto già avuto modo di stabilire che il debitore a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo come quello in esame non può prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito (TF 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 4.4, 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 7.2 e 7.3 in RtiD I-2011 p. 783).
6.3. Ampiamente infondato è pure l’assunto del convenuto, secondo cui la decisione del giudice dell’exequatur violerebbe il suo diritto di essere sentito per il fatto di essere stata pronunciata senza avergli permesso di esprimersi e di formulare le proprie obiezioni ed eccezioni. Egli pare in effetti misconoscere che giusta l’art. 41 CLug la procedura di riconoscimento ed exequatur di primo grado è unilaterale per cui la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni, ritenuto che il suo diritto di essere sentito è già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità, prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione relativa all’istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 135 III 324 consid. 3.3; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 1 ad art. 41 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 47 ad art. 41 CLug).
7.1. A dispetto della sua formulazione, l’art. 64 paragrafo 3 CLug (disposizione secondo cui oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l’esecuzione può essere rifiutato se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla CLug e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la CLug ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto) concerne solo la situazione in cui il tribunale di uno Stato membro dell’Unione Europea ha applicato a torto, su un capo di competenza non previsto dalla CLug, un atto normativo di cui al paragrafo 1 a un convenuto domiciliato in uno degli Stati dell’AELS, ritenuto che, per il resto, non deroga al principio posto dall’art. 35 paragrafo 3 CLug, secondo cui non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine (DTF 127 III 186 consid. 3b; CEF 12 dicembre 2012 inc. n. 14.2012.170). L’esame delle condizioni dell’art. 64 paragrafo 3 CLug presuppone che il capo di competenza convenzionale su cui il giudice dello Stato d’origine si è fondato sia identificabile, fermo restando che di principio l’exequatur non può essere accordato laddove la decisione non contenga né un accertamento fattuale né i motivi, a meno che la regola di competenza non possa essere determinata d’acchito sulla base dell’incarto (“ohne weiteres aus den Akten ersichtlich”; DTF 127 III 186 consid. 4b; CEF 12 dicembre 2012 inc. n. 14.2012.170).
7.2. Nel caso di specie è vero che nel decreto ingiuntivo di cui al doc. C la regola su cui il giudice dello Stato d’origine aveva fondato la sua competenza non era stata assolutamente menzionata.
È però altrettanto vero che quella regola era d’acchito identificabile sulla base dell’incarto e la stessa non era tale da impedire il riconoscimento e l’exequatur della decisione in Svizzera. Come si è visto, il Giudice di pace di __________ aveva in effetti ingiunto al convenuto di pagare all’istante la somma di € 3'300.- oltre interessi, spese di procedimento e successive occorrende “per le causali di cui al ricorso stesso”, ritenuto che nel ricorso per decreto ingiuntivo, allegato all’atto, era stato indicato che lo stesso era stato introdotto siccome l’istante vantava un credito equivalente “a titolo di corrispettivo residuo della fattura n. 351 del 31.08.2015” e che quel credito era provato “dalla fattura n. 351 del 31.8.2015 nonché dai d.d.t n. 770 del 04.08.2015, nn. 773, 120/792 del 05.08.2015, nn. 800/801 del 10.08.2015 e n. 3053 del 11.08.2015”, tutti prodotti a quel momento quali doc. 1 e 2. Dalla circostanza che la pretesa in questione fosse provata tra le altre cose da dei “d.d.t” (ossia da documenti di trasporto previsti dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci) risultava pertanto inequivocabilmente che la stessa fosse riferita al mancato pagamento della mercede per dei trasporti di merce. Ritenuto poi che dai “d.d.t” in questione, versati agli atti anche in questa sede sub doc. 2, si evinceva che l’istante era stato incaricato di trasportare della merce almeno dal produttore __________ al “magazzino __________” (cfr. in particolare i d.d.t n. 770, 773, 792, 800 e 801), rispettivamente dal produttore __________ al destinatario in __________ (cfr. i d.d.t n. 120 e 3053), si deve pertanto concludere che la competenza del giudice italiano fosse in definitiva fondata, correttamente, sull’art. 5 paragrafo 1 lett. b CLug e/o comunque sull’art. 31 cpv. 1 lett. b CMR (norma questa che prevale sulle disposizioni della CLug, cfr. Herber/Piper, CMR Internationales Strassentransportrecht Kommentar, n. 3 ad art. 31 CMR), ciò che osta all’applicazione del motivo di diniego dell’art. 64 paragrafo 3 CLug (tanto più che l’art. 31 cpv. 3 e 4 CMR prevede che una decisione in quella materia dichiarata esecutiva nello Stato d’origine, anche quella resa nell’ambito di un procedimento ingiuntivo, può essere resa esecutiva in tutti gli altri Stati contraenti, cfr. Herber/Piper, op. cit., n. 30 ad art. 31 CMR).
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di € 3'985.50.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 27 dicembre 2016 di RE 1 è respinto.
II. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).