Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2017 12.2016.205

Incarto n. 12.2016.205

Lugano 21 settembre 2017/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.201 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 30 maggio 2016 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'586.65 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2013 e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano;

domande avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con decisione 8 novembre 2016 ha accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 20'586.65 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2013 su fr. 18'686.- e rigettando in via definitiva l’opposizione al citato precetto esecutivo;

appellante la convenuta con appello 9 dicembre 2016 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 8 marzo 2017 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado;

richiamata la decisione 28 marzo 2017 con cui il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza di cauzione per spese ripetibili inoltrata il 13 febbraio 2017 dall’attrice, ordinando all’appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 1’000.- per la procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;

preso atto della replica spontanea 7 aprile 2017, dello scritto 2 maggio 2017 dell’appellante e di quello 8 maggio 2017 dell’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 30 maggio 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 20'586.65 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2013, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano. Tale somma, corrispondente all’importo in capitale con gli interessi maturati fino al giorno dell’esecuzione, sarebbe stata da lei mutuata a favore della convenuta nel corso degli anni 2010 e 2011 per permetterle di far fronte al pagamento di arretrati fiscali (imposte 2003-2007) e di altre fatture concernenti i costi di revisione. Tali mutui sarebbero stati erogati mediante la messa a disposizione della convenuta di somme di denaro prelevate in contanti dal conto corrente della società attrice da parte di __________ A__________, il quale, oltre ad essere amministratore di AO 1, ricopriva al medesimo tempo la carica di presidente del Consiglio di amministrazione con firma individuale di AP 1 (doc. O - P).

B. La convenuta si è opposta integralmente alla petizione contestando l’esistenza del credito. A suo dire, non vi sarebbe alcun contratto scritto di finanziamento fra le due società approvato dall’assemblea degli azionisti. Gli asseriti importi che AO 1 avrebbe anticipato per i pretesi pagamenti che avrebbe dovuto effettuare la AP 1, sarebbero in realtà fondi appartenenti a quest’ultima, che __________ A__________, nella sua veste di amministratore, avrebbe sottratto per sue esigenze personali e per quelle di società terze estranee all’attività di AP 1.

All’udienza del 6 ottobre 2016, durante la quale le parti hanno presentato una replica e una duplica e si è proceduto alle arringhe finali, l’attrice e la convenuta hanno riconfermato le rispettive e opposte argomentazioni.

C. Con decisione 8 novembre 2016 il Pretore ha accolto la petizione e di conseguenza condannato la AP 1 a versare all’attrice fr. 20'586.65 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2013 su fr. 18'686.- e respinto in via definitiva l’opposizione al citato precetto esecutivo.

D. Con appello 9 dicembre 2016 AP 1 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione con conseguente modifica del dispositivo sulle spese processuali e sulle ripetibili.

Con risposta all’appello 8 marzo 2017 AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese giudiziarie di secondo grado. Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E. Con decisione 28 marzo 2017 il presidente di questa Camera ha ordinato a AP 1 di prestare una cauzione processuale di fr. 1’000.- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la procedura d’appello, poi tempestivamente fornita.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

  1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

  2. Pur essendo pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni specifiche (DTF 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2), la dottrina ammette la possibilità di replica spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini, Commentario CPC, p. 104), fermo restando che il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di 18 giorni (Trezzini, op. cit., nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid. 1.3).

Nel caso concreto la risposta all’appello è stata notificata alla controparte il 9 marzo 2017, di modo che la replica spontanea, inoltrata dall’appellante brevi manu solo il 7 aprile 2017 (cfr. replica spontanea, p. 1), non può essere ritenuta tempestiva e non può essere considerata in questo giudizio. Ciò detto, si osserva che l’allegato di replica spontanea non contiene per altro novità di rilievo.

Lo scritto 2 maggio 2017, inoltrato dall’appellante a seguito della decisione 28 marzo 2017 del presidente di questa Camera sulla cauzione processuale, deve essere estromesso dagli atti, non potendosi capire dal suo contenuto la finalità per cui è stato inoltrato. Lo stesso non costituisce un ricorso contro la predetta decisione, avendo l’appellante dichiarato di averla eseguita e non contenendo per altro una valida censura. Anche volendolo considerare un ulteriore allegato spontaneo, lo stesso sarebbe manifestamente tardivo. Si rileva infine che la dichiarazione di “disponibilità a testimoniare” formulata al punto 3 dello scritto è inammissibile, non adempiendo ai presupposti dell’art. 317 CPC e omettendo l’appellante di spiegare il motivo per cui l’audizione di __________ B__________ non sarebbe potuta avvenire già in prima sede.

  1. Nella sentenza qui impugnata il Pretore, sulla base dei documenti agli atti, ha concluso per l’esistenza di un valido contratto di mutuo e ha pertanto accolto la petizione. Egli ha dedotto l’esistenza del prestito in particolare dai bilanci delle due società, dai quali risultava in modo chiaro che AO 1 aveva erogato un prestito a favore di AP 1 ammontante a fine 2010 a fr. 18'044.60, rispettivamente a fine 2011 a fr. 19'794.85 (importi complessivi comprensivi degli interessi). Ciò era pure confermato dalle registrazioni contabili della convenuta oltre che dagli estratti conto e dai giustificativi di prelevamento della parte attrice, atteso che le date di prelevamento coincidevano con quelle di erogazione dei mutui. Il Pretore ha ritenuto l’argomento della convenuta in merito alla mancanza di un contratto di finanziamento scritto irrilevante per decidere la questione dell’esistenza del mutuo, posto che tale negozio giuridico non richiede la forma scritta.

  2. Con l’appello AP 1 censura la decisione pretorile nella misura in cui non considera l’eccezione di compensazione. Al proposito l’appellante sostiene che la sua opposizione al rimborso del preteso prestito avrebbe dovuto essere “trattata nei termini della compensazione” (appello, pag. 4). A suo dire, la convenuta avrebbe “lasciato intendere in sede giudiziaria, sia pur non espressamente per difetto di assistenza legale, e nelle fasi precedenti…di volersi avvalere dell’istituto della compensazione” (appello, pag. 6).

5.1 La convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito perché il Pretore avrebbe omesso di considerare l’eccezione di compensazione.

Si rileva al proposito che l’appellante non ha assolutamente indicato, ancor prima che provato, in quale punto degli allegati introduttivi essa avrebbe già sollevato l’eccezione di compensazione, ciò che rende la contestazione inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è anche infondata. In concreto con la risposta la convenuta ha contestato il credito azionato, argomentando che non vi fosse un contratto di finanziamento scritto tra le due società e che i fondi utilizzati da AO 1 per coprire i debiti fiscali e pagare il revisore fossero di sua pertinenza, poiché a lei precedentemente sottratti da __________ A__________ (presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale della AP 1 e amministratore della AO 1 al momento dei fatti). A sostegno di questa tesi in prima sede l’appellante si è limitata a sostenere che __________ A__________ avrebbe sottratto ingenti somme dai suoi conti per sue esigenze personali e per quelle di società terze, di cui egli era amministratore unico o membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma (risposta p. 2 e segg.). A non averne dubbio, ciò non è sufficiente per poter ammettere che la convenuta abbia inequivocabilmente sollevato in causa l’eccezione di compensazione, tanto più che essa ha pure omesso di specificare l’ammontare dell’asserito credito che vanterebbe nei confronti della AO 1. Così stando le cose, non si vede per quale motivo il Pretore avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di compensazione, mai sollevata in causa dalla convenuta. La procedura oggetto della presente causa, seppur semplificata, è retta dal principio attitatorio e dispositivo: la responsabilità primaria del processo resta alle parti, a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione, onere che deve essere adempiuto in modo processualmente conforme. Non spetta al giudice supplire alle negligenze di una parte che ha omesso di allegare fattispecie rilevanti o di sollevare adeguatamente delle eccezioni. L’interpello, quand’anche nella sua forma qualificata (art. 247 cpv. 1 CPC), non permette al giudice né di rendere le parti attente su fatti che non hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, pag. 1094).

Ne discende che la pretesa violazione del diritto di essere sentito deve essere respinta.

5.2 L’appellante lamenta inoltre una violazione dell’art. 124 CO e critica il Pretore per non avere considerato che essa avrebbe manifestato all’attrice la sua intenzione di prevalersi della compensazione tramite la lettera dell’avv. __________ V__________ del 13 maggio 2013 (doc. 5).

Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art. 124 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la lettera menzionata non contiene alcuna dichiarazione di compensazione, costituendo la stessa una richiesta d’informazioni ad __________ A__________ quale ex presidente del consiglio di amministrazione della AP 1 allo scopo di accertare la reale situazione patrimoniale “ai fini di bilancio 2012” di quest’ultima (doc. 5, pag. 1). Dallo scritto non emerge tuttavia alcuna indicazione circa un presunto credito della convenuta nei confronti della AO 1 da opporre in compensazione alla pretesa di rimborso dell’attrice.

Si rileva di transenna che in concreto l’eccezione di compensazione non potrebbe essere accolta, difettando pure il presupposto di reciprocità dei crediti ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 CO, la quale è data quando nell'ambito di due obbligazioni la posizione dei creditori e dei debitori è ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna di esse sia contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra obbligazione (Aepli, op. cit., n. 21 ad art. 120 CO), ciò che nel caso di specie non si avvera. La circostanza che __________ A____________________ e __________ G__________ fossero rispettivamente amministratore e presidente del Consiglio di amministrazione di tutte le società nei confronti delle quali AP 1 vanterebbe un credito non è sufficiente a dimostrare la reciprocità con quello fatto valere in causa da AO 1. Questa circostanza, peraltro sollevata per la prima volta, e quindi irritualmente, solo in questa sede, non è peraltro suffragata da alcun riscontro agli atti.

Ne discende che nel caso di specie i presupposti per un’estinzione del debito per compensazione non risultano adempiuti.

  1. Alla luce di quanto precede l’appello della convenuta deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'586.25, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 9 dicembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 8 novembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.

  1. Gli oneri processuali di fr. 1'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale per ripetibili di fr. 1'000.- prestata dall’appellante a seguito della decisione 28 marzo 2017 del presidente di questa Camera sarà liberata a favore della controparte.

  1. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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